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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4597/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 4 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione parte debitrice, , conveniva dinanzi al CP_1
Tribunale di Genova (creditore procedente), al fine di ottenere la sospensione Parte_1 dell'esecuzione in ragione del fatto che lo stesso non aveva diritto a promuovere esecuzione forzata nei suoi confronti, essendo inesistente il titolo esecutivo fondante il recupero coattivo dell'importo di euro 47.379,30 oltre interessi.
Tale titolo esecutivo traeva origine dall'emissione da parte dell'odierno convenuto dell'assegno bancario n. 9357443392 di euro 47.379,30, tratto sulla Banca popolare di Sondrio di Genova, il cui incasso ad opera del non era stato possibile avendolo la banca respinto in ragione del fatto Pt_1 che lo stesso recasse una “data di emissione errata/irregolare”. Sulla base di tale circostanza il aveva eseguito atto di pignoramento mobiliare instaurando il relativo giudizio di esecuzione Pt_1
1 nel quale il giudice aveva sospeso l'esecuzione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Ciò premesso parte attrice (contestando l'avvenuta sospensione), instaurava il presente giudizio di merito affinché venisse riconosciuta la correttezza della procedura di esecuzione forzata ovvero, in subordine, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della debenza da parte del CP_1
della somma portata dall'assegno, da farsi valere quale riconoscimento di debito.
Si costituiva tempestivamente il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma della sospensione già ottenuta nella fase davanti al Giudice della esecuzione,
2. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Giurisprudenza consolidata ritiene che “L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo” (Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1337) ed ancora che
“L' assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante;
pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento” (Cass. Civ. sez. I, 16 giugno 2006, n. 13949; conf. Cass. 14158/2001).
Nel caso di specie, non è contestato che l'assegno rechi una data palesemente contraffatta e non chiara, che nella ricostruzione dell'attore sarebbe il 18 ottobre 2023, coincidente con il giorno di emissione e consegna dell'assegno, mentre secondo il convenuto la data sarebbe il 15 dicembre 2023
e sarebbe stato emesso in un periodo sicuramente antecedente al momento in cui si voleva procedere al suo incasso (nel settembre del 2023) ed a garanzia di obbligazioni non del ma del CP_1
figlio . CP_2
Il punto però attiene allo stabilire se un assegno con data errata e non chiara possa o meno costituire un valido titolo esecutivo. In proposito si deve necessariamente richiamare, oltre alla giurisprudenza sopra citata, quanto statuito dal regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge assegno) che all'art. 1 c.
5 prevede che l'assegno bancario deve necessariamente contenere l'indicazione della data e del luogo di emissione per essere considerato tale, con la conseguenza che un assegno bancario emesso senza data (o , come nel caso di specie, con data intellegibile) non è un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cc. sulla base di quanto è giunta ad affermare la giurisprudenza.
2 Alla luce di ciò il titolo di cui si tratta - che non è stato ritenuto valido neppure dalla banca cui è stato presentato per il pagamento-- a maggior ragione non può costituire titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del con conseguente accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta e conferma della già disposta sospensione della esecuzione.
3. Non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale.
3.1. La stessa è ammissibile in quanto deve ormai ritenersi superato il diverso orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità' del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", essendo invece stato espressamente affermato anche il diritto del creditore a formulare una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo ( cfr. Cass. 12436/2021).
3.2. Pur ammissibile la domanda è tuttavia infondata in quanto il creditore - al di là dell'affermare (e cercare di fornire prova con l'unico capitolo dedotto in atto di citazione) che il titolo sarebbe stato consegnato il 18 ottobre 2023, non offre alcuna spiegazione del fondamento del proprio credito.
In particolare le ricostruzioni offerte dalle parti sono le seguenti: parte debitrice riferisce che l'assegno la cui data è stata alterata sarebbe stato consegnato dal proprio figlio, , in esecuzione di quanto previsto dalla scrittura privata datata 14.09.2023 a Parte_2
garanzia del pagamento delle spese legali entro la data del 15.12.2023 (apparente data originaria dell'assegno in oggetto); da parte sua il nega che l'assegno sottoscritto da gli sia stato consegnato il Pt_1 CP_1 giorno 14.09.2023 e afferma che la consegna dell'assegno sia piuttosto avvenuta il 18.10.2023, quale pagamento delle spese legali indicate nella scrittura privata del 14.09.2023.
Le tesi delle parti - pur facendo entrambe riferimento alla scrittura 14 settembre 2023 – differiscono con riguardo alla data di consegna e alla funzione da assegnare al titolo.
Nella ricostruzione dell'attore il titolo non sarebbe stato post datato ma consegnato in pagamento il
18 ottobre 2023, nella ricostruzione di parte convenuta si sarebbe trattato di assegno post datato (e quindi con funzione di mera garanzia), consegnato al momento della stipula della scrittura privata e recante la data del 15 dicembre 2023.
3 In mancanza di altri elementi ( e i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti non sono sembrati di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse) la tesi del convenuto appare decisamente più fondata, considerato che:
- ad un esame anche superficiale della copia del titolo la data del 18/10 – soprattutto per come si intravede un due sottostante lo zero del mese – sembra essere stata compilata dopo la originaria data del 15/12;
- la scrittura privata non vede in alcun modo partecipare alle trattative il , e CP_1
quindi è ragionevole pensare che il pagamento gravasse su e la consegna CP_2 dell'assegno del padre sia avvenuta in effetti solo per l'eventualità del mancato adempimento da parte dell'onerato principale;
- i due pagamenti effettuati da di cui al punto a) della scrittura – a titolo di acconto - sono CP_1
espressamente menzionati con indicazione del numero degli assegni, mentre nessun riferimento viene fatto ad ulteriori pagamenti in cui dovesse intervenire quest'ultimo;
- essendo la prima rata del pagamento di cui al punto c) scadente il 15 gennaio 2024 è ragionevole pensare che si fosse pensato al 15 dicembre 2023 come data ultima per verificare l'adempimento del pagamento di cui al punto b), per il quale non si era fissato un termine esplicito evidentemente in attesa della determinazione delle ulteriori cifre accessorie;
- non si comprende perché - se l'assegno fosse stato semplicemente consegnato da in CP_2
pagamento in data 18 ottobre 2023- lo stesso sia stato accettato dal con una data CP_1
non chiara, con il rischio – poi puntualmente verificatosi - del mancato pagamento da parte della banca;
- parte convenuta ha invece offerto una spiegazione della indicazione del 15 dicembre come data in cui parte emittente era certa che il proprio conto corrente avrebbe avuto la capienza per onorare il pagamento dell'assegno in caso di escussione della garanzia.
3.3. Si noti che parte attrice non deduce una spiegazione convincente neppure ove si voglia ( cfr.
Cass. 10710/2016, Cass. 21098/2013; Cass. 4368/1995) considerare l'assegno di cui si tratta, che non può valere come titolo di credito, alla stregua di una semplice scrittura privata di promessa di pagamento, disciplinata dall'art. 1988 c.c.
Rispetto a tale promessa la norma di cui all'art. 1988 c.c. prevede che : “ La promessa di pagamento
o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
4 Tale norma si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale (che è quello dal quale traggono giustificazione). In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.).
La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Nel caso di specie la spiegazione offerta dal promittente circa la inesistenza di alcun debito di nei confronti di appare idonea a vincere la presunzione di cui alla CP_1 Parte_1
norma citata, soprattutto in ragione della evidente manomissione della data sul titolo, che si spiega solo in base alla ricostruzione del convenuto.
Ne discende che si deve rigettare la domanda di condanna di a pagare la somma CP_1
portata dal titolo a favore di . Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza. Non pare accoglibile invece la domanda ai sensi dell'art. 96
c.p.c. Nel caso di specie la condotta processuale, anche alla luce del legittimo tentativo di procurarsi un titolo alternativo, non avendo comunque il convenuto negato l'esistenza di un credito del Pt_1
dell'importo portato dalla scrittura transattiva, non pare affatto connotato da un grado di colpa idoneo a fondare la condanna richiesta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- accertata l'invalidità titolo esecutivo azionato da ossia l'assegno n. Parte_1
9357443392-11, ACCOGLIE l'opposizione proposta da nella Controparte_1
esecuzione mobiliare 151/2024 e ne dichiara l'improcedibilità, conseguentemente ordinando la liberazione delle somme ancora sottoposte a pignoramento;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 5.810,00 oltre ad € 518,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali) oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile, DISPONENDO la distrazione
5 delle stesse a favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Genova, 20 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4597/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
Controparte_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 4 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione all'esecuzione parte debitrice, , conveniva dinanzi al CP_1
Tribunale di Genova (creditore procedente), al fine di ottenere la sospensione Parte_1 dell'esecuzione in ragione del fatto che lo stesso non aveva diritto a promuovere esecuzione forzata nei suoi confronti, essendo inesistente il titolo esecutivo fondante il recupero coattivo dell'importo di euro 47.379,30 oltre interessi.
Tale titolo esecutivo traeva origine dall'emissione da parte dell'odierno convenuto dell'assegno bancario n. 9357443392 di euro 47.379,30, tratto sulla Banca popolare di Sondrio di Genova, il cui incasso ad opera del non era stato possibile avendolo la banca respinto in ragione del fatto Pt_1 che lo stesso recasse una “data di emissione errata/irregolare”. Sulla base di tale circostanza il aveva eseguito atto di pignoramento mobiliare instaurando il relativo giudizio di esecuzione Pt_1
1 nel quale il giudice aveva sospeso l'esecuzione e fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Ciò premesso parte attrice (contestando l'avvenuta sospensione), instaurava il presente giudizio di merito affinché venisse riconosciuta la correttezza della procedura di esecuzione forzata ovvero, in subordine, proponendo domanda riconvenzionale di accertamento della debenza da parte del CP_1
della somma portata dall'assegno, da farsi valere quale riconoscimento di debito.
Si costituiva tempestivamente il convenuto chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma della sospensione già ottenuta nella fase davanti al Giudice della esecuzione,
2. La domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Giurisprudenza consolidata ritiene che “L'esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell'esercizio dell'azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall'atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d'ufficio dal giudice, il quale, pertanto, dovrà dichiarare la nullità del precetto ove questo risulti intimato sulla base di un assegno bancario privo di data e perciò nullo come tale ed inesistente come titolo esecutivo” (Cass. Civ., sez. III, 7 febbraio 2000, n. 1337) ed ancora che
“L' assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante;
pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento” (Cass. Civ. sez. I, 16 giugno 2006, n. 13949; conf. Cass. 14158/2001).
Nel caso di specie, non è contestato che l'assegno rechi una data palesemente contraffatta e non chiara, che nella ricostruzione dell'attore sarebbe il 18 ottobre 2023, coincidente con il giorno di emissione e consegna dell'assegno, mentre secondo il convenuto la data sarebbe il 15 dicembre 2023
e sarebbe stato emesso in un periodo sicuramente antecedente al momento in cui si voleva procedere al suo incasso (nel settembre del 2023) ed a garanzia di obbligazioni non del ma del CP_1
figlio . CP_2
Il punto però attiene allo stabilire se un assegno con data errata e non chiara possa o meno costituire un valido titolo esecutivo. In proposito si deve necessariamente richiamare, oltre alla giurisprudenza sopra citata, quanto statuito dal regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 (legge assegno) che all'art. 1 c.
5 prevede che l'assegno bancario deve necessariamente contenere l'indicazione della data e del luogo di emissione per essere considerato tale, con la conseguenza che un assegno bancario emesso senza data (o , come nel caso di specie, con data intellegibile) non è un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cc. sulla base di quanto è giunta ad affermare la giurisprudenza.
2 Alla luce di ciò il titolo di cui si tratta - che non è stato ritenuto valido neppure dalla banca cui è stato presentato per il pagamento-- a maggior ragione non può costituire titolo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del con conseguente accoglimento dell'opposizione CP_1
proposta e conferma della già disposta sospensione della esecuzione.
3. Non può trovare accoglimento neppure la domanda riconvenzionale.
3.1. La stessa è ammissibile in quanto deve ormai ritenersi superato il diverso orientamento secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità' del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", essendo invece stato espressamente affermato anche il diritto del creditore a formulare una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo ( cfr. Cass. 12436/2021).
3.2. Pur ammissibile la domanda è tuttavia infondata in quanto il creditore - al di là dell'affermare (e cercare di fornire prova con l'unico capitolo dedotto in atto di citazione) che il titolo sarebbe stato consegnato il 18 ottobre 2023, non offre alcuna spiegazione del fondamento del proprio credito.
In particolare le ricostruzioni offerte dalle parti sono le seguenti: parte debitrice riferisce che l'assegno la cui data è stata alterata sarebbe stato consegnato dal proprio figlio, , in esecuzione di quanto previsto dalla scrittura privata datata 14.09.2023 a Parte_2
garanzia del pagamento delle spese legali entro la data del 15.12.2023 (apparente data originaria dell'assegno in oggetto); da parte sua il nega che l'assegno sottoscritto da gli sia stato consegnato il Pt_1 CP_1 giorno 14.09.2023 e afferma che la consegna dell'assegno sia piuttosto avvenuta il 18.10.2023, quale pagamento delle spese legali indicate nella scrittura privata del 14.09.2023.
Le tesi delle parti - pur facendo entrambe riferimento alla scrittura 14 settembre 2023 – differiscono con riguardo alla data di consegna e alla funzione da assegnare al titolo.
