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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/11/2024, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2813 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cosimo Perrone, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Tommaso De Vitis, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 09/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Nardò (LE) il 11/06/2008;
- che dalla loro unione sono nati due figli: di anni 15, e , di anni 11; Per_1 Per_2
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 2 All'udienza citata, le parti hanno integrato il punto 2.a) delle condizioni di separazione, concordando e precisando che, in relazione al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e ciò in caso di disaccordo. Le parti, nella medesima udienza, hanno altresì precisato che l'assegno di cui al punto 4) sarà corrisposto entro il 25 del mese, anziché entro il
15. Le parti si riportano altresì al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce in tema di spese straordinarie. Dunque, nella medesima udienza, le parti hanno confermato la richiesta di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, così come integrate e precisate nell'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di
3 prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, così come integrate e precisate all'udienza citata, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Il Collegio ritiene, tuttavia, opportuno, considerata l'età dei figli e in vista del loro interesse, disporre una integrazione del diritto di visita paterno, prevedendo che gli stessi stano con il padre a fine settimana alterni.
La regolamentazione richiesta dalle parti, per come sopra integrata, può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Nardò (LE), il Parte_1
11/06/2008 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41, parte
II, serie A, anno 2008), alle seguenti condizioni:
2.a. il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli e quando Pt_2 Per_1 Per_2 lo vorrà previo accordo con la moglie sia in estate che in inverno. Nel caso di
4 disaccordo tra le parti, il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli minori Pt_2 nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e a fine settimana alterni;
4. il IG. verserà alla IG.ra , entro il 25 di ogni mese, a partire Pt_2 Parte_1 da giugno 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
e , la somma di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) al seguente Per_2
IBAN [...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5 12. le parti si riportano al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce in tema di spese straordinarie.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 21/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2813 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Cosimo Perrone, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
Tommaso De Vitis, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 09/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/06/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Nardò (LE) il 11/06/2008;
- che dalla loro unione sono nati due figli: di anni 15, e , di anni 11; Per_1 Per_2
- che il rapporto coniugale è in crisi ed è ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1 2 All'udienza citata, le parti hanno integrato il punto 2.a) delle condizioni di separazione, concordando e precisando che, in relazione al diritto di visita del padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00, e ciò in caso di disaccordo. Le parti, nella medesima udienza, hanno altresì precisato che l'assegno di cui al punto 4) sarà corrisposto entro il 25 del mese, anziché entro il
15. Le parti si riportano altresì al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce in tema di spese straordinarie. Dunque, nella medesima udienza, le parti hanno confermato la richiesta di omologare la separazione alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, così come integrate e precisate nell'udienza citata.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di
3 prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, così come integrate e precisate all'udienza citata, non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. Il Collegio ritiene, tuttavia, opportuno, considerata l'età dei figli e in vista del loro interesse, disporre una integrazione del diritto di visita paterno, prevedendo che gli stessi stano con il padre a fine settimana alterni.
La regolamentazione richiesta dalle parti, per come sopra integrata, può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Nardò (LE), il Parte_1
11/06/2008 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41, parte
II, serie A, anno 2008), alle seguenti condizioni:
2.a. il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli e quando Pt_2 Per_1 Per_2 lo vorrà previo accordo con la moglie sia in estate che in inverno. Nel caso di
4 disaccordo tra le parti, il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli minori Pt_2 nei giorni infrasettimanali di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e a fine settimana alterni;
4. il IG. verserà alla IG.ra , entro il 25 di ogni mese, a partire Pt_2 Parte_1 da giugno 2024, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Per_1
e , la somma di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) al seguente Per_2
IBAN [...]; tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
5 12. le parti si riportano al Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce in tema di spese straordinarie.
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 21/10/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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