Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 22/12/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02840/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2025, proposto da
X-Elio Italia 6 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Erika Mussetti, Oscar Di Rosa, Gianluca Zunino, Michele Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Regione Siciliana-Assessorato Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana-Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identita' Siciliana-Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di PA, Regione Siciliana- Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per la dichiarazione di illegittimità:
- del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza presentata dalla Società X-Elio Italia 6 S.r.l. in data 20.04.2022, con nota acquisita al prot. MiTE/53596, in data 03.05.2022, perfezionata con nota del 12.01.2023 acquisita al prot. MiTE/4830 del 13.01.2023, avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio del provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ("VIA") ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrovoltaico denominato "Cuddia" ad inseguimento monoassiale di potenza nominale pari a 46,39 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, ubicato nei comuni di PA (TP) e di Marsala (TP);
- del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR - PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis
del D.Lgs. 152/2006;
- del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura e/o, ove occorrer possa, dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ovvero della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di PA rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine del rilascio del provvedimento di VIA;
e per l'accertamento:
- dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006, e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura e/o, ove occorrer possa, dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ovvero della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di PA ai sensi del medesimo art. 25, comma 2-bis;
- dell'obbligo del competente direttore generale del Ministero della Cultura e/o, ove occorrer possa, dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana ovvero della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di PA di esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006;
- del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006
pari ad Euro 7.799,33 (settemilasettecentonovantanove/trentatre).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali e regionali resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società X-Elio Italia 6 S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa in data 20.04.2022 e avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d’Impatto Ambientale – VIA ex art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico denominato “Cuddia” ad inseguimento monoassiale di potenza nominale pari a 46,39 MWp e delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, ubicato nei comuni di PA (TP) e di Marsala (TP).
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto che:
- in data 20.04.2022 ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale al Ministero della Transizione Ecologica (oggi, Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) avente per oggetto un progetto per la realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico denominato “Cuddia” ad inseguimento monoassiale di potenza nominale pari a 46,39 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (“RTN”);
- il progetto in questione rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 8 comma 2-bis del D.Lgs 152/2006 il quale ricomprende “ le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima ”;
- esperita la fase preliminare di verifica in merito alla completezza della documentazione allegata all’istanza ex art. 23, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, in data 4.06.2024 la documentazione completa (unitamente alle integrazioni richieste in data 21.03.2023 dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) è stata resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA (www.va.minambiente.it) del Ministero dell’Ambiente ed è stato contestualmente pubblicato l’avviso al pubblico, con conseguente avvio del decorso dei termini di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 24, comma 1, ultimo periodo, del Codice dell’Ambiente, a mente del quale “ dalla data di pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico decorrono i termini per la consultazione, la valutazione e l'adozione del provvedimento di VIA ”;
- dalla data di pubblicazione dell’Avviso al pubblico (4.06.2024) ad oggi sono inutilmente decorsi i termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 25, comma 2 bis, del D.lgs. n. 152 del 2006, a mente del quale “ per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ”.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla propria richiesta di V.I.A. e la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti (Ministero dell’Ambiente, Commissione Tecnica PNRR – PNIEC costituita al suo interno e Ministero della Cultura) a porre in essere gli atti di rispettiva competenza per la conclusione del procedimento. Ha chiesto inoltre la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 ter, del D.Lgs. 152/2006, pari ad Euro 7.799,33 (settemilasettecentonovantanove/33).
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 23, 24 e 25, comma 2 bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e l’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana si sono costituiti in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
All’udienza camerale del giorno 19 dicembre 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, per i progetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 8, comma 2-bis, e dunque attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati sul Fondo Complementare o inseriti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), il procedimento di V.I.A. deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale del Ministero. In particolare, la disposizione prevede:
a) 130 giorni per la conclusione dell’istruttoria da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC e la predisposizione dello schema di provvedimento;
b) 30 giorni per l’adozione del provvedimento finale da parte del Direttore Generale del MASE, previa acquisizione del concerto del Direttore Generale del Ministero della Cultura, da rendersi entro 20 giorni.
Nel caso di specie, la pubblicazione della documentazione completa di V.I.A. è avvenuta in data 4.06.2024, determinando la scadenza del termine massimo di conclusione del procedimento all’11.11.2024. Tuttavia, ad oggi, il MASE non ha adottato il provvedimento conclusivo espresso.
A questo proposito è utile osservare che la normativa vigente – in particolare l’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 – pone in capo al MASE un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o di omessa espressione del parere dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni paesaggistici e culturali. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del MASE di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo de quo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 500/2024; in senso conforme T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 12670 del 21/06/2024; T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 547 del 15/07/2024).
Occorre a tal proposito precisare che, in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del d.P.R. n. 637 del 1975), “ le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall'attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell'Assessorato competente ” (CGA, sent. n. 648/2022). Parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25 co. 2 e co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. CGA sentenze nn. 677 e 678/24, nelle quali il Giudice di appello ha altresì indicato gli strumenti giuridici utilizzabili dal M.A.S.E onde superare eventuali inerzie e arresti procedimentali imputabili all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana).
Sussiste, perciò, l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 20.04.2022, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico del Ministero.
Va infine accolta la domanda di rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del D.lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA. Dichiarando un importo totale di €. 15.598,67, la ricorrente ha infatti correttamente calcolato il rimborso spettante in €. 7.799,33, il quale corrisponde esattamente al 50% della somma versata, come comprovato dalla documentazione allegata (cfr. all.to 11 fasc. ricorrente).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l’importo di €. 7.799,33, oltre ad interessi al saggio legale sulla sorte capitale dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato se e in quanto versato;
- pone a carico dello stesso Ministero l’eventuale spesa per il commissario ad acta, da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
TO NE, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO NE | AN EN |
IL SEGRETARIO