Nella ricostruzione dell'attore il titolo non sarebbe stato post datato ma consegnato in pagamento il
18 ottobre 2023, nella ricostruzione di parte convenuta si sarebbe trattato di assegno post datato (e quindi con funzione di mera garanzia), consegnato al momento della stipula della scrittura privata e recante la data del 15 dicembre 2023.
3 In mancanza di altri elementi ( e i capitoli di prova dedotti da entrambe le parti non sono sembrati di rilevanza tale da condurre a conclusioni diverse) la tesi del convenuto appare decisamente più fondata, considerato che:
- ad un esame anche superficiale della copia del titolo la data del 18/10 – soprattutto per come si intravede un due sottostante lo zero del mese – sembra essere stata compilata dopo la originaria data del 15/12;
- la scrittura privata non vede in alcun modo partecipare alle trattative il , e CP_1
quindi è ragionevole pensare che il pagamento gravasse su e la consegna CP_2 dell'assegno del padre sia avvenuta in effetti solo per l'eventualità del mancato adempimento da parte dell'onerato principale;
- i due pagamenti effettuati da di cui al punto a) della scrittura – a titolo di acconto - sono CP_1
espressamente menzionati con indicazione del numero degli assegni, mentre nessun riferimento viene fatto ad ulteriori pagamenti in cui dovesse intervenire quest'ultimo;
- essendo la prima rata del pagamento di cui al punto c) scadente il 15 gennaio 2024 è ragionevole pensare che si fosse pensato al 15 dicembre 2023 come data ultima per verificare l'adempimento del pagamento di cui al punto b), per il quale non si era fissato un termine esplicito evidentemente in attesa della determinazione delle ulteriori cifre accessorie;
- non si comprende perché - se l'assegno fosse stato semplicemente consegnato da in CP_2
pagamento in data 18 ottobre 2023- lo stesso sia stato accettato dal con una data CP_1
non chiara, con il rischio – poi puntualmente verificatosi - del mancato pagamento da parte della banca;
- parte convenuta ha invece offerto una spiegazione della indicazione del 15 dicembre come data in cui parte emittente era certa che il proprio conto corrente avrebbe avuto la capienza per onorare il pagamento dell'assegno in caso di escussione della garanzia.
3.3. Si noti che parte attrice non deduce una spiegazione convincente neppure ove si voglia ( cfr.
Cass. 10710/2016, Cass. 21098/2013; Cass. 4368/1995) considerare l'assegno di cui si tratta, che non può valere come titolo di credito, alla stregua di una semplice scrittura privata di promessa di pagamento, disciplinata dall'art. 1988 c.c.
Rispetto a tale promessa la norma di cui all'art. 1988 c.c. prevede che : “ La promessa di pagamento
o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
4 Tale norma si riferisce all'ipotesi in cui la promessa di pagamento e la ricognizione di debito siano pure, cioè non facciano riferimento al rapporto fondamentale (che è quello dal quale traggono giustificazione). In tal caso esse sono, secondo la tesi dominante, dichiarazioni confessorie, cioè negozi processuali e non sostanziali perché non fanno sorgere un obbligo ma comportano la presunzione del rapporto fondamentale e l'inversione dell'onere della prova (2697 c.c.).
La prova contraria, che può essere fornita anche per testimoni (2721 c.c.), può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità, l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Nel caso di specie la spiegazione offerta dal promittente circa la inesistenza di alcun debito di nei confronti di appare idonea a vincere la presunzione di cui alla CP_1 Parte_1
norma citata, soprattutto in ragione della evidente manomissione della data sul titolo, che si spiega solo in base alla ricostruzione del convenuto.
Ne discende che si deve rigettare la domanda di condanna di a pagare la somma CP_1
portata dal titolo a favore di . Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza. Non pare accoglibile invece la domanda ai sensi dell'art. 96
c.p.c. Nel caso di specie la condotta processuale, anche alla luce del legittimo tentativo di procurarsi un titolo alternativo, non avendo comunque il convenuto negato l'esistenza di un credito del Pt_1
dell'importo portato dalla scrittura transattiva, non pare affatto connotato da un grado di colpa idoneo a fondare la condanna richiesta.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:
- accertata l'invalidità titolo esecutivo azionato da ossia l'assegno n. Parte_1
9357443392-11, ACCOGLIE l'opposizione proposta da nella Controparte_1
esecuzione mobiliare 151/2024 e ne dichiara l'improcedibilità, conseguentemente ordinando la liberazione delle somme ancora sottoposte a pignoramento;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 5.810,00 oltre ad € 518,00 per esborsi, 15% per rimborso spese generali) oltre CPA come per legge e IVA se indetraibile, DISPONENDO la distrazione
5 delle stesse a favore del difensore, dichiaratosene antistatario.
Genova, 20 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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