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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 452/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta Patrizia Adriana Sindoni –
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dalle avv.te Gaetana Angela Marchese e Valentina Schilirò–
Appellato
CONTRO
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) – Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento e avvisi di addebito -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4879 del 24.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di Ca- tania rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento n. 293201890168280 11/000, notificata il
29.03.2019 - con la quale le aveva intimato il paga- Controparte_4
1 R.G. 452_2022 mento di € 4.608,07 in relazione agli avvisi di addebito n.
59320140003066508000 e n. 59320150001351748000 - ritenendola tardiva, ed aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali secondo soccombenza.
Il Tribunale in particolare accertava che dalla documentazione offerta dall si evinceva che i due avvisi di addebito sottesi all'intimazione erano CP_1 stati ritualmente notificati a mezzo posta con consegna a mani del destinatario;
dichiarava pertanto inammissibile l'opposizione avverso agli avvisi di addebi- to, in quanto proposta in data 30/4/2019, ovvero ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dei titoli.
Con atto del 20.5.2022 impugnava la sentenza di primo grado. Parte_1
Si costituiva nel giudizio di appello l , che resisteva all'interposto grava- CP_1 me.
Rimaneva invece contumace . Controparte_5
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, vertendo l'opposizione sulla presunta inesistenza del credito oggetto dell'atto opposto, va dichiarato il difetto di legittimazione pas- siva di alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte CP_6
(Cass. SU n. 7514/2022).
2. Con il primo motivo di gravame l'appellante rileva la nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 161 c.p.c. e 112 c.p.c.
Il primo giudice avrebbe omesso l'esame del motivo di cui al § C dell'opposizione, avente ad oggetto la documentata cessazione dell'attività sin dall'11.12.2009 e, quindi, la non debenza dei contributi richiesti.
3. Con il secondo motivo, l'appellante denuncia la violazione degli artt. 112, e
96 c.p.c. per avere il primo giudice del tutto trascurato la rilevanza del provve- dimento di sgravio totale emesso dall il 7.5.2020 e documentato dalla ri- CP_1 corrente con le note del 21.1.2021, reclamando la condanna ex art. 96 c.p.c. in capo all e ad . CP_1 CP_6
2 R.G. 452_2022 4. Con il terzo e il quarto motivo critica la sentenza per aver ritenuto tardiva l'opposizione. Afferma che «l'opposizione è diretta altresì a far valere l'avvenuto sgravio da parte di nel corso del giudizio di I grado» e che, CP_1 pertanto, va «qualificata come opposizione all'esecuzione, qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento e/o dell'intimazione».
Chiede, quindi, nel motivo rubricato sub D, la cessazione della materia del con- tendere a seguito dello sgravio.
5. Con il quinto motivo, infine, deduce la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c.
e 2697 c.c.
Afferma che sia la cessazione dell'attività che lo sgravio costituiscono prove della «insussistenza dei presupposti impositivi relativi al periodo di contribu- zione richiesta».
5.1. Va accolto il quarto motivo di appello (E) che riveste natura assorbente di ogni altra questione.
Invero, è incontestato il concesso sgravio, come confermato da questa Corte con l'ordinanza del 29.11.2022.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, dovendosi procedere alla disamina degli altri motivi soltanto per il profilo del regime delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
5.2. In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi pre- videnziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso ma non già per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo
(Cass. 8198/2023).
Come infatti da tempo affermato dalla Suprema Corte, “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza
3 R.G. 452_2022 di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontroverti- bile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruo- lo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contra- sto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte co- stituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordi- no della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un siste- ma di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decaden- za di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (Cass.
8931/2011, ex multis).
5.3. Non è possibile attribuire allo sgravio, come pretende l'appellante, la natu- ra di fatto estintivo successivo in quanto tale fatto, intervenuto nel corso del giudizio ma dopo la notifica dell'avviso, può determinare soltanto la cessazio- ne della materia del contendere ma, certamente, non vale a “sanare” un'opposizione tardivamente proposta.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha posto le spese del giudizio a carico dell'originaria ricorrente.
6. In considerazione del contrasto giurisprudenziale che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite - in data successiva alla proposizione del ricor- so -, le spese di entrambi i gradi vanno compensate tra e l'appellante. CP_6
7. In ordine alle spese del giudizio nei confronti dell si conferma, quanto CP_1
a quelle del primo grado, la liquidazione effettuata dal Tribunale.
Quelle del presente grado seguono la soccombenza e sono quindi liquidate co- me in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma dell'impugnata sen- tenza;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
CP_6
4 R.G. 452_2022 dichiara cessata la materia del contendere;
rigetta nel resto l'appello; conferma le spese del primo grado nei confronti dell;
CP_1 condanna l'appellante al pagamento in favore dell delle spese del presen- CP_1 te grado, liquidate in € 1458,00, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio tra l'appellante e . CP_6
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11.9.2025.
Il giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
5 R.G. 452_2022