Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 468 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
n.q. di erede di Controparte_1 Persona_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Trombella, avv. Chiara
Giannelli e avv. Marco Bigazzi;
E
, Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA;
all'esito della udienza del 07/01/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza
n.q. di erede di ha convenuto in Controparte_1 Persona_1 giudizio l' e ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_3
347 2022 00037931 16 000 del 24.12.2022, con cui è stato intimato al de cuius il pagamento della somma di euro 21.682,09 per Persona_1 omessi contributi alla Gestione Commercianti per il periodo da settembre
2016 a dicembre 2021, comprensivo di sanzioni e oneri accessori (all. 1 ricorso).
A sostegno dell'opposizione la parte ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e pagamento dei relativi contributi e in particolare l'assenza di una attività lavorativa personale, abituale e prevalente, del sig. nella s.r.l. PE
Nemesis Credit. Ha precisato che il de cuius era socio e amministratore
Peraltro, nel periodo oggetto di causa (2016-2021) il sig. era PE impegnato per la totalità della giornata a lavorare come libero professionista e precisamente come consulente CP_4
Si è costituito l' e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_3
Ha osservato che l'obbligo contributivo scaturisce dalla qualità di socio e amministratore della Nemesis Credit s.r.l. del sig. e che lo stesso PE ha svolto attività abituale e prevalente nella società cit.
Sul contraddittorio così instaurato, è stata espletata la prova orale e all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con separata sentenza.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 29 della L. 160/1975 (che ha sostituito l'art. 1, L. n.
1397/1960), come modificato dall'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sono tenuti all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario (cd. “Gestione Commercianti”) i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986, prevede inoltre che le disposizioni sull'iscrizione alla predetta assicurazione contenute nell'art. 1 della L. 1397/1960 “si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 L. 613/1966. I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) ...”.
In base alle norme citate, quindi, hanno l'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti i soggetti titolari di imprese che svolgono attività commerciale, a condizione che prestino il loro lavoro nella impresa e ne abbiano la responsabilità.
Sul presupposto oggettivo (esercizio di attività commerciale), la S.C. ha statuito che: l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non può essere desunto “sulla base di elementi di carattere fiscale, che non rilevano sul piano previdenziale. Infatti il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale” e “presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia come oggetto un esercizio commerciale …”, in mancanza “va esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega
l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla attività prevalente” (Cass. ordinanza n. 3145 del 2013 che ha escluso l'esercizio di una attività commerciale nella ipotesi di società di persone che non svolgeva l'attività statutaria di gestione dell'albergo, concesso in affitto a terzi, limitandosi a riscuotere i canoni dell'affitto stesso;
in senso analogo,
Cass. ord. n. 13485 del 2018).
Sul requisito soggettivo, la S.C. ha chiarito “la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore” (Cass. ordinanza n. 2665 del 2021; sent. n. 5210 del 2017; ord. n. 28017 del 2017; n. 3835 del 2016;
n. 23439 del 2016).
Cfr. anche Cass. n. 5210 del 2017, secondo cui non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario, e Cass. SS.UU. 3240/2010 che afferma che l'attività di amministratore di s.r.l. non comporta di per sé
l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti che richiede elementi diversi. In particolare “detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell'elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo- sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano – ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotando detto impegno personale come elemento prevalente”.
Ancora, Cass. 10566/2015 chiarisce che ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti “è necessario l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità e in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento della attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”. Vd. di recente Cass. n. 2665 del 2021.
La S.C. ha poi ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell (cfr. Cass. n. 5763 del CP_3
2002; Cass.,n. 23600 del 2009).
Dunque, il semplice fatto di essere amministratore di una s.r.l. è insufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Gestione
Commerciante, che presuppone quale requisito indefettibile la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (cfr. art. 3, comma 1, della Legge n. 45/1986 che rinvia ad entrambe le lettere b) e c) dell'art. 1 della L. 1397/1960).
Nella specie, è pacifico che il sig. nel periodo oggetto di PE accertamento (2016-2021) è stato socio e amministratore unico della
Nemesis Credit s.r.l.., società che si occupa della organizzazione e gestione di servizi di recupero crediti (cfr. visura camerale all. 3 ricorso). Tuttavia l'istruttoria svolta ha smentito l'allegazione dell' secondo cui CP_3 il de cuius nel periodo citato avrebbe svolto attività lavorativa all'interno della s.r.l. in modo abituale e permanente.
Dalla documentazione in atti e la prova orale espletata è emerso che il sig. nel periodo dal 2016 al 2021 era impegnato in attività libero- PE professionale come consulente E' stato nel medesimo periodo socio CP_4
e amministratore della s.r.l. Nemesis Credit ma non ha mai lavorato all'interno della società.
, che ha lavorato un anno nella società Nemesis Credit, Parte_1 ha dichiarato di non conoscere il sig. di non averlo mai visto PE lavorare in azienda. Ha precisato che per questioni di lavoro si rivolgeva alla signora e che nella s.r.l. lavoravano 6 o 7 dipendenti, CP_1 comprese la signora e la figlia . Controparte_1 Per_2
, figlia di ha affermato di aver lavorato Controparte_5 Controparte_1 alla Nemesis Credit dal 2011 fino al 2021/2022, era in amministrazione, andava a lavorare tutti i giorni dalle 9 alle 18. Ha precisato che lavoravano nella società una segreteria, poi operatori call center nell'ufficio del Back office;
che il direttore era la signora che il sig. Controparte_1 PE era il compagno della madre Ha dichiarato che CP_1 Persona_1 non ha mai lavorato nella Nemesis Crediti, lavorava in una società che gestiva elicotteri, si è limitato a svolgere attività di amministratore.
Le risultanze istruttorie descritte confermano le deduzioni attoree secondo cui il sig. socio e amministratore della Nemesis Credit s.r.l., nel PE periodo da settembre 2016 a dicembre 2021 non ha mai svolto attività lavorativa personale all'interno della società.
L' non ha assolto l'onere a suo carico di dimostrare la sussistenza CP_3 degli elementi costitutivi dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti e di pagamento dei relativi contributi per il periodo in contestazione.
Va quindi dichiarata l'illegittimità della iscrizione del sig. alla PE gestione Commercianti per il periodo 2016-2021 e del relativo obbligo contributivo, con revoca dell'avviso di addebito opposto 347 2022 00037931 16 000 del 24.12.2022. In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' secondo la regola della CP_3 soccombenza.
p.q.m.
Revoca l'avviso di addebito opposto n. 347 2022 00037931 16 000 del 24.12.2022 pari all'importo di euro 21.682,09;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro CP_3
2697,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie.
Frosinone, 07/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti