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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 6122/2024 promossa da:
ass. avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta EMILIA CONROTTO CP_1
ass. avv.ta PAGLIARULO ELIA CP_2
ass. avv. GIANCARLO PETRINI Controparte_3
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. CP_ CP_ il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l e l proponendo opposizione avverso il "precetto esattoriale" n. 110202490207884251000 dell'8/7/2024, con riferimento a 8 cartelle esattoriali e 5 avvisi di addebito;
il ricorrente ha rassegnato le seguenti generiche conclusioni a pagina 9 del ricorso:
"accogliere integralmente la domanda, per tutte le motivazioni ivi narrate"; alla prima udienza del 12/11/2024, su sollecitazione della giudice, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: "annullamento dell'intimazione di pagamento n. 110202490207884251000 per mancata notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nel prospetto di pagina 1 del ricorso e per intervenuta prescrizione dei crediti degli enti nei medesimi atti contenuti”; successivamente, con memoria integrativa depositata in data 14/1/2025, parte ricorrente ha ulteriormente specificato le domande proposte del presente giudizio,
1 limitando l'opposizione ad una cartella esattoriale e a quattro avvisi di addebito e, segnatamente: cartella esattoriale n. 11020190040605276000 avente ad oggetto crediti dell' CP_2
avviso di addebito n. 41020190004463245000,
avviso di addebito n. 41020190007412658000,
avviso di addebito n. 1020190016105431000,
avviso di addebito n. 4102021000064646600;
2. CP_ si è costituito in giudizio l eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, domandando il rigetto dell'opposizione siccome infondata;
3. anche l' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
4.
, chiamata in causa in quanto litisconsorte necessario, in via CP_4 preliminare/pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per le pretese tributarie contenute nelle cartelle elencate a pagina 4 della memoria difensiva e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
5. la questione del difetto di giurisdizione del tribunale adito con riguardo alle cartelle di pagamento elencate a pagina 1 del ricorso aventi ad oggetto crediti tributari deve ritenersi superata, in quanto, come rilevato al paragrafo 1, parte ricorrente in corso di causa ha chiarito che l'opposizione proposta riguarda esclusivamente la cartella di pagamento e i 4 avvisi di addebito elencati nella memoria integrativa depositata CP_2 in data 14/1/2025;
6. deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a
, in quanto nel caso di specie l'opponente ha Controparte_3 domandato anche l'annullamento dell'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, che si colloca nella fase di riscossione, interamente affidata al
2 concessionario della riscossione (cfr. Corte d'Appello di Torino sentenza n.
548/2023);
7. CP_ è infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' e dall' in quanto, pur essendo vero che l'intimazione di pagamento è un atto CP_2 dell'agente della riscossione cui gli enti resistenti sono estranei, è altresì vero che CP_ parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti dell' e dell' ai quali si riferisce l'impugnata intimazione di pagamento;
CP_2
8. la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione CP_ della cartella di pagamento e dei 4 avvisi di addebito , tempestivamente CP_2 proposta da parte ricorrente nel termine di 20 giorni, previsto dall'articolo 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (8/7/2024), è infondata con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020190040605276000, che ha CP_4 dimostrato di aver notificato a parte ricorrente in data 3/9/2019 (doc. 4 , e con CP_4 riguardo agli avvisi di addebito n. 41020190004463245000, n. CP_ 1020190016105431000 e n. 4102021000064646600, che l ha dimostrato di avere notificato via PEC al ricorrente, rispettivamente, in data 4/7/2019, in data
17/12/2019 e in data 6/11/2021;
9. non essendo stata dimostrata, invece, la notifica dell'avviso di addebito n.
41020190007412658000, non può procedere ad esecuzione forzata, in base CP_4 all'intimazione di pagamento n. 110202490207884251000, limitatamente a tale avviso di addebito;
10. con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020190040605276000 e agli avvisi di addebito n. 41020190004463245000, n. 1020190016105431000 e n.
102021000064646600, regolarmente notificati al ricorrente nelle date indicate al paragrafo 8, l'eccezione di prescrizione dei crediti dagli stessi portati, maturata in data anteriore alla loro notifica, deve essere respinta in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 del dlgs 46/1999;
11.
3 con riguardo a tali 4 atti impositivi è infondata anche l'eccezione di prescrizione maturata in data successiva alla loro notifica, atteso che sono decorsi meno di cinque anni tra le relative date di notifica al ricorrente e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8/7/2024), tenuto conto per l'avviso di addebito n. 41020190004463245000, notificato il 4/7/2019, occorre tenere conto dei periodi di sospensione introdotti dal d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che all'articolo 37 comma 2 ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, e dal d.l. 183/2020 che all'articolo 11 comma 9 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
12.
l'eccezione di prescrizione è infondata anche con riguardo all'avviso di addebito n.
41020190007412658000, in relazione al quale è stato in precedenza rilevato il difetto di notifica, in quanto parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non lo ha prodotto in giudizio e neppure ne ha domandato l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
l'assenza dell'atto impositivo impedisce la verifica del credito dal medesimo portato e, conseguentemente, non consente di verificarne l'eventuale prescrizione per decorso del termine quinquennale;
13.
l'eccezione di decadenza dall'azione, sollevata da parte ricorrente al paragrafo 2 del ricorso, deve essere respinta, in quanto fondata su normativa non applicabile alla fattispecie oggetto di causa che riguarda contributi previdenziali e crediti dell' CP_2
14. le eccezioni di nullità degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento per difetto di motivazione e di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o con delega legale sono inammissibili, in quanto tardivamente proposte: tali contestazioni, infatti, riguardando la regolarità formale del titolo esecutivo, avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni dalle relative date di notifica, il che nel caso di specie non è avvenuto;
15.
4 con riferimento all'istanza di sospensione svolta da parte ricorrente, ex lg 228/12[1], si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla lg 228/12, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive (Cass. Civ. sez. lav. 8 giugno 2023, n. 16249).; inoltre, l'art 1, comma 538, lg 228/12 stabilisce che l'istanza deve essere presentata unitamente a documentazione che attesti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
l'odierno ricorrente, nell'istanza sub doc. 3, non produce alcuna documentazione riconducibile alle ipotesi indicate dalla norma;
le ragioni ora esposte sono totalmente assorbenti pur prescindendo da ogni ulteriore considerazione in ordine all'applicabilità della normativa richiamata che, all'art. 1, comma 537, lg 228/12, si riferisce alla riscossione dei tributi, mentre nella vicenda in esame è in discussione la pretesa creditoria dell' e dell' , pretesa che non CP_1 CP_2 ha natura tributaria;
16. quanto alle spese di lite, il ricorrente è certamente soccombente nei confronti dell' e nei confronti di , ai quali deve essere condannato a rimborsare le CP_2 CP_4
CP_ spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce;
nei confronti dell' , invece, il ricorrente è parzialmente soccombente, in quanto la sua domanda si è rivelata fondata con riguardo ad un avviso di addebito sui quattro impugnati e, pertanto, il ricorrente medesimo deve essere condannato a rimborsare all'istituto i 3/4 delle
5 spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, mentre il residuo quarto delle spese medesime deve essere compensato;
deve essere accolta, infine, la domanda di distrazione delle spese di lite formulata dal difensore di;
CP_4
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che non può procedere ad Controparte_5 esecuzione forzata, in base all'intimazione di pagamento n.
110202490207884251000, limitatamente all'avviso di addebito n.
41020190007412658000; condanna parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che liquida in euro CP_2
2059 oltre 15% per rimborso spese forfettario;
condanna parte ricorrente a rimborsare a le Controparte_5 spese di lite, che liquida in euro 4216 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa , da distrarsi a favore del difensore antistatario;
CP_ condanna, infine, parte ricorrente a rimborsare all' i 3/4 delle spese di lite, liquidate per intero in euro 4216 oltre 15% per rimborso spese forfettario;
dichiara compensato il residuo quarto delle spese medesime.
Torino, 8/7/2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
6
ass. avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta EMILIA CONROTTO CP_1
ass. avv.ta PAGLIARULO ELIA CP_2
ass. avv. GIANCARLO PETRINI Controparte_3
- PARTI CONVENUTE -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. CP_ CP_ il ricorrente in epigrafe indicato ha evocato in giudizio l e l proponendo opposizione avverso il "precetto esattoriale" n. 110202490207884251000 dell'8/7/2024, con riferimento a 8 cartelle esattoriali e 5 avvisi di addebito;
il ricorrente ha rassegnato le seguenti generiche conclusioni a pagina 9 del ricorso:
"accogliere integralmente la domanda, per tutte le motivazioni ivi narrate"; alla prima udienza del 12/11/2024, su sollecitazione della giudice, parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini: "annullamento dell'intimazione di pagamento n. 110202490207884251000 per mancata notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nel prospetto di pagina 1 del ricorso e per intervenuta prescrizione dei crediti degli enti nei medesimi atti contenuti”; successivamente, con memoria integrativa depositata in data 14/1/2025, parte ricorrente ha ulteriormente specificato le domande proposte del presente giudizio,
1 limitando l'opposizione ad una cartella esattoriale e a quattro avvisi di addebito e, segnatamente: cartella esattoriale n. 11020190040605276000 avente ad oggetto crediti dell' CP_2
avviso di addebito n. 41020190004463245000,
avviso di addebito n. 41020190007412658000,
avviso di addebito n. 1020190016105431000,
avviso di addebito n. 4102021000064646600;
2. CP_ si è costituito in giudizio l eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, domandando il rigetto dell'opposizione siccome infondata;
3. anche l' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
4.
, chiamata in causa in quanto litisconsorte necessario, in via CP_4 preliminare/pregiudiziale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito per le pretese tributarie contenute nelle cartelle elencate a pagina 4 della memoria difensiva e il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo ai vizi di notifica degli avvisi di addebito oggetto di causa;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso;
5. la questione del difetto di giurisdizione del tribunale adito con riguardo alle cartelle di pagamento elencate a pagina 1 del ricorso aventi ad oggetto crediti tributari deve ritenersi superata, in quanto, come rilevato al paragrafo 1, parte ricorrente in corso di causa ha chiarito che l'opposizione proposta riguarda esclusivamente la cartella di pagamento e i 4 avvisi di addebito elencati nella memoria integrativa depositata CP_2 in data 14/1/2025;
6. deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo a
, in quanto nel caso di specie l'opponente ha Controparte_3 domandato anche l'annullamento dell'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione, che si colloca nella fase di riscossione, interamente affidata al
2 concessionario della riscossione (cfr. Corte d'Appello di Torino sentenza n.
548/2023);
7. CP_ è infondata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' e dall' in quanto, pur essendo vero che l'intimazione di pagamento è un atto CP_2 dell'agente della riscossione cui gli enti resistenti sono estranei, è altresì vero che CP_ parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti dell' e dell' ai quali si riferisce l'impugnata intimazione di pagamento;
CP_2
8. la domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento per difetto di notificazione CP_ della cartella di pagamento e dei 4 avvisi di addebito , tempestivamente CP_2 proposta da parte ricorrente nel termine di 20 giorni, previsto dall'articolo 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento (8/7/2024), è infondata con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020190040605276000, che ha CP_4 dimostrato di aver notificato a parte ricorrente in data 3/9/2019 (doc. 4 , e con CP_4 riguardo agli avvisi di addebito n. 41020190004463245000, n. CP_ 1020190016105431000 e n. 4102021000064646600, che l ha dimostrato di avere notificato via PEC al ricorrente, rispettivamente, in data 4/7/2019, in data
17/12/2019 e in data 6/11/2021;
9. non essendo stata dimostrata, invece, la notifica dell'avviso di addebito n.
41020190007412658000, non può procedere ad esecuzione forzata, in base CP_4 all'intimazione di pagamento n. 110202490207884251000, limitatamente a tale avviso di addebito;
10. con riguardo alla cartella esattoriale n. 11020190040605276000 e agli avvisi di addebito n. 41020190004463245000, n. 1020190016105431000 e n.
102021000064646600, regolarmente notificati al ricorrente nelle date indicate al paragrafo 8, l'eccezione di prescrizione dei crediti dagli stessi portati, maturata in data anteriore alla loro notifica, deve essere respinta in quanto avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 del dlgs 46/1999;
11.
