Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Rel. dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 4566/2024 v.g. promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PLESSI GIANNI
C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. PLESSI GIANNI
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 08/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli pagina 1 di 10
“1. - Cessazione della convivenza
1.1.- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con impegno a mantenere i loro futuri rapporti improntati a buona educazione e civile comportamento.
1.2.- I coniugi saranno liberi di fissare la propria residenza
(anagrafica e/o di fatto) ove vorranno e, ai fini dell'adempimento degli obblighi genitoriali, ciascuno di essi si impegna e obbliga a comunicare all'altro l'eventuale mutamento di residenza o domicilio (in questo caso, qualora la durata dello spostamento superi i due mesi) con un ragionevole preavviso e comunque entro i successivi trenta giorni, come previsto dall'art. 337-sexies c.c., tramite invio di raccomandata a/r all'altro genitore o con altro mezzo idoneo (e-mail o messaggio
Whatsapp).
2.- Casa familiare
2.1.- Per espresso accordo e consenso tra i coniugi, il IG. CP_1
mantiene, sin d'ora, la residenza anagrafica nell'immobile, sito
[...] in Carpi (MO), in Via Arletti n. 7, di proprietà del medesimo per la quota di 900/1000 e dei genitori e Controparte_2 CP_3 per le restanti quote di 50/1000 ciascuno, acquistato dalla famiglia ante matrimonio, unitamente ai mobili che lo arredano e CP_1 corredano.
Le utenze e le spese di gestione e manutenzione ordinaria/straordinaria dell'immobile saranno, quindi, a carico in via esclusiva del IG. , cui sono già intestati e tali CP_1 resteranno i contratti di fornitura e le relative utenze (quali acqua, luce, gas, telefonia fissa, etc…), al cui pagamento il ricorrente provvederà in via esclusiva tenendo conseguentemente indenne la moglie.
pagina 2 di 10 2.2.- La IG.ra , anch'ella comproprietaria di un Parte_1 immobile di famiglia, sito in Carpi (MO), via Budrione Migliarina Ovest
n. 87 – per espresso accordo e consenso tra i coniugi - trasferirà la residenza sua e del figlio minore presso detto immobile o in altro immobile in cui deciderà di vivere.
3.- Affidamento del figlio minore e calendario di frequentazione
3.1.- Il figlio minorenne è affidato a entrambi i genitori, Persona_1
i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.
3.2.- I coniugi condivideranno in uguale misura la responsabilità genitoriale sul minore e saranno pertanto corresponsabili della sua salute, della sua educazione, della sua cura e custodia, nonché del suo andamento scolastico.
3.3.- La responsabilità in ordine alle decisioni su questioni che attengono all'ordinaria amministrazione del minore sarà assunta in via esclusiva dal genitore che, in quel momento, ne avrà la custodia, tenendo conto del regime delle spese di cui alla condizione 4.3.
3.4.- Il figlio rimarrà collocato presso la madre e con la medesima avrà la residenza anagrafica.
3.5.- Il padre potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé liberamente, previo accordo con la madre e nel rispetto delle eIGenze scolastiche ed extrascolastiche e dei desideri del figlio.
Orientativamente e in caso di mancato accordo, la frequentazione infrasettimanale padre/figlio avverrà dal martedì dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva in cui il padre medesimo (o un altro parente incaricato) accompagneranno il figlio a scuola.
pagina 3 di 10 Inoltre, il padre trascorrerà con il figlio un week-end a settimane alterne, dal venerdì dalle 18,00 circa sino al lunedì mattina, in cui il padre medesimo (o un altro parente incaricato) accompagneranno il figlio a scuola.
Tale regime verrà rispettato anche durante la pausa scolastica estiva, salvi i periodi trascorsi in vacanza con ciascuno dei genitori di cui infra.
Ciascun coniuge si impegna a comunicare all'altro, con un giorno di preavviso (o appena possibile, in caso di urgenze impreviste) eventuali richieste di modificare i giorni/orari di visita/permanenza con il figlio di rispettiva competenza.
3.6.- I genitori concorderanno di volta in volta i periodi feriali che trascorreranno con il figlio;
in caso di mancato accordo, le parti si impegnano fin d'ora a rispettare il seguente calendario di frequentazione, presi in considerazione gli impegni e i desideri del figlio:
- nel periodo natalizio (da intendersi per tale quello coincidente con le vacanze scolastiche), il minore trascorrerà con il padre sette giorni, compresivi del giorno di Natale o del giorno di Capodanno ad anni alterni;
- durante le festività pasquali, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
- per le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio almeno tre settimane, anche non consecutive, anche all'estero, previo accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno in relazione al luogo ed al periodo di villeggiatura. In caso di mancato accordo sui rispettivi periodi vacanzieri di spettanza di ciascun genitore, le parti concordano ora per allora che negli anni pari prevarrà la decisione della madre, negli anni dispari la decisione del padre.
pagina 4 di 10 3.7.- I genitori avranno cura di applicare il regime dell'alternanza della permanenza del minore presso ciascuno di loro anche ai ponti festivi del calendario.
3.8.- Il figlio, inoltre, trascorrerà ad anni alterni il proprio compleanno con ciascun genitore, sempre fatti salvi i suoi diversi desideri ed impegni o diverse pattuizioni fra le parti.
3.9.- I coniugi si impegnano comunque a garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e IGnificativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale nell'interesse del figlio.
4. – Rapporto con il figlio minorenne e mantenimento della prole
4.1.- Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie sostanze ed ai propri redditi.
4.2.- Il IG. si impegna e si obbliga inoltre a versare, a CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio, a decorrere dal mese di gennaio 2025 (avendo i coniugi già regolato in via anticipata i rapporti relativi al mantenimento del figlio fino al 31.12.2024) la somma complessiva di € 200,00 (Euro duecento/00) al mese per dodici mensilità all'anno, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT
a far tempo dal mese di gennaio 2026 e da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese sul conto corrente cointestato con la moglie che i coniugi manterranno in essere per i bisogni del figlio, fino a quando il figlio medesimo convivrà con la madre e non sarà economicamente autosufficiente.
4.3- Il IG. si impegna e si obbliga, altresì, fino a CP_1 quando il figlio convivrà con la madre e non sarà economicamente autosufficiente, a corrispondere alla IG.ra il 50% Parte_1 delle spese straordinarie per la prole, mediante anticipo diretto ovvero mediante rimborso, secondo il seguente schema:
pagina 5 di 10 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore - a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a pagina 6 di 10 mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc…) - dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le vacanze che il figlio trascorrerà con ciascun genitore o con il ramo parentale di quest'ultimo saranno esclusivamente a carico del medesimo genitore.
4.4.- Gli assegni familiari verranno richiesti dalla IG.ra
[...]
, salva diversa pattuizione tra le parti. Parte_1
5 - Pattuizioni economiche tra i coniugi.
5.1.- I coniugi dichiarano di essere entrambi occupati ed economicamente autosufficienti, rinunciando pertanto a qualsiasi contributo al mantenimento l'uno a favore dell'altro.
5.2.- I beni mobili e gli arredi della attuale casa coniugale resteranno a corredo della medesima, di proprietà del IG. e CP_1 famiglia, salvi i beni personali della IG.ra , che la Parte_1 stessa potrà asportare.
5.3.- I coniugi sono e resteranno proprietari, secondo le attuali intestazioni e l'attuale uso, delle seguenti autovetture, senza alcuna necessità di volture o atti di trasferimento:
- Renault TU targa FX480GV di proprietà di , in Parte_1 uso alla medesima;
- Ford C-Max targa ET061ER, di proprietà di e della CP_1 madre , in uso a . CP_3 CP_1
5.4.- I coniugi sono ciascuno intestatario di un proprio c/c individuale e manterranno in essere il c/c cointestato presso Unicredit S.p.A. per pagina 7 di 10 il versamento del contributo al mantenimento del figlio a carico di
. CP_1
6. - Altre pattuizioni.
6.1.- I coniugi autorizzano il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
6.2.- Con l'adempimento delle statuizioni e degli impegni assunti nel presente ricorso, i coniugi si danno reciprocamente atto anche ora per allora che i beni e le poste attive e passive intestate ad ognuno o detenute dai ricorrenti sono e rimangono di esclusiva proprietà e pertinenza di ciascuno e conseguentemente si riconoscono reciprocamente di nulla aver più a pretendere a tale titolo l'uno dall'altro.
6.3.- Le spese legali e gli oneri del presente procedimento saranno a carico dei coniugi in parti uguali.
6.4.- Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia contrattuale vincolante subordinatamente alla condizione sospensiva dell'omologazione del verbale di separazione consensuale alle condizioni qui previste, ogni azione eccezione e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
6.5.- I coniugi dichiarano di aver ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR 2016/679 e autorizzano espressamente l'utilizzo di tutte le informazioni, nonché il trattamento dei dati personali anche sensibili, comunque utili ai fini del presente procedimento”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- che il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt.
70 e 71 c.p.c.;
pagina 8 di 10 DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.;
- Ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi possa essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
- Considerato, quanto agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, che questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione CP_1 disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata il [...] a [...] e nato il CP_1
10/03/1980 a CARPI (MO).
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NO (RE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2018, atto n. 55, Parte II serie C).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello pagina 9 di 10 Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di conIGlio del 11/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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