Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/02/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 8663/2020
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8663/2020 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Teresa Saporito, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Michele Guarino, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 14.11.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.11.2020 [nata a Salerno in [...] Parte_1
01.05.1967 (CF. )] ha chiesto dichiararsi la cessazione C.F._1 degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato a [...] Controparte_1 in data 28/05/1958 (CF. )] in data 31.7.1993 in Pellezzano C.F._2
(SA) e nel corso del quale era stato adottato il figlio (11.2.1998) e poi nato Per_1 il figlio minore (20.5.2009). Per_2
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario.
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva – previo ascolto del figlio minore e della audizione Per_2 del figlio maggiorenne - con ordinanza del 21.11.2021 i provvedimenti Per_1 provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 1933/2022 emessa in data 1.6.2022 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Espletata la prova orale, alla udienza del 14.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1933/2022 emessa in data 1.6.2022, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio è nato il figlio minore (20.5.2009), attualmente di quasi Per_2
16 anni. Dall'ascolto del minore è emerso il perdurare delle difficoltà nella relazione padre-figlio già emerse nell'ambito del procedimento di separazione personale delle parti (“Io non ho un buon rapporto con mio padre perché da quando mamma ha deciso di separarsi ha iniziato a comportarsi in maniera aggressiva verso di lei e anche a strumentalizzare noi figli. Lui mi ha portato dai
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servizi sociali, dallo psicologo. Per tutta la prima media non mi ha messo la firma sul modulo per uscire da solo da scuola, quando invece tutti gli altri compagni di classe potevano. Anche quest'anno che sono in terza media ha fatto storie e non ha voluto subito firmare l'autorizzazione, così i primi giorni io non potevo uscire da solo da scuola e dovevo essere accompagnato dai professori all'ingresso. Io ho come
l'impressione che lui voglio ricordarmi che ha un potere su di me. Io e mio padre non ci vediamo … a volte ci sentiamo a telefono ma lui è sempre polemico… Mia madre mi lascia libero di decidere adesso, in passato mi costringeva a stare con lui. Ma io non volevo perché lui mi diceva ogni volta che io ero malato e dovevo essere curato. Lui mi diceva sempre che mi doveva curare. Io vorrei una frequentazione libera con mio padre, ma non voglio vederlo perché lui crea problemi continuamente per tutto. Anche per le cose più piccole. Io sarei disposto a frequentarlo solo se lui cambiasse atteggiamento. In passato lui mi ha imposto di vederlo nei giorni di festa solo con la sua famiglia o con la sua compagna, io non ho voluto perché con loro non vado d'accordo. Ho chiesto di vederci solo noi due.
Lui mi ha risposto “E che dobbiamo fare solo io e te?” quindi non è davvero interessato a stare con me altrimenti non perderebbe queste occasioni. In passato lui mi ha anche registrato mentre eravamo insieme, io l'ho scoperto dal suo telefono mentre eravamo insieme…” cfr. verb. ud. 22.11.2021).
Tali difficoltà non sono state affatto superate nel corso del presente procedimento, essendo incontroverso il permanere della grave frattura nel rapporto padre-figlio iniziata all'indomani della separazione (cfr. pag. 5 della sent. in atti), ed ascrivibile a carenze genitoriali del resistente che il sig.
non è mai riuscito a colmare nel corso del tempo. CP_1
Il Tribunale, alla luce di quanto sopra, ritiene pertanto di dover disporre l'affido esclusivo del minore alla madre atteso che l'assenza ormai da tempo di Per_2 rapporti significativi con il padre rende di fatto lo stesso privo delle necessarie conoscenze per poter consapevolmente assumere le decisioni quotidiane relative alla vita del figlio.
Deve, poi, confermarsi il regime di frequentazione libera padre-figlio attesa l'età ormai raggiunta dal minore.
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Va inoltre, confermato, il collocamento prevalente di presso la madre e, Per_2 conseguentemente, l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Pt_1
Salerno alla via Antonio Iannuzzi n. 35.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299);
Nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 57, non svolge attività lavorativa;
è assegnataria della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 6.678,00 euro (a titolo di assegno di mantenimento), per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 6.00,00 euro
(a titolo di assegno di mantenimento), per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 6.678,00 euro (a titolo di assegno di mantenimento); era comproprietaria con il resistente di un immobile in Salerno ceduto a terzi in sede di espropriazione immobiliare (avviata a causa del mancato pagamento del mutuo);
2) il resistente, di anni 66, è medico psichiatra presso una struttura ospedaliera;
ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile di 73.256,00 euro, nell'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 77.186,00 euro e per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile di 75.903,00 euro;
è proprietario esclusivo della casa familiare (il cui mutuo è stato estinto), di un immobile in comproprietà con il figlio (locato a terzi); ha venduto in corso di causa un appartamento Per_1 sito in Fisciano al di lui fratello;
era comproprietario con la ricorrente di un immobile in Salerno in cui per lungo tempo ha vissuto e che è stato ceduto a terzi in sede di espropriazione immobiliare (avviata a causa del mancato
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pagamento del mutuo).
Pertanto, tenuto conto della situazione patrimoniale delle parti, delle aumentate esigenze del minore connesse all'età e della sostanziale assenza di forme di mantenimento diretto da parte del resistente, il Tribunale ritiene congruo determinare a decorrere dalla presente pronuncia in euro 700,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_2 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
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B) La coppia in costanza di matrimonio ha adottato il figlio (11.2.1998), Per_1
attualmente di quasi 27 anni.
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259; Cass. civ., sez. I,
22/06/2023, n. 17947).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente
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equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875; Cass. civ., sez. I, 08/06/2023, n. 16327; Cass. civ., sez. I, 10/01/2023, n. 358).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi sussistenti – in applicazione dei suesposti principi – i presupposti per ritenere che il primo figlio della coppia sia divenuto autosufficiente, con conseguente venir meno degli obblighi di mantenimento in capo ai genitori.
Invero: 1) ha conseguito la laurea in scienze motorie da oltre tre anni Per_1
(“domani ho la discussione della mia tesi di laurea in scienze motorie” cfr. verb. ud. del 22.11.2021); 2) è comproprietario unitamente al padre di un immobile locato a terzi dal quale percepisce un canone di 225,00 euro;
3) già all'epoca della udienza presidenziale svolgeva piccoli lavori saltuari (“Negli ultimi anni ho fatto qualche lavoretto saltuario per mettere da parte qualche cosa per le mie esigenze, tipo consegnare le pizze, ma guadagnavo al massimo 200,00 euro al mese” cfr. verb. ud. del 22.11.2021).
B) La ricorrente – titolare di un assegno di mantenimento di euro 500,00 – ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di euro mille.
Orbene, va ricordato che le Sezioni Unite, con la storica sentenza 11 luglio 2018
n. 18287, valorizzando il tenore letterale dell'art. 5 l. 898/1970, hanno avvertito la necessità di superare la funzione meramente assistenziale dell'assegno divorzile, privilegiata dalla giurisprudenza a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 29 novembre 1990 n. 11490, a favore di una funzione composita, sia assistenziale che compensativa-perequativa e risarcitoria.
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Le S.U. hanno, in particolare, ritenuto che i contenuti identitari dell'istituto, per come si sono venuti a modellare nel corso di oltre un trentennio, andassero rivisitati in funzione della necessità, resa urgente dall'avanzarsi su questo terreno di una più matura coscienza collettiva, che anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale di più diretta rilevanza patrimoniale si dovessero rendere apprezzabili, nel segno dell'autoresponsabilità,
i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali dei coniugi da valutarsi nel contesto costituzionale all'interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica trovano riconoscimento e tutela.
L'orientamento che si è venuto così a delineare, cogliendo la fecondità culturale di un approccio che enunciando il parametro "dell'indipendenza o autosufficienza economica" ha sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, orientato a commisurare l'entità dell'assegno divorzile al "tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio", si è indotto primariamente ad abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970,
n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L.
6 marzo 1987, n. 74, art. 10 volta a rivendicare in modo più esplicito di quanto già non fosse accaduto in passato la propria sua radice negli artt. 2,3 e 29 Cost.
In questa cornice si è formata l'opinione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell'adeguatezza enunciato dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ha carattere intrinsecamente relativo e che esso imponga perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell'incipit della norma, che "la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare,
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in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".
Il riconoscimento dell'assegno di divorzio "cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi". Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto alla percezione dell'assegno ha, dunque, "natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà".
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è peraltro finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez.
I, 18/01/2023, n. 1482).
Nel caso di specie va rilevato che il resistente, sin dalla comparsa di costituzione ha allegato che la sig.ra ha instaurato una stabile convivenza con altro Pt_1 uomo, il sig. . Parte_2
La ricorrente alla udienza presidenziale ha riferito sul punto: “Io ho una relazione con il sig. da circa 5 anni ma non conviviamo” (cfr. verb. ud. Parte_3
25.10.2021), circostanza confermata anche dal sig. sentito come Parte_2 teste alla udienza del 27.6.2023 (“sono il fidanzato di più o Parte_1
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meno dal 2014… le volte che mi capita di andare a casa della sig.ra vado Pt_1 via non più tardi delle 11 ”).
Nel caso di specie, pur difettando prova rigorosa in ordine alla sussistenza della stabile convivenza (all'uopo non appaiono sufficienti gli esiti delle indagini investigative confermate dal teste alla udienza del 27.6.2023), Testimone_1 si è in ogni caso pacificamente in presenza di una relazione che dura da oltre dieci anni, ovvero di una vera e propria famiglia di fatto caratterizzata da uno stabile progetto di vita in comune (basti qui evidenziare che il matrimonio tra la ed il è durato 10 anni e mezzo prima della proposizione del Pt_1 CP_1 ricorso di separazione).
Ebbene, la più attenta giurisprudenza di merito – condivisa da questo Tribunale
(v. anche decreto del 3.1.2020 in – ha ritenuto che “La mancanza di Pt_4 coabitazione tra la richiedente l'assegno divorzile e il nuovo compagno non vale a superare la prova della sussistenza di un progetto di vita in comune… in quanto le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (ormai in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici…” (cfr. Trib. Milano, sez.
IX, 30 gennaio 2018, in . Pt_4
Ancora è stato osservato che “la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate;
anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11,
17537/03), e quindi non si vede perché non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto, o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale” (cfr. Trib. Como, 12 aprile 2018, in De Jure).
Anche la S.C. – seppure in relazione al diverso tema della risarcibilità del danno
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da decesso - ha osservato che risulta “necessario prendere atto del mutato assetto della società… dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 13.4.2018, n. 9178).
Del resto, la scelta di una condivisione solo saltuaria della medesima abitazione da parte dei componenti di una coppia, secondo comune esperienza, ben può essere legata a contingenze (logistiche, famigliari, di lavoro) di per sé non decisive nella prospettiva assunta (cfr. Trib. La Spezia, 23/11/2020, n. 567 in De Jure).
Ancora, in tempi recenti, la S.C. ha ritenuto in tema di assegno di mantenimento che “La formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica, pertanto l'assegno di mantenimento può essere escluso anche ove difetti la coabitazione, se sia stato assolto l'onere probatorio gravante sul coniuge obbligato circa la ricorrenza all'assistenza morale e materiale tra i partner” (cfr. Cass. civ., sez. I, 18/09/2024, n. 25055).
All'uopo deve tuttavia rimarcarsi che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
07/08/2024, n. 22288; Cass. civ., sez. I, 08/03/2024, n. 6253; Cass. civ., S.U.,
05/11/2021, n. 32198).
Pertanto, l'accertata costituzione di una famiglia di fatto tra la sig.ra ed il Pt_1 sig. – equiparabile per le ragioni suesposte alla stabile convivenza - Pt_2 esclude la possibilità di riconoscere la componente assistenziale dell'assegno di mantenimento.
11 Proc. R.G. n. 8663/2020
Non pare, del resto, inopportuno evidenziare che il Tribunale avrebbe dovuto comunque considerare che la ricorrente beneficia della assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del resistente.
La S.C. ha, difatti, già da tempo chiarito che, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento o di quello divorzile, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337-sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cass. civ., sez. I, 05/04/2023, n. 9432;
Cass. civ., sez. I, 28/03/2023, n. 8764; Cass. civ., sez. I, 21/09/2022, n. 27599; Cass. civ., sez. I, 21/07/2021, n. 20858).
Per quanto, invece, attiene alla componente perequativa va ricordato che la S.C. con varie pronunce ha chiarito che la circostanza che durante il matrimonio uno dei coniugi non abbia lavorato non è sufficiente a fare presumere l'esistenza di rinunce lavorative nell'interesse della famiglia.
L'impegno della donna nella gestione della famiglia e nella cura dei figli durante gli anni di matrimonio non è sufficiente a far sorgere il diritto all'assegno divorzile, una volta che il matrimonio sia sciolto, in quanto riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, poiché la scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare assume rilievo nei limiti in cui sia stata condivisa con l'altro coniuge e abbia comportato la rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali che il coniuge che richiede l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. civ.,
12 Proc. R.G. n. 8663/2020
sez. I, 07/03/2024, n. 6106; Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10614; Cass. civ., sez. I, 13/04/2023, n. 9817; Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., sez.
I, 28/07/2022, n. 23583).
Nel caso di specie deve ritenersi sicuramente provato all'esito della prova testimoniale espletata che la sig.ra si sia dedicata in costanza di Pt_1 matrimonio alla gestione della famiglia e dei figli per scelta condivisa col coniuge, ma nulla è stato né allegato né tantomeno provato in ordine alla rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali.
Non può del resto non valutarsi che la stessa ricorrente ha allegato di aver rinunciato dopo il matrimonio ad ultimare il percorso di studi universitario per conseguire la laurea in giurisprudenza per dedicarsi alla famiglia, matrimonio tuttavia contratto quando la sig.ra aveva 26 anni (e, dunque, era in Pt_1 evidente ritardo rispetto all'ordinario percorso di studi all'epoca quadriennale) ed il sig. ne aveva 35 (e, pertanto, aveva già conseguito la laurea in CP_1 medicina – ivi compresa la specializzazione - ed avviato la propria carriera professionale).
Inoltre, il primo figlio della coppia ( ) è stato adottato nel 1999, ovvero sei Per_1 anni dopo la celebrazione del matrimonio, periodo in cui la avrebbe potuto – Pt_1 volendo – completare il percorso di studi universitario.
Conseguentemente, alla luce di quanto sin qui complessivamente esposto, il
Tribunale non ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa.
D) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando così provvede nella causa in epigrafe:
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- affida il figlio minore (20.5.2009) in via esclusiva alla madre Persona_3 con residenza prevalente presso la stessa;
le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. possa liberamente incontrare il figlio Controparte_1 minore concordando direttamente con il figlio i tempi e le modalità degli Per_2 incontri nel rispetto dei desideri, degli interessi e degli impegni del minore;
- assegna la casa familiare sita in Salerno alla via Antonio Iannuzzi n. 35 alla sig.ra ; Parte_1
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 700,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno per il mantenimento del figlio minore posto a carico del sig. ed in favore della Per_2 Controparte_1 sig.ra da versarsi entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore;
- rigetta la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne divenuto Per_1 autosufficiente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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