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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/08/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 648 /2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza dell'08.07.2025, vertente tra
, nato l'[...] in [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Crotone, alla Via Vittorio Veneto 124/N C.F._1
- presso lo studio dell'avv. TOLONE LUCA (cod. fisc. - pec: C.F._2
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Email_1
BARBUTO ELISABETTA (cod. fisc. - pec: C.F._3
, che lo rappresentano e difendono per Email_2 mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in Crotone, Via XXV Aprile 74/B - presso C.F._4
lo studio dell'avv. NOTARIANNI PINA (cod. fisc. - pec: C.F._5
, che la rappresenta e difende per mandato in Email_3
calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO premesso che con ricorso ex art. 473 bis e ss. cod. proc. civ., depositato il 4.06.2025, Pt_1
e , esponevano: di aver avuto una relazione sentimentale e
[...] Parte_2
di aver convissuto more uxorio presso la residenza abituale sita in Isola di Capo Rizzuto, alla via Donizetti, di proprietà del sig. Pt_1
che dalla loro relazione era nata la figlia: , nata il [...] e riconosciuta da Per_1 entrambi i genitori;
che dal mese di febbraio dell'anno 2025, venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i ricorrenti decidevano di interrompere il loro rapporto di convivenza pervenendo ad accordi al fine di regolamentare in modo consensuale le condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore;
Per_1 che in conseguenza di quanto sopra, la signora unitamente alla figlia si erano Pt_2 trasferiti presso la casa dei genitori sita in Petilia Policastro alla Via Vigna, della Corte 10
P.3.; tanto premesso domandavano all'odierno Tribunale la pronuncia sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei seguenti termini:
a) affidamento della figlia , in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
b) la minore, avrà la residenza abituale presso la casa familiare della signora Parte_2
sita in Petilia Policastro, dove continuerà ad abitare insieme alla figlia e quindi con collocamento prevalente con la madre, fino a quando non troverà una nuova sistemazione abitativa;
c) il signor corrisponderà a titolo di mantenimento della figlia, la somma di euro 200 Pt_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora Parte_2
d) l'assegno unico per la figlia, sarà percepito per intero dalla signora Pt_2
e) entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, previamente concordate, necessarie alla figlia nella misura del 50% il padre e 50% la madre;
f) allo stato, vista la tenera età della minore, si stabilisce che la bambina trascorra alternativamente i fine settimana con il padre e con la madre. In virtù di tanto, il padre terrà con sé la figlia per due giorni alla settimana dal sabato mattina a domenica sera, dalle ore
9,30 di sabato fino alla domenica nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 19,00 e ciò ogni
15 giorni. Solo nel periodo estivo, dalla sera di venerdì fino a domenica sera, non più tardi delle 20,00;
g) nel periodo delle festività natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori, si rispetterà il criterio delle alternanze e dunque, la figlia trascorrerà la vigilia di Natale ed il giorno di
Natale con la mamma, il giorno di Santo Stefano 2025 con il papà, la vigilia di Capodanno e il primo dell'anno con il papà, mentre l'Epifania con la madre, con possibilità per il padre di vederla nel pomeriggio per darle il suo regalo nella “calza”, e così via negli anni a seguire in modo alternato fra i genitori, salvo accordo diverso tra gli stessi. Anche in occasione delle festività pasquali, la minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro ad anni alterni, precisando che il giorno di Pasqua 2025 è stato già trascorso con la madre;
h) resta sempre e comunque la facoltà di decidere di comune accordo di modificare e quindi cambiare i giorni. Resta ferma la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente la figlia almeno una volta al giorno, durante il giorno di permanenza del medesimo presso l'altro, con videochiamata alla quale dovranno essere presenti esclusivamente i genitori e la bambina;
i) durante il periodo estivo il signor terrà con sé la figlia per 15 giorni consecutivi, Pt_1
periodo che dovrà essere concordato con la signora entro il mese di giugno, cercando Pt_2
in ogni caso di farlo coincidere con il periodo di ferie godute dal padre che solitamente coincidono con i primi 15 giorni del mese di settembre;
j) in occasione della festa patronale della Madonna Greca, che coincide con la prima domenica di maggio, la bambina starà con il padre dal sabato al solito orario fino al lunedì sera, ovviamente fino a quando la bambina sarà in età prescolare, sempre fermo restando la possibilità di accordi diversi tra le parti. Resta fermo, inoltre, quanto deciso al punto g) in merito agli spostamenti per andare a prendere e riprendere la bambina;
k) la figlia festeggerà il proprio compleanno ed il proprio onomastico con il papà a pranzo e con la mamma a cena, salvo diversi accordi tra i genitori anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%; l) in occasione dei riti religiosi (sponsali, comunioni, cresime ecc.), di pertinenza delle rispettive famiglie, la bambina starà con il padre e con la madre per l'intera giornata e possibilmente, nel caso di eventi relativi alla famiglia paterna e previo accordo tra le parti, già dal giorno prima della cerimonia.
m) la minore parteciperà poi a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, festa del
Papa, Festa della Mamma ecc.) e dai familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere.
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In data 06.06.2025, il Presidente del. assegnava la causa e fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte, entro le ore 9.00 della medesima udienza.
Con ordinanza dell'08.07.2025, il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito di note scritte congiunte, riservando la decisione al Collegio;
MOTIVI DELLA DECISIONE tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate nei termini di cui sopra e che tale accordo appare congruo nell'interesse della figlia minore
; Per_1 il suddetto accordo tra le parti, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione della figlia minore;
considerato che
, in ragione dell'accordo concluso, le spese debbono ritenersi compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale, visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento della minore , del suo Persona_2
mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti come riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 24 luglio 2025
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli