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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/11/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 931/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 931/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
EL (Me) il 20.06.1988, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via del Mulinetto n. 39, presso lo studio dell'avv. Gisella
Rossi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.8.1948, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via
Monti Cimini n. 36, presso lo studio dell'avv. Giovanni Recanati, che lo rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
nonché
1 (C.F. ), residente in [...]di EL Controparte_2 CodiceFiscale_3
(ME), Via Catania n. 20
Litisconsorte necessario contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 premesso di essere Parte_1 figlio di e di essere nato in [...] matrimonio da quest'ultima contratto Controparte_2 con il , ha chiesto il disconoscimento della paternità. Controparte_1
A fondamento ha dedotto: la propria nascita, avvenuta nelle more del matrimonio, in data 20.6.1988
e la crisi intervenuta tra i coniugi poco tempo dopo;
il non aver più coltivato con CP_1
alcun rapporto né materiale né di affetto;
l'essere stato accudito e mantenuto, con amore
[...] filiale, dai sig.ri e genitori di ritenuto dallo Parte_2 Controparte_3 Persona_1 stesso il proprio padre biologico;
la donazione ricevuta dai sig.ri e Parte_2 CP_3
e l'istituzione di erede effettuata dagli stessi nei suoi confronti;
la comunicazione
[...] informale con la quale ha manifestato la disponibilità a riconoscere il ricorrente Persona_1 come suo figlio;
la volontà di chiarire definitivamente la propria situazione parentale;
le analisi genetiche, compiute a tal fine, insieme al sig. presso la Palazzina Didattico Controparte_1
Scientifica “Il Cubo” di Ferrara, da cui emergeva, in modo certo, che tra i due non ricorreva alcun rapporto di parentela.
2. Costituitosi in giudizio dopo aver confermato tutte le deduzioni Controparte_1 rappresentate dalla controparte nel ricorso, ha aderito alla domanda di disconoscimento, con compensazione di spese tra le parti.
3. Non è costituita Controparte_2
2 4. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, anche nei confronti del litisconsorte necessario, preso atto della sostanziale convergenza delle pretese delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, congiuntamente al decreto del 13.5.2025, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
6. Nel merito, il Collegio osserva che le deduzioni del ricorrente, non contestate e, anzi, condivise dal resistente, consentono, unitamente alla relazione genetica forense versata in atti, di escludere la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il sig. e . Parte_1 Controparte_1
Può ritenersi, infatti, che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato mediante il deposito della relazione citata nella quale il professionista conclude che “le analisi genetiche espletate hanno consentito di escludere, in relazione all'elevato numero di marcatori genetici altamente polimorfici studiati, alle sette (7) incongruenze genetiche riscontrate in sistemi geneticamente indipendenti e, infine, alla rilevazione di due aplotipi Y specifici non sovrapponibili, la paternità del sig. (campione IT30092022-P1) nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
(campione IT30092022-F1)”. Parte_1
Da ciò deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Giova, infine, precisare che la sostanziale comunanza di intenti manifestata dalle parti, anche in ragione dell'età di , ormai trentasettenne, debba estendersi altresì all'utilizzo, da Parte_1 parte di quest'ultimo, del cognome , dovendosi presumere che tale elemento costituisca, CP_1 ormai, segno distintivo dell'identità personale del ricorrente.
Le spese di lite, come richiesto dalle stesse parti sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e ogni diversa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara che , nato a Controparte_1
Sant'Agata di EL, il 31.8.1948, non è il padre di Parte_1
3 3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune compente di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
4) compensa interamente le spese del giudizio;
Così deciso in Viterbo, 05.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Palmieri dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 931/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
EL (Me) il 20.06.1988, residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Ferrara, via del Mulinetto n. 39, presso lo studio dell'avv. Gisella
Rossi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.8.1948, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via
Monti Cimini n. 36, presso lo studio dell'avv. Giovanni Recanati, che lo rappresenta e difende giusta procura alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente
nonché
1 (C.F. ), residente in [...]di EL Controparte_2 CodiceFiscale_3
(ME), Via Catania n. 20
Litisconsorte necessario contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025 premesso di essere Parte_1 figlio di e di essere nato in [...] matrimonio da quest'ultima contratto Controparte_2 con il , ha chiesto il disconoscimento della paternità. Controparte_1
A fondamento ha dedotto: la propria nascita, avvenuta nelle more del matrimonio, in data 20.6.1988
e la crisi intervenuta tra i coniugi poco tempo dopo;
il non aver più coltivato con CP_1
alcun rapporto né materiale né di affetto;
l'essere stato accudito e mantenuto, con amore
[...] filiale, dai sig.ri e genitori di ritenuto dallo Parte_2 Controparte_3 Persona_1 stesso il proprio padre biologico;
la donazione ricevuta dai sig.ri e Parte_2 CP_3
e l'istituzione di erede effettuata dagli stessi nei suoi confronti;
la comunicazione
[...] informale con la quale ha manifestato la disponibilità a riconoscere il ricorrente Persona_1 come suo figlio;
la volontà di chiarire definitivamente la propria situazione parentale;
le analisi genetiche, compiute a tal fine, insieme al sig. presso la Palazzina Didattico Controparte_1
Scientifica “Il Cubo” di Ferrara, da cui emergeva, in modo certo, che tra i due non ricorreva alcun rapporto di parentela.
2. Costituitosi in giudizio dopo aver confermato tutte le deduzioni Controparte_1 rappresentate dalla controparte nel ricorso, ha aderito alla domanda di disconoscimento, con compensazione di spese tra le parti.
3. Non è costituita Controparte_2
2 4. Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, anche nei confronti del litisconsorte necessario, preso atto della sostanziale convergenza delle pretese delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5. Preliminarmente, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, congiuntamente al decreto del 13.5.2025, deve dichiararsi la contumacia di Controparte_2
6. Nel merito, il Collegio osserva che le deduzioni del ricorrente, non contestate e, anzi, condivise dal resistente, consentono, unitamente alla relazione genetica forense versata in atti, di escludere la sussistenza di un rapporto di filiazione tra il sig. e . Parte_1 Controparte_1
Può ritenersi, infatti, che il ricorrente abbia soddisfatto l'onere probatorio di cui era gravato mediante il deposito della relazione citata nella quale il professionista conclude che “le analisi genetiche espletate hanno consentito di escludere, in relazione all'elevato numero di marcatori genetici altamente polimorfici studiati, alle sette (7) incongruenze genetiche riscontrate in sistemi geneticamente indipendenti e, infine, alla rilevazione di due aplotipi Y specifici non sovrapponibili, la paternità del sig. (campione IT30092022-P1) nei confronti del sig. Controparte_1 [...]
(campione IT30092022-F1)”. Parte_1
Da ciò deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.
Giova, infine, precisare che la sostanziale comunanza di intenti manifestata dalle parti, anche in ragione dell'età di , ormai trentasettenne, debba estendersi altresì all'utilizzo, da Parte_1 parte di quest'ultimo, del cognome , dovendosi presumere che tale elemento costituisca, CP_1 ormai, segno distintivo dell'identità personale del ricorrente.
Le spese di lite, come richiesto dalle stesse parti sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e ogni diversa Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara che , nato a Controparte_1
Sant'Agata di EL, il 31.8.1948, non è il padre di Parte_1
3 3) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune compente di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita;
4) compensa interamente le spese del giudizio;
Così deciso in Viterbo, 05.11.2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Davide Palmieri dott. Eugenio Maria Turco
4