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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 27/24 RG
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, e Pt_1 Per_1 Pt_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 27/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
[...]
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
1. l'odierno attore conferiva mandato professionale ai convenuti per varie problematiche legali, sia civili che penali in quanto coinvolto in alcuni procedimenti presso il Tribunale di Massa (MS)
2. […] entrambi i convenuti non hanno mai predisposto almeno un preventivo e quindi l'attore non poteva rendersi conto Per_ quali erano le spese legali reali da affrontare. A tal proposito l'avv. più volte affermava che l'attore pur avvalendosi di due avvocati, ne pagava uno soltanto, cosa in effetti non veritiera in quanto la tracciabilità dei pagamenti dimostra l'esatto contrario.
3. in data 17 ottobre 2023 lo scrivente inviava a mezzo Racc. A/R la missiva relativa ad una richiesta di risarcimento danni in forma generica per inadeguata prestazione professionale.
4. in data 10 novembre 2023 avveniva un incontro presso lo studio legale dell'Avv. tra lo scrivente ed i Persona_2 convenuti per comprendere meglio nello specifico gli argomenti oggetto di contestazione, ma entrambi gli ex legali dell'attore respingevano tutte le contestazioni sollevate dal loro ex assistito.
5. in data 14 novembre 2023 il sig. , con palese stupore, riceveva le notule professionali dopo svariati Controparte_1 mesi dai convenuti.
6. In data 24 novembre 2023 l'attore inviava a mezzo pec un invito alla negoziazione assistita ai convenuti, i quali in data
30 novembre 2023 rispondevano a mezzo pec menzionando la mancata adesione alla negoziazione assistita in quanto a loro dire non vi erano i presupposti, anzi diffidando l'attore a promuovere qualsiasi azione legale e va da sé che non menzionavano la polizza assicurativa che tutela i legali per eventuale colpa professionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Alla luce della narrativa che precede appare del tutto manifesto il diritto dell'odierno attore ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti a seguito della linea difensiva alquanto discutibile e negligente.
In via preliminare occorre sottolineare che tutti i pregiudizi arrecati al sig. siano conseguenza immediata Controparte_1
e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione pattuita dalle parti, ossia la mancata costituzione di parte civile in sede penale ed altro. Né tantomeno l'odierno attore prima di affrontare l'iter delle varie procedure legali, veniva informato dei costi a cui andava incontro in quanto non vi erano preventivi (legge n.124/2017) da parte dei convenuti, i quali più volte ribadivano che l'attore avrebbe pagato un solo legale;
invece, ciò non corrisponde alla realtà; infatti, tale importo richiesto all'attore appare spropositato ed iniquo in base a dei calcoli che saranno oggetto di verifica da parte del giudicante.
Nel merito occorre riepilogare le mancata diligenza dei convenuti, in particolare: 1) non si costituivano parte civile nel procedimento penale che vedeva come imputato il quale con un morso staccava la falange del dito Persona_3 anulare sx del sig. , campione di bodybuilding, il grave episodio avveniva in Tribunale a Massa (MS)in Controparte_1 data 18 novembre 2021. I convenuti ritenevano inutile costituirsi parte civile in quanto l'imputato era in una situazione di incapienza, ma è altrettanto vero che la totale assenza della parte civile in un processo penale di tale rilevanza non tutela affatto la parte offesa in quanto dimostra uno scarso interesse a stare in giudizio da parte della vittima del reato
(lesione permanenti, aggressione, stalking, minacce ed altro) ed anzi ai fini della condanna crea paradossalmente una situazione favorevole all'imputato. A tal proposito in tema di risarcimento del danno da inadempimento dell'avvocato, è stata ritenuta risarcibile anche la perdita di chance, intesa come probabilità non trascurabile di conseguire un risultato utile. Per gran parte della giurisprudenza anche la mera possibilità di partecipare ad una controversia giudiziaria, a prescindere dalle effettive probabilità di un esito favorevole, può rientrare senz'altro nella perdita di chance. I convenuti sostengono che l'attore era d'accordo con gli ex legali per la linea difensiva adottata e non si comprende per quale motivo il sig. doveva accettare una sorta di” penalizzazione “a livello procedurale, tant'è che nel settembre Controparte_1
2022 i convenuti rinunciavano a tutti i mandati difensivi relativi all'odierno attore in quanto si percepiva che era venuto meno il rapporto di fiducia, ovvero c'era un totale disaccordo con il sig. , il quale si ritrovava senza Controparte_1 avvocato e quindi si rivolgeva allo scrivente per essere urgentemente assistito;
2) Altresì i convenuti si rifiutavano di depositare l'esposto presso la Procura della Repubblica di Torino(TO) in quanto affermavano “che a Massa(MS) loro ci lavorano e non possono esporsi oltre”, a tal proposito l'odierno attore restava basito e smarrito poiché avvertiva come un senso di abbandono e quindi la fiducia tra le parti tentennava, sino all'epilogo della rinuncia agli atti. 3) nella causa civile tra l'attore e la sua ex fidanzata, i convenuti hanno chiesto un risarcimento danni pari a circa 50 mila euro ed in fase di Per_ memorie istruttorie circa 200/300 mila euro, senza consultare l'attore! 4) l'avv. in data 19/11/2021 ha depositato un'istanza di sequestro relativa al cellulare dell'imputato , ma la richiesta è stata rigettata dal P.M. in Persona_3 quanto non vi era il mandato al difensore. A tal proposito la Cassazione ha più volte affermato che l'avvocato nel ricevere un incarico da un cliente assume una responsabilità contrattuale (ex art.1176, comma 2 c.c.) per cui in caso di provata inadempienza è tenuto a risarcire il proprio assistito, inoltre il professionista deve esercitare l'attività di informazione, assistenza e tutela a favore del proprio assistito, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza, la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
SQUILIBRIO TRA LE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Le condotte dei convenuti inducono a verificare l'esistenza del principio generale di giustizia contrattuale, sul quale fondare un controllo, circa la conformità del contratto ad un modello ideale di giusto equilibrio fra le prestazioni, ed un conseguente controllo e adeguamento giudiziale delle condizioni delle parti.
Occorre preliminarmente chiarire la nozione di” equilibrio in materia contrattuale”, l'equilibrio deve essere riferito anche alle persone dei contraenti, a tale stregua si è soliti distinguere un contraente “forte “ed uno” debole” alludendo alla disparità di forza contrattuale delle parti.
Ai fini dell'equilibrio contrattuale, il valore delle prestazioni deve tendere, sulla base della valutazione degli interessi in gioco compiuta tra i contraenti, ad essere omogeneo. Innanzitutto, le notule professionali dei convenuti inviate all'attore dopo più di un anno, sono alquanto discutibili, in quanto inique e non si comprende perché non siano state contabilizzate prima, anche perché l'attore aveva già versato una somma cospicua e tracciabile ai due legali.
Nel caso di specie quindi l'equilibrio contrattuale non è ravvisabile, in quanto viene realizzata un'alterazione del sinallagma che determina uno squilibrio tra le prestazioni, dipeso dallo stato di bisogno in cui si trovava il sig. CP_1
potendo quindi parlare di iniquità, individuata in una sperequazione tra il valore della prestazione che il contraente
[...] in stato di bisogno dà ed il valore della prestazione che ha ricevuto. Il tutto ravvisabile, oggettivamente, nella difficoltà economica dell'attore, nel dover far fronte ad una somma così ingente, idonea ad incidere in modo determinante sulla libertà contrattuale della parte. La dottrina ha perentoriamente affermato che nelle ipotesi in cui la forma è richiesta “ad substantiam”, essa non ammette equipollenti, sicché le parcelle dei convenuti non sono avallate dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quindi sono venuti meno i requisiti richiesti nella normativa vigente. Vi è inoltre ictu oculi una crescita esponenziale delle notule professionali, priva di ogni giustificazione contabile e giuridica, esclusivamente finalizzate da parte dei convenuti di profitti sproporzionati, speculativi e soprattutto non concordati con il proprio cliente;
infatti, ciò ha generato purtroppo un forte malumore all'odierno attore. Cosicché i convenuti sono venuti meno all'obbligo di rispettare l'altrui sfera di interessi che si sostanzia nei doveri di buona fede e correttezza contrattuale ed anche nel dovere di solidarietà previsto dall'art.2 della Costituzione. La vicenda altresì ha generato un danno morale nei confronti dell'attore, il quale si è recato dal medico per ricevere la cura e la terapia adeguata. Infatti, come qualsiasi danno biologico che provochi danni indelebili, altresì reca in sé un danno morale. Tant'è che ciò è consolidato dalla Suprema Corte (Cassa. N.11851 del
09/06/2015)” ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta Costituzionale si caratterizza pertanto per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”, spetta al Giudice valutare entrambi questi differenti aspetti del danno, procedendo ad una riparazione che caso per caso nella unicità ed irripetibilità di ciascuna delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti equa e consonante con quanto subito dal soggetto. Ulteriore profilo di danno morale è consentito nel patema d'animo e nella sofferenza psichica determinata dalla circostanza per la quale la richiesta di somme di denaro da parte dei convenuti ha soprattutto turbato ed afflitto l'attore, il quale tra l'altro si era ritrovato ad un certo punto senza l'assistenza di un legale di fiducia e quindi del tutto disorientato. Altresì tale vicenda ha inevitabilmente coinvolto i genitori dell'attore, i quali a livello emotivo e psicologico ne hanno risentito moltissimo ed anche a livello economico. Da quanto sopra nasce indubbiamente un diritto al risarcimento del danno materiale, ma esteso altresì ad altre voci, ovvero danno morale, danno esistenziale e psicologico, pacificamente riconosciute dalla Giurisprudenza.
Inoltre, non si comprende per quale motivo i convenuti non hanno aderito alla negoziazione assistita in quanto è noto che vi sia la copertura assicurativa per eventuali danni da colpa professionale e con un adeguato confronto tra le parti si poteva evitare di adire Codesto Tribunale.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
I convenuti, eccepita la genericità degli addebiti mossi nei loro confronti, ne hanno comunque contestato la fondatezza, chiedendo il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. – L'attore lamenta in primo luogo la mancata predisposizione di preventivi, l'assicurazione che avrebbe pagato un solo avvocato e lo squilibrio fra le prestazioni oggetto del contratto con i convenuti.
Tali allegazioni – siano esse veritiere o meno – risultano peraltro mal invocate nella prospettiva del diritto al risarcimento del danno.
Ammesso che quanto lamentato risponda a verità, ciò che ne discende è infatti semplicemente il diritto a non corrispondere la somma pretesa dai professionisti, ma una somma minore, se del caso facendo all'uopo riferimento alle tariffe professionali.
2. – L'attore lamenta in secondo luogo la mancata costituzione come parte civile nel processo penale a carico del Per_3
Con riferimento a questa contestazione, occorre osservare che tale mancata costituzione non determina, a carico dell'attore, alcun pregiudizio, l'azione risarcitoria potendo essere senz'altro proposta, senza limitazioni, difficoltà o inconvenienti di sorta, in sede civile.
Del resto, l'attore non allega, in conseguenza della mancata costituzione come parte civile, alcun tipo di danno, che gliene sarebbe in concreto derivato.
3. – L'attore lamenta in terzo luogo la mancata presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica di Torino.
A questo proposito, a parte che, di nuovo, l'attore non allega alcun tipo di danno concretamente conseguente alla mancata presentazione dell'esposto, occorre rilevare che il rapporto fra cliente e libero professionista non si configura nei termini per i quali il secondo è tenuto a fare tutto quello che il primo gli chieda.
Al contrario, tale rapporto si fonda su un confronto, nell'ambito del quale, a fronte delle richieste del cliente, il professionista fornisce da un lato le proprie opinioni, dall'altro le proprie disponibilità, dopodiché, laddove il primo non sia soddisfatto, è libero di rivolgersi ad un altro professionista.
4. – L'attore lamenta in quarto luogo il fatto che, nella causa contro la ex fidanzata, i convenuti avrebbero formulato la domanda risarcitoria prima quantificandola in € 50.000,00 e poi, nelle memorie di trattazione/istruttorie, in € 200.000,00/300.000,00, il tutto senza consultarlo.
Si tratta di una contestazione non pienamente perspicua.
Se in questione è infatti la scarsità della quantificazione iniziale, il problema risulta superato dalla maggiore quantificazione in sede di memorie.
Se viceversa il senso della contestazione fosse quello dell'insufficienza anche di tale seconda quantificazione, il problema risulta comunque insussistente, dato che la domanda era riferita alla maggiore o minore somma destinata a risultare all'esito dell'istruttoria.
5. – L'attore lamenta in quinto luogo il rigetto dell'istanza di sequestro del cellulare del per mancanza di procura. Per_3
A questo proposito, ammessa in ipotesi la negligenza dei convenuti, manca comunque l'allegazione del danno che ne sarebbe concretamente derivato all'attore.
6. – All'esito di quanto precede, è evidente come sotto nessuno dei profili allegati dall'attore sia configurabile un suo diritto al risarcimento del danno, ragion per cui la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €
5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari
Udienza del 28.10.25
Sono presenti, via teams, e Pt_1 Per_1 Pt_2
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da fogli depositati telematicamente, si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
EL Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 27/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Persona_2
[...]
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
L'attore ha dedotto quanto segue.
1. l'odierno attore conferiva mandato professionale ai convenuti per varie problematiche legali, sia civili che penali in quanto coinvolto in alcuni procedimenti presso il Tribunale di Massa (MS)
2. […] entrambi i convenuti non hanno mai predisposto almeno un preventivo e quindi l'attore non poteva rendersi conto Per_ quali erano le spese legali reali da affrontare. A tal proposito l'avv. più volte affermava che l'attore pur avvalendosi di due avvocati, ne pagava uno soltanto, cosa in effetti non veritiera in quanto la tracciabilità dei pagamenti dimostra l'esatto contrario.
3. in data 17 ottobre 2023 lo scrivente inviava a mezzo Racc. A/R la missiva relativa ad una richiesta di risarcimento danni in forma generica per inadeguata prestazione professionale.
4. in data 10 novembre 2023 avveniva un incontro presso lo studio legale dell'Avv. tra lo scrivente ed i Persona_2 convenuti per comprendere meglio nello specifico gli argomenti oggetto di contestazione, ma entrambi gli ex legali dell'attore respingevano tutte le contestazioni sollevate dal loro ex assistito.
5. in data 14 novembre 2023 il sig. , con palese stupore, riceveva le notule professionali dopo svariati Controparte_1 mesi dai convenuti.
6. In data 24 novembre 2023 l'attore inviava a mezzo pec un invito alla negoziazione assistita ai convenuti, i quali in data
30 novembre 2023 rispondevano a mezzo pec menzionando la mancata adesione alla negoziazione assistita in quanto a loro dire non vi erano i presupposti, anzi diffidando l'attore a promuovere qualsiasi azione legale e va da sé che non menzionavano la polizza assicurativa che tutela i legali per eventuale colpa professionale.
RITENUTO IN DIRITTO
Alla luce della narrativa che precede appare del tutto manifesto il diritto dell'odierno attore ad ottenere il risarcimento dei gravi danni illegittimamente patiti a seguito della linea difensiva alquanto discutibile e negligente.
In via preliminare occorre sottolineare che tutti i pregiudizi arrecati al sig. siano conseguenza immediata Controparte_1
e diretta dell'inesatta esecuzione della prestazione pattuita dalle parti, ossia la mancata costituzione di parte civile in sede penale ed altro. Né tantomeno l'odierno attore prima di affrontare l'iter delle varie procedure legali, veniva informato dei costi a cui andava incontro in quanto non vi erano preventivi (legge n.124/2017) da parte dei convenuti, i quali più volte ribadivano che l'attore avrebbe pagato un solo legale;
invece, ciò non corrisponde alla realtà; infatti, tale importo richiesto all'attore appare spropositato ed iniquo in base a dei calcoli che saranno oggetto di verifica da parte del giudicante.
Nel merito occorre riepilogare le mancata diligenza dei convenuti, in particolare: 1) non si costituivano parte civile nel procedimento penale che vedeva come imputato il quale con un morso staccava la falange del dito Persona_3 anulare sx del sig. , campione di bodybuilding, il grave episodio avveniva in Tribunale a Massa (MS)in Controparte_1 data 18 novembre 2021. I convenuti ritenevano inutile costituirsi parte civile in quanto l'imputato era in una situazione di incapienza, ma è altrettanto vero che la totale assenza della parte civile in un processo penale di tale rilevanza non tutela affatto la parte offesa in quanto dimostra uno scarso interesse a stare in giudizio da parte della vittima del reato
(lesione permanenti, aggressione, stalking, minacce ed altro) ed anzi ai fini della condanna crea paradossalmente una situazione favorevole all'imputato. A tal proposito in tema di risarcimento del danno da inadempimento dell'avvocato, è stata ritenuta risarcibile anche la perdita di chance, intesa come probabilità non trascurabile di conseguire un risultato utile. Per gran parte della giurisprudenza anche la mera possibilità di partecipare ad una controversia giudiziaria, a prescindere dalle effettive probabilità di un esito favorevole, può rientrare senz'altro nella perdita di chance. I convenuti sostengono che l'attore era d'accordo con gli ex legali per la linea difensiva adottata e non si comprende per quale motivo il sig. doveva accettare una sorta di” penalizzazione “a livello procedurale, tant'è che nel settembre Controparte_1
2022 i convenuti rinunciavano a tutti i mandati difensivi relativi all'odierno attore in quanto si percepiva che era venuto meno il rapporto di fiducia, ovvero c'era un totale disaccordo con il sig. , il quale si ritrovava senza Controparte_1 avvocato e quindi si rivolgeva allo scrivente per essere urgentemente assistito;
2) Altresì i convenuti si rifiutavano di depositare l'esposto presso la Procura della Repubblica di Torino(TO) in quanto affermavano “che a Massa(MS) loro ci lavorano e non possono esporsi oltre”, a tal proposito l'odierno attore restava basito e smarrito poiché avvertiva come un senso di abbandono e quindi la fiducia tra le parti tentennava, sino all'epilogo della rinuncia agli atti. 3) nella causa civile tra l'attore e la sua ex fidanzata, i convenuti hanno chiesto un risarcimento danni pari a circa 50 mila euro ed in fase di Per_ memorie istruttorie circa 200/300 mila euro, senza consultare l'attore! 4) l'avv. in data 19/11/2021 ha depositato un'istanza di sequestro relativa al cellulare dell'imputato , ma la richiesta è stata rigettata dal P.M. in Persona_3 quanto non vi era il mandato al difensore. A tal proposito la Cassazione ha più volte affermato che l'avvocato nel ricevere un incarico da un cliente assume una responsabilità contrattuale (ex art.1176, comma 2 c.c.) per cui in caso di provata inadempienza è tenuto a risarcire il proprio assistito, inoltre il professionista deve esercitare l'attività di informazione, assistenza e tutela a favore del proprio assistito, con abilitazione a compiere gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e con pieno potere di rappresentanza, la diligenza richiesta è quella del buon padre di famiglia.
SQUILIBRIO TRA LE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONTRATTO
Le condotte dei convenuti inducono a verificare l'esistenza del principio generale di giustizia contrattuale, sul quale fondare un controllo, circa la conformità del contratto ad un modello ideale di giusto equilibrio fra le prestazioni, ed un conseguente controllo e adeguamento giudiziale delle condizioni delle parti.
Occorre preliminarmente chiarire la nozione di” equilibrio in materia contrattuale”, l'equilibrio deve essere riferito anche alle persone dei contraenti, a tale stregua si è soliti distinguere un contraente “forte “ed uno” debole” alludendo alla disparità di forza contrattuale delle parti.
Ai fini dell'equilibrio contrattuale, il valore delle prestazioni deve tendere, sulla base della valutazione degli interessi in gioco compiuta tra i contraenti, ad essere omogeneo. Innanzitutto, le notule professionali dei convenuti inviate all'attore dopo più di un anno, sono alquanto discutibili, in quanto inique e non si comprende perché non siano state contabilizzate prima, anche perché l'attore aveva già versato una somma cospicua e tracciabile ai due legali.
Nel caso di specie quindi l'equilibrio contrattuale non è ravvisabile, in quanto viene realizzata un'alterazione del sinallagma che determina uno squilibrio tra le prestazioni, dipeso dallo stato di bisogno in cui si trovava il sig. CP_1
potendo quindi parlare di iniquità, individuata in una sperequazione tra il valore della prestazione che il contraente
[...] in stato di bisogno dà ed il valore della prestazione che ha ricevuto. Il tutto ravvisabile, oggettivamente, nella difficoltà economica dell'attore, nel dover far fronte ad una somma così ingente, idonea ad incidere in modo determinante sulla libertà contrattuale della parte. La dottrina ha perentoriamente affermato che nelle ipotesi in cui la forma è richiesta “ad substantiam”, essa non ammette equipollenti, sicché le parcelle dei convenuti non sono avallate dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quindi sono venuti meno i requisiti richiesti nella normativa vigente. Vi è inoltre ictu oculi una crescita esponenziale delle notule professionali, priva di ogni giustificazione contabile e giuridica, esclusivamente finalizzate da parte dei convenuti di profitti sproporzionati, speculativi e soprattutto non concordati con il proprio cliente;
infatti, ciò ha generato purtroppo un forte malumore all'odierno attore. Cosicché i convenuti sono venuti meno all'obbligo di rispettare l'altrui sfera di interessi che si sostanzia nei doveri di buona fede e correttezza contrattuale ed anche nel dovere di solidarietà previsto dall'art.2 della Costituzione. La vicenda altresì ha generato un danno morale nei confronti dell'attore, il quale si è recato dal medico per ricevere la cura e la terapia adeguata. Infatti, come qualsiasi danno biologico che provochi danni indelebili, altresì reca in sé un danno morale. Tant'è che ciò è consolidato dalla Suprema Corte (Cassa. N.11851 del
09/06/2015)” ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta Costituzionale si caratterizza pertanto per la sua doppia dimensione del danno relazione/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza”, spetta al Giudice valutare entrambi questi differenti aspetti del danno, procedendo ad una riparazione che caso per caso nella unicità ed irripetibilità di ciascuna delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti equa e consonante con quanto subito dal soggetto. Ulteriore profilo di danno morale è consentito nel patema d'animo e nella sofferenza psichica determinata dalla circostanza per la quale la richiesta di somme di denaro da parte dei convenuti ha soprattutto turbato ed afflitto l'attore, il quale tra l'altro si era ritrovato ad un certo punto senza l'assistenza di un legale di fiducia e quindi del tutto disorientato. Altresì tale vicenda ha inevitabilmente coinvolto i genitori dell'attore, i quali a livello emotivo e psicologico ne hanno risentito moltissimo ed anche a livello economico. Da quanto sopra nasce indubbiamente un diritto al risarcimento del danno materiale, ma esteso altresì ad altre voci, ovvero danno morale, danno esistenziale e psicologico, pacificamente riconosciute dalla Giurisprudenza.
Inoltre, non si comprende per quale motivo i convenuti non hanno aderito alla negoziazione assistita in quanto è noto che vi sia la copertura assicurativa per eventuali danni da colpa professionale e con un adeguato confronto tra le parti si poteva evitare di adire Codesto Tribunale.
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del danno.
I convenuti, eccepita la genericità degli addebiti mossi nei loro confronti, ne hanno comunque contestato la fondatezza, chiedendo il rigetto della domanda.
Motivi della decisione
1. – L'attore lamenta in primo luogo la mancata predisposizione di preventivi, l'assicurazione che avrebbe pagato un solo avvocato e lo squilibrio fra le prestazioni oggetto del contratto con i convenuti.
Tali allegazioni – siano esse veritiere o meno – risultano peraltro mal invocate nella prospettiva del diritto al risarcimento del danno.
Ammesso che quanto lamentato risponda a verità, ciò che ne discende è infatti semplicemente il diritto a non corrispondere la somma pretesa dai professionisti, ma una somma minore, se del caso facendo all'uopo riferimento alle tariffe professionali.
2. – L'attore lamenta in secondo luogo la mancata costituzione come parte civile nel processo penale a carico del Per_3
Con riferimento a questa contestazione, occorre osservare che tale mancata costituzione non determina, a carico dell'attore, alcun pregiudizio, l'azione risarcitoria potendo essere senz'altro proposta, senza limitazioni, difficoltà o inconvenienti di sorta, in sede civile.
Del resto, l'attore non allega, in conseguenza della mancata costituzione come parte civile, alcun tipo di danno, che gliene sarebbe in concreto derivato.
3. – L'attore lamenta in terzo luogo la mancata presentazione di un esposto presso la Procura della Repubblica di Torino.
A questo proposito, a parte che, di nuovo, l'attore non allega alcun tipo di danno concretamente conseguente alla mancata presentazione dell'esposto, occorre rilevare che il rapporto fra cliente e libero professionista non si configura nei termini per i quali il secondo è tenuto a fare tutto quello che il primo gli chieda.
Al contrario, tale rapporto si fonda su un confronto, nell'ambito del quale, a fronte delle richieste del cliente, il professionista fornisce da un lato le proprie opinioni, dall'altro le proprie disponibilità, dopodiché, laddove il primo non sia soddisfatto, è libero di rivolgersi ad un altro professionista.
4. – L'attore lamenta in quarto luogo il fatto che, nella causa contro la ex fidanzata, i convenuti avrebbero formulato la domanda risarcitoria prima quantificandola in € 50.000,00 e poi, nelle memorie di trattazione/istruttorie, in € 200.000,00/300.000,00, il tutto senza consultarlo.
Si tratta di una contestazione non pienamente perspicua.
Se in questione è infatti la scarsità della quantificazione iniziale, il problema risulta superato dalla maggiore quantificazione in sede di memorie.
Se viceversa il senso della contestazione fosse quello dell'insufficienza anche di tale seconda quantificazione, il problema risulta comunque insussistente, dato che la domanda era riferita alla maggiore o minore somma destinata a risultare all'esito dell'istruttoria.
5. – L'attore lamenta in quinto luogo il rigetto dell'istanza di sequestro del cellulare del per mancanza di procura. Per_3
A questo proposito, ammessa in ipotesi la negligenza dei convenuti, manca comunque l'allegazione del danno che ne sarebbe concretamente derivato all'attore.
6. – All'esito di quanto precede, è evidente come sotto nessuno dei profili allegati dall'attore sia configurabile un suo diritto al risarcimento del danno, ragion per cui la domanda deve essere respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge la domanda;
condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in €
5.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
EL Fornaciari