TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 678/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico Onorario Francesco Montera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, trasmesso il fascicolo della causa civile iscritta al n. 678/2013 R.G.
vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.6, quale Parte_1
erede del proprio padre, Sig. originaria parte attrice, elett.te Persona_1
dom.toi in Lipari, Via Maurolico n.24, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pajno
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, -attore-
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliata in Lipari, Via Nazario Sauro, CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'Avv. Fabiana Martinucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in atti, -convenuta-
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria - successioni. -
Pag. 1 a 14 R. G. n. 678/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118
delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte per necessità di spiegare le motivazioni della decisione, considerata anche la complessità della intera vicenda processuale,
già in parte svolta con la precedente sentenza non definitiva.
Riguardo quindi la ricostruzione storica dei fatti e delle vicende processuali ci si riporta a quanto in precedenza rappresentato, richiamando il disposto con la citata sentenza non definitiva che ha così statuito: << Il Tribunale di Barcellona P. G., non
definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al nr. 678/2013 R. G., ogni contraria
istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: 1) – dichiara la
annullabilità e conseguente inefficacia nei riguardi dell'attore originario
[...]
oggi quale erede, della dichiarazione di revoca della Per_1 Parte_1
rinunzia alla eredità del da parte dei genitori dello stesso, _2 [...]
e , odierni convenuti, di cui al verbale a firma del Pt_1 Controparte_3
Cancelliere del Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Distaccata di Lipari – del
02.10.2009; 2) - estende la inefficacia di tale atto a quelli successivi compiuti e
eziologicamente allo stesso collegati e, in particolare, all'atto pubblico di donazione
in notar del 9/10/2009 rep. n. 26567, racc. n. 8695; 3) - per l'effetto Persona_2
Pag. 2 a 14 R. G. n. 678/2013
dichiara l'attore legittimo titolare - in concorso esclusivamente con la sorella
[...]
- del diritto di proprietà sui cespiti caduti nella successione del defunto CP_1
fratello ; 4) Dichiara inammissibile la domanda di annotazione nel _2
registro delle successioni dei dati e degli estremi della presente sentenza…>>,
disponendo sul prosieguo giudizio, con separato e contestuale provvedimento, <<…
il rinvio della causa alla udienza del 20.11.2024 ore 10.00 per il prosieguo istruttorio,
disponendo la comparizione delle parti e del CTU>>.
A detta udienza erano disposti chiarimenti da parte del CTU che depositava relazione scritta in data 26.11.2024.
Successivamente era fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la udienza del 16.12.2024, all'esito della quale la causa era posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Venendo al merito.
1. Le parti in causa hanno chiesto lo scioglimento della comunione gravante sui cespiti di cui alla successione del defunto , così individuati: a) la quota _2
di ½ del fabbricato per civile abitazione sito in Lipari, via Roma n. 43, piano T. e 1°,
individuato al NCEU del comune di Lipari al foglio 98, part. 532 sub4; b) la quota di
1/1 del fabbricato - magazzino sito in Lipari, Vico Pò n.2, piano T, individuato al
NCEU del comune di Lipari al foglio 98, part 643 sub1; c) la quota di 1/1 del fabbricato - appartamento con cantinato e terreno attiguo sito in Lipari, via Ponte
individuato al NCEU del comune di Lipari, rispettivamente, al foglio 97, part 571 sub
Pag. 3 a 14 R. G. n. 678/2013
10 e sub 4, il tutto come descritto nella dichiarazione di successione del 12.04.2005
prodotta come allegato 1 della parte attrice che si richiama.
Risolta la questione relativa alla titolarità del diritto di concorrere per la attribuzione della proprietà sui cespiti caduti in successione del defunto con la _2
sentenza non definitiva del 14.10.2024, occorre osservare che la comunione ereditaria è composta dai seguenti beni: metà dell'immobile sito a piano terra e primo (in catasto al fg.98, part.532 sub 4) in Lipari, via Roma n. 43, poiché la restante metà appartiene alla pervenutale dai propri genitori con atti Controparte_1
ricevuti dal notaio in data 23.12.2002 ai nn. 5326 e 5327; mentre la Per_3
restante metà era stata ricevuta dal de cuius sempre dai propri _2
genitori con i medesimi atti del notaio sopra citati;
a tale immobile, Per_3
considerato per l'intero, è stato attribuito un valore di €. 283.000,00
(duecentottantatremila/00) dal CTU (cfr. pag. 21 relazione del 30/05/2017); dal magazzino sito in Lipari Vico Po n.2 (in catasto al fg.98, part. 643 sub 1)
appartenente per l'intero al de cuius e da attribuire alle odierne parti in causa in misura del 50% per ciascuna;
esteso per una superficie lorda di mq.16,34, utile di mq. 9,70, è stato presentato con un “... valore di stima di 26.000,00 per l'intero
immobile Visto le condizioni di pessimo stato e quindi la necessità di lavori di
ripristino ribasso il valore dell'immobile del 10%...” e quindi per un valore di stima finale di 23.000,00 euro (cfr. pag. 21 relazione del 30/05/2017).
Ed infine, appartamento in Lipari, Via Ponte, con cantina e terreno di pertinenza (in
Pag. 4 a 14 R. G. n. 678/2013
catasto, rispettivamente, al fg.97, partt. 571 sub10 e 571 sub 4) in proprietà per l'intero al de cuius, da attribuire anch'esso alle parti contendenti in ragione del 50%
per ciascuna;
stimato per una superficie coperta di mq.111,22, di cui utile di mq.95,00 e valutato per €. 255.000,00; ma “... Visto che si tratta di proprietà
superficiaria come da Convenzione del 20/6/1987 n. 1405 RGP in Notar Per_4
e da atto di assegnazione, “diritto di superficie per edificare su area per 99
[...]
anni” e non di piena proprietà, trattandosi di edificio in cooperativa. Si considera una
diminuzione del valore dell'immobile pari al 10% ...” stimato effettivamente in €.
229.500,00 per l'intero (cfr. pag. 22 relazione del 30/05/2017).
Si determina così un valore totale della massa immobiliare in comunione ereditaria pari ad ( 283000,00/2 ) + 23000,00 + 229.500,00 = € 394.000,00.
2. Per quanto finora detto e considerato, all'esito delle vicende intervenute medio
tempore, la comunione ereditaria persiste soltanto tra l'attore e la convenuta e riguarda -come detto- i beni ricadenti nell'asse ereditario del fratello _2
, deceduto in data 30.06.2004, e descritti al precedente punto.
[...]
Precisato che i suddetti NI concorrono in quote uguali, si deve procedere alla individuazione delle modalità divisionali, dando atto, in via preliminare, che non vi sono contestazioni sulla proprietà comune dei due comunisti. Va poi rammentato che la disciplina generale in tema di divisione impone al giudice di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura;
soltanto nel caso in cui tale risultato non sia conseguibile, interviene la regola dettata dall'art. 720 c.c., che individua,
Pag. 5 a 14 R. G. n. 678/2013
come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (in questi termini, da ultimo, anche Cass. n. 3694/2021).
Nel caso di specie –ove, come detto, le parti concorrano in quote uguali- la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha più volte affermato il seguente principio in tema di divisione ereditaria, ma valido anche per la divisione ordinaria in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c., per il quale “... In tema di divisione
ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c, nel caso di
uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro
ogni possibile favoritismo – applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni
comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 c.c. – non ha carattere
assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni
prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive
legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di
apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Nella specie la
Cassazione ha ritenuto legittima l'attribuzione dell'unità familiare ai condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti
Pag. 6 a 14 R. G. n. 678/2013
che – in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze – sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti), (Cass. Civ., 18 gennaio 2007, n. 1091; cfr. Cass. Civ., 28 aprile 2005, n.
8833; Cass. Civ., 22 agosto 2003, n. 12333; App. Roma, 11 maggio 2010).
Ciò detto si osserva.
Avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio e alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal c.t.u. ing. e depositata il 2.06.2017, ai cui esiti Per_5
integralmente si rinvia (anche in relazione ai valori attribuiti dall'ausiliario ai beni di cui si tratta, essendo il procedimento estimativo seguito, fondato su criteri oggettivi,
riscontrabili e condivisibili anche alla luce delle convincenti risposte fornite dall'ausiliario alle osservazioni mosse dalle parti e comunque sostanzialmente non contestati dalle stesse, sul punto, dopo il deposito della relazione), si ricava che l'asse ereditario aveva all'epoca della sua valutazione, un complessivo valore di euro
394.000,00.
Ed infatti il valore dell'immobile A, situato in Via Roma n.43 del Comune di Lipari,
censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part. 532, sub 4, ha un valore di stima di 133.04 mq x
2.125,00 €/mq =282.710,00 euro che determina un valore di stima, per l'intero immobile, (cifra tonda) di €. 283.000,00; ne consegue la determinazione del valore di una quota, pari a €. 141.500,00, cadendo in successione per metà; l'immobile B,
magazzino situato in Vico Pò n 2, del Comune di Lipari, risulta censito al N.C.E.U. al
Foglio 98, part.643 sub 1, che presenta un valore di 25,70 mq x 1.000,00 €/mq
Pag. 7 a 14 R. G. n. 678/2013
-25.700,00 euro ma, essendo in condizioni di pessimo stato necessitando di lavori di ripristino, subisce un ribasso di valore del 10%., è stato stimato in 23.000,00 euro;
infine, riguardo l'immobile C, appartamento con relativa cantina situato in Via
Ponte ex c.da Tufo, del Comune di Lipari, risulta censito al N.C.E.U. al Foglio 97,
part. 571 sub 10, e la cantina, invece, risulta censita al N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 4, per un valore di 126,01 mq x 2.025,00 €/mq pari, per l'intero immobile a
€. 255.170,25; ma, considerato che si tratta di proprietà superficiaria come da
Convenzione del 20/6/1987 n. 1405 RGP in Notar e di “diritto di Persona_4
superficie per edificare su area per 99 anni” e non di piena proprietà, trattandosi di edificio in cooperativa, va considerata una diminuzione del valore dell'immobile pari al 10% per un valore di stima 229.500,00 per l'intero immobile.
Accertata, inoltre, l'insussistenza di motivi ostativi a garantire la libera commerciabilità dei beni ereditari (riferisce il CTU che “… le costruzioni di cui
trattasi, per tipologia strutturale e per il tipo di materiali impiegati, è databile in
epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 1150/42, che per prima ha
imposto l'obbligo di munirsi di un'autorizzazione per l'esecuzione di opere edili,
nonché se ne attesta, sia per il fabbricato sito in via Roma,43 e per il magazzino sito
in vico Po' entrambi del Comune di Lipari, la regolarità sotto l'aspetto
urbanistico/edilizio…” -cfr pag. 4 della relazione datata 09/02/2021-, riscontrata nella successiva relazione datata 26.11.2024 ove, a pag. 2, ha confermato che “…gli
immobili in oggetto possono legittimamente essere trasferiti, senza che vi siano
impedimenti di natura urbanistica...”, ed esclusa la possibilità di procedere ad una
Pag. 8 a 14 R. G. n. 678/2013
divisione in natura tra i coeredi, può procedersi, ex art. 720 c.c., allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione delle quote di pertinenza al coerede già titolare della maggior quota di proprietà del bene e ciò sulla “… base a
valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni
oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di
apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione…” in coerenza al principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Peraltro, tale convincimento è rafforzato dalla idea che le stesse parti ritengano,
sostanzialmente, quale unica soluzione perseguibile, quella prospettata posto che le stesse concludono la esposizione delle proprie ragioni e richieste proponendo il pagamento di un importo a conguaglio, determinato sulla base dei rispettivi ragionamenti svolti in atti.
Nel caso di specie emerge chiara la opportunità di attribuire la quota di proprietà di
¼ a del fabbricato sito in Via Roma n.43 (fg.98, part.532 sub4), Controparte_1
in quanto la stessa è proprietaria dei restanti ¾ (di cui, come detto, metà avendola ricevuta dai genitori con gli atti rogati dal notaio il 23.12.2002, il restante ¼ Per_3
in quanto quota parte della porzione di , qui oggetto di domanda), in _2
modo da comporre la proprietà dell'intero in capo ad uno dei coeredi e realizzando in tal modo, realmente lo scioglimento della comunione. A tale attribuzione segue
Pag. 9 a 14 R. G. n. 678/2013
l'obbligo di corrispondere al il valore della quota di sua spettanza Parte_1
pari a €. 70.750,00.
Riguardo i residui immobili, nell'ottica di bilanciamento dei valori delle quote,
appare conseguenziale attribuire la quota del 50% dell'immobile ricadente in catasto al fg.98, part. 643 sub 1, sito in Lipari Vico Po n. 2, di pertinenza del
[...]
, alla stessa che vedrà il valore complessivo delle Pt_1 Controparte_1
quote attribuitele pari a €. 83250,00.
Mentre, al va attribuita la quota di pertinenza della Parte_1 CP_1
dell'immobile individuato in catasto, rispettivamente, al fg.97, partt. 571
[...]
sub10 e 571 sub 4 e sito in Lipari in via Ponte, con cantina e terreno di pertinenza, il cui valore determinato in €. 114.750,00 (€. 229.500,00/2) determina uno squilibrio nelle quote attribuite alle parti, in favore del . Parte_1
Dal che si determina l'obbligo di corrispondere alla la differenza Controparte_1
del valore delle quote assegnate alla predetta rispetto a quello complessivo delle quote attribuite al . Parte_1
Quindi, riguardo quest'ultimo, considerato che il valore della quota dell'immobile sito in via Roma sia di €. 70.750,00; quello della quota del magazzino di Vico Po n. 2
sia stato determinato in €. 12.500,00, mentre quello della quota del bene di via
Ponte in €. 114.750,00, sorge a suo carico l'obbligo di corrispondere alla
[...]
la somma a conguaglio di €. 31.500,00. CP_1
Pag. 10 a 14 R. G. n. 678/2013
Stante il lasso di tempo intercorso dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che ha attestato le stime dei beni comuni, l'attendibilità monetaria del valore di stima dei cespiti caduti in successione rende necessaria l'attualizzazione del credito da conguaglio.
Ed infatti va richiamato il principio per il quale in materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata,
anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che,
peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del “petitum” della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza del 20
agosto2021, n. 23261).
3. si osserva adesso che parte attrice ha chiesto altresì di “…ordinare alla favata
di rendere il conto ex art. 723 c. c. della gestione esclusiva del CP_1
compendio immobiliare di via Ponte condannandola alla refusione, pro l'attore, di
quanto dovesse a questi risultare dovuto…”.
A tale domanda parte attrice non ha dato seguito in corso di causa come precisato al punto 6 delle conclusioni dell'atto di citazione (riservare al prosieguo la richiesta e
l'articolazione di quegli eventuali mezzi istruttori che si rendessero utili e conducenti
alla luce delle controdeduzioni di parte avversa); ne consegue che ai fini di causa
Pag. 11 a 14 R. G. n. 678/2013
nessuna incidenza possa avere il rendiconto ai fini di legge posto che lo stesso attore riconosce che da esso “… l'unica certezza che... si ricava afferisce all'impegno delle
somme acquisite a titolo di corrispettivo della locazione del bene successivamente
alla scomparsa del ed utilizzate per l'estinzione del mutuo sino al _2
2009”, e ciò, con il consenso dell'attore (… la ha utilizzato Controparte_1
l'appartamento di via Ponte dapprima locandolo a terzi (ad onor del vero con il
preventivo consenso del deducente …); mentre su resto le critiche mosse a tale rendiconto non possono trovare alcun apprezzamento in questa sede perché esso appare congruo e motivato riguardo spese sostenute nell'ordinaria gestione dell'immobile utilizzato nel tempo dalla figlia della , in una “… Controparte_1
situazione che parte attrice non è più disponibile a tollerare …” dalla pendenza del giudizio, situazione di cui, peraltro, come lo stesso attore sostiene, “…si occupa, per
come è noto allo stesso Sig. che ne è parimenti titolare, il Tribunale di Barcellona Pt_2
nell'ambito di quell'atro giudizio vertente tra le medesime parti oggi in conflitto ed
iscritto a ruolo con il n. 20071/2015 R.G. che sarà a breve chiamato per la
precisazione delle conclusioni”.
In conclusione, si ritiene di dover assegnare le unità immobiliari e la quota di quello sito in Lipari via Roma nei termini suddetti e di dover rigettare tutte le ulteriori domande formulate dalle parti e, di conseguenza, nulla dispone in merito alla domanda di parte attrice ex art. 723 c. c. relativa all'immobile sito in via Ponte.
Si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2° c.p.c. per
Pag. 12 a 14 R. G. n. 678/2013
compensare tra le parti le spese processuali di lite in esse comprese quelle relative alla fase processuale decisa con la sentenza non definitiva;
quelle di CTU, liquidate con separati provvedimenti, ponendo queste ultime, pertanto, a carico di entrambe le parti in causa in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. di R. G. 678/2013, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento immediato della comunione ereditaria di _2
tra e;
[...] Parte_1 Controparte_1
2) Preso atto della consistenza dell'asse ereditario, e del valore delle quote di beni per come motivato, attribuisce:
a. la quota di un quarto (¼) dell'immobile sito in Lipari, via Roma n. 43
(censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part. 532, sub 4, cat. A/4 cl.6 vani 6) a
[...]
risultando i residui ¾ già di proprietà della predetta assegnataria CP_1
così determinando, in capo alla stessa, la proprietà dell'intero;
b. la quota di metà (½) del magazzino situato in Vico Pò n 2, del Comune di Lipari (censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part.643 sub 1, cat. C/2 cl.2 ) a
[...]
proprietaria della restante metà per successione di CP_1 _2
, determinando in capo alla stessa la proprietà dell'intero;
[...]
Pag. 13 a 14 R. G. n. 678/2013
c. la quota di metà (½) dell'appartamento con relativa cantina situato in
Via Ponte ex c.da Tufo, del Comune di Lipari, (censiti: l'appartamento al
N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 10, cat. A/2 cl.5 vani 6,5; la cantina censita al N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 4, cat. C/2 cl.1) all'attore
[...]
, proprietario della restante metà per successione di , Pt_1 _2
determinando in capo allo stesso la proprietà dell'intero;
3) Stante la ineguaglianza delle quote ereditarie, obbliga parte attrice a corrispondere a parte convenuta, ex art. 728 c. c., la somma di €. 31.500,00 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 30.05.2017, epoca della stima dei beni ad opera del ctu;
4) dichiara compensate interamente fra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato provvedimento con onere di rimborso, per eventuali anticipazioni;
5) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
6) autorizza le parti ai successivi incombenti.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 29/04/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 14 a 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
In composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico Onorario Francesco Montera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, trasmesso il fascicolo della causa civile iscritta al n. 678/2013 R.G.
vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n.6, quale Parte_1
erede del proprio padre, Sig. originaria parte attrice, elett.te Persona_1
dom.toi in Lipari, Via Maurolico n.24, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Pajno
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, -attore-
CONTRO
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), elettivamente domiciliata in Lipari, Via Nazario Sauro, CodiceFiscale_1
presso e nello studio dell'Avv. Fabiana Martinucci, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in atti, -convenuta-
Oggetto: scioglimento comunione ereditaria - successioni. -
Pag. 1 a 14 R. G. n. 678/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118
delle disp. att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte per necessità di spiegare le motivazioni della decisione, considerata anche la complessità della intera vicenda processuale,
già in parte svolta con la precedente sentenza non definitiva.
Riguardo quindi la ricostruzione storica dei fatti e delle vicende processuali ci si riporta a quanto in precedenza rappresentato, richiamando il disposto con la citata sentenza non definitiva che ha così statuito: << Il Tribunale di Barcellona P. G., non
definitivamente decidendo nel giudizio iscritto al nr. 678/2013 R. G., ogni contraria
istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede: 1) – dichiara la
annullabilità e conseguente inefficacia nei riguardi dell'attore originario
[...]
oggi quale erede, della dichiarazione di revoca della Per_1 Parte_1
rinunzia alla eredità del da parte dei genitori dello stesso, _2 [...]
e , odierni convenuti, di cui al verbale a firma del Pt_1 Controparte_3
Cancelliere del Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Distaccata di Lipari – del
02.10.2009; 2) - estende la inefficacia di tale atto a quelli successivi compiuti e
eziologicamente allo stesso collegati e, in particolare, all'atto pubblico di donazione
in notar del 9/10/2009 rep. n. 26567, racc. n. 8695; 3) - per l'effetto Persona_2
Pag. 2 a 14 R. G. n. 678/2013
dichiara l'attore legittimo titolare - in concorso esclusivamente con la sorella
[...]
- del diritto di proprietà sui cespiti caduti nella successione del defunto CP_1
fratello ; 4) Dichiara inammissibile la domanda di annotazione nel _2
registro delle successioni dei dati e degli estremi della presente sentenza…>>,
disponendo sul prosieguo giudizio, con separato e contestuale provvedimento, <<…
il rinvio della causa alla udienza del 20.11.2024 ore 10.00 per il prosieguo istruttorio,
disponendo la comparizione delle parti e del CTU>>.
A detta udienza erano disposti chiarimenti da parte del CTU che depositava relazione scritta in data 26.11.2024.
Successivamente era fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la udienza del 16.12.2024, all'esito della quale la causa era posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Venendo al merito.
1. Le parti in causa hanno chiesto lo scioglimento della comunione gravante sui cespiti di cui alla successione del defunto , così individuati: a) la quota _2
di ½ del fabbricato per civile abitazione sito in Lipari, via Roma n. 43, piano T. e 1°,
individuato al NCEU del comune di Lipari al foglio 98, part. 532 sub4; b) la quota di
1/1 del fabbricato - magazzino sito in Lipari, Vico Pò n.2, piano T, individuato al
NCEU del comune di Lipari al foglio 98, part 643 sub1; c) la quota di 1/1 del fabbricato - appartamento con cantinato e terreno attiguo sito in Lipari, via Ponte
individuato al NCEU del comune di Lipari, rispettivamente, al foglio 97, part 571 sub
Pag. 3 a 14 R. G. n. 678/2013
10 e sub 4, il tutto come descritto nella dichiarazione di successione del 12.04.2005
prodotta come allegato 1 della parte attrice che si richiama.
Risolta la questione relativa alla titolarità del diritto di concorrere per la attribuzione della proprietà sui cespiti caduti in successione del defunto con la _2
sentenza non definitiva del 14.10.2024, occorre osservare che la comunione ereditaria è composta dai seguenti beni: metà dell'immobile sito a piano terra e primo (in catasto al fg.98, part.532 sub 4) in Lipari, via Roma n. 43, poiché la restante metà appartiene alla pervenutale dai propri genitori con atti Controparte_1
ricevuti dal notaio in data 23.12.2002 ai nn. 5326 e 5327; mentre la Per_3
restante metà era stata ricevuta dal de cuius sempre dai propri _2
genitori con i medesimi atti del notaio sopra citati;
a tale immobile, Per_3
considerato per l'intero, è stato attribuito un valore di €. 283.000,00
(duecentottantatremila/00) dal CTU (cfr. pag. 21 relazione del 30/05/2017); dal magazzino sito in Lipari Vico Po n.2 (in catasto al fg.98, part. 643 sub 1)
appartenente per l'intero al de cuius e da attribuire alle odierne parti in causa in misura del 50% per ciascuna;
esteso per una superficie lorda di mq.16,34, utile di mq. 9,70, è stato presentato con un “... valore di stima di 26.000,00 per l'intero
immobile Visto le condizioni di pessimo stato e quindi la necessità di lavori di
ripristino ribasso il valore dell'immobile del 10%...” e quindi per un valore di stima finale di 23.000,00 euro (cfr. pag. 21 relazione del 30/05/2017).
Ed infine, appartamento in Lipari, Via Ponte, con cantina e terreno di pertinenza (in
Pag. 4 a 14 R. G. n. 678/2013
catasto, rispettivamente, al fg.97, partt. 571 sub10 e 571 sub 4) in proprietà per l'intero al de cuius, da attribuire anch'esso alle parti contendenti in ragione del 50%
per ciascuna;
stimato per una superficie coperta di mq.111,22, di cui utile di mq.95,00 e valutato per €. 255.000,00; ma “... Visto che si tratta di proprietà
superficiaria come da Convenzione del 20/6/1987 n. 1405 RGP in Notar Per_4
e da atto di assegnazione, “diritto di superficie per edificare su area per 99
[...]
anni” e non di piena proprietà, trattandosi di edificio in cooperativa. Si considera una
diminuzione del valore dell'immobile pari al 10% ...” stimato effettivamente in €.
229.500,00 per l'intero (cfr. pag. 22 relazione del 30/05/2017).
Si determina così un valore totale della massa immobiliare in comunione ereditaria pari ad ( 283000,00/2 ) + 23000,00 + 229.500,00 = € 394.000,00.
2. Per quanto finora detto e considerato, all'esito delle vicende intervenute medio
tempore, la comunione ereditaria persiste soltanto tra l'attore e la convenuta e riguarda -come detto- i beni ricadenti nell'asse ereditario del fratello _2
, deceduto in data 30.06.2004, e descritti al precedente punto.
[...]
Precisato che i suddetti NI concorrono in quote uguali, si deve procedere alla individuazione delle modalità divisionali, dando atto, in via preliminare, che non vi sono contestazioni sulla proprietà comune dei due comunisti. Va poi rammentato che la disciplina generale in tema di divisione impone al giudice di perseguire in via prioritaria il risultato della divisione in natura;
soltanto nel caso in cui tale risultato non sia conseguibile, interviene la regola dettata dall'art. 720 c.c., che individua,
Pag. 5 a 14 R. G. n. 678/2013
come soluzioni alternative, dapprima l'attribuzione al condividente che ne faccia richiesta (e secondo i criteri preferenziali dettati dal codice, nell'ipotesi di richieste concorrenti) ed infine, ove risulti mancante una richiesta siffatta, la vendita del bene, vista appunto come extrema ratio alla quale ricorrere solo nel caso in cui sia impedita la possibilità di mantenere il bene nella sfera degli originari comunisti (in questi termini, da ultimo, anche Cass. n. 3694/2021).
Nel caso di specie –ove, come detto, le parti concorrano in quote uguali- la giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, ha più volte affermato il seguente principio in tema di divisione ereditaria, ma valido anche per la divisione ordinaria in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c., per il quale “... In tema di divisione
ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto dall'art. 729 c.c, nel caso di
uguaglianza di quote a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro
ogni possibile favoritismo – applicabile anche nell'ipotesi di divisione dei beni
comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all'art. 1116 c.c. – non ha carattere
assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni
prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive
legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di
apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione” (Nella specie la
Cassazione ha ritenuto legittima l'attribuzione dell'unità familiare ai condividenti che vi avevano abitato per molti anni e avevano effettuato cospicui miglioramenti
Pag. 6 a 14 R. G. n. 678/2013
che – in quanto destinati a soddisfare le loro specifiche esigenze – sarebbero risultati inutili e privi di qualsiasi valore economico in caso di attribuzione agli altri condividenti), (Cass. Civ., 18 gennaio 2007, n. 1091; cfr. Cass. Civ., 28 aprile 2005, n.
8833; Cass. Civ., 22 agosto 2003, n. 12333; App. Roma, 11 maggio 2010).
Ciò detto si osserva.
Avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio e alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal c.t.u. ing. e depositata il 2.06.2017, ai cui esiti Per_5
integralmente si rinvia (anche in relazione ai valori attribuiti dall'ausiliario ai beni di cui si tratta, essendo il procedimento estimativo seguito, fondato su criteri oggettivi,
riscontrabili e condivisibili anche alla luce delle convincenti risposte fornite dall'ausiliario alle osservazioni mosse dalle parti e comunque sostanzialmente non contestati dalle stesse, sul punto, dopo il deposito della relazione), si ricava che l'asse ereditario aveva all'epoca della sua valutazione, un complessivo valore di euro
394.000,00.
Ed infatti il valore dell'immobile A, situato in Via Roma n.43 del Comune di Lipari,
censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part. 532, sub 4, ha un valore di stima di 133.04 mq x
2.125,00 €/mq =282.710,00 euro che determina un valore di stima, per l'intero immobile, (cifra tonda) di €. 283.000,00; ne consegue la determinazione del valore di una quota, pari a €. 141.500,00, cadendo in successione per metà; l'immobile B,
magazzino situato in Vico Pò n 2, del Comune di Lipari, risulta censito al N.C.E.U. al
Foglio 98, part.643 sub 1, che presenta un valore di 25,70 mq x 1.000,00 €/mq
Pag. 7 a 14 R. G. n. 678/2013
-25.700,00 euro ma, essendo in condizioni di pessimo stato necessitando di lavori di ripristino, subisce un ribasso di valore del 10%., è stato stimato in 23.000,00 euro;
infine, riguardo l'immobile C, appartamento con relativa cantina situato in Via
Ponte ex c.da Tufo, del Comune di Lipari, risulta censito al N.C.E.U. al Foglio 97,
part. 571 sub 10, e la cantina, invece, risulta censita al N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 4, per un valore di 126,01 mq x 2.025,00 €/mq pari, per l'intero immobile a
€. 255.170,25; ma, considerato che si tratta di proprietà superficiaria come da
Convenzione del 20/6/1987 n. 1405 RGP in Notar e di “diritto di Persona_4
superficie per edificare su area per 99 anni” e non di piena proprietà, trattandosi di edificio in cooperativa, va considerata una diminuzione del valore dell'immobile pari al 10% per un valore di stima 229.500,00 per l'intero immobile.
Accertata, inoltre, l'insussistenza di motivi ostativi a garantire la libera commerciabilità dei beni ereditari (riferisce il CTU che “… le costruzioni di cui
trattasi, per tipologia strutturale e per il tipo di materiali impiegati, è databile in
epoca antecedente all'entrata in vigore della Legge 1150/42, che per prima ha
imposto l'obbligo di munirsi di un'autorizzazione per l'esecuzione di opere edili,
nonché se ne attesta, sia per il fabbricato sito in via Roma,43 e per il magazzino sito
in vico Po' entrambi del Comune di Lipari, la regolarità sotto l'aspetto
urbanistico/edilizio…” -cfr pag. 4 della relazione datata 09/02/2021-, riscontrata nella successiva relazione datata 26.11.2024 ove, a pag. 2, ha confermato che “…gli
immobili in oggetto possono legittimamente essere trasferiti, senza che vi siano
impedimenti di natura urbanistica...”, ed esclusa la possibilità di procedere ad una
Pag. 8 a 14 R. G. n. 678/2013
divisione in natura tra i coeredi, può procedersi, ex art. 720 c.c., allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione delle quote di pertinenza al coerede già titolare della maggior quota di proprietà del bene e ciò sulla “… base a
valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni
oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, quale risulterebbe
dall'applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di
apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di
legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione…” in coerenza al principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Peraltro, tale convincimento è rafforzato dalla idea che le stesse parti ritengano,
sostanzialmente, quale unica soluzione perseguibile, quella prospettata posto che le stesse concludono la esposizione delle proprie ragioni e richieste proponendo il pagamento di un importo a conguaglio, determinato sulla base dei rispettivi ragionamenti svolti in atti.
Nel caso di specie emerge chiara la opportunità di attribuire la quota di proprietà di
¼ a del fabbricato sito in Via Roma n.43 (fg.98, part.532 sub4), Controparte_1
in quanto la stessa è proprietaria dei restanti ¾ (di cui, come detto, metà avendola ricevuta dai genitori con gli atti rogati dal notaio il 23.12.2002, il restante ¼ Per_3
in quanto quota parte della porzione di , qui oggetto di domanda), in _2
modo da comporre la proprietà dell'intero in capo ad uno dei coeredi e realizzando in tal modo, realmente lo scioglimento della comunione. A tale attribuzione segue
Pag. 9 a 14 R. G. n. 678/2013
l'obbligo di corrispondere al il valore della quota di sua spettanza Parte_1
pari a €. 70.750,00.
Riguardo i residui immobili, nell'ottica di bilanciamento dei valori delle quote,
appare conseguenziale attribuire la quota del 50% dell'immobile ricadente in catasto al fg.98, part. 643 sub 1, sito in Lipari Vico Po n. 2, di pertinenza del
[...]
, alla stessa che vedrà il valore complessivo delle Pt_1 Controparte_1
quote attribuitele pari a €. 83250,00.
Mentre, al va attribuita la quota di pertinenza della Parte_1 CP_1
dell'immobile individuato in catasto, rispettivamente, al fg.97, partt. 571
[...]
sub10 e 571 sub 4 e sito in Lipari in via Ponte, con cantina e terreno di pertinenza, il cui valore determinato in €. 114.750,00 (€. 229.500,00/2) determina uno squilibrio nelle quote attribuite alle parti, in favore del . Parte_1
Dal che si determina l'obbligo di corrispondere alla la differenza Controparte_1
del valore delle quote assegnate alla predetta rispetto a quello complessivo delle quote attribuite al . Parte_1
Quindi, riguardo quest'ultimo, considerato che il valore della quota dell'immobile sito in via Roma sia di €. 70.750,00; quello della quota del magazzino di Vico Po n. 2
sia stato determinato in €. 12.500,00, mentre quello della quota del bene di via
Ponte in €. 114.750,00, sorge a suo carico l'obbligo di corrispondere alla
[...]
la somma a conguaglio di €. 31.500,00. CP_1
Pag. 10 a 14 R. G. n. 678/2013
Stante il lasso di tempo intercorso dall'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio che ha attestato le stime dei beni comuni, l'attendibilità monetaria del valore di stima dei cespiti caduti in successione rende necessaria l'attualizzazione del credito da conguaglio.
