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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/07/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1821/2025 promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA Parte_1
NICOLINI;
ricorrente
contro
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BARBARA BURATTINI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Separazione
Conclusioni: per la ricorrente:“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per
l'espatrio; stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo
1 titolare di adeguati redditi propri;
nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare;
rinuncia a qualsivoglia contributo per il mantenimento della figlia;
disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Ancona.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e decorsi i termini di legge rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni della separazione;
disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso
l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Ancona”. per il resistente: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, nelle modalità e termini di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la separazione dal coniuge sig. , chiedendo, altresì, la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 27.05.2025, si è costituito in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla separazione né al divorzio, ma unicamente alla richiesta di condanna alle spese.
Con istanza del 13.06.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, dato atto della totale coincidenza delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
All'udienza del 26.06.2025, svolta nella forma della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate, chiedendo, altresì, che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
****
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Non si rende necessaria alcuna ulteriore statuizione, atteso che le parti si sono limitate a richiedere la pronuncia sullo status, senza avanzare alcuna domanda di contribuzione economica.
Va rilevato, tuttavia, che le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima del decorso del termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1 ad Ancona il 16.06.1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 126, parte 2, serie A dell'anno 1996; ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1821/2025 promossa da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. ELISABETTA Parte_1
NICOLINI;
ricorrente
contro
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BARBARA BURATTINI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: Separazione
Conclusioni: per la ricorrente:“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per
l'espatrio; stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo
1 titolare di adeguati redditi propri;
nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare;
rinuncia a qualsivoglia contributo per il mantenimento della figlia;
disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Ancona.
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di pronuncia della separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e decorsi i termini di legge rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle medesime condizioni della separazione;
disporsi la trascrizione dell'emananda sentenza presso
l'Ufficio dello Stato Civile di Comune di Ancona”. per il resistente: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria, nelle modalità e termini di legge”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.04.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la separazione dal coniuge sig. , chiedendo, altresì, la cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio.
Con comparsa depositata in data 27.05.2025, si è costituito in giudizio il sig. non CP_1 opponendosi alla separazione né al divorzio, ma unicamente alla richiesta di condanna alle spese.
Con istanza del 13.06.2025, le parti hanno chiesto la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, dato atto della totale coincidenza delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
All'udienza del 26.06.2025, svolta nella forma della trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni sopra riportate, chiedendo, altresì, che la causa fosse rimessa sul ruolo per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
****
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2 Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Non si rende necessaria alcuna ulteriore statuizione, atteso che le parti si sono limitate a richiedere la pronuncia sullo status, senza avanzare alcuna domanda di contribuzione economica.
Va rilevato, tuttavia, che le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima del decorso del termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contatto matrimonio Parte_1 CP_1 ad Ancona il 16.06.1996, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 126, parte 2, serie A dell'anno 1996; ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 2.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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