3 con riguardo a tali 4 atti impositivi è infondata anche l'eccezione di prescrizione maturata in data successiva alla loro notifica, atteso che sono decorsi meno di cinque anni tra le relative date di notifica al ricorrente e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (8/7/2024), tenuto conto per l'avviso di addebito n. 41020190004463245000, notificato il 4/7/2019, occorre tenere conto dei periodi di sospensione introdotti dal d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020, che all'articolo 37 comma 2 ha disposto che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, e dal d.l. 183/2020 che all'articolo 11 comma 9 ha previsto un ulteriore periodo di sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;
12.
l'eccezione di prescrizione è infondata anche con riguardo all'avviso di addebito n.
41020190007412658000, in relazione al quale è stato in precedenza rilevato il difetto di notifica, in quanto parte ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non lo ha prodotto in giudizio e neppure ne ha domandato l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.;
l'assenza dell'atto impositivo impedisce la verifica del credito dal medesimo portato e, conseguentemente, non consente di verificarne l'eventuale prescrizione per decorso del termine quinquennale;
13.
l'eccezione di decadenza dall'azione, sollevata da parte ricorrente al paragrafo 2 del ricorso, deve essere respinta, in quanto fondata su normativa non applicabile alla fattispecie oggetto di causa che riguarda contributi previdenziali e crediti dell' CP_2
14. le eccezioni di nullità degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento per difetto di motivazione e di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o con delega legale sono inammissibili, in quanto tardivamente proposte: tali contestazioni, infatti, riguardando la regolarità formale del titolo esecutivo, avrebbero dovuto essere proposte nel termine di 20 giorni dalle relative date di notifica, il che nel caso di specie non è avvenuto;
15.
4 con riferimento all'istanza di sospensione svolta da parte ricorrente, ex lg 228/12[1], si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la procedura di sospensione introdotta dalla lg 228/12, art. 1, commi 537-540, possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive (Cass. Civ. sez. lav. 8 giugno 2023, n. 16249).; inoltre, l'art 1, comma 538, lg 228/12 stabilisce che l'istanza deve essere presentata unitamente a documentazione che attesti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
l'odierno ricorrente, nell'istanza sub doc. 3, non produce alcuna documentazione riconducibile alle ipotesi indicate dalla norma;
le ragioni ora esposte sono totalmente assorbenti pur prescindendo da ogni ulteriore considerazione in ordine all'applicabilità della normativa richiamata che, all'art. 1, comma 537, lg 228/12, si riferisce alla riscossione dei tributi, mentre nella vicenda in esame è in discussione la pretesa creditoria dell' e dell' , pretesa che non CP_1 CP_2 ha natura tributaria;
16. quanto alle spese di lite, il ricorrente è certamente soccombente nei confronti dell' e nei confronti di , ai quali deve essere condannato a rimborsare le CP_2 CP_4
CP_ spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce;
nei confronti dell' , invece, il ricorrente è parzialmente soccombente, in quanto la sua domanda si è rivelata fondata con riguardo ad un avviso di addebito sui quattro impugnati e, pertanto, il ricorrente medesimo deve essere condannato a rimborsare all'istituto i 3/4 delle
5 spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, mentre il residuo quarto delle spese medesime deve essere compensato;
deve essere accolta, infine, la domanda di distrazione delle spese di lite formulata dal difensore di;
CP_4
P.Q.M.
visto l'articolo 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che non può procedere ad Controparte_5 esecuzione forzata, in base all'intimazione di pagamento n.
110202490207884251000, limitatamente all'avviso di addebito n.
41020190007412658000; condanna parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che liquida in euro CP_2
2059 oltre 15% per rimborso spese forfettario;
condanna parte ricorrente a rimborsare a le Controparte_5 spese di lite, che liquida in euro 4216 oltre 15% per rimborso spese forfettario, Iva e
Cpa , da distrarsi a favore del difensore antistatario;
CP_ condanna, infine, parte ricorrente a rimborsare all' i 3/4 delle spese di lite, liquidate per intero in euro 4216 oltre 15% per rimborso spese forfettario;
dichiara compensato il residuo quarto delle spese medesime.
Torino, 8/7/2025
la Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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