Ed infatti va richiamato il principio per il quale in materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, va rivalutata,
anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che,
peraltro, da ciò ne derivi l'alterazione del “petitum” della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, ordinanza del 20
agosto2021, n. 23261).
3. si osserva adesso che parte attrice ha chiesto altresì di “…ordinare alla favata
di rendere il conto ex art. 723 c. c. della gestione esclusiva del CP_1
compendio immobiliare di via Ponte condannandola alla refusione, pro l'attore, di
quanto dovesse a questi risultare dovuto…”.
A tale domanda parte attrice non ha dato seguito in corso di causa come precisato al punto 6 delle conclusioni dell'atto di citazione (riservare al prosieguo la richiesta e
l'articolazione di quegli eventuali mezzi istruttori che si rendessero utili e conducenti
alla luce delle controdeduzioni di parte avversa); ne consegue che ai fini di causa
Pag. 11 a 14 R. G. n. 678/2013
nessuna incidenza possa avere il rendiconto ai fini di legge posto che lo stesso attore riconosce che da esso “… l'unica certezza che... si ricava afferisce all'impegno delle
somme acquisite a titolo di corrispettivo della locazione del bene successivamente
alla scomparsa del ed utilizzate per l'estinzione del mutuo sino al _2
2009”, e ciò, con il consenso dell'attore (… la ha utilizzato Controparte_1
l'appartamento di via Ponte dapprima locandolo a terzi (ad onor del vero con il
preventivo consenso del deducente …); mentre su resto le critiche mosse a tale rendiconto non possono trovare alcun apprezzamento in questa sede perché esso appare congruo e motivato riguardo spese sostenute nell'ordinaria gestione dell'immobile utilizzato nel tempo dalla figlia della , in una “… Controparte_1
situazione che parte attrice non è più disponibile a tollerare …” dalla pendenza del giudizio, situazione di cui, peraltro, come lo stesso attore sostiene, “…si occupa, per
come è noto allo stesso Sig. che ne è parimenti titolare, il Tribunale di Barcellona Pt_2
nell'ambito di quell'atro giudizio vertente tra le medesime parti oggi in conflitto ed
iscritto a ruolo con il n. 20071/2015 R.G. che sarà a breve chiamato per la
precisazione delle conclusioni”.
In conclusione, si ritiene di dover assegnare le unità immobiliari e la quota di quello sito in Lipari via Roma nei termini suddetti e di dover rigettare tutte le ulteriori domande formulate dalle parti e, di conseguenza, nulla dispone in merito alla domanda di parte attrice ex art. 723 c. c. relativa all'immobile sito in via Ponte.
Si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni di cui all'art. 92 co. 2° c.p.c. per
Pag. 12 a 14 R. G. n. 678/2013
compensare tra le parti le spese processuali di lite in esse comprese quelle relative alla fase processuale decisa con la sentenza non definitiva;
quelle di CTU, liquidate con separati provvedimenti, ponendo queste ultime, pertanto, a carico di entrambe le parti in causa in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. di R. G. 678/2013, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento immediato della comunione ereditaria di _2
tra e;
[...] Parte_1 Controparte_1
2) Preso atto della consistenza dell'asse ereditario, e del valore delle quote di beni per come motivato, attribuisce:
a. la quota di un quarto (¼) dell'immobile sito in Lipari, via Roma n. 43
(censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part. 532, sub 4, cat. A/4 cl.6 vani 6) a
[...]
risultando i residui ¾ già di proprietà della predetta assegnataria CP_1
così determinando, in capo alla stessa, la proprietà dell'intero;
b. la quota di metà (½) del magazzino situato in Vico Pò n 2, del Comune di Lipari (censito al N.C.E.U. al Foglio 98, part.643 sub 1, cat. C/2 cl.2 ) a
[...]
proprietaria della restante metà per successione di CP_1 _2
, determinando in capo alla stessa la proprietà dell'intero;
[...]
Pag. 13 a 14 R. G. n. 678/2013
c. la quota di metà (½) dell'appartamento con relativa cantina situato in
Via Ponte ex c.da Tufo, del Comune di Lipari, (censiti: l'appartamento al
N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 10, cat. A/2 cl.5 vani 6,5; la cantina censita al N.C.E.U. al Foglio 97, part. 571 sub 4, cat. C/2 cl.1) all'attore
[...]
, proprietario della restante metà per successione di , Pt_1 _2
determinando in capo allo stesso la proprietà dell'intero;
3) Stante la ineguaglianza delle quote ereditarie, obbliga parte attrice a corrispondere a parte convenuta, ex art. 728 c. c., la somma di €. 31.500,00 oltre interessi e rivalutazione a decorrere dal 30.05.2017, epoca della stima dei beni ad opera del ctu;
4) dichiara compensate interamente fra le parti le spese di lite, ivi comprese le spese di c.t.u. liquidate con separato provvedimento con onere di rimborso, per eventuali anticipazioni;
5) rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
6) autorizza le parti ai successivi incombenti.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Barcellona P. G., il giorno 29/04/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
Pag. 14 a 14