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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dott. BERTACCHI CARLO, con studio in
39100 Bolzano, Via della Mostra n. 3, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. , CONVENUTA CONTUMACE Controparte_2 C.F._1
in punto: domanda di risarcimento danni a seguito di sequestro ante causam; trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 (a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: in via principale e di merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra (C.F: ) anche ex Parte_1 C.F._2
artt. 1218, 1130 e 1710 c.c. per le condotte di mala gestio da lei perpetrate in danno del
nel corso della sua gestione (2018 - 2024) in violazione degli obblighi assunti come CP_1 meglio espresse in narrativa, e per l'effetto condannarla al pagamento integrale dei danni cagionati al , come documentati ed allegati al presente atto, nella misura della CP_1 somma di € 234.180,79 a titolo di debito dovuto, o in quella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre ad interessi come previsti per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa per il presente giudizio ed anche per il giudizio cautelare di sequestro conservativo, concesso con il decreto dd. 15.01.2025.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 31.1.2025, il ricorrente CP_1
rassegna le succitate conclusioni, esponendo e comprovando di aver ottenuto da questo
Tribunale, nel giudizio cautelare sub RG. n. 3730/2024, con decreto d.d. 15.1.2025
l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni della odierna convenuta, sino alla concorrenza di € 234.180,79 per capitale, interessi e spese, salva liquidazione (doc. 18 del ricorrente).
Il tutto, in quanto la convenuta, la quale avrebbe ricoperto l'incarico di amministratrice del condominio ricorrente dall'anno 2012 sino al 13 ottobre 2024— quando Controparte_1
l'incarico le sarebbe stato revocato per giusta causa— e come sarebbe emerso a seguito di analisi successive degli estratti conto del INo relativi al periodo compreso tra il 2018 e il 2024, avrebbe effettuato numerose movimentazioni sospette sul conto corrente del condominio, malversando delle somme di denaro.
Così, come emergerebbe da una relazione tecnica del dott. (v. doc. 10 della parte Persona_1
ricorrente), la convenuta si sarebbe appropriata indebitamente di somme di denaro versate dai condòmini sul conto corrente condominiale, destinate invece all'adempimento delle obbligazioni del INo;
in particolare, vi sarebbero state diverse transazioni bancarie a favore di altri condomìni amministrati dalla convenuta nel periodo di riferimento e, inoltre, bonifici a favore di società riconducibili alla convenuta o diretti a conti correnti intestati alla convenuta.
Inoltre, vi sarebbero stati numerosi prelievi di denaro contante, non adeguatamente giustificati, nonché l'emissione di diversi assegni per i quali non risulterebbe alcuna documentazione giustificativa.
La convenuta avrebbe quindi compiuto una sottrazione sistematica di somme dal conto corrente condominiale, destinandole a pagamenti non autorizzati;
tali condotte non soltanto avrebbero danneggiato il patrimonio condominiale, ma causato altresì, il mancato pagamento di fatture compromettendo ulteriormente la funzionalità del stesso. CP_1
In sintesi, a partire dal gennaio 2018 e sino alla revoca dell'incarico ad ottobre 2024, vi sarebbero state operazioni illecite o comunque non giustificate – al netto delle operazioni “in entrata” a favore del – per complessivi € 234.180,79, come risulterebbe dalla relazione del CP_1
consulente incaricato e dai documenti da lui elaborati (cfr. docc. 10 ss. del ricorrente).
pagina 2 di 6 In data 2.12.2024 l'amministratore del avrebbe inviato, tramite p.e.c., una formale CP_1
lettera di contestazione alla convenuta, la quale, nella medesima giornata, avrebbe riscontrato a mezzo p.e.c. la lettera ricevuta, ammettendo sostanzialmente la propria responsabilità e dunque la propria posizione debitoria nei confronti del INo (cfr. docc. 15 e 16 del ricorrente).
Il IN si sarebbe visto quindi costretto, in data 24.12.2024, a depositare avanti al
Tribunale di Bolzano ricorso ai sensi dell'art 671 cpc per sequestro conservativo, si seguito accolto (v. doc. 18 del ricorrente); successivamente, in data 21.01.2025 sarebbe stato eseguito il sequestro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 679 c.p.c. con l'annotazione all'ufficio tavolare di
Bolzano del provvedimento cautelare concesso, sulle pp.mm. di proprietà della convenuta (p.m. 2 della p.ed. 1558 in P.T. 1521/II CC – sulla sua quota di 8/12 e p.m. 22 della p.ed. CP_3
2764 in P.T. 2663/II CC. Gries - sulla sua quota di 1/2 di proprietà).
Il condominio ricorrente, facendo tra l'altro richiamo all'obbligo di diligenza da parte dell'amministratore condominiale (art. 1130 c.c.) e alla sua responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e art. 1710 c.c., chiede quindi la condanna della convenuta, a titolo di risarcimento dei danni causati, come da conclusioni rassegnate e su-riportate.
1.2. La convenuta non si è costituita, nonostante regolare notifica, per cui ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata ritenuta matura per la decisione in base ai soli documenti prodotti.
2. In diritto.
2.1. Risulta documentalmente comprovato che la convenuta è stata revocata ad ottobre 2024 del suo incarico ultradecennale quale amministratrice del condominio ricorrente (cfr. delibera assembleare sub doc. 1 di parte ricorrente).
2.2. Dalla documentazione versata in atti (cfr. oltre all'analisi tecnica di cui al doc. 10, gli estratti conto del conto corrente del ricorrente dal 2018 al 2024, docc. 3- 9 del ricorrente), si CP_1
evince in modo sufficientemente certo il modus operandi adottato dalla convenuta, risultando che la convenuta abbia effettuato sul conto corrente del numerose operazioni, sia CP_1
medianti bonifici, sia mediante emissione di assegni e di prelievi di denaro, non giustificati, causando una perdita patrimoniale al condominio nell'importo di € 234.180,79 (cfr. il doc. 10, costituito da una consulenza tecnica, che si basa sugli estratti conto depositati dalla parte ricorrente ai docc. 3 ss., dove vengono evidenziate le seguenti operazioni anomale: “A) disposizione di fondi bancari dal conto del INo a favore di condomìni amministrati dalla
Sig.ra per un importo pari ad euro 65.659,00; B) entrate sul conto del INo CP_2
pagina 3 di 6 provenienti da conti correnti di altri condomìni amministrati dalla per un CP_4
ammontare complessivo pari ad euro 43.745,00; C) disposizione di fondi bancari dal conto del
INo a favore di società risalenti alla Sig.ra e/o direttamente a conti correnti CP_2
intestati alla medesima, per un importo pari ad euro 83.743,62; D) prelievi di denaro contante dal conto del , per un importo pari ad euro 42.938,30; E) pagamenti effettuati CP_1
mediante assegni, privi di documentazione giustificativa, per un importo pari ad euro 85.584,87.
Per un ammanco totale pari ad euro 234.180,79.”).
2.3. Non solo la convenuta non si è costituita e quindi non ha fornito elementi che potrebbero smentire tale ricostruzione dei fatti, ma la stessa, di fronte a specifica contestazione avvenuta ante causam (cfr. doc. 15 della parte ricorrente), non ha evidentemente provveduto, nella sua qualità di mandataria, a rendicontare e quindi a giustificare (ex art. 1713 c.c.) le operazioni effettuate, ammettendo, al contrario, di aver effettuato delle operazioni non giustificate, in danno del ricorrente (cfr. doc. 16 della parte ricorrente, risposta della convenuta inviata via CP_1 pec: “ho ricevuto la Sua email con la lettera di contestazione e sono ovviamente interessata ad una risoluzione della situazione in modo consensuale stragiudiziale. Consapevole di aver effettuato operazioni non congrue, come Le ho anticipato via email e telefonicamente, sto ultimando la ricostruzione anno per anno con raccolta delle relative contabili ai fini di definire esattamente la situazione dei debiti/crediti.”).
2.4. Appare quindi che la convenuta abbia addirittura dolosamente sottratto le somme di cui è causa, per procurare a sé un ingiusto profitto, appropriandosene indebitamente, per cui la sua condotta appare corrispondere, almeno in astratto, alla fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p.c.
(cfr. sentenza Cass. penale n. 20488/2024); a prescindere dalla qualificazione dal punto di vista penale della condotta della convenuta, non spettante a questo giudice, dal punto di vista civilistico si è quindi almeno in presenza, di violazione (cosciente) degli obblighi contrattuali che sussistono pacificamente in capo all'amministratore condominiale, in ragione del rapporto di mandato (cfr. sentenza Tribunale Venezia sez. I, 02/11/2022, n.1851) per cui ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in via residuale anche ex 2043 c.c., la convenuta è in ogni caso obbligata a risarcire il danno ingiusto causato al condominio amministrato.
2.5. Nel calcolo del danno subito, trattandosi di debito di valore, si deve tener conto anche d'ufficio della rivalutazione e degli interessi compensativi, in quanto devono ritenersi compresi nel petitum della domanda risarcitoria (cfr. sentenze Corte appello Napoli sez. VII, 29/03/2019,
pagina 4 di 6 n.1770, Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n.6711).
2.6. Spetta quindi al ricorrente, il risarcimento dei danni, sufficientemente CP_1 comprovato, per quanto sopra, nell'importo fatto valere di € 234.180,79, oltre rivalutazione monetaria su tale somma, dalla data mediana del 1.7.2021 (cfr. docc. 3 e 11 del ricorrente, secondo i quali le malversazioni hanno avuto sostanzialmente inizio il 16 gennaio 2018) e di interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, per l'importo attuale rivalutato e comprensivo di interessi legali, di complessivi € 297.637,76 (capitale rivalutato di € 272.820,62, oltre interessi legali di € 24.817,14); a tale somma si aggiungono i soli interessi legali da oggi, sulla mera somma rivalutata (€ 272.820,62), sino al saldo effettivo.
2.7. Per dovere di completezza si osserva che la conversione del sequestro conservativo nel pignoramento opera "ipso iure" ex art. 686 cpc., nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (cfr. Cass. civ. n. 10871/2012).
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta soccombente, anche in ordine al sequestro ante causam (artt. 91, 669 octies cpc.).
3.2. Per il procedimento cautelare ante causam (sub RG n. 3730/2024) non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi per le sole (tre) fasi svoltesi, mentre per il giudizio di merito si applicano i compensi minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in ordine allo scaglione di valore applicabile (da € 260.000,00 ad € 520.000,00), tenuto conto della ridotta attività svolta, della mancata resistenza della convenuta, nonché del rito semplificato di questa procedura;
gli importi
(inferiori) dei compensi richiesti, di cui alle note spese depositate, risultano quindi congrui.
3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive, liquidate come da note spese depositate (incluse le spese per il decreto tavolare attinente alla annotazione del sequestro depositato il 18.3.2025), oltre gli accessori di legge.
4. Sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare al condominio ricorrente, a titolo di risarcimento danni,
l'importo di € 297.637,76, composto come da motivazione, oltre ulteriori interessi legali, come pagina 5 di 6 da motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare al INo ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 8059,00 per compensi, per questo giudizio di merito, nonché in € 5224,00 per compensi del procedimento cautelare di sequestro ante causam, oltre ad € 1.432,68 per spese anticipate complessive, 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003.
Bolzano, 16 maggio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Birgit Fischer ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 276/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1
condominiale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dott. BERTACCHI CARLO, con studio in
39100 Bolzano, Via della Mostra n. 3, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. , CONVENUTA CONTUMACE Controparte_2 C.F._1
in punto: domanda di risarcimento danni a seguito di sequestro ante causam; trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 (a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc), in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI del ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso: in via principale e di merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Sig.ra (C.F: ) anche ex Parte_1 C.F._2
artt. 1218, 1130 e 1710 c.c. per le condotte di mala gestio da lei perpetrate in danno del
nel corso della sua gestione (2018 - 2024) in violazione degli obblighi assunti come CP_1 meglio espresse in narrativa, e per l'effetto condannarla al pagamento integrale dei danni cagionati al , come documentati ed allegati al presente atto, nella misura della CP_1 somma di € 234.180,79 a titolo di debito dovuto, o in quella diversa somma minore e/o maggiore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, oltre ad interessi come previsti per legge;
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e competenze di causa per il presente giudizio ed anche per il giudizio cautelare di sequestro conservativo, concesso con il decreto dd. 15.01.2025.”
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. Con ricorso ex art. 281 undecies cpc, depositato in data 31.1.2025, il ricorrente CP_1
rassegna le succitate conclusioni, esponendo e comprovando di aver ottenuto da questo
Tribunale, nel giudizio cautelare sub RG. n. 3730/2024, con decreto d.d. 15.1.2025
l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo sui beni della odierna convenuta, sino alla concorrenza di € 234.180,79 per capitale, interessi e spese, salva liquidazione (doc. 18 del ricorrente).
Il tutto, in quanto la convenuta, la quale avrebbe ricoperto l'incarico di amministratrice del condominio ricorrente dall'anno 2012 sino al 13 ottobre 2024— quando Controparte_1
l'incarico le sarebbe stato revocato per giusta causa— e come sarebbe emerso a seguito di analisi successive degli estratti conto del INo relativi al periodo compreso tra il 2018 e il 2024, avrebbe effettuato numerose movimentazioni sospette sul conto corrente del condominio, malversando delle somme di denaro.
Così, come emergerebbe da una relazione tecnica del dott. (v. doc. 10 della parte Persona_1
ricorrente), la convenuta si sarebbe appropriata indebitamente di somme di denaro versate dai condòmini sul conto corrente condominiale, destinate invece all'adempimento delle obbligazioni del INo;
in particolare, vi sarebbero state diverse transazioni bancarie a favore di altri condomìni amministrati dalla convenuta nel periodo di riferimento e, inoltre, bonifici a favore di società riconducibili alla convenuta o diretti a conti correnti intestati alla convenuta.
Inoltre, vi sarebbero stati numerosi prelievi di denaro contante, non adeguatamente giustificati, nonché l'emissione di diversi assegni per i quali non risulterebbe alcuna documentazione giustificativa.
La convenuta avrebbe quindi compiuto una sottrazione sistematica di somme dal conto corrente condominiale, destinandole a pagamenti non autorizzati;
tali condotte non soltanto avrebbero danneggiato il patrimonio condominiale, ma causato altresì, il mancato pagamento di fatture compromettendo ulteriormente la funzionalità del stesso. CP_1
In sintesi, a partire dal gennaio 2018 e sino alla revoca dell'incarico ad ottobre 2024, vi sarebbero state operazioni illecite o comunque non giustificate – al netto delle operazioni “in entrata” a favore del – per complessivi € 234.180,79, come risulterebbe dalla relazione del CP_1
consulente incaricato e dai documenti da lui elaborati (cfr. docc. 10 ss. del ricorrente).
pagina 2 di 6 In data 2.12.2024 l'amministratore del avrebbe inviato, tramite p.e.c., una formale CP_1
lettera di contestazione alla convenuta, la quale, nella medesima giornata, avrebbe riscontrato a mezzo p.e.c. la lettera ricevuta, ammettendo sostanzialmente la propria responsabilità e dunque la propria posizione debitoria nei confronti del INo (cfr. docc. 15 e 16 del ricorrente).
Il IN si sarebbe visto quindi costretto, in data 24.12.2024, a depositare avanti al
Tribunale di Bolzano ricorso ai sensi dell'art 671 cpc per sequestro conservativo, si seguito accolto (v. doc. 18 del ricorrente); successivamente, in data 21.01.2025 sarebbe stato eseguito il sequestro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 679 c.p.c. con l'annotazione all'ufficio tavolare di
Bolzano del provvedimento cautelare concesso, sulle pp.mm. di proprietà della convenuta (p.m. 2 della p.ed. 1558 in P.T. 1521/II CC – sulla sua quota di 8/12 e p.m. 22 della p.ed. CP_3
2764 in P.T. 2663/II CC. Gries - sulla sua quota di 1/2 di proprietà).
Il condominio ricorrente, facendo tra l'altro richiamo all'obbligo di diligenza da parte dell'amministratore condominiale (art. 1130 c.c.) e alla sua responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e art. 1710 c.c., chiede quindi la condanna della convenuta, a titolo di risarcimento dei danni causati, come da conclusioni rassegnate e su-riportate.
1.2. La convenuta non si è costituita, nonostante regolare notifica, per cui ne è stata dichiarata la contumacia;
la causa è stata ritenuta matura per la decisione in base ai soli documenti prodotti.
2. In diritto.
2.1. Risulta documentalmente comprovato che la convenuta è stata revocata ad ottobre 2024 del suo incarico ultradecennale quale amministratrice del condominio ricorrente (cfr. delibera assembleare sub doc. 1 di parte ricorrente).
2.2. Dalla documentazione versata in atti (cfr. oltre all'analisi tecnica di cui al doc. 10, gli estratti conto del conto corrente del ricorrente dal 2018 al 2024, docc. 3- 9 del ricorrente), si CP_1
evince in modo sufficientemente certo il modus operandi adottato dalla convenuta, risultando che la convenuta abbia effettuato sul conto corrente del numerose operazioni, sia CP_1
medianti bonifici, sia mediante emissione di assegni e di prelievi di denaro, non giustificati, causando una perdita patrimoniale al condominio nell'importo di € 234.180,79 (cfr. il doc. 10, costituito da una consulenza tecnica, che si basa sugli estratti conto depositati dalla parte ricorrente ai docc. 3 ss., dove vengono evidenziate le seguenti operazioni anomale: “A) disposizione di fondi bancari dal conto del INo a favore di condomìni amministrati dalla
Sig.ra per un importo pari ad euro 65.659,00; B) entrate sul conto del INo CP_2
pagina 3 di 6 provenienti da conti correnti di altri condomìni amministrati dalla per un CP_4
ammontare complessivo pari ad euro 43.745,00; C) disposizione di fondi bancari dal conto del
INo a favore di società risalenti alla Sig.ra e/o direttamente a conti correnti CP_2
intestati alla medesima, per un importo pari ad euro 83.743,62; D) prelievi di denaro contante dal conto del , per un importo pari ad euro 42.938,30; E) pagamenti effettuati CP_1
mediante assegni, privi di documentazione giustificativa, per un importo pari ad euro 85.584,87.
Per un ammanco totale pari ad euro 234.180,79.”).
2.3. Non solo la convenuta non si è costituita e quindi non ha fornito elementi che potrebbero smentire tale ricostruzione dei fatti, ma la stessa, di fronte a specifica contestazione avvenuta ante causam (cfr. doc. 15 della parte ricorrente), non ha evidentemente provveduto, nella sua qualità di mandataria, a rendicontare e quindi a giustificare (ex art. 1713 c.c.) le operazioni effettuate, ammettendo, al contrario, di aver effettuato delle operazioni non giustificate, in danno del ricorrente (cfr. doc. 16 della parte ricorrente, risposta della convenuta inviata via CP_1 pec: “ho ricevuto la Sua email con la lettera di contestazione e sono ovviamente interessata ad una risoluzione della situazione in modo consensuale stragiudiziale. Consapevole di aver effettuato operazioni non congrue, come Le ho anticipato via email e telefonicamente, sto ultimando la ricostruzione anno per anno con raccolta delle relative contabili ai fini di definire esattamente la situazione dei debiti/crediti.”).
2.4. Appare quindi che la convenuta abbia addirittura dolosamente sottratto le somme di cui è causa, per procurare a sé un ingiusto profitto, appropriandosene indebitamente, per cui la sua condotta appare corrispondere, almeno in astratto, alla fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p.c.
(cfr. sentenza Cass. penale n. 20488/2024); a prescindere dalla qualificazione dal punto di vista penale della condotta della convenuta, non spettante a questo giudice, dal punto di vista civilistico si è quindi almeno in presenza, di violazione (cosciente) degli obblighi contrattuali che sussistono pacificamente in capo all'amministratore condominiale, in ragione del rapporto di mandato (cfr. sentenza Tribunale Venezia sez. I, 02/11/2022, n.1851) per cui ai sensi dell'art. 1218 c.c. e, in via residuale anche ex 2043 c.c., la convenuta è in ogni caso obbligata a risarcire il danno ingiusto causato al condominio amministrato.
2.5. Nel calcolo del danno subito, trattandosi di debito di valore, si deve tener conto anche d'ufficio della rivalutazione e degli interessi compensativi, in quanto devono ritenersi compresi nel petitum della domanda risarcitoria (cfr. sentenze Corte appello Napoli sez. VII, 29/03/2019,
pagina 4 di 6 n.1770, Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, n.6711).
2.6. Spetta quindi al ricorrente, il risarcimento dei danni, sufficientemente CP_1 comprovato, per quanto sopra, nell'importo fatto valere di € 234.180,79, oltre rivalutazione monetaria su tale somma, dalla data mediana del 1.7.2021 (cfr. docc. 3 e 11 del ricorrente, secondo i quali le malversazioni hanno avuto sostanzialmente inizio il 16 gennaio 2018) e di interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, per l'importo attuale rivalutato e comprensivo di interessi legali, di complessivi € 297.637,76 (capitale rivalutato di € 272.820,62, oltre interessi legali di € 24.817,14); a tale somma si aggiungono i soli interessi legali da oggi, sulla mera somma rivalutata (€ 272.820,62), sino al saldo effettivo.
2.7. Per dovere di completezza si osserva che la conversione del sequestro conservativo nel pignoramento opera "ipso iure" ex art. 686 cpc., nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva (cfr. Cass. civ. n. 10871/2012).
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della convenuta soccombente, anche in ordine al sequestro ante causam (artt. 91, 669 octies cpc.).
3.2. Per il procedimento cautelare ante causam (sub RG n. 3730/2024) non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi per le sole (tre) fasi svoltesi, mentre per il giudizio di merito si applicano i compensi minimi di cui al d.m. n. 55/2014, in ordine allo scaglione di valore applicabile (da € 260.000,00 ad € 520.000,00), tenuto conto della ridotta attività svolta, della mancata resistenza della convenuta, nonché del rito semplificato di questa procedura;
gli importi
(inferiori) dei compensi richiesti, di cui alle note spese depositate, risultano quindi congrui.
3.3. Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive, liquidate come da note spese depositate (incluse le spese per il decreto tavolare attinente alla annotazione del sequestro depositato il 18.3.2025), oltre gli accessori di legge.
4. Sussistono i presupposti per l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione di questo provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna la convenuta a pagare al condominio ricorrente, a titolo di risarcimento danni,
l'importo di € 297.637,76, composto come da motivazione, oltre ulteriori interessi legali, come pagina 5 di 6 da motivazione;
condanna la convenuta a rimborsare al INo ricorrente le spese di lite, che si liquidano in
€ 8059,00 per compensi, per questo giudizio di merito, nonché in € 5224,00 per compensi del procedimento cautelare di sequestro ante causam, oltre ad € 1.432,68 per spese anticipate complessive, 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende;
dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/2003.
Bolzano, 16 maggio 2025
La Giudice
Birgit Fischer
pagina 6 di 6