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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 807/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
con avv.to MARINA GUARINONI
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE in punto: pagamento somma decisa il 16.9.2025
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.4.2025 il ricorrente ha chiesto la condanna del MIT al pagamento di euro
2.799,74 a titolo di contributo pari al 30% delle spese sostenute per le utenze domestiche (con esclusione delle spese telefoniche) relativamente ad immobile ricevuto in comodato, da corrispondersi a rimborso e su presentazione della documentazione giustificativa.
Allega:
- di avere prestato servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso il MIT nella sede di Venezia, inquadrato nell'Area II, fascia F5, dal 20/07/1994 fino al 31/10/2023;
- di avere in data 22.09.2008 ottenuto dall' Amministrazione l' affidamento in comodato gratuito dell'immobile sito in Lido di Venezia, Via Riviera San Nicolò 55 in quanto già assegnatario dello stesso per finalità connesse al ruolo di Ufficiale Idraulico Responsabile del Settore 4 della Laguna di Venezia con incarico di custodia, sorveglianza e portierato dei locali demaniali sede degli archivi del Magistrato alle Acque siti al medesimo indirizzo;
- di avere occupato l' immobile in forza di concessione formalizzata tramite disciplinare di incarico sottoscritto da entrambe le parti in pari data 22.09.2008 contenente l' attribuzione di ulteriori mansioni rispetto al contratto di lavoro ordinario e con previsione alla clausola n. 5, a fronte di gratuità dell' ulteriore incarico, dell' erogazione a suo favore di un contributo pari al 30% delle spese effettivamente sostenute per le utenze domestiche (con esclusione delle spese telefoniche) dell' immobile , da corrispondersi a rimborso e su presentazione della documentazione giustificativa.
Lamenta di non avere ottenuto tale contributo nonostante la regolare trasmissione della documentazione a supporto e ripetuti solleciti.
Indicata l' entità dell' esborso complessivo sostenuto in euro 9.332,48 e il relativo 30% in euro
2.799,74, chiede al Tribunale di: “ accertare e dichiarare: – che tra le parti è intercorso valido accordo in data 22.09.2008 da cui è sorto, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di corrispondere al sig. il Pt_1
30% delle spese sostenute per le utenze dell'alloggio in comodato;
– che il ricorrente ha integralmente adempiuto agli obblighi assunti, producendo prova dei pagamenti effettuati;
- e per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, dell'importo di € 2.799,74 (o quello CP_1
maggiore o minore che risulterà accertato in corso di causa), oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo”.
In contumacia del MIT la causa istruita documentalmente all' esito dell' odierna prima udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
IL RICORSO VA ACCOLTO
Il ricorrente ha puntualmente adempiuto agli obblighi assunti con il disciplinare di incarico sottoscritto il 22.09.2008 (doc 1 ric), effettuando, quanto all' immobile ricevuto in comodato, i pagamenti delle utenze e trasmettendo all'Amministrazione idonea documentazione per complessivi euro 9.332,48 , maturando così ex art 5 il diritto al rimborso del relativo 30% pari ad euro 2.799,74 come da seguente prospetto :
Tale esborsi per le utenze (ENI GAS, ENI LUCE, VERITAS TARI, VERITAS IDRICO, IREN LUCE) dal 2014 al
2022 per complessivi € 9.332,48 risultano dettagliati nella documentazione allegata sub doc 2 ric. e l'
Amministrazione è quindi tenuta al versamento al ricorrente di euro 2.799,74 ( = 30%) dovuti a mente del seguente art. 5 dell'Accordo Disciplinare di incarico 22.09.2008 doc 1 ric:
Il ricorso va dunque accolto.
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
contrariis reictis, definitivamente provvedendo, così dispone:
1. condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente per il titolo di cui al ricorso euro € CP_1
2.799,74 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna il medesimo alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (già CP_1 maggiorate del 30%) oltre accessori .
Venezia, 16.9.2025
Il GL