TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2324 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10378/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 [...]
Controparte_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. per parte ricorrente Parte_1 nonché l'avv. MARSALA FANARA FULVIA in sostituzione dell'avv.
MAZZARELLA LOREDANA per l'A.D.E.R. e l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10378 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, da sé stesso rappresentato e difeso Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZARELLA
LOREDANA e SANCI SALVATORE
-resistente- oggetto: esecuzione mobiliare presso terzi – fase di merito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario relativamente alle cartelle 29620130058954286000, 29620150022723068000,
29620200096230579000, 29620210105258943000,
2 29620220013508661000, 29620220022179089000,
29620220058004111000, 29620230011218824000,
29620230031057239000 per le quali è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario relativamente alle cartelle n. 29620130058954286000 e n. 29620150022723068000, per le quali è competente l'Ufficio del Giudice di Pace;
- dichiara inesistente la pretesa contributiva ingiunta con la cartella n.
29620220092781962000;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_5
proponendo opposizione avverso il pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72 bis e 48 bis DPR 602/73, notificato a mezzo PEC il 27/11/2023, deducendone l'illegittimità per Inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento per violazione degli artt. 26 e 60 del DPR 602/73, art. 3 bis L
n 53/94 e art. 16 ter D.L. 179/2012; Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza di posizione creditoria dell'opponente verso l' Nullità del CP_2
pignoramento per violazione dell'art. 50, comma II, DPR 602/73; Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento n. 29620230031057239000; Nullità del pignoramento per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn
2962013058954286000 e 29620150022723068000; Nullità del pignoramento per mancata notifica della cartella di pagamento n.
29620220092781962000; Nullità del pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/73, per indeterminatezza ed erroneità del debito erariale calcolato in capo all'opponente; nullità del pignoramento per assenza del dettaglio dei crediti;
Nullità del pignoramento esattoriale per violazione delle disposizioni previste dall'art. 72 ter DPR 602/1973.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta
3 eccependo il parziale difetto di giurisdizione e di competenza CP_1
funzionale del Tribunale adito, essendo molti dei crediti portati dalla cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento di natura tributaria o contravvenzionale, contestando l'eccezione d'invalidità della notifica dell'atto, della mancanza dell'atto di intimazione precedente il pignoramento e, infine contestando il denunciato decorso del termine prescrizionale.
L' chiamato in giudizio quale terzo pignorato, eccependo il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, concludeva chiedendo adottarsi i provvedimenti opportuni.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Per motivi di pregiudizialità logica giuridica, va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti di natura tributaria, per i quali è munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio, nonché
l'incompetenza funzionale riguardo i crediti di natura contravvenzionale, per i quali sono competenti il Giudice di Pace;
con la conseguente impossibilità di statuire sul merito, qual è l'accertamento della prescrizione o l'inesistenza della pretesa.
Ciò premesso va rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica, atteso che la notifica effettuata da indirizzo PEC non compreso nei pubblici registri è da intendersi nulla e non inesistente (cfr. Cass. n. 29458/2022) e, per questo, la costituzione in giudizio del notificato sana l'irregolarità, con la conseguente obbligatoria applicazione dell'art. 156 Cod. civ..
Nel merito della pretesa, avuto riguardo la cartella esattoriale notificata dalla n. 29620220092781962000, deve osservarsi la rituale CP_6
notificazione della stessa a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal ricorrente in ricorso, e la mancata opposizione alla stessa (non allegata dal ricorrente).
Va però osservato che la pretesa contributiva della (contributi, CP_6
interessi e sanzioni) appare priva di fondamento, giacché pagata dal ricorrente prima della notifica della cartella esattoriale.
4 Nell'incertezza della trasmissione dell'avvenuto pagamento del dovuto dall'Ente creditore all'Ente riscossore, non può determinarsi la responsabilità per l'emissione e notifica di un titolo esecutivo per un credito inesistente e, quindi non può essere attribuita soccombenza all'ADER, né alla CP_7
non parte del giudizio.
Pur se superata dalla prova del precedente pagamento, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione (Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica), si osserva che la cartella n. 296 2022 00927819 62 000 ( di CP_6
competenza di questo Tribunale) risulta notificata in data 2.2.2023 e l'atto di pignoramento è stato notificato in data 27.11.2023; non essendo quindi trascorso l'anno oltre il quale è richiesta la previa intimazione di pagamento per poter procedere all'esecuzione forzata.
Va comunque osservato e dato atto che, come comprovato dal ricorrente, la correzione del provvedimento da parte del Giudice del Lavoro della sentenza n. 3897/2023 con ordinanza del 10.1.2024 e la soppressione della posizione di antistatario in capo al ricorrente, è fatto sopravvenuto che rende di fatto l' CP_2
non più terzo pignorabile, non essendo più esso stesso debitore del ricorrente per le somme residue impagate, né per le somme eventualmente già pagate al ricorrente, non più nella disponibilità dell' . CP_3
Pur se pleonastico, appare utile osservare che, se in caso di esito favorevole della causa le somme liquidate a titolo di spese di lite sono dovute all'avvocato
5 distrattario e, pertanto, la parte soccombente è debitrice dell'avvocato; sempre in caso di esito favorevole, in assenza di distrazione la parte soccombente è viceversa debitrice della parte vittoriosa ma non dell'avvocato.
La qualità di antistatario deve essere dichiarata dal procuratore;
in assenza di dichiarazione tale qualità non è e non può essere attribuita da terzi;
la qualità di antistatario dell'odierno ricorrente non era ab origine; l'attribuzione per errore materiale contenuto in sentenza, dopo la correzione, non è più.
Conseguentemente l' non è mai stato debitore del ricorrente – almeno per CP_2
tale circostanza – e ogni pagamento più o meno effettuato dall' per il CP_2
procedimento concluso con sentenza n. 3897/2023 non è sufficiente all'attribuzione della prefata qualità, non essendo desumibile per facta concludentia e, viceversa attiene esclusivamente al rapporto creditorio/debitorio tra le parti.
Quanto alla statuizione sul punto, va osservato che, posta l'impossibilità giuridica a statuire sull'esistenza dei crediti per i quali l'A.D.E.R. ha posto in essere l'esecuzione diretta, per i difetti di giurisdizione e competenza sopra esplicati, l'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. e la legittimazione ad agire sostanziale all'estromissione dalla procedura esecutiva ricade in capo al terzo pignorato ma non pignorabile e non sul ricorrente pignorato, il quale ha interesse ad agire e riveste posizione di legittimato per la contestazione relativa ai vizi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Il pignorato può avere interesse alla caducazione della procedura esecutiva nel suo complesso, osservando però che, la sopravvenuta carenza della qualità di terzo in capo al terzo pignorato e, quindi, la eventuale invalidità della procedura espropriativa presso terzi, non attiene alla verifica dell'esistenza e alla bontà del credito e, conseguentemente, non è di competenza del giudice del merito ma del giudice dell'esecuzione, non potendo quindi in questa sede statuirsi sul punto con riguardo a tale eccezione, come sulle altre relativa a motivi di invalidità dell'esecuzione per vizi attinenti allo stesso.
In ragione dell'esito del ricorso appare equa la compensazione integrale delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 19/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 10378/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 [...]
Controparte_1
alle ore 9:05 sono presenti l'avv. per parte ricorrente Parte_1 nonché l'avv. MARSALA FANARA FULVIA in sostituzione dell'avv.
MAZZARELLA LOREDANA per l'A.D.E.R. e l'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA per l' CP_2
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10378 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, da sé stesso rappresentato e difeso Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MAZZARELLA
LOREDANA e SANCI SALVATORE
-resistente- oggetto: esecuzione mobiliare presso terzi – fase di merito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 19/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario relativamente alle cartelle 29620130058954286000, 29620150022723068000,
29620200096230579000, 29620210105258943000,
2 29620220013508661000, 29620220022179089000,
29620220058004111000, 29620230011218824000,
29620230031057239000 per le quali è munita di giurisdizione la Corte di
Giustizia Tributaria competente per territorio;
- dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario relativamente alle cartelle n. 29620130058954286000 e n. 29620150022723068000, per le quali è competente l'Ufficio del Giudice di Pace;
- dichiara inesistente la pretesa contributiva ingiunta con la cartella n.
29620220092781962000;
- compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 08/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_2 Controparte_5
proponendo opposizione avverso il pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 72 bis e 48 bis DPR 602/73, notificato a mezzo PEC il 27/11/2023, deducendone l'illegittimità per Inesistenza giuridica della notifica dell'atto di pignoramento per violazione degli artt. 26 e 60 del DPR 602/73, art. 3 bis L
n 53/94 e art. 16 ter D.L. 179/2012; Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza di posizione creditoria dell'opponente verso l' Nullità del CP_2
pignoramento per violazione dell'art. 50, comma II, DPR 602/73; Nullità dell'atto di pignoramento per inesistenza della pretesa erariale di cui alla cartella di pagamento n. 29620230031057239000; Nullità del pignoramento per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento nn
2962013058954286000 e 29620150022723068000; Nullità del pignoramento per mancata notifica della cartella di pagamento n.
29620220092781962000; Nullità del pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/73, per indeterminatezza ed erroneità del debito erariale calcolato in capo all'opponente; nullità del pignoramento per assenza del dettaglio dei crediti;
Nullità del pignoramento esattoriale per violazione delle disposizioni previste dall'art. 72 ter DPR 602/1973.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta
3 eccependo il parziale difetto di giurisdizione e di competenza CP_1
funzionale del Tribunale adito, essendo molti dei crediti portati dalla cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento di natura tributaria o contravvenzionale, contestando l'eccezione d'invalidità della notifica dell'atto, della mancanza dell'atto di intimazione precedente il pignoramento e, infine contestando il denunciato decorso del termine prescrizionale.
L' chiamato in giudizio quale terzo pignorato, eccependo il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva, concludeva chiedendo adottarsi i provvedimenti opportuni.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Per motivi di pregiudizialità logica giuridica, va preliminarmente dichiarato il difetto di giurisdizione sui crediti di natura tributaria, per i quali è munita di giurisdizione la Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio, nonché
l'incompetenza funzionale riguardo i crediti di natura contravvenzionale, per i quali sono competenti il Giudice di Pace;
con la conseguente impossibilità di statuire sul merito, qual è l'accertamento della prescrizione o l'inesistenza della pretesa.
Ciò premesso va rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica, atteso che la notifica effettuata da indirizzo PEC non compreso nei pubblici registri è da intendersi nulla e non inesistente (cfr. Cass. n. 29458/2022) e, per questo, la costituzione in giudizio del notificato sana l'irregolarità, con la conseguente obbligatoria applicazione dell'art. 156 Cod. civ..
Nel merito della pretesa, avuto riguardo la cartella esattoriale notificata dalla n. 29620220092781962000, deve osservarsi la rituale CP_6
notificazione della stessa a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal ricorrente in ricorso, e la mancata opposizione alla stessa (non allegata dal ricorrente).
Va però osservato che la pretesa contributiva della (contributi, CP_6
interessi e sanzioni) appare priva di fondamento, giacché pagata dal ricorrente prima della notifica della cartella esattoriale.
4 Nell'incertezza della trasmissione dell'avvenuto pagamento del dovuto dall'Ente creditore all'Ente riscossore, non può determinarsi la responsabilità per l'emissione e notifica di un titolo esecutivo per un credito inesistente e, quindi non può essere attribuita soccombenza all'ADER, né alla CP_7
non parte del giudizio.
Pur se superata dalla prova del precedente pagamento, con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 50 del DPR 602/1973, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione (Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3. L'avviso di cui al comma
2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica), si osserva che la cartella n. 296 2022 00927819 62 000 ( di CP_6
competenza di questo Tribunale) risulta notificata in data 2.2.2023 e l'atto di pignoramento è stato notificato in data 27.11.2023; non essendo quindi trascorso l'anno oltre il quale è richiesta la previa intimazione di pagamento per poter procedere all'esecuzione forzata.
Va comunque osservato e dato atto che, come comprovato dal ricorrente, la correzione del provvedimento da parte del Giudice del Lavoro della sentenza n. 3897/2023 con ordinanza del 10.1.2024 e la soppressione della posizione di antistatario in capo al ricorrente, è fatto sopravvenuto che rende di fatto l' CP_2
non più terzo pignorabile, non essendo più esso stesso debitore del ricorrente per le somme residue impagate, né per le somme eventualmente già pagate al ricorrente, non più nella disponibilità dell' . CP_3
Pur se pleonastico, appare utile osservare che, se in caso di esito favorevole della causa le somme liquidate a titolo di spese di lite sono dovute all'avvocato
5 distrattario e, pertanto, la parte soccombente è debitrice dell'avvocato; sempre in caso di esito favorevole, in assenza di distrazione la parte soccombente è viceversa debitrice della parte vittoriosa ma non dell'avvocato.
La qualità di antistatario deve essere dichiarata dal procuratore;
in assenza di dichiarazione tale qualità non è e non può essere attribuita da terzi;
la qualità di antistatario dell'odierno ricorrente non era ab origine; l'attribuzione per errore materiale contenuto in sentenza, dopo la correzione, non è più.
Conseguentemente l' non è mai stato debitore del ricorrente – almeno per CP_2
tale circostanza – e ogni pagamento più o meno effettuato dall' per il CP_2
procedimento concluso con sentenza n. 3897/2023 non è sufficiente all'attribuzione della prefata qualità, non essendo desumibile per facta concludentia e, viceversa attiene esclusivamente al rapporto creditorio/debitorio tra le parti.
Quanto alla statuizione sul punto, va osservato che, posta l'impossibilità giuridica a statuire sull'esistenza dei crediti per i quali l'A.D.E.R. ha posto in essere l'esecuzione diretta, per i difetti di giurisdizione e competenza sopra esplicati, l'interesse ad agire ex art. 100 C.p.c. e la legittimazione ad agire sostanziale all'estromissione dalla procedura esecutiva ricade in capo al terzo pignorato ma non pignorabile e non sul ricorrente pignorato, il quale ha interesse ad agire e riveste posizione di legittimato per la contestazione relativa ai vizi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Il pignorato può avere interesse alla caducazione della procedura esecutiva nel suo complesso, osservando però che, la sopravvenuta carenza della qualità di terzo in capo al terzo pignorato e, quindi, la eventuale invalidità della procedura espropriativa presso terzi, non attiene alla verifica dell'esistenza e alla bontà del credito e, conseguentemente, non è di competenza del giudice del merito ma del giudice dell'esecuzione, non potendo quindi in questa sede statuirsi sul punto con riguardo a tale eccezione, come sulle altre relativa a motivi di invalidità dell'esecuzione per vizi attinenti allo stesso.
In ragione dell'esito del ricorso appare equa la compensazione integrale delle spese di lite.
6
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 19/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
7