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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa CA Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40052/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Paiano, come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Lovelli, come da Controparte_1
procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente premetteva di avere avuto un figlio nato il Per_1
30.3.2017) dalla relazione con la resistente, ormai terminata, e che chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dello stesso come meglio indicato in atti;
rilevato che con decreto inaudita altera parte del 21.12.2023, emesso ex art. 473bis.15
c.p.c., veniva statuito quanto segue: “… rilevato che il ricorrente chiedeva Parte_1
l'affidamento esclusivo del figlio (in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre), con diritto di visita per la madre preferibilmente alla presenza dei nonni materni o paterni, senza alcun mantenimento a carico della resistente per il figlio;
rilevato che la notifica alla resistente non andava a buon fine in quanto tardiva e che Controparte_1 veniva disposto un rinvio all'udienza del 6.3.2024 per il rinnovo della notifica, mandando anche ai
Servizi Sociali per una relazione urgente sul nucleo familiare, al P.M. per acquisire gli atti di eventuali procedimenti penali a carico della resistente, ove ostensibili, ed al T.M. per acquisire gli atti di eventuali procedimenti ivi pendenti a tutela del figlio minore, concedendo termine fino al 29.1.2024; ritenuto, tuttavia, di dover assumere provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, assunte informazioni, a parere di questo Giudice ricorrendone i requisiti e, in particolare, valutato quanto segue: il minore frequenta la prima elementare ed è affetto da Disturbo dello spettro dell'autismo (cfr. certificazione medica del 28.6.2022, in atti); il ricorrente dichiarava, all'udienza del 13.12.2023, che “La resistente vive nel luogo di residenza dove è stata effettuata la notifica, preciso che con i suoi genitori, che vivono a Latina e sono commercianti (girano con la bancarella per
i mercati, sono ambulanti), ho un ottimo rapporto ma non riescono a contenere la figlia. Lei ora ha di nuovo con sé il bambino e dal registro elettronico ho visto che non è andato a scuola oggi, come è già successo in altre occasioni quando sta con lei, il 31.10. lei nemmeno è venuta, benchè convocata dalla insegnanti, in una riunione a scuola convocata proprio per le assenze;
a logopedia l'ho portato io lunedì e dovrebbe averla anche oggi, ma alle 17.00 non so se andrà, lei mi ha già detto che il bambino sta male, lui fa logopedia e psicomotricità e anche non andare a scuola lo penalizza in questo momento. Io vivo con i miei genitori, mia madre è casalinga e mio padre fa il macellaio, io lavoro. So che la resistente vive sola, non lavora, io le dò euro 300,00 mensili, prima aveva il reddito di cittadinanza ma non so, e forse magari fa qualche tatuaggio, fa la tatuatrice come professione, e i genitori di lei non le danno più soldi perché hanno paura che li usi per acquistare droghe”; la madre del ricorrente, dichiarava, all'udienza del 20.12.2023, che “Viviamo insieme a Controparte_2 mio figlio io e mio marito, e da giugno in poi più meno il bambino è stato con noi, la madre è stata per un po' a Latina con i suoi genitori con i quali veniva a prendere un po' il bambino e poi lo riportava sempre accompagnata dai suo genitori,
e lo prendeva per un finesettimana anche fino al lunedì che i suoi genitori non lavorano, poi lei è andata da una sua zia
(sorella della madre) e so che lì era più controllata per l'uso di sostanze che faceva, e allora veniva a prendere il bambino con questa zia, e questo fino a settembre 2023, poi è iniziata la scuola e dato che le cose sembravano migliorate, lei è rimasta in casa a Roma da sola, e il bambino è tornato con lei. Io il bambino con la mamma non l'ho visto, vedevo mio nipote perché lo portava mio figlio a casa, ho visto la madre a novembre mentre prendeva il bambino ed era in macchina accompagnata da un'amica e dalla mamma. Da giugno l'avrò vista 10, 15 volte a sempre solo per consegnarci il bambino.
Io non ho mai visto la resistente fare uso di sostanze, ma quando ci siamo accordati con i genitori di lei e lei, a giugno, così che noi prendessimo il bimbo e lei potesse curarsi, l'ho vista che era “brutta”, lei è molto bella, ma era proprio diversa, tanto che la barista mi ha chiesto cosa avesse fatto che l'aveva vista “brutta”. Mi ha mandato dei messaggi per CP_1 organizzarci per prendere il bambino quando ad esempio non faceva in tempo a prenderlo a scuola, un paio di volte (in realtà avvisava e non potendo lui, sono andata io). Dell'uso di sostanze da parte di ho parlato con la Pt_1 CP_1 madre e lei mi ha detto che era crack (così mi pare) e che aveva guardato su Internet e che aveva visto che rovinava il cervello e che lei avrebbe sempre lasciato aperta una porta per la figlia. Preciso, consultando un mio calendario, che abbiamo preso mio nipote il 6.12 da casa di lei a Roma dove il bimbo stava con una sua amica, tale CA, di
Latina, la quale ha contattato un suo amico che ha contattato il papà di lei, il quale ha chiamato OP, mio figlio, dicendo che si era allontanata tutta la notte lasciando il bambino con lei senza dire nulla. Quando sono arrivata, CP_1 questa CA mi ha detto che le aveva detto che doveva uscire solo a prendere le sigarette e che le serviva la CP_1 macchina che aveva chiesto in prestito, ma mio figlio le ha risposto che il distributore era lì vicino, e comunque che lei aveva provato a chiamarla dopo un paio d'ore e che le aveva detto che aveva bucato e lei le ha risposto che doveva tornare indietro lasciando lì la macchina. Ci siamo presi il bambino intanto e poi ha iniziato a scrivere messaggi per riparare la CP_1 macchina e voleva 180,00 euro. Il bambino è rimasto con noi fino al martedì 12 che lei lo ha preso di nascosto da scuola, nel senso che si è presentata prima, ha avvisato che era andata prima perché aveva la febbre il bambino, ma che Pt_1 stava a casa e stavano bene, ma dalla scuola ha scoperto che il figlio non era vero che aveva la febbre. Il 13, 14 e Pt_1
15 dicembre poi a scuola il bambino non è andato, né oggi, dal 12 dicembre non lo abbiamo più visto, è arrabbiata per via dell'udienza, sta scrivendo a mio figlio di tutto, che non gli farà più vedere il bambino e che potrà vederlo solo in sua presenza e non per Natale e solo quando decide lei. Di quella notte non si è giustificata, che io sappia. Da settembre il bambino è stato con lei ma ad esempio ad ottobre è andata via senza chiedere nulla con il bambino a Pescara, dice lei, dal
2.10.al 10.10., e il bambino non sapevamo dove fosse precisamente, e il bambino non è andato a scuola quei giorni, né ci
è andato dal 16.10. al 20.10, senza nemmeno andare a logopedia, il bambino più o meno lo abbiamo avuto un paio di giorni a settimana ma non tutte le settimane da settembre scorso, e andava regolarmente a scuola quando stava con noi e a logopedia e psicomotricità.”; la resistente inviava messaggi al ricorrente da cui emerge una sua estrema fragilità, anche dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, del seguente tenore: “Io non mi drogo più…ho avuto un periodo di crollo…io col cervello me so riacchiappata… sono finita in mano a uno strozzino”, anche scrivendogli che non aveva mai denunciato suoi non meglio specificati abusi nei suoi riguardi, che aveva paura che lui non le avrebbe più ridato il figlio se lei lo avesse lasciato con lui, così decidendo di non farglielo proprio vedere, insistendo due volte che da un mese era pulita e non si drogava più, poi dicendogli che era un bravo padre e ringraziandolo per quello che faceva, chiedendogli soldi per i debiti contratti con lo
“strozzino” (non potendo chiedere ai suoi genitori, scrivendo “I miei m ammazzano se sanno una cosa del genere”), dicendogli l'estate scorsa che era in comunità e chiedendogli contestualmente nuovamente denaro per comprare dei fiori alla madre (l' contestava che la fosse in comunità, Parte_1 CP_1 dicendole che aveva parlato con la madre); la resistente inviava ulteriori messaggi all' tacciando il resistente e la madre di abusare di alcool Parte_1 ed affermando di non mandarlo a scuola per il timore che lui potesse prendere il bambino;
la madre della resistente inviava messaggi al ricorrente dicendogli che la figlia era “svenuta di nuovo”, che non sapeva dove fosse la figlia e che non voleva lasciarle il nipote, volendo evitare che stesse sola con lui (anzi, in un'occasione chiedendo al ricorrente di dire alla figlia che lui doveva andare a prendere il bambino anche se non era vero), chiedendo al ricorrente di non dare troppi soldi alla figlia e di farlo solo quando il bimbo era con lei, quando così da evitare di farle spendere il denaro per sé, mostrandosi in più occasioni preoccupata per la figlia che non riusciva a sentire anche quando stava con il bambino ed avendo paura che sparisse di nuovo, nonché di temere per il piccolo affermando che la condotta della figlia gli nuoceva dato che saltava sia la scuola che la terapia, anche affermando che non si sarebbe mai aspettata che la figlia in età adulta sarebbe andata fuori di testa, anche apostrofandola con le parole
“stronza, disgraziata, bugiarda e falsa”; ritenuto, ciò posto, di dover disporre, ai sensi della norma sopra richiamata ed inaudita altera parte,
l'affidamento esclusivo del minore al padre, con suo immediato collocamento presso lo stesso e con diritto di visita per la madre alla presenza dell' o di un ascendente materno o paterno del Parte_1 minore, come di seguito indicato: un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordi mercoledì), sabato o domenica con orario 10.00-20.00, il 24 o 25 dicembre con orario 10.00-20.00, e ciò valutata l'incapacità materna, allo stato, per quanto fin qui emerso, di poter tutelare il figlio, di sei anni e con specifiche problematiche relative alla forma di autismo diagnosticatagli,
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 473bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, così provvede: determina l'affidamento esclusivo del minore al padre, con suo immediato collocamento presso lo stesso e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
...”; rilevato che, con provvedimento del 31.1.2024, emesso ai sensi degli artt. 473bis.15 e .22
c.p.c., in seguito alla costituzione della veniva disposto quanto segue: CP_1
“…rilevato che la si costituiva deducendo, tra l'altro, che contestava le condotte addebitatele, CP_1 che si era sempre occupata del minore, che svolgeva attività lavorativa come tatuatrice, e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria integrativa, oltre alla contribuzione da parte del ricorrente al mantenimento del figlio con la somma di euro 300,00 mensili ed alla corresponsione da parte del ricorrente del 100% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale, previamente concordate;
rilevato che la sentita all'udienza del 3.1.2024, dichiarava: “Non ho mai assunto sostanze CP_1 stupefacenti, solo quando ci siamo conosciuti ma il bambino non era nato e non ero incinta, assumevo con lui comunque occasionalmente cocaina e lui anche hashish, ora lui non so, i messaggi indicati e lettimi “Io non mi drogo più…ho avuto un periodo di crollo…io col cervello me so riacchiappata… sono finita in mano a uno strozzino” non so se li ho scritti io, io non sono finita in mano ad uno strozzino e dunque deduco di non averli scritti io quei messaggi e nemmeno c'è un riferimento temporale;
…”; rilevato, dunque, che la resistente non disconosceva espressamente tutto il contenuto dei messaggi citati;
ritenuto, allo stato, di dover confermare i provvedimenti emessi inaudita altera parte come sopra riportati, non essendo emersi elementi che possano deporre per una diversa conclusione, salvo gli accertamenti che saranno svolti nel prosieguo del giudizio, e ciò anche ai sensi dei provvedimenti da assumere ex art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato, poi, che all' udienza da ultimo citata le parti si dichiaravano disponibili ad effettuare l'analisi del capello per la ricerca di tracce di sostanze stupefacenti;
ritenuto di poter disporre, pertanto, che le parti si sottopongano al test del capello presso una struttura pubblica per la rilevazione di eventuali tracce di sostanze stupefacenti;
ritenuto, poi, quanto alle prove richieste: di ammettere i capitoli di prova dell'Urbinelli n. 17 del ricorso e dall'1 al 4 delle pagg. 10 e ss. del ricorso, con la limitazione di n. 2 testi a scelta, per essere gli altri capitoli valutativi, generici, documentali, superflui o non contestati;
di ammettere i capitoli di prova richiesti dalla MO con esclusione del capitolo n. 4 in quanto superfluo;
ritenuto, poi, di dover nuovamente mandare ai Servizi Sociali per la già richiesta relazione;
ritenuto, ancora, di dover disporre C.T.U. al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, con nomina della dott.ssa ; Persona_2 ritenuto di dover anche disporre che le parti depositino gli estratti conto dell'anno 2023, anche se cointestati con terzi, nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la anche la CP_1 dichiarazione sostituiva di atto notorio già richiesta;
ritenuto, poi, comunque, sempre ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c, di dover assumere i provvedimenti di natura economica;
rilevato che la risulta svolgere attività di tatuatrice presso uno studio, con entrate pari a circa CP_1 euro 1.200,00/1.300,00 mensili, e vive da sola in una casa di proprietà dello zio (cfr. dichiarazioni rese dalla medesima all'udienza del 3.1.2024), mentre l svolge attività lavorativa in un bar, con un Parte_1 guadagno pari ad euro 1.250,00 circa mensili (cfr. buste paga e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti) e vive con i suoi genitori, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 13.12.2023 e come da dichiarazione citata;
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre che la corrisponda all decorrere dalla CP_1 Parte_2 presente ordinanza la somma mensile di euro 150,00, oltre Istat, per il mantenimento del figlio (da versarsi entro il g. 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
visto il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il successivo decreto del Presidente della I sezione civile dell'11.5.2021 con il quale veniva disposta la sostituzione dal mese di giugno 2021 con il GOP dott.ssa Cristina Albano,
P.Q.M.
-conferma il provvedimento inaudita altera parte emesso il 21.12.2023;
-dispone in via provvisoria:
l'affidamento esclusivo del minore all' con suo collocamento presso lo stesso e con diritto di Parte_1 visita per la madre come indicato in parte motiva;
determina a carico della a decorrere dalla presente ordinanza la somma mensile di euro CP_1
150,00, oltre Istat, per il mantenimento del figlio (da versarsi all' entro il g. 5 di ogni mese), Parte_1 oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo
Tribunale;
-ammette le prove come indicato in parte motiva;
-fissa l'udienza davanti alla dott.ssa Cristina Albano del 20.3.2024, ore 12.15 per le prove, mandando alla dott.ssa Cristina Albano per eventuale diversa fissazione dell'udienza per l'espletamento della prova e per la fissazione dell'ulteriore udienza per fine prova;
-manda alle parti per il deposito di quanto indicato in parte motiva entro il 2.7.2024;
-manda ai Servizi Sociali per quanto pure già indicato in parte motiva entro il 18.3.2024;
-dispone C.T.U. e nomina la dott.ssa ;…”; Persona_2
rilevato che con decreto del 19.7.2024 venivano in parte modificate le condizioni sopra dette, come di seguito riportato: “… vista l'istanza dell' con la quale lo stesso chiedeva Parte_1
“…emettere ogni opportuno provvedimento a tutela esclusiva della salute del minore e delle pratiche burocratiche ad essa connesse, disponendo magari l' affido super esclusivo del minore a carico del sig. che gli permetta di poter Parte_1 sbrigare le pratiche burocratiche nonché quelle mediche, per far seguire il figliolo dall'equipe che lo ha in cura da quando è in terapia - rivelatasi per il piccolo necessaria ed indispensabile - senza il consenso informato della sig. ra CP_1
”;
[...] rilevato che nessuna memoria o nota di trattazione scritta depositava parte resistente, alla quale il decreto di fissazione dell'udienza veniva ritualmente comunicato;
vista la C.T.U. espletata che concludeva, tra l'altro, per l'affidamento c.d. super esclusivo del minore al padre (allo stato è vigente quello esclusivo), dando atto che la non era stata valutata, in CP_1 quanto non si era presentata agli incontri, e che l era genitore idoneo ed attento alle speciali Parte_1 esigenze del minore (affetto da Disturbo dello spettro dell'autismo); ritenuto, ciò posto, di determinare il regime di affidamento richiesto, anche al fine di poter consentire al padre di svolgere tutte le pratiche medico-sanitarie per il figlio, nonchè quelle scolastiche e terapeutiche, stante la dedotta non agevole rintracciabilità, in più occasioni, della CP_1
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede, a parziale modifica delle disposizioni vigenti: determina l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse.”; rilevato che il ricorrente, in sede di conclusioni, chiedeva la conferma delle statuizioni vigenti, con la determinazione del diritto di visita madre-figlio come suggerito dal C.T.U. alla presenza dei nonni materni o paterni;
ritenuto di poter confermare le statuizioni vigenti, unicamente in parte modificando il diritto di visita madre-figlio, che andrà determinato come suggerito dalla C.T.U., ritenuto nell'interesse del bambino anche a continuare ad avere un rapporto con la madre, seppure con modalità tutelanti per il bambino, che dovranno prevedere sempre la presenza dei nonni materni: “Frequentazione ordinaria: -Il papà accompagnerà il bambino presso
l'abitazione dei nonni materni il sabato o la domenica, tutti i fine settimana, dalle ore 10 alle ore 20, senza pernotto.
Frequentazione straordinaria:
Festività natalizie:
La vigilia di Natale e il giorno di Natale saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino a casa dei nonni materni alle ore 10 del mattino per riprenderlo alle ore 19.
Il 31 dicembre e il primo gennaio saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino presso la casa dei nonni materni alle ore 10, per riprenderlo alle ore 19.
Il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino presso l'abitazione dei nonni materni alle ore 10 per riprenderlo alle ore 19.
Durante le ferie estive, il bambino starà presso la casa dei nonni materni 6 giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, da stabilire.”, a ciò aggiungendosi la facoltà per il padre di poter trascorrere
15 giorni durante il periodo estivo con il figlio, così sospendendo il diritto di visita materno per questo periodo;
ritenuto, infatti, che gli accertamenti successivamente acquisiti non danno spazio alcuno per la modifica di quanto già disposto dal G.D., considerati gli esiti negativi dell'esame tossicologico depositato dall la dichiarazione dei redditi 2024 pure dallo stesso Parte_1
depositata (dalla quale emerge un reddito di euro 1.400,00 netti mensili su 12 mensilità),
e considerato che nulla veniva depositato dalla quanto alla richiesta analisi CP_1
tossicologica o alla documentazione reddituale, avendo anche la stessa omesso di depositare note o memorie dal marzo 2024; ritenuto di compensare le spese di lite, vista la natura della causa, e di porre le spese di
C.T.U., già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse del figlio minore,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede: determina l'affidamento del figlio minore delle parti al padre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso il medesimo e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico della per il figlio pari ad CP_1
euro 150,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi all' Parte_1
entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
spese di lite compensate e quelle di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa CA Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
Il Collegio cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa CA Cosentino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40052/2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Paiano, come da Parte_1
procura in atti
- ricorrente -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Lovelli, come da Controparte_1
procura in atti
-resistente-
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente premetteva di avere avuto un figlio nato il Per_1
30.3.2017) dalla relazione con la resistente, ormai terminata, e che chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dello stesso come meglio indicato in atti;
rilevato che con decreto inaudita altera parte del 21.12.2023, emesso ex art. 473bis.15
c.p.c., veniva statuito quanto segue: “… rilevato che il ricorrente chiedeva Parte_1
l'affidamento esclusivo del figlio (in via subordinata l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre), con diritto di visita per la madre preferibilmente alla presenza dei nonni materni o paterni, senza alcun mantenimento a carico della resistente per il figlio;
rilevato che la notifica alla resistente non andava a buon fine in quanto tardiva e che Controparte_1 veniva disposto un rinvio all'udienza del 6.3.2024 per il rinnovo della notifica, mandando anche ai
Servizi Sociali per una relazione urgente sul nucleo familiare, al P.M. per acquisire gli atti di eventuali procedimenti penali a carico della resistente, ove ostensibili, ed al T.M. per acquisire gli atti di eventuali procedimenti ivi pendenti a tutela del figlio minore, concedendo termine fino al 29.1.2024; ritenuto, tuttavia, di dover assumere provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. inaudita altera parte, assunte informazioni, a parere di questo Giudice ricorrendone i requisiti e, in particolare, valutato quanto segue: il minore frequenta la prima elementare ed è affetto da Disturbo dello spettro dell'autismo (cfr. certificazione medica del 28.6.2022, in atti); il ricorrente dichiarava, all'udienza del 13.12.2023, che “La resistente vive nel luogo di residenza dove è stata effettuata la notifica, preciso che con i suoi genitori, che vivono a Latina e sono commercianti (girano con la bancarella per
i mercati, sono ambulanti), ho un ottimo rapporto ma non riescono a contenere la figlia. Lei ora ha di nuovo con sé il bambino e dal registro elettronico ho visto che non è andato a scuola oggi, come è già successo in altre occasioni quando sta con lei, il 31.10. lei nemmeno è venuta, benchè convocata dalla insegnanti, in una riunione a scuola convocata proprio per le assenze;
a logopedia l'ho portato io lunedì e dovrebbe averla anche oggi, ma alle 17.00 non so se andrà, lei mi ha già detto che il bambino sta male, lui fa logopedia e psicomotricità e anche non andare a scuola lo penalizza in questo momento. Io vivo con i miei genitori, mia madre è casalinga e mio padre fa il macellaio, io lavoro. So che la resistente vive sola, non lavora, io le dò euro 300,00 mensili, prima aveva il reddito di cittadinanza ma non so, e forse magari fa qualche tatuaggio, fa la tatuatrice come professione, e i genitori di lei non le danno più soldi perché hanno paura che li usi per acquistare droghe”; la madre del ricorrente, dichiarava, all'udienza del 20.12.2023, che “Viviamo insieme a Controparte_2 mio figlio io e mio marito, e da giugno in poi più meno il bambino è stato con noi, la madre è stata per un po' a Latina con i suoi genitori con i quali veniva a prendere un po' il bambino e poi lo riportava sempre accompagnata dai suo genitori,
e lo prendeva per un finesettimana anche fino al lunedì che i suoi genitori non lavorano, poi lei è andata da una sua zia
(sorella della madre) e so che lì era più controllata per l'uso di sostanze che faceva, e allora veniva a prendere il bambino con questa zia, e questo fino a settembre 2023, poi è iniziata la scuola e dato che le cose sembravano migliorate, lei è rimasta in casa a Roma da sola, e il bambino è tornato con lei. Io il bambino con la mamma non l'ho visto, vedevo mio nipote perché lo portava mio figlio a casa, ho visto la madre a novembre mentre prendeva il bambino ed era in macchina accompagnata da un'amica e dalla mamma. Da giugno l'avrò vista 10, 15 volte a sempre solo per consegnarci il bambino.
Io non ho mai visto la resistente fare uso di sostanze, ma quando ci siamo accordati con i genitori di lei e lei, a giugno, così che noi prendessimo il bimbo e lei potesse curarsi, l'ho vista che era “brutta”, lei è molto bella, ma era proprio diversa, tanto che la barista mi ha chiesto cosa avesse fatto che l'aveva vista “brutta”. Mi ha mandato dei messaggi per CP_1 organizzarci per prendere il bambino quando ad esempio non faceva in tempo a prenderlo a scuola, un paio di volte (in realtà avvisava e non potendo lui, sono andata io). Dell'uso di sostanze da parte di ho parlato con la Pt_1 CP_1 madre e lei mi ha detto che era crack (così mi pare) e che aveva guardato su Internet e che aveva visto che rovinava il cervello e che lei avrebbe sempre lasciato aperta una porta per la figlia. Preciso, consultando un mio calendario, che abbiamo preso mio nipote il 6.12 da casa di lei a Roma dove il bimbo stava con una sua amica, tale CA, di
Latina, la quale ha contattato un suo amico che ha contattato il papà di lei, il quale ha chiamato OP, mio figlio, dicendo che si era allontanata tutta la notte lasciando il bambino con lei senza dire nulla. Quando sono arrivata, CP_1 questa CA mi ha detto che le aveva detto che doveva uscire solo a prendere le sigarette e che le serviva la CP_1 macchina che aveva chiesto in prestito, ma mio figlio le ha risposto che il distributore era lì vicino, e comunque che lei aveva provato a chiamarla dopo un paio d'ore e che le aveva detto che aveva bucato e lei le ha risposto che doveva tornare indietro lasciando lì la macchina. Ci siamo presi il bambino intanto e poi ha iniziato a scrivere messaggi per riparare la CP_1 macchina e voleva 180,00 euro. Il bambino è rimasto con noi fino al martedì 12 che lei lo ha preso di nascosto da scuola, nel senso che si è presentata prima, ha avvisato che era andata prima perché aveva la febbre il bambino, ma che Pt_1 stava a casa e stavano bene, ma dalla scuola ha scoperto che il figlio non era vero che aveva la febbre. Il 13, 14 e Pt_1
15 dicembre poi a scuola il bambino non è andato, né oggi, dal 12 dicembre non lo abbiamo più visto, è arrabbiata per via dell'udienza, sta scrivendo a mio figlio di tutto, che non gli farà più vedere il bambino e che potrà vederlo solo in sua presenza e non per Natale e solo quando decide lei. Di quella notte non si è giustificata, che io sappia. Da settembre il bambino è stato con lei ma ad esempio ad ottobre è andata via senza chiedere nulla con il bambino a Pescara, dice lei, dal
2.10.al 10.10., e il bambino non sapevamo dove fosse precisamente, e il bambino non è andato a scuola quei giorni, né ci
è andato dal 16.10. al 20.10, senza nemmeno andare a logopedia, il bambino più o meno lo abbiamo avuto un paio di giorni a settimana ma non tutte le settimane da settembre scorso, e andava regolarmente a scuola quando stava con noi e a logopedia e psicomotricità.”; la resistente inviava messaggi al ricorrente da cui emerge una sua estrema fragilità, anche dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, del seguente tenore: “Io non mi drogo più…ho avuto un periodo di crollo…io col cervello me so riacchiappata… sono finita in mano a uno strozzino”, anche scrivendogli che non aveva mai denunciato suoi non meglio specificati abusi nei suoi riguardi, che aveva paura che lui non le avrebbe più ridato il figlio se lei lo avesse lasciato con lui, così decidendo di non farglielo proprio vedere, insistendo due volte che da un mese era pulita e non si drogava più, poi dicendogli che era un bravo padre e ringraziandolo per quello che faceva, chiedendogli soldi per i debiti contratti con lo
“strozzino” (non potendo chiedere ai suoi genitori, scrivendo “I miei m ammazzano se sanno una cosa del genere”), dicendogli l'estate scorsa che era in comunità e chiedendogli contestualmente nuovamente denaro per comprare dei fiori alla madre (l' contestava che la fosse in comunità, Parte_1 CP_1 dicendole che aveva parlato con la madre); la resistente inviava ulteriori messaggi all' tacciando il resistente e la madre di abusare di alcool Parte_1 ed affermando di non mandarlo a scuola per il timore che lui potesse prendere il bambino;
la madre della resistente inviava messaggi al ricorrente dicendogli che la figlia era “svenuta di nuovo”, che non sapeva dove fosse la figlia e che non voleva lasciarle il nipote, volendo evitare che stesse sola con lui (anzi, in un'occasione chiedendo al ricorrente di dire alla figlia che lui doveva andare a prendere il bambino anche se non era vero), chiedendo al ricorrente di non dare troppi soldi alla figlia e di farlo solo quando il bimbo era con lei, quando così da evitare di farle spendere il denaro per sé, mostrandosi in più occasioni preoccupata per la figlia che non riusciva a sentire anche quando stava con il bambino ed avendo paura che sparisse di nuovo, nonché di temere per il piccolo affermando che la condotta della figlia gli nuoceva dato che saltava sia la scuola che la terapia, anche affermando che non si sarebbe mai aspettata che la figlia in età adulta sarebbe andata fuori di testa, anche apostrofandola con le parole
“stronza, disgraziata, bugiarda e falsa”; ritenuto, ciò posto, di dover disporre, ai sensi della norma sopra richiamata ed inaudita altera parte,
l'affidamento esclusivo del minore al padre, con suo immediato collocamento presso lo stesso e con diritto di visita per la madre alla presenza dell' o di un ascendente materno o paterno del Parte_1 minore, come di seguito indicato: un pomeriggio alla settimana (in mancanza di accordi mercoledì), sabato o domenica con orario 10.00-20.00, il 24 o 25 dicembre con orario 10.00-20.00, e ciò valutata l'incapacità materna, allo stato, per quanto fin qui emerso, di poter tutelare il figlio, di sei anni e con specifiche problematiche relative alla forma di autismo diagnosticatagli,
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 473bis.15 c.p.c., inaudita altera parte, così provvede: determina l'affidamento esclusivo del minore al padre, con suo immediato collocamento presso lo stesso e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
...”; rilevato che, con provvedimento del 31.1.2024, emesso ai sensi degli artt. 473bis.15 e .22
c.p.c., in seguito alla costituzione della veniva disposto quanto segue: CP_1
“…rilevato che la si costituiva deducendo, tra l'altro, che contestava le condotte addebitatele, CP_1 che si era sempre occupata del minore, che svolgeva attività lavorativa come tatuatrice, e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come meglio indicato nella memoria integrativa, oltre alla contribuzione da parte del ricorrente al mantenimento del figlio con la somma di euro 300,00 mensili ed alla corresponsione da parte del ricorrente del 100% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale, previamente concordate;
rilevato che la sentita all'udienza del 3.1.2024, dichiarava: “Non ho mai assunto sostanze CP_1 stupefacenti, solo quando ci siamo conosciuti ma il bambino non era nato e non ero incinta, assumevo con lui comunque occasionalmente cocaina e lui anche hashish, ora lui non so, i messaggi indicati e lettimi “Io non mi drogo più…ho avuto un periodo di crollo…io col cervello me so riacchiappata… sono finita in mano a uno strozzino” non so se li ho scritti io, io non sono finita in mano ad uno strozzino e dunque deduco di non averli scritti io quei messaggi e nemmeno c'è un riferimento temporale;
…”; rilevato, dunque, che la resistente non disconosceva espressamente tutto il contenuto dei messaggi citati;
ritenuto, allo stato, di dover confermare i provvedimenti emessi inaudita altera parte come sopra riportati, non essendo emersi elementi che possano deporre per una diversa conclusione, salvo gli accertamenti che saranno svolti nel prosieguo del giudizio, e ciò anche ai sensi dei provvedimenti da assumere ex art. 473bis.22 c.p.c.; rilevato, poi, che all' udienza da ultimo citata le parti si dichiaravano disponibili ad effettuare l'analisi del capello per la ricerca di tracce di sostanze stupefacenti;
ritenuto di poter disporre, pertanto, che le parti si sottopongano al test del capello presso una struttura pubblica per la rilevazione di eventuali tracce di sostanze stupefacenti;
ritenuto, poi, quanto alle prove richieste: di ammettere i capitoli di prova dell'Urbinelli n. 17 del ricorso e dall'1 al 4 delle pagg. 10 e ss. del ricorso, con la limitazione di n. 2 testi a scelta, per essere gli altri capitoli valutativi, generici, documentali, superflui o non contestati;
di ammettere i capitoli di prova richiesti dalla MO con esclusione del capitolo n. 4 in quanto superfluo;
ritenuto, poi, di dover nuovamente mandare ai Servizi Sociali per la già richiesta relazione;
ritenuto, ancora, di dover disporre C.T.U. al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, con nomina della dott.ssa ; Persona_2 ritenuto di dover anche disporre che le parti depositino gli estratti conto dell'anno 2023, anche se cointestati con terzi, nonché le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la anche la CP_1 dichiarazione sostituiva di atto notorio già richiesta;
ritenuto, poi, comunque, sempre ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c, di dover assumere i provvedimenti di natura economica;
rilevato che la risulta svolgere attività di tatuatrice presso uno studio, con entrate pari a circa CP_1 euro 1.200,00/1.300,00 mensili, e vive da sola in una casa di proprietà dello zio (cfr. dichiarazioni rese dalla medesima all'udienza del 3.1.2024), mentre l svolge attività lavorativa in un bar, con un Parte_1 guadagno pari ad euro 1.250,00 circa mensili (cfr. buste paga e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti) e vive con i suoi genitori, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 13.12.2023 e come da dichiarazione citata;
ritenuto, ciò premesso, di dover disporre che la corrisponda all decorrere dalla CP_1 Parte_2 presente ordinanza la somma mensile di euro 150,00, oltre Istat, per il mantenimento del figlio (da versarsi entro il g. 5 di ogni mese), oltre al 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo Tribunale;
visto il decreto del Presidente della I sezione civile del 22.7.2020 con il quale, tra l'altro, veniva disposta la delega dell'espletamento delle prove ai GOP ivi indicati per ciascun Giudice;
visto il successivo decreto del Presidente della I sezione civile dell'11.5.2021 con il quale veniva disposta la sostituzione dal mese di giugno 2021 con il GOP dott.ssa Cristina Albano,
P.Q.M.
-conferma il provvedimento inaudita altera parte emesso il 21.12.2023;
-dispone in via provvisoria:
l'affidamento esclusivo del minore all' con suo collocamento presso lo stesso e con diritto di Parte_1 visita per la madre come indicato in parte motiva;
determina a carico della a decorrere dalla presente ordinanza la somma mensile di euro CP_1
150,00, oltre Istat, per il mantenimento del figlio (da versarsi all' entro il g. 5 di ogni mese), Parte_1 oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per il minore di cui al protocollo di questo
Tribunale;
-ammette le prove come indicato in parte motiva;
-fissa l'udienza davanti alla dott.ssa Cristina Albano del 20.3.2024, ore 12.15 per le prove, mandando alla dott.ssa Cristina Albano per eventuale diversa fissazione dell'udienza per l'espletamento della prova e per la fissazione dell'ulteriore udienza per fine prova;
-manda alle parti per il deposito di quanto indicato in parte motiva entro il 2.7.2024;
-manda ai Servizi Sociali per quanto pure già indicato in parte motiva entro il 18.3.2024;
-dispone C.T.U. e nomina la dott.ssa ;…”; Persona_2
rilevato che con decreto del 19.7.2024 venivano in parte modificate le condizioni sopra dette, come di seguito riportato: “… vista l'istanza dell' con la quale lo stesso chiedeva Parte_1
“…emettere ogni opportuno provvedimento a tutela esclusiva della salute del minore e delle pratiche burocratiche ad essa connesse, disponendo magari l' affido super esclusivo del minore a carico del sig. che gli permetta di poter Parte_1 sbrigare le pratiche burocratiche nonché quelle mediche, per far seguire il figliolo dall'equipe che lo ha in cura da quando è in terapia - rivelatasi per il piccolo necessaria ed indispensabile - senza il consenso informato della sig. ra CP_1
”;
[...] rilevato che nessuna memoria o nota di trattazione scritta depositava parte resistente, alla quale il decreto di fissazione dell'udienza veniva ritualmente comunicato;
vista la C.T.U. espletata che concludeva, tra l'altro, per l'affidamento c.d. super esclusivo del minore al padre (allo stato è vigente quello esclusivo), dando atto che la non era stata valutata, in CP_1 quanto non si era presentata agli incontri, e che l era genitore idoneo ed attento alle speciali Parte_1 esigenze del minore (affetto da Disturbo dello spettro dell'autismo); ritenuto, ciò posto, di determinare il regime di affidamento richiesto, anche al fine di poter consentire al padre di svolgere tutte le pratiche medico-sanitarie per il figlio, nonchè quelle scolastiche e terapeutiche, stante la dedotta non agevole rintracciabilità, in più occasioni, della CP_1
P.Q.M.
a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede, a parziale modifica delle disposizioni vigenti: determina l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse.”; rilevato che il ricorrente, in sede di conclusioni, chiedeva la conferma delle statuizioni vigenti, con la determinazione del diritto di visita madre-figlio come suggerito dal C.T.U. alla presenza dei nonni materni o paterni;
ritenuto di poter confermare le statuizioni vigenti, unicamente in parte modificando il diritto di visita madre-figlio, che andrà determinato come suggerito dalla C.T.U., ritenuto nell'interesse del bambino anche a continuare ad avere un rapporto con la madre, seppure con modalità tutelanti per il bambino, che dovranno prevedere sempre la presenza dei nonni materni: “Frequentazione ordinaria: -Il papà accompagnerà il bambino presso
l'abitazione dei nonni materni il sabato o la domenica, tutti i fine settimana, dalle ore 10 alle ore 20, senza pernotto.
Frequentazione straordinaria:
Festività natalizie:
La vigilia di Natale e il giorno di Natale saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino a casa dei nonni materni alle ore 10 del mattino per riprenderlo alle ore 19.
Il 31 dicembre e il primo gennaio saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino presso la casa dei nonni materni alle ore 10, per riprenderlo alle ore 19.
Il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo saranno alternati negli anni;
il papà accompagnerà il bambino presso l'abitazione dei nonni materni alle ore 10 per riprenderlo alle ore 19.
Durante le ferie estive, il bambino starà presso la casa dei nonni materni 6 giorni, anche non consecutivi, senza pernotto, da stabilire.”, a ciò aggiungendosi la facoltà per il padre di poter trascorrere
15 giorni durante il periodo estivo con il figlio, così sospendendo il diritto di visita materno per questo periodo;
ritenuto, infatti, che gli accertamenti successivamente acquisiti non danno spazio alcuno per la modifica di quanto già disposto dal G.D., considerati gli esiti negativi dell'esame tossicologico depositato dall la dichiarazione dei redditi 2024 pure dallo stesso Parte_1
depositata (dalla quale emerge un reddito di euro 1.400,00 netti mensili su 12 mensilità),
e considerato che nulla veniva depositato dalla quanto alla richiesta analisi CP_1
tossicologica o alla documentazione reddituale, avendo anche la stessa omesso di depositare note o memorie dal marzo 2024; ritenuto di compensare le spese di lite, vista la natura della causa, e di porre le spese di
C.T.U., già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti al 50% ciascuno, essendo state assunte nel comune interesse del figlio minore,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede: determina l'affidamento del figlio minore delle parti al padre in via esclusiva anche con riferimento alle questioni di maggiore interesse, con suo collocamento presso il medesimo e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
conferma l'assegno di mantenimento vigente a carico della per il figlio pari ad CP_1
euro 150,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da versarsi all' Parte_1
entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale;
spese di lite compensate e quelle di C.T.U., già liquidate come da separato decreto, poste definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuno.
Roma, 11.4.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa CA Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi