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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Galletti Antonino
E
Consiglio Notarile Distrettuale Di Roma Velletri E Civitavecchia (c.f.
), P.IVA_1 difeso dall'Avv. Paparatti Ferdinando
E
Procuratore Generale Presso La Corte Di Appello Di Roma (C.F. ),
E
Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale Ordinario Di Roma;
Oggetto: ricorso avverso il provvedimento disciplinare della CO.RE.DI. Lazio n.
194/2022.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
§1. Con provvedimento n. 194/2022 la Commissione Regionale di Disciplina del Lazio (
CO.RE.DI.) ha applicato nei confronti del Notaio la sanzione disciplinare della Pt_1 destituzione.
Le contestazioni mosse al notaio si compendiano nelle seguenti violazioni:
o Art. 142 lett. a) L.N., per l'esercizio delle funzioni durante il periodo di sospensione disciplinare.
o Art. 147, comma 1, lett. a) L.N. per la compromissione della dignità e del decoro per procacciamento di clientela in favore di altri due Notai ( e . Pt_2 Parte_3
I fatti contestati, alla base del procedimento, riguardano la condotta del che, Pt_1 durante un periodo di sospensione disciplinare dell'attività di 6 mesi (in esecuzione nel periodo 4 ottobre 2021 – 3 aprile 2022), avrebbe:
-Continuato l'attività notarile mediante l'estrapolazione di ispezioni ipocatastali e catastali ed istruttoria di atti poi stipulati da altri notai;
-Canalizzato la clientela verso i Notai e favorendo un Parte_4 Parte_5 procacciamento di affari in favore di questi ultimi.
-Contribuito alla spersonalizzazione del ministero notarile dei colleghi, che, infatti sono stati sottoposti a procedimento disciplinare per questi stessi fatti;
-Costituito un'associazione professionale con il notaio il 21 marzo 2022, non Pt_2 comunicata al Consiglio.
Le prove addotte a corredo dalla Commissione si fondano essenzialmente su una serie di elementi, tra cui:
- La corrispondenza tra le visure fatte dal ( o suoi collaboratori) e gli atti Pt_1 successivamente stipulati sugli stessi immobili ispezionati da parte di e ( Pt_2 Parte_5
v. p. 23 provv); la stretta correlazione tra le visure estrapolate dallo studio e gli atti Pt_1 rogati dai Notai e che, secondo gli approfondimenti a campione relativi Pt_2 Parte_5 ai soli mesi novembre 2021- gennaio 2022, trovavano corrispondenza in termini di 30 atti rogati ( 26 da e 4 da su 36 ispezioni dello studio a novembre Pt_2 Parte_5 Pt_1
2021, 54 atti rogati ( 43 da e 11 da su 54 ispezioni di nel Pt_2 Parte_5 Pt_1 dicembre 2021; 64 atti rogati ( 48 da e 16 da su 92 ispezioni di Pt_2 Parte_5 Pt_1
a gennaio 2022. Circostanza sintomatica dell'espletamento da parte del della fase Pt_1 istruttoria della pratica, quale parte tipica dell'esercizio dell'attività notarile;
- La mancanza di fatturazione attiva del notaio per le ispezioni e la mancanza di incarichi al notaio da parte di clienti per l'esecuzione delle ispezioni /visure in questione;
r.g. n.
2 - l'estrapolazione di Circa 5.000 visure;
- una movimentazione di fatture per spese dello studio durante la sospensione atta a denotare comunque il funzionamento dello studio e lo svolgimento dell'attività; segnatamente, tra le varie,
• fatture passive per € 35.000 della Notartel, per servizi a notai, senza riscontro di incarichi allo scopo e di fatture attive da parte del Notaio per il corrispettivo versatogli per le visure;
cosa che accrediterebbe ulteriormente l'ipotesi che tali visure – non pagate nell'immediato – fossero destinate ad atti stipulati da colleghi durante il periodo di sospensione, essendo inverosimile che il Notaio incolpato sostenesse i relativi ingenti costi per le visure (richiesta di oltre 5.000 visure per un totale di circa 35.000,00 euro, oltre iva, versati per i servizi alla Notartel), senza richiedere alcun onorario e di conseguenza senza alcun personale tornaconto.
• fatture passive della società Euroservizi Per I Notai Srl, ( tra il mese di ottobre 2021 e quello di marzo 2022, periodo di sospensione), per oltre 20.000,00 euro
• fatture passive della Tactica S.R.L. società avente ad oggetto elaborazione dati e quindi in sostanza attività di servizi - all'incolpato, per € 1.000 al mese (complessivi € 6.000 durante la sospensione), ad ulteriore riprova che in corso di sospensione l'in OIP o ha continuato ad operare pressoché come prima.
• Fatture attive emesse dal Notaio incolpato durante la sospensione (in particolare nei confronti di Banche ed Istituti di credito, quali ad esempio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a, Banca Nazionale del Lavoro
S.p.a.); ciò a conferma sempre di un'attività "notarile" sostanzialmente mai interrotta.
- Le sanzioni disciplinari comminate agli altri due Notai per i medesimi fatti, in particolare il provvedimento adottato nei confronti del Notaio ( n. 195/2022) attestante Pt_2
l'elevatissimo numero di visure compiute dal il loro utilizzo sistematico per la Pt_1 stipula degli atti da parte del la costituzione di un'associazione professionale tra i Pt_2 due notai in corso di sospensione del con la ripartizione di utili e spese al 50%. Pt_1
La Difesa del in corso di procedura, oltre ad aver chiesto l'astensione del Pt_1
Presidente per conflitto di interessi (poi superata per sopravvenuto pensionamento del presidente), aveva evidenziato i seguenti aspetti della questione, ossia, inter alia, che:
a) Le ispezioni non equivalgono a esercizio di funzioni notarili;
b) Nessuna prova di accordo o compenso per procacciamento era stata fornita;
c) L'associazione professionale era successiva alla sospensione;
Parte_6
r.g. n. 3 d) le fatture prodotte riguardavano le attività quotidiane dello studio.
Le valutazioni della Commissione sui fatti di causa a sostegno della fondatezza dell'incolpazione e della responsabilità del per le violazioni contestategli avevano Pt_1 sostanzialmente valorizzato i seguenti elementi:
• La sospensione vieta qualsiasi attività notarile, incluse quelle preparatorie e di istruttoria, nelle quali dovevano intendersi ricomprese anche le visure /ispezioni ipocatastali costituenti esercizio della funzione, vietata nel periodo di sospensione disciplinare ( art. 142 lett a) L.N.);
• la sistematicità delle ispezioni e il collegamento con atti stipulati dai colleghi;
• la gravità e reiterazione di quest'ultima condotta, integrante ipotesi di sviamento della clientela e procacciamento di affari in favore dei due colleghi, lesiva del decoro e prestigio della categoria ( ART. 147 letta) L.N.)
§2. Il ha presentato reclamo avverso il provvedimento sulla base delle seguenti Pt_1 argomentazioni.
Le contestazioni del reclamante si sostanziano nel rilievo dei seguenti vizi di legittimità e merito della decisione impugnata:
• Le ispezioni non equivalgono a esercizio di funzioni notarili, essendo attività che può svolgere chiunque ed in ogni caso l'art. 142 L.N. espressamente prevede come eccezione alla regola l'applicazione dell'art. 137 L.N. secondo cui il rilascio di attestazioni e certificati durante il periodo di sospensione è soggetto solo ad una sanzione pecuniaria tra 200 e 900 euro;
• Non è provato alcun collegamento tra le visure e gli atti rogati dai colleghi.
• L'associazione professionale con è successiva alla sospensione e non dimostra Pt_2 accordi illeciti.
• Non vi è stato procacciamento di affari, mancando qualsiasi compenso o accordo in tal senso;
• La CO.RE.DI ha ignorato il principio di proporzionalità, applicando la sanzione più grave per fatti che, al massimo, avrebbero potuto comportare una sospensione.
• L'istruttoria è stata parziale, essendo stata rigettata la prova testimoniale richiesta, ed essendosi basata solo su presunzioni.
• Violazione dei diritti di difesa e del contraddittorio (art. 24 Cost.), oltre all'art. 6 CEDU.
• Disparità di trattamento rispetto ai Notai (sospensione di 6 mesi) e Pt_2 Parte_5
(sanzione pecuniaria).
r.g. n. 4 Sulla base di tali contestazioni, il reclamante ha, pertanto, dedotto i seguenti
Motivi di ricorso:
- Improcedibilità del procedimento per illegittimità della delibera consiliare che lo ha avviato (conflitto di interessi di alcuni consiglieri).
- Violazione dell'art. 142 L.N.: posto che la norma punisce solo chi stipula atti durante la sospensione, non chi effettua visure.
- Violazione dell'art. 147 L.N.: posto che mancano elementi concreti di lesione del decoro e prestigio della categoria.
- Difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta.
- Disparità di trattamento rispetto agli altri notai coinvolti.
Il ricorrente chiedeva, quindi, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità del procedimento;
in via principale, di annullare la decisione e assolverlo da ogni addebito;
in via subordinata, di ridurre la sanzione;
in via istruttoria, di ammettere le prove testimoniali già indicate.
Il Consiglio Notarile si è costituito, opponendosi al reclamo con reiterazione delle medesime argomentazioni già poste alla base della decisione gravata.
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito di discussione orale all'udienza ex art. 281 sexies cpc.
§3. Il reclamo è infondato nei termini che seguono.
§3.1. Sulla preliminare eccezione di improcedibilità del procedimento disciplinare, sollevata da parte reclamante nell'atto introduttivo sul presupposto che alcuni notai che hanno partecipato alla deliberazione di promuovimento dell'azione disciplinare oggetto del presente esame non si sarebbero astenuti pur essendo stati destinatari di una “integrazione di
Esposto/Querela” di procedimento penale a carico di altro notaio presentata dal notaio con riferimento ad un precedente procedimento disciplinare (n. 179/2020) a suo Pt_2 carico, si osserva, in primo luogo, che essa non risulta essere stata coltivata in corso di causa, posto che la precisazione delle conclusioni formulata da parte reclamante nelle ultime note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dd.29.10.2024 si è compendiata esclusivamente nella reiterazione delle proprie conclusioni sul merito del provvedimento impugnato con richiesta di annullamento e formulazione di istanze istruttorie.
In ogni caso, tale eccezione è infondata nel merito, non essendo stata compiutamente argomentata la rilevanza della dedotta circostanza, tutta riferibile al notaio anche Pt_2
r.g. n. 5 rispetto all'odierno reclamante, la cui posizione comunque soggiace a valutazione autonoma rispetto a quella delle altre posizioni solo contestualmente esaminate nel provvedimento contestato, come attestato anche dall'adozione di successivo autonomo provvedimento disciplinare della CO.RE.DI. nei confronti del Pt_1
Quanto al merito del provvedimento e delle contestazioni ivi sollevate, si osserva quanto segue.
§3.2. La principale contestazione alla base del provvedimento di destituzione del i Pt_1 compendia nella violazione dell'art. 142 lett. a) della Legge Notarile, per avere il Pt_1 sottoposto a misura disciplinare definitiva della sospensione di 6 mesi, in esecuzione nel periodo ott. 2021- apr. 2022, esercitato comunque la funzione notarile in spregio all'espresso divieto di legge.
La CO.RE.DI. sussume in tale fattispecie la condotta tenuta dal Notaio incolpato di sistematica estrapolazione, dalle piattaforme dedicate, di ispezioni e visure ipocatastali di immobili prodromiche ai successivi rogiti relativi ai medesimi immobili ispezionati ad opera di altri due colleghi, sempre gli stessi, sostenendo che, così congegnata, l'attività del Pt_1 costituiva attività istruttoria prodromica al successivo rogito ( da parte di altri colleghi) e, quindi, era espressione, comunque, della funzione notarile in virtù dell'indissolubile vincolo che sussiste tra le fasi preparatorie e l'attività di stipula in senso proprio, sia in astratto che in concreto rispetto alla condotta tenuta insieme ai colleghi.
Il punto centrale di tale impianto argomentativo, di fatto non contestato dal reclamante, è costituito dal fatto che il notaio durante il periodo di sospensione disciplinare, Pt_1 conseguente a un procedimento relativo all'emissione di talune fatture recanti un onorario di segno negativo, con violazione degli artt. 14, lett. a), cod. deont. ed art. 147, co. 1, lett. b)
o c), L.N., l'aver emesso fatture “sbilanciate” tra compravendita e collegato mutuo, ha continuato ad acquisire ispezioni e visure ipocatastali su immobili, gli stessi immobili che a seguire sarebbero stati oggetto di atti stipulati dai notai e Pt_2 Parte_3
Dunque, al di là degli elementi di contorno, su cui ci si soffermerà in seguito, il punto centrale della contestazione ed il profilo oggettivo della condotta disciplinarmente rilevante sono nel fatto che, durante il periodo di sospensione disciplinare, il ha estrapolato ca 5.000 Pt_1 visure, spendendo per quest'attività ca. € 35.000, visure poi utilizzate da altri notai.
La CO.RE.DI, attraverso la produzione di visure catastali di immobili riportanti riferimento r.g. n. 6 all'atto pubblico stipulato dai Notai e con data proprio nel periodo di Pt_2 Parte_3 sospensione del ha evidenziato che tali stipule sono state effettivamente eseguite Pt_1 durante il periodo incriminato (v. visure catastali in atti) e quindi l'utilizzo ad opera di terzi delle visure estratte dall'odierno incolpato direttamente o tramite suoi collaboratori.
A fronte di tale contestazione, è di rilievo assorbente soprattutto il fatto che il Pt_1 sostanzialmente non contesta tali dati, non offre spiegazioni, né offre una lettura alternativa di una tale entità di visure estratte, degli ingenti costi sostenuti per farlo e, soprattutto, delle ragioni e della destinazione di una tale intensa attività di estrapolazione di visure.
Costituisce ulteriore elemento di rilievo come attestazione dello svolgimento di tale attività in pendenza di sospensione disciplinare, il fatto che la CO.RE.DI medesima ha dato atto nel provvedimento disciplinare a carico del Notaio ( v. all. 16 costituzione Consiglio - p. Pt_2
29-30), della cui definitività o meno non si ha notizia ma che comunque può essere valutato per gli elementi fattuali ivi riportati, che anche molti altri notai, oltre a e Pt_2 Parte_3 avevano utilizzato le visure acquisite dal là dove “osserva il Collegio che i notai Pt_1 che hanno stipulato atti oggetto di visure/ispezioni fatte dallo studio ( che, si Pt_1 sottolinea, non sono solo notaio del Distretto di Roma , ma anche di altri distretti, in particolare Viterbo- Rieti) sono sì numerosi, ma la maggior parte di essi risulta aver stipulato un numero irrisorio di atti, spesso un solo atto ( come il componente di questo
Collegio). In molti casi si sono riscontrati numeri di repertorio consecutivi (presumibilmente per compravendita e mutuo) che fanno pensare ad atti collegati aventi ad oggetto gli stessi immobili e, quindi, in sostanza due atti, ma una pratica sola. La stragrande maggioranza dei notai coinvolti ha stipulato atti in numero inferiore a dieci, spesso uno o due atti. A parte le numerose visure riconducibili alle stipule dello stesso notaio prima e dopo la Pt_1 sospensione e quelle che per le quali il visurista attesta non essere collegate ad alcun atto stipulato (che costituiscono il numero maggiore), emerge dall'elenco che solo un altro notaio risulta aver stipulato un numero di atti superiore a quello degli atti stipulati dal
Notaio nel periodo preso a campione. “. Pt_2
Inoltre , emerge dallo stesso provvedimento che il Notaio rispondendo alle domande Pt_2 formulate dal Presidente ( del collegio) dichiarava : di aver effettivamente utilizzato qualcuna delle visure/ispezioni effettuate dal notaio ma di non essere in grado di Pt_1 precisarne il numero e, in ogni caso, contestava la violazione del principio di personalità della prestazione avendo analizzato personalmente tali visure/ispezioni nella redazione degli atti e delle relazioni, analogamente a quando ci si avvale di un visurista esterno.
A questo punto, la sostanziale non contestazione da parte del del dato fattuale in sé Pt_1
r.g. n. 7 è già dirimente circa l'effettivo svolgimento dell'attività di estrapolazione di visure/ ispezioni catastali in pendenza della sospensione e la conseguente utilizzazione ad opera di altri notai.
E in più, quanto emerso dal provvedimento disciplinare nei confronti del appena Pt_2 evidenziato, non solo offre a tale circostanza ulteriore e solida conferma, ma induce all'ulteriore conclusione sui fatti contestati che la fornitura di visure da parte dello studio
(v. all. 15 Consiglio) in grande quantità nel periodo di riferimento ( ca. 5000 le Pt_1 visure/ispezioni estratte nel periodo in contestazione) si atteggiava in termini di fornitura di un servizio ai professionisti, non solo ai colleghi e ma anche a molti altri, Pt_2 Parte_5 fuori distretto ed in un caso addirittura in misura maggiore che al notaio Pt_2
L'interpretazione di tali fatti e le argomentazioni difensive del sul punto non Pt_1 appaiono condivisibili.
L'allegazione di parte reclamante che le visure/ispezioni catastali possano essere fatte da chiunque e che la mancanza di un corrispettivo escluderebbe la natura professionale di tale attività e quindi la sussistenza del presupposto oggettivo ex art. 142 l.n. dell'esercizio di funzioni notarili in corso di sospensione non esclude, invece, e anzi conferma, che il ha continuato ad eseguire questa attività alla quale egli aveva accesso proprio nella Pt_1 sua veste e funzione di notaio ( che benché sospesa era ancora comunque in capo a lui) per il tramite dei servizi in uso ai notai, direttamente o per il tramite dei suoi collaboratori di studio, che sempre alle sue dipendenze e sotto il suo coordinamento operavano anche in periodo di sospensione disciplinare.
Ora, circa il rapporto tra l'attività di mera estrapolazione delle visure e l'esercizio della funzione notarile e la sussumibilità di quell'attività nella funzione, si richiamano i principi giurisprudenziali sul tema per evidenziare che la riconducibilità dell'attività di estrazione di visure prodromica alla stipula dell'atto alla funzione notarile e l'obbligo del notaio di eseguirla personalmente o sotto la sua supervisione attengono ai compiti gravanti sul notaio nell'esercizio della funzione involgendo un profilo di responsabilità disciplinare del professionista che non abbia adempiuto all'obbligo di svolgimento personale della funzione e di preventiva acquisizione dell'effettiva volontà delle parti stipulanti.
E', infatti, consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte quello “secondo cui i doveri del notaio di audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed equidistanza tra di esse vanno adempiuti dal professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, con la conseguenza che deve escludersi che il notaio possa
r.g. n. 8 sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare (Cass. 18-3-2008 n. 7274; vedi anche Cass. 30-11-
2006 n. 25487), e che in tema di responsabilità disciplinari a carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del professionista il quale proceda al mero accertamento della volontà delle parti ed alla direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e dei risultato pratico perseguito, trattandosi di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dall'art. 22 del D. LGS. 1-8-
2006 n. 249 (Cass. S.U. 31-7-2012 n. 13617).” (v. Cassaz. n. 8036/2014 – in motivazione).
Più specificamente, per quel che qui rileva, Rientra tra gli obblighi del notaio richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare e, in particolare, nell'obbligo di buona fede oggettiva, lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed, in particolare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni. (v. Cassaz. n. 21775/2019 ).
Ancora più rilevante per la questione di causa è l'ulteriore giurisprudenza, condivisa dal
Collegio, secondo cui “durante il periodo di sospensione è inibito al notaio non solo - come
è ovvio - di stipulare, ma anche di compiere tutte le attività prodromiche alla stipula, risultando altrimenti vanificato il contenuto afflittivo della sanzione sotto il profilo patrimoniale “ (v. Cassaz. n. 21830/2020 (infra) ).
Con riguardo al caso di specie, va quindi evidenziato che l'estrapolazione di visure ed ispezioni, benché suscettibile di essere condotta anche da soggetti non notai, ricade comunque nell'ambito delle attività che il notaio deve necessariamente svolgere nell'esercizio diligente della funzione;
non solo, l'attività concretamente svolta dal Pt_1 lungi dal risolversi in un gesto sporadico o di cortesia, ha assunto, per entità ( ca 5000 visure in 6 mesi) e diffusività ( utilizzazione delle visure da parte di molti notai, oltre e Pt_2
anche oltre distretto), connotazioni di sistematicità di stampo sostanzialmente Parte_3 professionale chiaramente suppletiva dell'attività di stipula preclusagli.
Lo svolgimento di tale attività è stato peraltro non contestato dall'incolpato sin dal procedimento disciplinare, dandosi atto nella stessa motivazione del provvedimento impugnato che il numero così elevato e costante di ispezioni effettuate, circa 5.000 visure effettuate dallo studio come dichiarato in udienza dall'Avvocato dell'Organo Pt_1 procedente, non è stato contestato dalla difesa dell'incolpato (v. p. 45 provvedimento
r.g. n. 9 COREDI)
Peraltro, l'allegazione di parte reclamante che tali attività sarebbero state svolte dai suoi collaboratori al servizio del notaio ( p. 28 reclamo), costituisce addirittura un Pt_2 riconoscimento dello svolgimento dell'attività contestatagli, posto che comunque trattasi di personale alle sue dipendenze che rispondeva alle sue direttive ed il cui operato andava a vantaggio, comunque, dello studio e del notaio ( che ne era titolare. Pt_1
Quanto all' allegazione di parte reclamante che l'estrapolazione delle visure/ispezioni ricadrebbe nella fattispecie eccezionale di cui all'art. 142 l.n. secondo cui È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo
137, comma 3, che a sua volta prevede che 3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'articolo 43 (i.e.
1. Nei casi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o di applicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo
158-sexies, commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notaio), rilascia copie, certificati
o estratti, si osserva quanto segue.
Sulla portata di una tale previsione di eccezione, si osserva che parte reclamata si è limitata ad allegare che il distinguo tra le due ipotesi, tra quella di tipo generale della prima parte dell'art. 142 l.n. e l'eccezione prevista per il solo rilascio di copie ed attestazioni di cui all'art. 137 l. n. si fonderebbe su una sorta di criterio meramente quantitativo, dovendosi applicare la fattispecie meno grave solo nei casi di pochi episodi, ipotesi non configurabile nel caso di specie di fronte al cospicuo numero di ispezioni/ visure acquisite dallo studio dell'incolpato
(v. comparsa costituzione Consiglio ove richiama il passaggio rilevante del provvedimento impugnato (p.15) : E che tale attività di esecuzione di visure si configuri come “svolgimento di funzioni notarili” e, pertanto, come attività vietata ai sensi dell'art. 142, Iettera a), L.N., non vi è dubbio, essendo stata data la prova dall'Organo procedente che dette visure ipotecarie e catastali sono state utilizzate per numerosissimi atti stipulati e/o autenticati dai
Notai e mentre inconferente rispetto ai precisi e concordanti Pt_2 Parte_5 accertamenti istruttori, quali sopra riportati, appare l'assunto della difesa del Notaio incolpato che confronta l'attività svolta, come dettagliatamente descritta, al mero rilascio di “copie, certificati o estratti”, ipotesi per cui l'art. 137, comma terzo, L.N. stabilisce una sanzione pecuniaria. Ad avviso del Collegio detta elencazione (e cioè l'attività di rilascio di copie, certificazioni o estratti) è la riprova che l'attività de qua riguardi soltanto ipotesi minori e di fatto relative ad attività sempre circoscritte e limitate per il Notaio. Si tratterebbe dunque di elencazione da considerarsi tassativa e che, ad avviso della Commissione, non
r.g. n. 10 può estendersi fino a ricomprendere quella cospicua mole di visure effettuate durante la sospensione dal Notaio incolpato;
visure che, di fatto, hanno riguardato l'intera attività istruttoria degli atti che sarebbero poi stati stipulati o autenticati dai due Colleghi. Questa considerazione, unitamente alla presa d'atto della ingente fatturazione attiva e passiva riguardante l'incolpato, dimostra che tale attività “ispettiva” non può rientrare tra le citate violazioni minori: il rilascio di una copia di un atto o di un estratto di un atto, oppure ad esempio il rilascio della mera certificazione di avvenuta stipula di un atto, o infine la semplice certificazione della pratica notarile del proprio praticante costituiscono tutte violazioni marginali e minime, a cui è ragionevole ritenere applicabile la più lieve sanzione pecuniaria, ma non è assolutamente questa, come si è evidenziato, fattispecie in parola.” )
Un tale approccio ermeneutico alla norma non appare a questa Corte condivisibile, in primo luogo perché la norma non prevede alcun distinguo di tipo quantitativo/qualitativo tra condotte, anche eventualmente in termini di differenza sanzionatoria tra ipotesi più o meno gravi, ed in secondo luogo perché, vieppiù in materia disciplinare, non ci si può sottrarre al cogente principio di tipicità e legalità della condotta esigibile, per il quale la sanzione può essere comminata solo a fronte di una condotta prevista e prevedibile dal soggetto agente.
Ad avviso della Corte, invece, la disposizione di eccezione va esaminata in combinato con le altre disposizioni del quadro di riferimento, in particolare l'art. 44 l.n. secondo cui
“Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43, comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 43, comma 5.
Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.”.
Ne consegue che la fattispecie eccezionale appare doversi intendere circoscritta alla sola ipotesi, effettivamente di minor disvalore rispetto alla fattispecie generale, in cui durante il periodo di sospensione si richiede il rilascio di certificati o attestazioni o estratti riferibili ad attività pregressa o ad atti previamente stipulati o comunque ad atti non implicanti esercizio della funzione notarile ex novo; motivo per il quale la condotta contestata al Pt_1
r.g. n. 11 consistita nell'espletamento della sistematica attività descritta sopra, costituendo un'attività propria della funzione notarile, nuova ed ulteriore rispetto a quella antecedente alla sospensione disciplinare, non vi può essere ricondotta.
Quanto al profilo economico della questione ed in particolare alla mancanza di prova dei corrispettivi per le visure estratte, allegata da parte reclamante per escludere la natura professionale dell'attività contestagli, premesso che il contestato art. 142 l.n. sanziona l'esercizio di attività notarile e non il guadagno scaturente dall'esercizio di tale attività in corso di sospensione, si osserva che il fatto che non vi sia prova di pagamenti specifici per tali servizi di visura non consente di escludere comunque tale connotazione sistematica o comunque una proiezione economica all'attività del soprattutto in considerazione Pt_1 del fatto che per una tale attività quest'ultimo ha affrontato un costo di ca. € 35.000 e, conseguentemente, quanto meno maturato correlativi crediti nei confronti dei notai ( molteplici secondo quanto emerso dagli atti – v. sopra) cui ha fornito la prestazione.
Ed è, poi, assolutamente significativo che, a fronte della contestazione dell'ingente costo sostenuto per tale attività (€ 35.000), il non abbia fornito alcun chiarimento o Pt_1 controargomentazione giustificativa di un tale esborso e dei rapporti sottostanti con gli utilizzatori finali.
In tale contesto, assume, pertanto, portata di sicuro rilievo anche l'ulteriore elemento addotto dal Consiglio Notarile dell'intervenuta sanzione disciplinare comminata al Notaio per i medesimi fatti ma in veste di utilizzatrice delle visure predisposte dal Parte_3
a quanto risulta agli atti non impugnata ( v. all. 13 - 14 Consiglio- certificazione Pt_1
Corte d'Appello)
Ad ulteriore corredo del quadro probatorio, si contesta nel provvedimento impugnato la costituzione dell'associazione professionale tra siglata tra i due in Parte_7 pendenza della sospensione ma operativa a far data dalla cessazione della misura disciplinare
(dal 5.4.2022), con una durata di circa un anno e con la previsione di una partecipazione ai guadagni in parti uguali (al 50%) salvi conguagli.
Invero, una tale circostanza, benché non costituisca prova diretta dell'attività svolta, presenta certamente profili suggestivi, tenuto conto soprattutto delle modalità e dei connotati dell'operazione, caratterizzata dall'essere intervenuta proprio con il Notaio cui aveva fornito svariate visure, in continuità con il periodo di sospensione e, sul piano economico, dall'avere disciplinato gli aspetti economici in maniera molto vaga e soprattutto con ampi margini di r.g. n. 12 flessibilità nella previsione di non meglio precisati “conguagli” tra gli associati, che non era stata comunicata al Consiglio e che, in astratto, ben avrebbe potuto prestarsi anche alla regolamentazione di rapporti pregressi.
D'altronde, a fronte di una tale contestazione, lo stesso reclamante non contrappone argomentazioni difensive idonee ad offrire una lettura differente di tale accordo, capace di fugare solidamente qualsiasi dubbio sulla sussistenza di un accordo tra gli associati maturato proprio nel corso della sospensione del e che ad essa appaia strettamente correlato. Pt_1
L'ulteriore dato, addotto nel provvedimento impugnato a sostegno dello svolgimento di attività notarile, di una variegata e molteplice movimentazione di fatture ( attive e passive) ed in particolare di fatture emesse dal in pendenza del periodo di sospensione Pt_1 presenta valenza probatoria forte, osservandosi che dalla lista depositata dal Consiglio (V.
All. 15.5 reclamato) emergono raggruppamenti di numerose fatture in uno stesso giorno, indirizzate a molteplici destinatari, tra cui soggetti privati, società di servizi, banche, servizi notarili, garage ecc. e, di importi variabili.
Tuttavia, pur a fronte di tale rilievo ed in considerazione del fatto che il on avrebbe Pt_1 potuto stipulare atti personalmente in quel periodo, è dato rilevare che parte reclamante si limita ad allegare che trattasi di spese di gestione routinaria dello studio senza, tuttavia, dare compiuta spiegazione di una tale significativa movimentazione.
§3.3. Quanto all' ulteriore motivo di reclamo della disparità di trattamento rispetto agli altri due notai, sanzionati per i fatti correlati con la sola sanzione della sospensione, si osserva che la contestazione di cui all'art. 142 l.n. ha come presupposto la pendenza della sospensione disciplinare ed in tale evenienza, come nel caso di specie, la sanzione della destituzione è l'unica contemplata dalla norma senza margini di graduazione. Per gli aspetti di contestazione ex art. 147 l.n. si rinvia alle considerazioni a seguire.
§3.4. Quanto all'ulteriore motivo relativo ad alcune carenze istruttorie, si osserva, con riguardo alle modalità di acquisizione della documentazione posta alla base della procedura disciplinare, che nella delibera del Consiglio Notarile di avvio della procedimento si dà espressamente atto di un rifiuto del di consegnare la documentazione richiesta dal Pt_1
Consiglio e quindi di una successiva acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate;
lo stesso reclamante nell'atto introduttivo dà atto che tale acquisizione sarebbe avvenuta ad opera di specifiche richieste da parte del Presidente del Consiglio e di altro Consigliere, lamentando r.g. n. 13 un generico diniego di ostensione per il quale sarebbe stata avviata procedura innanzi al TAR non meglio circostanziata. In ogni caso , il modus procedendi, allo stato degli atti, risulta conforme alla previsione di cui all'art. 93 bis l.n. secondo cui, appunto, “.Al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale (….) c) assumere informazioni presso le amministrazioni e gli uffici pubblici.
Quanto al profilo delle prove testimoniali di cui il reclamante chiede l'ammissione, si osserva che, come evidenziato anche nel provvedimento impugnato, esse riguardano solo una limitata parte di atti rispetto all'entità delle visure estratte e le circostanze formulate sono in parte documentalmente dimostrabili e in parte incentrate sul rapporto di conoscenza tra il e gli altri notai, che, quest'ultimo, da un lato deve ritenersi superato dalla Pt_1 sostanziale non contestazione da parte del dello svolgimento dell'attività di Pt_1 estrapolazione di visure desinate ad altri professionisti ( come visto sopra), e dall'altro più pertinente al secondo profilo di incolpazione ( procacciamento di affari in favore degli altri due notai), sul quale si rinvia alla disamina che segue.
In conclusione, con riguardo al primo capo di incolpazione, si ritiene che, alla luce di quanto poc'anzi argomentato, gli elementi esaminati tratteggiano un quadro di condotta di sistematica e corposa acquisizione di visure/ispezioni operata dallo studio come Pt_1 integra ad un consolidato sistema di partecipazione da parte del on solo alle stipule Pt_1 dei Notai e ma anche di altri notai, con un 'attività riconducibile, quindi, Pt_2 Parte_3 ad un sostanziale esercizio della funzione notarile in senso proprio.
Il quadro che ne emerge è di particolare gravità, non solo per i connotati di entità e diffusività della condotta contestata, ma anche, e, soprattutto, per essere stata posta in essere nel periodo di sospensione disciplinare, eludendone le prescrizioni. Il che, unito al fatto che il notaio
- per come dallo stesso rappresentato - è destinatario di molteplici sanzioni Pt_1 disciplinari (alcune ancora sub iudice), evidenzia anche un certo disvalore per l'autorità della sanzione e del sistema deontologico che regolamenta l'esercizio della funzione. Ed in effetti, deve intendersi proprio nel vulnus alla tenuta del sistema di prescrizioni deontologiche e di conseguenti sanzioni insito nell'elusione della sanzione disciplinare della sospensione la ratio sottesa alla disposizione dell'art. 142 l.n., che, infatti, sanziona tale condotta elusiva r.g. n. 14 automaticamente, senza graduazione, con la sanzione di massima gravità della destituzione.
§3.5. Quanto al secondo capo di incolpazione, consistente nella violazione dell'art. 147 lett a), la condotta ascritta la è così tratteggiata nel provvedimento impugnato ( enfasi Pt_1 aggiunta):
“il Collegio ritiene provato il fatto che il Notaio nel periodo di Parte_1 esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione, abbia canalizzato con sistematicità e reiteratamente il proprio lavoro, indirizzando la propria clientela ai Notai
e con ciò concorrendo nell'illecito procacciamento di Parte_4 Parte_5 affari, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 147, primo comma, lett. a) della Legge
Notarile; avendo in tal modo il Notaio ertamente compromesso, con tale condotta, Pt_1 la sua dignità e reputazione, nonché il decoro e il prestigio della classe notarile.
Inoltre, il Collegio ritiene responsabile il Notaio per aver contribuito Parte_1 in modo determinante, con il suo lavoro svolto durante il periodo di sospensione, a far consumare ai due l'illecito disciplinare loro addebitato di mancanza della Pt_8 personalità del ministero esercitato, contravvenendo, anche in questo caso, al disposto dell'art. 147, primo comma, lett. a), della Legge Notarile, avendo anche qui compromesso, sempre con tale condotta, la sua dignità e reputazione, nonché il decoro e il prestigio della classe notarile. (…)
Questa correlazione tra le ispezioni acquisite dal Notaio atti stipulati/autenticati con regolarità (e non occasionalità) dai Notai e costituirebbe, secondo Pt_2 Parte_5
l'Organo procedente, piena prova documentale delle condotte, rilevanti sotto il profilo disciplinare, che il Notaio bbia: Pt_1
-canalizzato con sistematicità il proprio lavoro, indirizzando la propria clientela ai Notai
e rendendoli responsabili dell'illecito procacciamento d'affari, avendo Pt_2 Parte_5 questi ultimi due ricevuto o autenticato gli atti veicolati dal Notaio sospeso;
- contribuito a far consumare l'illecito disciplinare addebitato ai Notai e Pt_2 Parte_5 di mancanza della necessaria personalità della prestazione professionale sin dalla fase istruttoria di ogni pratica, con particolare riferimento alla delicatissima fase di accertamento preventivo relativo ai beni.
Dunque, quanto alla parte di condotta relativa al mancato rispetto del decoro e del prestigio della funzione, per effetto della canalizzazione della clientela verso i colleghi e quindi del procacciamento di affari a questi ultimi, in violazione dell'art. 147 l.n., secondo cui È punito
r.g. n. 15 con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: ((c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137)), e dell'art. 31 del codice deontologico del notariato (ratione temporis applicabile) , secondo cui
( inter alia) Viola il dovere di imparzialita' il notaio che: a) si serve dell'opera di un terzo
(procacciatore) che induca persone a sceglierlo, si osserva che il provvedimento impugnato appare sul punto non condivisibile.
Invero, si contesta al di avere, attraverso la condotta ascrittagli con il precedente Pt_1 capo di incolpazione (di estrapolazione delle visure poi utilizzate dagli altri due notai), sostanzialmente procacciato clienti ai colleghi e in spregio ad un generale Pt_2 Parte_5 divieto di ricorso al procacciamento di affari per l'acquisizione di clientela gravante sui notai.
Dunque, in tal modo, la condotta di cui sopra, già sanzionata nel primo capo, costituirebbe l'antefatto ed il presupposto dell'ulteriore censura del procacciamento di affari in favore dei
Notai e Pt_2 Parte_3
Le argomentazioni a sostegno delle contestazioni non appaiono condivisibili sotto vari profili.
In primo luogo, la norma sanzionatoria invocata ( v. sopra) sembrerebbe sanzionare il notaio che beneficia del procacciamento, che non sarebbe il cui viene infatti addebitata Pt_1 una condotta attiva di procacciamento.
In secondo luogo, anche a voler ritenere censurabile in sé l'attività di procacciamento posta in essere proprio da un notaio, come condotta poco commendevole e censurabile sul piano deontologico, nel caso di specie non vi sono elementi univoci, né in termini allegativi né probatori, che il rapporto di procacciamento fosse sempre nella stessa direzione, dal Pt_1 verso i Notai e Il che non consente di escludere anche l'ipotesi inversa, Pt_2 Parte_3 che fossero i colleghi ad avvalersi delle visure fatte dallo studio del per una loro Pt_1 personale clientela.
Peraltro, il riferimento, nel provvedimento impugnato, alla costituzione di un'
[...]
caratterizzata dal fatto di essere stata costituita durante il Parte_9 periodo di sospensione del primo e resa operativa dal giorno successivo alla cessazione della sospensione ( 5.4.2022), da una durata limitata nel tempo ( di poco più di un anno), di non essere stata comunicata al Consiglio e di prevedere una regolamentazione delle spese e dei guadagni al 50% salvi conguagli, mentre offre argomentazione a supporto della r.g. n. 16 regolamentazione dei rapporti di fatto tra i due notai anche per l'attività svolta durante la sospensione del come sopra evidenziato, non può, in assenza di altri elementi di Pt_1 supporto, essere ritenuto sintomo univoco di un'attività unidirezionale di canalizzazione della clientela dal al come richiesto dalla norma disciplinare in tema di Pt_1 Pt_2 procacciamento quale “opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglier(lo)” il notaio beneficiato;
ben potendo un tale meccanismo associativo, in principio, operare anche all'inverso, vale a dire per i casi di atti stipulati dal per clienti suoi ma Pt_2 avvalendosi dei servizi del Pt_1
§3.5.1. Quanto all'ulteriore profilo di censura sotteso al secondo capo di incolpazione, vale a dire l'avere, mediante la preventiva predisposizione delle visure poi utilizzate per i rogiti, agevolato i Notai e nella commissione dell'illecito disciplinare di Pt_2 Parte_3 spersonalizzazione della professione notarile, si osserva che un tale rilievo appare alludere ad una sorta di concorso o di istigazione del nella commissione di un illecito da Pt_1 parte di terzi, ipotesi non solo non contemplata nella norma invocata, ma decisamente ultronea rispetto alla responsabilità personale degli altri due notai, che, fino a prova contraria, devono ritenersi liberamente autodeterminatisi nell'utilizzo delle prestazioni rese dal in violazione di altre disposizioni. Pt_1
Al che va aggiunto che la condotta del in cui si compendierebbe questa Pt_1 agevolazione dell'illecito altrui – vale a dire la predisposizione delle preliminari visure - è comunque già stata oggetto di specifica contestazione con entrambi i capi di incolpazione.
Ne consegue che tutte le argomentazioni formulate nel provvedimento impugnato in merito al concetto di spersonalizzazione della professione notarile, in quanto riferite ad altri Notai, estranei alla presente procedura, non possono essere ritenute rilevanti e non sono idonee a supportare questo ulteriore profilo di responsabilità sotteso al secondo capo di incolpazione per violazione dell'art. 147 lett a) L.N.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo capo di incolpazione deve ritenersi infondato sotto i vari profili.
Tuttavia, la fondatezza del primo capo, per il quale, ai sensi dell'art. 142 l.n., è prevista la destituzione come sanzione unica ed automatica della condotta contestata, è di per sé sufficiente a mantenere e ad offrire fondamento al provvedimento impugnato.
Pertanto, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato di cui al reclamo deve essere respinta.
r.g. n. 17 §4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte reclamante ed in favore di parte reclamata, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
-rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante ( alla rifusione delle spese di lite in favore della Pt_1 controparte costituita, nella misura di € 9.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28/11/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 18