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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7424/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milazzo (ME) il 12/01/1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alberto Giuseppe Baldini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 14/05/1972
pagina 1 di 8 Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luca Piero Castiglioni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/05/2001 nel comune di
UN (MI), matrimonio che risulta trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
(anno 2001 atto n. 8 parte II serie A).
Separati con sentenza n. 1554/2024 e passata in giudicato in data 15.10.2024, (cfr. documenti in atti) – resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] (minorenne) Parte_3
, nata a [...] il [...] (maggiorenne non economicamente Persona_1
indipendente)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
I. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 11.05.2001 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di UN (MI) al n. 8,
Serie A, parte II, anno 2001.
II. ordinare al Comune di UN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
pagina 2 di 8 le seguenti condizioni
1) La FI minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Parte_3 eserciteranno in via disgiunta la responsabilità genitoriale in merito all'ordinaria amministrazione.
2) sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, alla quale, per Pt_3
effetto di quanto precede, verrà assegnata la casa familiare di Via Leonardo da Vinci con tutte le pertinenze, sino alla vendita della stessa.
Successivamente, anche ai fini della residenza anagrafica, continuerà a stare presso la nuova Pt_3
abitazione della RA . Pt_1
3) Il signor potrà stare con le figlie, salvo diversi accordi presi direttamente con Parte_2
queste ultime e la RA , con le seguenti modalità: Pt_1
a. La FI , oggi maggiorenne e residente presso la residenza della madre, starà Per_1
con il padre previ accordi con lo stesso.
b. oggi 14enne, dall'uscita di casa del padre, starà con il padre a week-end Pt_3
alternati, senza pernottamento, il sabato dalle ore 10,00 alle 21,30 e la domenica dalle ore 10,00 alle 21,30.
come di fatto accade dalla separazione ad oggi, potrà pernottare presso la casa del padre ogni Pt_3
qualvolta lo desidererà previa comunicazione alla madre.
Nella settimana in cui il signor non fruirà del fine settimana, avrà diritto di vedere Parte_2
e cenare con lei due volte durante la settimana, il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo, Pt_3
mentre, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, il signor starà con Parte_2
un solo giorno durante la settimana comprensivo della cena, giorno che viene indicato nel Pt_3
martedì, salvo diversi accordi.
c. Durante le festività natalizie starà con un genitore dal 23/12 al 30/12 e con Pt_3
l'altro genitore dal 30/12 al 06/01 secondo il principio dell'alternanza. Per le vacanze di
Natale 2025 starà con la madre dal 23/12 al 30/12. Pt_3
Indipendentemente dalla turnazione e compatibilmente con l'autonomia organizzativa delle vacanze, entrambi i genitori si impegnano a garantire un momento per lo scambio di auguri e regali.
d. Durante le vacanze pasquali starà con uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Pt_3
e. I Compleanni ove possibile saranno trascorsi insieme o, diversamente, in via alternata.
pagina 3 di 8 f. Durante le altre festività dell'anno (ponti, feste patronali, ecc.) starà con uno o Pt_3
l'altro genitore in via alternata.
g. Il padre trascorrerà con le figlie durante le vacanze estive 15 gg anche non consecutivi.
La RA potrà trascorrere con le figlie un periodo massimo di 4 settimane Pt_1
(anche consecutive). I genitori si accorderanno sulle vacanze estive previo accordo entro il 30/04 di ogni anno.
4) Per il mantenimento di oggi minorenne, e di , oggi maggiorenne ma non Pt_3 Per_1 economicamente indipendente, è posto a carico del signor l'importo mensile di Parte_2
€ 400,00 (€ 200,00 a FI), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi per 12 mensilità in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (prima rivalutazione luglio 2025).
Oltre a questo importo il signor autorizza la RA a trattenere Parte_2 Pt_1 integralmente, quindi nella misura del 100%, l'assegno unico.
Quanto sopra, anche a seguito della sua riduzione nel suo ammontare per il compimento del 21anno di età di . Per_1
Le detrazioni fiscali per i figli a carico dovranno essere richieste direttamente in busta paga e dovranno essere anch'esse divise al 50%.
5) I genitori di e Per_1 Pt_3
a. divideranno al 50% le spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
pagina 4 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
b. Le parti concordano che dovranno essere ripartite al 50% anche gli abbonamenti a
Spotify di e . Pt_3 Per_1
pagina 5 di 8 c. Le parti concordano di mantenere in essere, e ne divideranno al 50% i costi, i corsi di danza di Aurora presso la scuola Dream Dance di Cornaredo. In ogni caso, i genitori si impegnano a garantire ad almeno un'attività extra scolastica / del tempo libero. Pt_3
6) Le Parti si rilasciano reciproco assenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione sul passaporto di Pt_3
7) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento personale e di avere regolato ogni reciproco rapporto economico nei modi e nei tempi sopra indicati.
8) La casa coniugale è stata messa in vendita attraverso l'agenzia SA di IA (corrente in via Fagnani 15) ed i signori e si obbligano reciprocamente a Parte_2 Pt_1
venderla anche successivamente alla dichiarazione di separazione personale e degli effetti civili del matrimonio, con o senza intermediazione immobiliare e previa estinzione del mutuo residuo e del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia avente rata mensile di € 230,00, si suddivideranno il ricavato della vendita al 50%.
9) Sino alla vendita della casa familiare di IA, in via Leonardo da Vinci 7, la RA
[...]
si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale (€ Pt_1
233,00 al mese) mentre il signor si farà carico esclusivo del pagamento della Parte_2 rata del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia (€ 230,00 al mese), finanziamento che andrà a scadere nel 09/2028. I coniugi fino all'estinzione del finanziamento andranno a compensare i reciproci rapporti di debito/credito senza vantare pretesa alcuna di rimborso l'uno nei confronti dell'altro relativamente ai rapporti di debito relativi al contratto di mutuo e al finanziamento.
Al momento della vendita della casa i coniugi estingueranno il finanziamento di cui sopra. Qualora il finanziamento de quo venga ad estinguersi senza che la casa coniugale sia stata venduta (settembre
2028), il signor riprenderà a pagare il 50% della rata del mutuo. Parte_2
10) Il signor si farà carico esclusivo del finanziamento contratto per la moto di € Parte_2
150,00 al mese, mentre la RA si farà carico esclusivo del finanziamento Pt_1 contratto nell'interesse della madre di € 130,00 al mese, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica al riguardo.
pagina 6 di 8 11) In relazione alla condizione n. 13) della sentenza di separazione, i coniugi dichiarano che, con l'estinzione del conto corrente cointestato acceso presso ING, hanno adempiuto a quanto ivi disciplinato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad UN (MI) il giorno
11.05.2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 7 di 8 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/06/2024 da
1) Parte_1
Nata a Milazzo (ME) il 12/01/1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Alberto Giuseppe Baldini presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Magenta (MI) il 14/05/1972
pagina 1 di 8 Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Luca Piero Castiglioni presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/05/2001 nel comune di
UN (MI), matrimonio che risulta trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune
(anno 2001 atto n. 8 parte II serie A).
Separati con sentenza n. 1554/2024 e passata in giudicato in data 15.10.2024, (cfr. documenti in atti) – resa nell'ambito di questo stesso procedimento instaurato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] (minorenne) Parte_3
, nata a [...] il [...] (maggiorenne non economicamente Persona_1
indipendente)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI
I. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 11.05.2001 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di UN (MI) al n. 8,
Serie A, parte II, anno 2001.
II. ordinare al Comune di UN di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
III. dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
pagina 2 di 8 le seguenti condizioni
1) La FI minorenne sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che Parte_3 eserciteranno in via disgiunta la responsabilità genitoriale in merito all'ordinaria amministrazione.
2) sarà collocata presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, alla quale, per Pt_3
effetto di quanto precede, verrà assegnata la casa familiare di Via Leonardo da Vinci con tutte le pertinenze, sino alla vendita della stessa.
Successivamente, anche ai fini della residenza anagrafica, continuerà a stare presso la nuova Pt_3
abitazione della RA . Pt_1
3) Il signor potrà stare con le figlie, salvo diversi accordi presi direttamente con Parte_2
queste ultime e la RA , con le seguenti modalità: Pt_1
a. La FI , oggi maggiorenne e residente presso la residenza della madre, starà Per_1
con il padre previ accordi con lo stesso.
b. oggi 14enne, dall'uscita di casa del padre, starà con il padre a week-end Pt_3
alternati, senza pernottamento, il sabato dalle ore 10,00 alle 21,30 e la domenica dalle ore 10,00 alle 21,30.
come di fatto accade dalla separazione ad oggi, potrà pernottare presso la casa del padre ogni Pt_3
qualvolta lo desidererà previa comunicazione alla madre.
Nella settimana in cui il signor non fruirà del fine settimana, avrà diritto di vedere Parte_2
e cenare con lei due volte durante la settimana, il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo, Pt_3
mentre, nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, il signor starà con Parte_2
un solo giorno durante la settimana comprensivo della cena, giorno che viene indicato nel Pt_3
martedì, salvo diversi accordi.
c. Durante le festività natalizie starà con un genitore dal 23/12 al 30/12 e con Pt_3
l'altro genitore dal 30/12 al 06/01 secondo il principio dell'alternanza. Per le vacanze di
Natale 2025 starà con la madre dal 23/12 al 30/12. Pt_3
Indipendentemente dalla turnazione e compatibilmente con l'autonomia organizzativa delle vacanze, entrambi i genitori si impegnano a garantire un momento per lo scambio di auguri e regali.
d. Durante le vacanze pasquali starà con uno o con l'altro genitore ad anni alterni. Pt_3
e. I Compleanni ove possibile saranno trascorsi insieme o, diversamente, in via alternata.
pagina 3 di 8 f. Durante le altre festività dell'anno (ponti, feste patronali, ecc.) starà con uno o Pt_3
l'altro genitore in via alternata.
g. Il padre trascorrerà con le figlie durante le vacanze estive 15 gg anche non consecutivi.
La RA potrà trascorrere con le figlie un periodo massimo di 4 settimane Pt_1
(anche consecutive). I genitori si accorderanno sulle vacanze estive previo accordo entro il 30/04 di ogni anno.
4) Per il mantenimento di oggi minorenne, e di , oggi maggiorenne ma non Pt_3 Per_1 economicamente indipendente, è posto a carico del signor l'importo mensile di Parte_2
€ 400,00 (€ 200,00 a FI), soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi per 12 mensilità in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese (prima rivalutazione luglio 2025).
Oltre a questo importo il signor autorizza la RA a trattenere Parte_2 Pt_1 integralmente, quindi nella misura del 100%, l'assegno unico.
Quanto sopra, anche a seguito della sua riduzione nel suo ammontare per il compimento del 21anno di età di . Per_1
Le detrazioni fiscali per i figli a carico dovranno essere richieste direttamente in busta paga e dovranno essere anch'esse divise al 50%.
5) I genitori di e Per_1 Pt_3
a. divideranno al 50% le spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
pagina 4 di 8 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
b. Le parti concordano che dovranno essere ripartite al 50% anche gli abbonamenti a
Spotify di e . Pt_3 Per_1
pagina 5 di 8 c. Le parti concordano di mantenere in essere, e ne divideranno al 50% i costi, i corsi di danza di Aurora presso la scuola Dream Dance di Cornaredo. In ogni caso, i genitori si impegnano a garantire ad almeno un'attività extra scolastica / del tempo libero. Pt_3
6) Le Parti si rilasciano reciproco assenso per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e all'iscrizione sul passaporto di Pt_3
7) Le Parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento personale e di avere regolato ogni reciproco rapporto economico nei modi e nei tempi sopra indicati.
8) La casa coniugale è stata messa in vendita attraverso l'agenzia SA di IA (corrente in via Fagnani 15) ed i signori e si obbligano reciprocamente a Parte_2 Pt_1
venderla anche successivamente alla dichiarazione di separazione personale e degli effetti civili del matrimonio, con o senza intermediazione immobiliare e previa estinzione del mutuo residuo e del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia avente rata mensile di € 230,00, si suddivideranno il ricavato della vendita al 50%.
9) Sino alla vendita della casa familiare di IA, in via Leonardo da Vinci 7, la RA
[...]
si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale (€ Pt_1
233,00 al mese) mentre il signor si farà carico esclusivo del pagamento della Parte_2 rata del finanziamento contratto nell'interesse della famiglia (€ 230,00 al mese), finanziamento che andrà a scadere nel 09/2028. I coniugi fino all'estinzione del finanziamento andranno a compensare i reciproci rapporti di debito/credito senza vantare pretesa alcuna di rimborso l'uno nei confronti dell'altro relativamente ai rapporti di debito relativi al contratto di mutuo e al finanziamento.
Al momento della vendita della casa i coniugi estingueranno il finanziamento di cui sopra. Qualora il finanziamento de quo venga ad estinguersi senza che la casa coniugale sia stata venduta (settembre
2028), il signor riprenderà a pagare il 50% della rata del mutuo. Parte_2
10) Il signor si farà carico esclusivo del finanziamento contratto per la moto di € Parte_2
150,00 al mese, mentre la RA si farà carico esclusivo del finanziamento Pt_1 contratto nell'interesse della madre di € 130,00 al mese, rinunciando reciprocamente ad ogni pretesa economica al riguardo.
pagina 6 di 8 11) In relazione alla condizione n. 13) della sentenza di separazione, i coniugi dichiarano che, con l'estinzione del conto corrente cointestato acceso presso ING, hanno adempiuto a quanto ivi disciplinato.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad UN (MI) il giorno
11.05.2001 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 7 di 8 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 8 di 8