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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 19/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
19/11/2025, nelle persone dei magistrati: dott. RD GR Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 913/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato TOTARO ANNA PAOLA, C.F._1
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato CARDINALE VITTORIO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 13 luglio 2024, proponeva Parte_1
ricorso nei confronti del coniuge per sentir dichiarare la Controparte_1
separazione personale fra loro.
Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il si costituiva tardivamente formulando proprie domande, e CP_1
riconoscendo i presupposti della separazione. A richiesta delle parti veniva emessa sentenza immediata sullo status depositata il 31 gennaio 2025, e il collegio con separata ordinanza disponeva il prosieguo istruttorio.
Questo si limitava all'ascolto dei due figli primogeniti, capaci di discernimento, mentre venivano rigettate le altre richieste delle parti per la tardiva formulazione. Il
Presidente istruttore provvedeva in via provvisoria all'affidamento della prole, all'assegnazione della casa coniugale e alla previsione di un contributo di mantenimento dei figli.
Disposta l'udienza di discussione, le parti depositavano memorie conclusive e la causa era rimessa in decisione l'11 novembre 2025.
Osserva il collegio che la ricorrente, precisando le conclusioni, ha insistito sulla domanda di addebito, ha modificato la richiesta di affidamento in forma esclusiva, e ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori con la maggiorazione del contributo di mantenimento per i figli e il riconoscimento di un assegno per sé.
Dal canto suo, il , nel merito si è riportato alle conclusioni già rese. CP_1
Ha pure insistito sull'ammissione dei mezzi istruttori rubricati nella comparsa di costituzione, rilevando che essi attengono alla sua domanda di affidamento.
Quest'ultima richiesta deve ritenersi inammissibile, secondo quanto già evidenziato dal Presidente istruttore, stante la tardività della costituzione in giudizio, che rende a sua volta improponibile la domanda di addebito. E' vero che con la memoria conclusiva il ha inteso ricondurre le prove alla sua richiesta di CP_1
affidamento, ma i capitoli rubricati riguardano tutti l'asserito tradimento della e quindi non hanno alcuna riferibilità al tema dell'affidamento della prole, Parte_1
dovendosi ritenere che l'eventuale violazione del dovere di fedeltà coniugale è fatto distinto dalla capacità genitoriale che presiede alle relazioni di accudimento, e queste non sono discusse e tanto meno oggetto di prova.
Anche l'addebito richiesto dalla risulta sfornito di prova. In assenza di Parte_1
una tempestiva richiesta di prove orali, la domanda di lei risulta affidata ai soli documenti prodotti in allegato al ricorso e alle memorie. Questi hanno ad oggetto un verbale di perquisizione in persona del da cui si ricava il possesso di CP_1
sostanze stupefacenti e la querela sporta a carico del medesimo, dalla stessa ricorrente, per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli, ma si tratta di eventi successivi alla separazione di fatto e allo stesso ricorso, di modo che non possono essere individuati come causa della crisi coniugale.
D'altra parte, anche il verbale di ascolto dei figli, se descrive un disinteresse attuale del papà, si riferisce al passato in termini di concreta affettività di lui, facendo ravvisare una condizione di vita familiare ancora soddisfacente, che non può aver determinato la crisi.
La domanda di addebito va dunque rigettata.
Proprio l'ascolto dei due primogeniti, invece, consente di ravvisare i presupposti per un affidamento esclusivo della prole alla . Entrambi i ragazzi, in sede di Parte_1
ascolto, hanno rappresentato come gli incontri previsti con i provvedimenti provvisori si siano realizzati con discontinuità, risultando ora del tutto rarefatti (“riusciamo a vedere papà, ma non con frequenza costante, anzi potremmo dire raramente, perché capita che non riusciamo a vederlo nonostante che noi lo chiamiamo per telefono, in quanto ci dice che ha impegni di lavoro”), e tali da incidere fortemente sulle relazioni affettive (“la lontananza e la difficoltà degli incontri allentano la nostra affettività”).
Non di meno, la condotta del è ora pervasa da un più complessivo CP_1
disinteresse, visto che disattende ai doveri di mantenimento, determinando la
TI a sporgere una querela. Egli non nega il fatto, rifugiandosi nel sostenere la sua completa indigenza, e tuttavia non solo non ha modificato le iniziale affermazioni circa il suo stato di lavoratore dipendente di tale ditta Clam, ma pure gli impegni lavorativi costituiscono la sua giustificazione per non vedere i figli.
In ogni caso, trattandosi di un obbligo di mantenimento inderogabile perché rivolto a sovvenire alle esigenze primarie dei minori, l'inadempimento totale è del tutto ingiustificato, e rappresenta un'inescusabile contravvenzione ai doveri genitoriali, rispetto ai quali il avrebbe comunque dovuto dimostrare un sia pur CP_1
minimo tentativo di adempiere. Solo considerando il desiderio dei minori di mantenere le relazioni paterne
(“quando stiamo con papà stiamo bene …. siamo sempre felici di vederlo”), induce a mantenere un regime di visita e di incontro, confidando nella possibilità che il genitore assecondi le aspettative filiali.
Rispetto alle obbligazioni di mantenimento, la mancata dimostrazione da parte della TI di quale fosse il tenore di vita nel periodo di convivenza matrimoniale, non consente di raccogliere elementi per ritenere che il reddito che ella ricava dal suo rapporto di lavoro, la ponga in uno stato di deprivazione rispetto alla sua condizione antecedente. E' vero che la mancata documentazione reddituale da parte del in contravvenzione dell'obbligo di legge, e l'ulteriore omissione CP_1
dell'ordine impostogli dall'istruttore di documentare il suo rapporto di lavoro con la
Clam, consentono al collegio considerazioni induttive;
ciononostante non può dirsi acclarato uno sbilanciamento reddituale fra i coniugi.
Di fatto, basandosi sull'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente in capo al
, da lui stesso dichiarato, e nel convincimento che questo abiliti a una CP_1
remunerazione secondo livelli medi retributivi dei lavoratori occupati presso imprese edili, gli si può attribuire un livello reddituale corrispondente a quello della . Parte_1
Se questo induce a rigettare la domanda di assegno della ricorrente a suo favore, consente però un innalzamento del contributo per i figli previsto in sede provvisoria solo sul presupposto di un'obbligazione alimentare, cosicchè l'obbligazione può essere quantificata in euro 600,00 complessive (euro 200,00 per figlio), tenendo conto della necessità del di reperire una abitazione per sé. CP_1
Quanto all'Assegno Unico Universale, la destinazione al bisogno dei figli e il verificato inadempimento del , inducono alla conferma del CP_1
provvedimento provvisorio di attribuzione alla TI per l'intero importo.
Quanto alla casa familiare, le ragioni che hanno indotto l'istruttore ad individuarla in quella alla via Montescaglioso 3 di Matera, si appalesano chiare e congruenti e vanno qui assunte nella loro precisa determinazione del luogo di vita dei figli. La contestazione che ne fa il è contraddittoria con le sue stesse affermazioni, CP_1 allorchè egli stesso pone a fondamento delle sue domande la destinazione dell'appartamento di via Montescaglioso 3 a residenza familiare, chiedendone egli l'assegnazione e quindi radicando in quella il presupposto di legge.
La prevalente soccombenza del determina a suo carico il CP_1
pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo con attribuzione del valore indeterminabile a media complessità e applicazione dei valori minimi in ragione del numero e del contenuto delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 13/07/2024 da e Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile la domanda di addebito avanzata da Controparte_1
e rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Parte_1
2) Rigetta la domanda di assegno per sé avanzata da;
Parte_1
3) Affida i minori , e Persona_1 Persona_2
in via esclusiva alla madre;
Persona_3 Parte_1
4) Conferma nel resto il provvedimento provvisorio del Giudice Istruttore del 7 maggio 2025, con aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli che determina in euro 600,00 mensili (200,00 per figlio) a decorrere dalla mensilità di agosto 2024, oltre maggiorazione annuale Istat;
5) Condanna alla refusione delle spese di costituzione e difesa Controparte_1
in favore di , liquidandole in euro 5.431,00 oltre rimborso forfetario Parte_1
delle spese generali e altri accessori di legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/11/2025.
Il Presidente est. RD GR