TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/08/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. AR ZI Presidente
Dr. ME AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4730/2025, vertente TRA
(CASERTA (CE), 28/07/1982), con il patrocinio dell'avv.Parte 1 SPAZIANO BARTOLOMEO;
-ricorrente-
E CP 1 (CASERTA (CE), 12/12/1985), con il patrocinio dell'avv. COMMUNARA FILOMENA;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte 1 CP 1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/07/2013 in Gaeta (LT) (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2013), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1 autorizzandoli a vivere separati e nel mutuo rispetto;
2. affidare i tre figli minori, Per_1 Per 2 ed Persona 3 in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre CP 1 i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle relative a residenza, istruzione, educazione, sport e salute;
3. stabilire che i tre figli dovranno stare con il padre alle modalità di cui al punto B) delle note scritte, ovvero: il padre dovrà tenere con sé i tre figli, due pomeriggi a settimana alle modalità che seguono: mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 quando trascorreranno il week-end con il padre;
mercoledì e giovedì, dalle ore 16:00 alle 21:00 quando resteranno il week-end con la madre;
a settimane alternate, i minori trascorreranno con il padre un week-end dalle ore 16:00 del venerdì alle 21:00 della domenica quando il padre li ricondurrà dalla madre;
durante le festività natalizie i tre minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo 24 dicembre/ 30 dicembre dalle ore 10:00 del giorno 24 alle ore 19:00 del giorno 30 dicembre;
con la madre 30 dicembre / 6 gennaio, salvo diversi accordi da concordarsi almeno 15 giorni prima;
a prescindere dall'alternanza, i tre bambini resteranno con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e per la festa della mamma, così come resteranno con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e per la festa del papà; per le festività della Domenica delle Palme e Pasqua si seguirà il calendario delle visite, per il lunedì in albis si alterneranno di anno in anno con ciascuno dei genitori;
per il periodo delle vacanze estive i genitori, entro il 30 maggio dell'anno in corso, concorderanno il periodo di almeno due settimana in cui i tre figli resteranno con il padre;
4. il padre verserà in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, le seguenti somme: €. 450,00, quale assegno di mantenimento dei figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con accredito su c/c intestato alla sig.ra CP 1 alle seguenti coordinate bancarie: IT69Q 02008 05131
000106638210; ed €. 450,00, quale suo contributo al pagamento del mutuo, cointestato tra le parti, relativo all'immobile in Roma alla via Arnobio n. 11, acquistato da entrambi in data 28/11/2017 con atto per Notar Persona 4 del 28/11/2017 Rep. N. 18.700 Raccolta n. 8.175, poi trasferito in un CP_2 in data 30 gennaio 2019, già destinato a casa coniugale;
5. riconoscere il diritto della madre a percepire il 100% dell'assegno unico per i tre figli e le indennità di frequenza, attualmente riconosciute per due dei tre figli;
6) resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie: mediche, sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche dei figli minori Per 1 Per 2 ed Per_5 previamente concordate e comunicate e saranno regolate nei modi e nelle forme previsti dal protocollo del Tribunale di Roma;
CP 17) la casa coniugale di Roma alla via Arnobio n. 11 resterà assegnata ad essa (che vi abiterà con i tre figli minori) compresi i mobili e le suppellettili che l'arredano, con esclusione dei beni che sono già stati elencati nel ricorso".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q.M.
Il Tribunale pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (CASERTA
(CE), 28/07/1982) e CP 1 (CASERTA (CE), 12/12/1985), che hanno contratto matrimonio in data 06/07/2013 in Gaeta (LT) (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2013), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 15/07/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
ME AL AR ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. AR ZI Presidente
Dr. ME AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4730/2025, vertente TRA
(CASERTA (CE), 28/07/1982), con il patrocinio dell'avv.Parte 1 SPAZIANO BARTOLOMEO;
-ricorrente-
E CP 1 (CASERTA (CE), 12/12/1985), con il patrocinio dell'avv. COMMUNARA FILOMENA;
-resistente-
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte 1 CP 1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 06/07/2013 in Gaeta (LT) (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2013), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: "1. dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte 2 e CP 1 autorizzandoli a vivere separati e nel mutuo rispetto;
2. affidare i tre figli minori, Per_1 Per 2 ed Persona 3 in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre CP 1 i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle relative a residenza, istruzione, educazione, sport e salute;
3. stabilire che i tre figli dovranno stare con il padre alle modalità di cui al punto B) delle note scritte, ovvero: il padre dovrà tenere con sé i tre figli, due pomeriggi a settimana alle modalità che seguono: mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 quando trascorreranno il week-end con il padre;
mercoledì e giovedì, dalle ore 16:00 alle 21:00 quando resteranno il week-end con la madre;
a settimane alternate, i minori trascorreranno con il padre un week-end dalle ore 16:00 del venerdì alle 21:00 della domenica quando il padre li ricondurrà dalla madre;
durante le festività natalizie i tre minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il periodo 24 dicembre/ 30 dicembre dalle ore 10:00 del giorno 24 alle ore 19:00 del giorno 30 dicembre;
con la madre 30 dicembre / 6 gennaio, salvo diversi accordi da concordarsi almeno 15 giorni prima;
a prescindere dall'alternanza, i tre bambini resteranno con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e per la festa della mamma, così come resteranno con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e per la festa del papà; per le festività della Domenica delle Palme e Pasqua si seguirà il calendario delle visite, per il lunedì in albis si alterneranno di anno in anno con ciascuno dei genitori;
per il periodo delle vacanze estive i genitori, entro il 30 maggio dell'anno in corso, concorderanno il periodo di almeno due settimana in cui i tre figli resteranno con il padre;
4. il padre verserà in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 22 di ogni mese, le seguenti somme: €. 450,00, quale assegno di mantenimento dei figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con accredito su c/c intestato alla sig.ra CP 1 alle seguenti coordinate bancarie: IT69Q 02008 05131
000106638210; ed €. 450,00, quale suo contributo al pagamento del mutuo, cointestato tra le parti, relativo all'immobile in Roma alla via Arnobio n. 11, acquistato da entrambi in data 28/11/2017 con atto per Notar Persona 4 del 28/11/2017 Rep. N. 18.700 Raccolta n. 8.175, poi trasferito in un CP_2 in data 30 gennaio 2019, già destinato a casa coniugale;
5. riconoscere il diritto della madre a percepire il 100% dell'assegno unico per i tre figli e le indennità di frequenza, attualmente riconosciute per due dei tre figli;
6) resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie: mediche, sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche dei figli minori Per 1 Per 2 ed Per_5 previamente concordate e comunicate e saranno regolate nei modi e nelle forme previsti dal protocollo del Tribunale di Roma;
CP 17) la casa coniugale di Roma alla via Arnobio n. 11 resterà assegnata ad essa (che vi abiterà con i tre figli minori) compresi i mobili e le suppellettili che l'arredano, con esclusione dei beni che sono già stati elencati nel ricorso".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q.M.
Il Tribunale pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (CASERTA
(CE), 28/07/1982) e CP 1 (CASERTA (CE), 12/12/1985), che hanno contratto matrimonio in data 06/07/2013 in Gaeta (LT) (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gaeta al n. 22, Parte II, Serie A, anno 2013), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 15/07/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
ME AL AR ZI