Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
16/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Salerno alla Via SS.
Martiri Salernitani n. 31, presso lo studio dell'avv. Antonio Silenzio che la rappresenta e difende
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Caprioli ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pomigliano d'Arco alla via
Pompeo, 21/23
APPELLATO
NONCHÉ in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
GIANFRANCO PEPE ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale Inps di Napoli, Via A. DE GASPERI N.55
APPELLATO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 08.02.2024, l'
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Nola n. 104/2024, pubblicata in data 18.01.2024, con la quale il giudice ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229016948978000, notificatagli il 09 novembre 2022, e per essa i presupposti dodici avvisi di addebito così statuendo:
“accoglie il ricorso limitatamente agli avvisi di addebito n.
37120130010437629000, n. 37120140002528564000, n.
37120140009250444000, n. 37120140020750908000, n.
37120150007875138000, n. 37120160005407179000 e n.
37120160016250676000 e per l'effetto accerta la prescrizione dei contributi dagli stessi recati;
- accerta l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nei limiti del capo che precede;
- rigetta nel resto;
- compensa le spese di lite”.
Lamenta l'appellante la erroneità della decisione nella parte in cui non ha tenuto conto dell'atto interruttivo della prescrizione (preavviso di fermo amministrativo) evidenziando che “…quanto al preavviso di fermo amministrativo, vi è la relata di notifica dello stesso ma il file depositato non consente di visualizzarne il contenuto e di verificare se lo stesso si riferisse realmente agli avvisi di addebito per cui è causa… (cfr. doc. n. 3, pagina quattro/fine)”: sebbene riconosca la non visibilità dell'atto in questione (dal momento che “detto file rappresentava solo una parte della procedura di notifica del preavviso di fermo amministrativo n.
07180201600040177000”) l'Agenzia chiede la riforma della sentenza impugnata provvedendo, contestualmente, al deposito dell'intero documento.
L'appellato, ritualmente costituitosi, ha eccepito l'intervenuto giudicato in riferimento all'avviso di addebito n. 37120140020750908000 e all'avviso di addebito n. 37120160016250676000 del 09.12.2016; l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c.; l'inammissibilità della produzione di nuova documentazione in appello e, in ogni caso, l'irrilevanza della stessa;
la nullità della notifica del preavviso in questione;
l'infondatezza nel merito dell'impugnazione. Ha, quindi proposto appello incidentale eccependo l' “Omessa declaratoria di nullità della notifica dell'avv. di add. n. 37120190020683788000 con consequenziale annullamento degli atti riscossivi e prescrizione/decadenza dei relativi crediti”. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale con vittoria delle spese di lite.
Si è ritualmente costituito anche l' appellato aderendo all'appello proposto CP_3
dall' Pt_1
La Corte all'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione.
Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicchè tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n.
27199/2017 e da ultimo sent n. 13535/2018).
Nel merito, l'appello principale è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Va premesso che con riferimento all'avviso di addebito n.
37120140020750908000 avente ad oggetto contributi IVS anno 2014 (rispetto al quale il Giudice a quo ha accertato in primo grado che “l' non ha fornito la CP_3 prova della notifica dell'avviso di addebito n. 37120140020750908000 avente ad oggetto contributi IVS anno 2014, presuntivamente notificato a mezzo pec della cui ricezione e consegna non vi è tuttavia traccia. Ne deriva che la pretesa creditoria recata da tale atto ed afferente a contributi IVS anno 2014 era senz'altro prescritta al momento della notifica dell'intimazione di pagamento.”) deve ritenersi caduto il giudicato non essendo sul punto stata effettuata alcuna censura.
Analogamente passata in giudicato è la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito relativamente all'avviso di addebito n.
37120160016250676000 notificato in data 09.12.2016: è evidente, infatti, che esso non può essere stato incluso tra gli atti presupposti del preavviso di fermo asseritamente notificato il 13.10.2016.
La questione, allora, è quella di verificare l'idoneità del preavviso di fermo ad interrompere i termini di prescrizione relativamente agli avvisi di addebito nn.
37120130010437629000, 37120140002528564000, 37120140009250444000,
37120140020750908000, 37120150007875138000 e 37120160005407179000.
Orbene, a prescindere dall'ammissibilità della produzione in appello di nuova documentazione (già in possesso della parte al momento dell'instaurazione del processo in primo grado), non può non evidenziarsi che – se anche fosse provata la notifica del preavviso di fermo – tale atto non risulterebbe idoneo alla interruzione del termine pacificamente quinquennale di prescrizione.
Ed invero, la notifica del preavviso sarebbe avvenuta in data 13.10.2016 e, dunque, la prescrizione si sarebbe maturata in data 13.10.2021 se non si tenessero in considerazione le sospensioni disposte dalla legislazione emergenziale. Ma anche applicando la sospensione dei termini di prescrizione (ciò che parte appellata contesta) di cui agli artt. 37 co. 2 D.L. n. 18/2020, conv. con mod. dalla L. n. 27/2020 (secondo cui “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) e 11 co. 9 D.L n. 183/2020, conv. con mod. dalla L. n.
21/2021 (secondo cui “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) per un totale di 311 giorni, la prescrizione si sarebbe già maturata. Infatti, aggiunti i 311 suddetti alla data del 13.10.2021 - in cui sarebbe regolarmente maturata la prescrizione – si ha che la prescrizione sarebbe maturata il 20.08.2022. Ma, l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata il 09.11.2022, dunque, ben oltre il predetto termine di prescrizione.
Rimane, dunque, assorbita ogni altra questione.
Altrettanto infondato è l'appello incidentale.
In particolare, l'appellante incidentale lamenta la nullità della notifica dell'avviso di addebito n. 37120190020683788000 presuntivamente notificato in data
05.03.2020, Ente Impositore afferente contributi IVS anno 2018 CP_4 oltre sanzioni ed interessi di mora per complessivi € 1.114,33, con prescrizione/decadenza dei relativi crediti e annullamento dei relativi atti riscossivi, posto che non è stata depositata la raccomandata di Comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD).
Pur condividendosi la prospettazione circa la nullità della notifica in questione
(posto che, secondo la Suprema Corte, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale (c.d. notifica postale diretta), qualora
l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”, così in motivazione Cassazione civile sez. trib., n.22579/2024), tuttavia, al momento del deposito del ricorso (06.12.2022) i contributi portati nell'avviso di addebito in questione – relativi all'anno 2018 – non erano ancora prescritti.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Per reciproca soccombenza le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
Napoli 16/05/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro