Art. 6. Congedi parentali 1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Il termine di preavviso di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».
Note all'art. 6:
- Si riporta testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Congedi parentali). - 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53 , in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'. Il termine di preavviso di cui all' art. 32, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio.
In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53 , spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall' art. 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all' art. 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all' art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall' art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151 :
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».
«Il termine di preavviso di cui all' articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.».
Note all'art. 6:
- Si riporta testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Congedi parentali). - 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53 , in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'. Il termine di preavviso di cui all' art. 32, comma 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , per i funzionari della carriera prefettizia e' determinato in giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui prestano servizio.
In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
2. Ai funzionari della carriera prefettizia in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge 8 marzo 2000, n. 53 , spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall' art. 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al precedente comma.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all' art. 7, comma 4, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all' art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario della carriera prefettizia, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall' art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ».
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell' art. 32 del decreto legislativo 26 marzo 2000, n. 151 :
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternita' di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto».