TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12494/2025 V .G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1
Nato: 27/04/1966 a Bovalino (RC) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Bortolotti CF: C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata: 03/05/1966 a Paderno Dugnano (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ileana Paola Rossini CF: C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato il 30/06/1991 presso il municipio di
Como.
Trascritto: nei registri dello stato civile del Comune di Como al n.
Anno 1991, n. 155, Registr. - , p 1, serie 2A
In comunione legale dei beni. Dall'unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] C.F. maggiorenne e Per_1 C.F._5 indipendente economicamente;
, nata a [...] il [...] C.F. maggiorenne e Per_2 C.F._6 indipendente economicamente;
non vi sono figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 L.
104/92, ovvero economicamente non autosufficienti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Assegnare la casa coniugale sita in Milano, via Alfonso Lamarmora 29 al sig. Parte_1 in quanto in uso allo stesso per ragioni di servizio.
2) La sig.ra dichiara di aver già rilasciato la casa familiare, asportando unicamente alcuni Pt_2 effetti strettamente personali.
Le parti convengono che la divisione degli arredi e delle suppellettili presenti nell'abitazione familiare sarà effettuata in un momento successivo, una volta che la sig.ra avrà reperito una propria Pt_2 stabile sistemazione abitativa.
3) Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 1.000,00 (mille/00) per il Parte_1 mantenimento della sig.ra per la durata di 24 (ventiquattro) mesi da versarsi entro il giorno 5 Pt_2 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c BBVA intestato alla sig.ra IBAN Pt_2
[...].
Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del mese successivo all'omologa delle presenti condizioni.
4) Scioglimento comunione: Con la separazione legale si scioglie la comunione legale dei beni esistente tra i coniugi, ai sensi dell'art. 191 del Codice Civile.
Nell'ottica di dividere i beni comuni, oltre a quanto già incassato dalla sig.ra dallo svincolo Pt_2 delle polizze alla medesima intestate, si attesta e viene attribuito alla sig.ra quanto segue: Pt_2
Corresponsione già avvenuta: Il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Parte_1 Pt_2 che ne rilascia quietanza, la somma di Euro 65.500,00
(sessantacinquemilacinquecento//00), pari al 50% del saldo del conto corrente comune aperto su ING, c/c n. 0440755, risultante al 31.12.2024.
Corresponsione differita: Il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'ulteriore somma di Euro 13.000,00 (tredicimila/00), da versarsi a 12 mesi dalla Pt_2 sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario sul medesimo conto corrente della Sig.ra a titolo di contributo una tantum per contributi volontari ai Pt_2 fini pensionistici.
5) Le parti danno atto che i genitori hanno anticipato al figlio la somma complessiva di Per_1
Euro 120.000,00 per l'acquisto di immobile. Alla sig.ra viene attribuita la quota parte pari Pt_2 ad Euro 60.000,00 di tale credito, e la medesima sarà libera di richiedere al figlio il rimborso della propria quota senza necessità di consenso del sig. Parte_1
6) Le spese condominiali, le utenze e i tributi relativi alla casa coniugale sono a carico del sig.
Parte_1
7) Ciascun coniuge rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere patrimoniale nei confronti dell'altro, dichiarando che con l'esecuzione del presente accordo si considerano integralmente regolati tutti i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione e allo scioglimento della comunione legale.
8) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali e di procedura.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Como in data 30/06/1991;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1
Nato: 27/04/1966 a Bovalino (RC) cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Bortolotti CF: C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2
Nata: 03/05/1966 a Paderno Dugnano (MI) cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Ileana Paola Rossini CF: C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile celebrato il 30/06/1991 presso il municipio di
Como.
Trascritto: nei registri dello stato civile del Comune di Como al n.
Anno 1991, n. 155, Registr. - , p 1, serie 2A
In comunione legale dei beni. Dall'unione sono nati i figli:
, nato a [...] il [...] C.F. maggiorenne e Per_1 C.F._5 indipendente economicamente;
, nata a [...] il [...] C.F. maggiorenne e Per_2 C.F._6 indipendente economicamente;
non vi sono figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 L.
104/92, ovvero economicamente non autosufficienti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Assegnare la casa coniugale sita in Milano, via Alfonso Lamarmora 29 al sig. Parte_1 in quanto in uso allo stesso per ragioni di servizio.
2) La sig.ra dichiara di aver già rilasciato la casa familiare, asportando unicamente alcuni Pt_2 effetti strettamente personali.
Le parti convengono che la divisione degli arredi e delle suppellettili presenti nell'abitazione familiare sarà effettuata in un momento successivo, una volta che la sig.ra avrà reperito una propria Pt_2 stabile sistemazione abitativa.
3) Porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 1.000,00 (mille/00) per il Parte_1 mantenimento della sig.ra per la durata di 24 (ventiquattro) mesi da versarsi entro il giorno 5 Pt_2 di ogni mese mediante bonifico bancario su c/c BBVA intestato alla sig.ra IBAN Pt_2
[...].
Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 del mese successivo all'omologa delle presenti condizioni.
4) Scioglimento comunione: Con la separazione legale si scioglie la comunione legale dei beni esistente tra i coniugi, ai sensi dell'art. 191 del Codice Civile.
Nell'ottica di dividere i beni comuni, oltre a quanto già incassato dalla sig.ra dallo svincolo Pt_2 delle polizze alla medesima intestate, si attesta e viene attribuito alla sig.ra quanto segue: Pt_2
Corresponsione già avvenuta: Il sig. ha già corrisposto alla sig.ra Parte_1 Pt_2 che ne rilascia quietanza, la somma di Euro 65.500,00
(sessantacinquemilacinquecento//00), pari al 50% del saldo del conto corrente comune aperto su ING, c/c n. 0440755, risultante al 31.12.2024.
Corresponsione differita: Il sig. si impegna inoltre a corrispondere alla sig.ra Parte_1
l'ulteriore somma di Euro 13.000,00 (tredicimila/00), da versarsi a 12 mesi dalla Pt_2 sottoscrizione del presente accordo a mezzo bonifico bancario sul medesimo conto corrente della Sig.ra a titolo di contributo una tantum per contributi volontari ai Pt_2 fini pensionistici.
5) Le parti danno atto che i genitori hanno anticipato al figlio la somma complessiva di Per_1
Euro 120.000,00 per l'acquisto di immobile. Alla sig.ra viene attribuita la quota parte pari Pt_2 ad Euro 60.000,00 di tale credito, e la medesima sarà libera di richiedere al figlio il rimborso della propria quota senza necessità di consenso del sig. Parte_1
6) Le spese condominiali, le utenze e i tributi relativi alla casa coniugale sono a carico del sig.
Parte_1
7) Ciascun coniuge rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa di carattere patrimoniale nei confronti dell'altro, dichiarando che con l'esecuzione del presente accordo si considerano integralmente regolati tutti i rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione e allo scioglimento della comunione legale.
8) Ciascuna parte sosterrà le proprie spese legali e di procedura.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio in Como in data 30/06/1991;
[...] 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG