Articolo 1 della Legge 23 aprile 1952, n. 453
Versione
31 maggio 1952
Art. 1. Articolo unico.

E' elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall' art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, societa' per azioni, con sede in Roma, puo' essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Entrata in vigore il 31 maggio 1952