Art. 15.
L' art. 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258 , e' integrata come segue:
"La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 , ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge".
L' art. 2 della legge 21 aprile 1949, n. 258 , e' integrata come segue:
"La presente legge ha effetto dalla stessa data stabilita per l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321 , ma l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario in conformita' alle disposizioni del precedente articolo ha effetto economico dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge".