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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 789 del RGAC dell'anno 2012, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Battaglia, giusta procura a margine all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Mascaro, giusta procura a C.F._4 margine alla comparsa di costituzione;
-convenuti-
OGGETTO: azione ex art. 936 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno attore ha evocato in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 936 c.c., il pagamento della somma di euro CP_3
100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera da lui impiegati per realizzare una unità immobiliare sul terreno dei convenuti.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, hanno resistito alla domanda attorea.
Allo scambio delle memorie istruttorie seguivano alcuni rinvii per la ricerca di una soluzione conciliata della vertenza.
Successivamente, assegnata la causa allo scrivente giudicante con decreto del 20.01.2023, le parti venivano convocate all'udienza del 8.05.2024 per concretizzare il bonario componimento.
Pagina 1 di 3 Con note di trattazione scritta autorizzate per la successiva udienza del 6.11.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.06.2025, nel silenzio di parte convenuta, parte attrice ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite e il G.I. ha assegnato la causa a sentenza senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Come appena rilevato, nel presente procedimento l'attore ha rinunciato all'azione (cfr. dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'attore e allegata alle note di trattazione scritta del
5.11.2024).
La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (Cass. civ. 18 marzo 1981 n. 1583; Cass. civ. 9 agosto 1973 n. 2280;
Cass. civ. 23 aprile 1966 n. 1047) o, quantomeno, il correlato diritto d'azione, quale diritto a un provvedimento di merito su quella data situazione sostanziale (Cass. civ. 27 luglio 1975 n.
2924) con la conseguenza: a) che la sua incidenza sul processo pendente è soltanto mediata, in virtù della sentenza definitiva che alla rinuncia all'azione viene, giocoforza, a ricollegarsi;
b) che detta sentenza, siccome implicante l'accertamento della perdita, in capo all'attore, del diritto azionato o della possibilità d'invocarne la dovuta tutela giurisdizionale, non può che esplicare, al pari di qualsiasi pronuncia di rigetto nel merito (cfr. Cass. civ. 13 marzo 1999 n.
2268), effetti definitivamente preclusivi della proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto;
c) che, al lume di questi effetti, nessun interesse può nutrire il convenuto a una diversa soluzione del giudizio, onde l'assoluta superfluità di una sua adesione all'intervenuta rinuncia (Cass. civ. 3 agosto 1999 n. 8387).
In particolare, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e, quindi, fa venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore
(Cass. Civ. 13 marzo 1999 n. 2268).
Essa determina la cessazione della materia del contendere e, avendo - come prima specificato
- l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono in linea di principio essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. Civ. 10 settembre
2004 n. 18255).
Nel caso di specie, peraltro, avuto riguardo alle apprezzabili motivazioni addotte dall'attore a fondamento della sua rinuncia ovvero non esacerbare una conflittualità con i suoi ex suoceri e
Pagina 2 di 3 la loro figlia (convenuti) con la quale attualmente vive in piena armonia e considerata la mancata opposizione sul punto da parte dei resistenti, si ritiene che le spese debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte di Pt_1
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, lì 6.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 789 del RGAC dell'anno 2012, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Battaglia, giusta procura a margine all'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._3 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Mascaro, giusta procura a C.F._4 margine alla comparsa di costituzione;
-convenuti-
OGGETTO: azione ex art. 936 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 3.06.2025 in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'odierno attore ha evocato in giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 936 c.c., il pagamento della somma di euro CP_3
100.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, quale valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera da lui impiegati per realizzare una unità immobiliare sul terreno dei convenuti.
Questi ultimi, costituitisi in giudizio, hanno resistito alla domanda attorea.
Allo scambio delle memorie istruttorie seguivano alcuni rinvii per la ricerca di una soluzione conciliata della vertenza.
Successivamente, assegnata la causa allo scrivente giudicante con decreto del 20.01.2023, le parti venivano convocate all'udienza del 8.05.2024 per concretizzare il bonario componimento.
Pagina 1 di 3 Con note di trattazione scritta autorizzate per la successiva udienza del 6.11.2024, parte attrice dichiarava di rinunciare all'azione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 3.06.2025, nel silenzio di parte convenuta, parte attrice ha ribadito la richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite e il G.I. ha assegnato la causa a sentenza senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Come appena rilevato, nel presente procedimento l'attore ha rinunciato all'azione (cfr. dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall'attore e allegata alle note di trattazione scritta del
5.11.2024).
La rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, investe direttamente il diritto sostanziale fatto valere (Cass. civ. 18 marzo 1981 n. 1583; Cass. civ. 9 agosto 1973 n. 2280;
Cass. civ. 23 aprile 1966 n. 1047) o, quantomeno, il correlato diritto d'azione, quale diritto a un provvedimento di merito su quella data situazione sostanziale (Cass. civ. 27 luglio 1975 n.
2924) con la conseguenza: a) che la sua incidenza sul processo pendente è soltanto mediata, in virtù della sentenza definitiva che alla rinuncia all'azione viene, giocoforza, a ricollegarsi;
b) che detta sentenza, siccome implicante l'accertamento della perdita, in capo all'attore, del diritto azionato o della possibilità d'invocarne la dovuta tutela giurisdizionale, non può che esplicare, al pari di qualsiasi pronuncia di rigetto nel merito (cfr. Cass. civ. 13 marzo 1999 n.
2268), effetti definitivamente preclusivi della proponibilità di una nuova domanda sullo stesso oggetto;
c) che, al lume di questi effetti, nessun interesse può nutrire il convenuto a una diversa soluzione del giudizio, onde l'assoluta superfluità di una sua adesione all'intervenuta rinuncia (Cass. civ. 3 agosto 1999 n. 8387).
In particolare, la rinuncia all'azione preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e, quindi, fa venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore
(Cass. Civ. 13 marzo 1999 n. 2268).
Essa determina la cessazione della materia del contendere e, avendo - come prima specificato
- l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono in linea di principio essere poste a carico del rinunciante (cfr. Cass. Civ. 10 settembre
2004 n. 18255).
Nel caso di specie, peraltro, avuto riguardo alle apprezzabili motivazioni addotte dall'attore a fondamento della sua rinuncia ovvero non esacerbare una conflittualità con i suoi ex suoceri e
Pagina 2 di 3 la loro figlia (convenuti) con la quale attualmente vive in piena armonia e considerata la mancata opposizione sul punto da parte dei resistenti, si ritiene che le spese debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico
Dott.ssa Pezzimenti Maria Concetta, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'azione da parte di Pt_1
[...]
- compensa fra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, lì 6.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Pezzimenti
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