Decreto cautelare 20 aprile 2021
Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/05/2021, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00201/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00354/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede, in Venezia, San Marco 63;
-OMISSIS- I "-OMISSIS-", non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- della -OMISSIS-avente ad oggetto “-OMISSIS-”, nella parte in cui è riportato che “-OMISSIS-(-OMISSIS-) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di -OMISSIS-per l'a.s. -OMISSIS-come da comunicazione -OMISSIS-”;
- del -OMISSIS-emessi dall'-OMISSIS- I “-OMISSIS-” di esclusione dalle graduatorie di-OMISSIS-, per assenza del titolo di accesso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente ad essere reinserito nelle graduatorie di -OMISSIS-, personale -OMISSIS-, durata triennale -OMISSIS-, nella posizione e col punteggio precedenti, con riserva di agire per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecatogli dai provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
A) Considerato:
- che è opportuna una trattazione congiunta del ricorso in esame con altri analoghi la cui udienza è fissata alla data del 14 luglio 2021 (-OMISSIS-);
- che nelle more della decisione nel merito del ricorso, tenuto conto del pronunciamento espresso in appello in sede cautelare rispetto a situazioni analoghe a quella in esame (cfr. le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2020, n. 6767 e n. 6768), in questa fase risulta prevalente l’esigenza di tutelare la posizione della ricorrente;
- che pertanto, riservato al merito ogni approfondimento in ordine alla giurisdizione e alla competenza del giudice adito, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, vengono compensate;
B) Considerato:
- che ai sensi, dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 di cui al medesimo d.lgs. n. 165 del 2001;
- che per giurisprudenza costante può qualificarsi come “concorso”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati;
- che la procedura in esame non pare costituire un concorso nel senso sopra indicato;
- che sotto questo profilo il ricorso potrebbe pertanto risultare inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., potendo invece sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario;
Ritenuto che il ricorso possa essere definito in ragione di tale profilo di inammissibilità, rilevato d’ufficio;
Ritenuto pertanto di assegnare alle parti ex artt. 73, comma 3, cod. proc. amm. il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza del 14 luglio 2021, per il deposito di memorie vertenti su queste questioni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima):
a) accoglie la suindicata domanda cautelare;
b) fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 14 luglio 2021;
c) assegna alle parti il termine di 30 giorni liberi prima dell’udienza del 14 luglio 2021 per il deposito di memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione (punto B);
d) compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le persone fisiche menzionate nella suestesa ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.