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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 3958/2022 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Francesco Nucara
ricorrente
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci
resistente
PREMESSA
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 20.12.2022, il sig.
[...]
premetteva che in data 31.01.2019 gli era stato assegnato un alloggio Parte_1
di proprietà del giusto decreto di assegnazione n. 1, prot. del Controparte_1
31.01.2019; che tale alloggio si trova in condizioni di insalubrità al suo interno, per la presenza di infiltrazioni e muffe;
che, inoltre, i balconi sono a rischio crollo, tanto da aver reso necessario, in data 16.01.2020, l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a staccare le parti pericolanti;
premetteva ancora il ricorrente che il
[...]
era stato informato dello stato dell'immobile e con nota protocollo Controparte_1
del 20.2.2020 il Segretario Generale dello stesso Comune aveva invitato gli organi competenti ad effettuare i dovuti accertamenti sugli inconvenienti lamentati, ma a tale nota non aveva fatto seguito alcun intervento. Tanto premesso e svolte le argomentazioni di diritto, il ricorrente chiedeva che fosse accertato l'inadempimento degli obblighi di manutenzione a carico del e, per l'effetto, che lo stesso l'Ente Controparte_1
fosse condannato alla messa in opera degli interventi necessari di riparazione, per ripristinare le condizioni di salubrità ed abitabilità dell'appartamento di cui è causa, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi a favore dello Stato, sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio;
chiedeva, infine, l'ammissione di CTU, al fine di accertare le condizioni dell'appartamento di cui è causa ed individuare gli interventi necessari ad eliminare i difetti lamentati. Si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore , chiedendo preliminarmente che Controparte_1
fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente,
[...]
; sempre in via preliminare che il ricorso fosse dichiarato Parte_1
inammissibile per errata indicazione delle norme di legge;
nel merito, che le domande avversarie fossero rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con ordinanza del
25.05.2024 veniva ammessa CTU per rispondere al seguente quesito “esaminati gli atti di causa e previo sopralluogo nell'immobile assegnato alla famiglia del ricorrente: a) descriva i luoghi e le condizioni manutentive;
b) rediga un analitico computo metrico degli eventuali interventi da effettuare, con quantificazione delle spese necessarie”; la CTU veniva depositata in data 27.10.2024; all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive;
con decreto del 04.12.2025 l'udienza di discussione del 28.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note in trattazione scritta.
Il OT , lette le note in trattazione scritta e le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la presente sentenza.
***********
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte resistente, considerato che dal tenore letterale del decreto di assegnazione dell'alloggio in questione, si evince che la relativa istanza era stata inoltrata dal ricorrente, e che l'alloggio “rilevato che le condizioni esposte Parte_1
si presentano tali da ritenere che il sig. - unitamente alla Parte_1
convivente sig.ra - versa in situazioni di emergenza abitativa e, Parte_2 quindi, rientrante nella previsione di cui all'art. 31 della L.R. 25 novembre 1996, n.32” è stato formalmente assegnato, in via temporanea e provvisoria alla sola convivente del ricorrente all'atto dell'assegnazione persona sola “in quanto nei Parte_2
confronti del convivente l'Autorità Giudiziaria ha Parte_1
disposto la custodia cautelare” ; è, pertanto, evidente che l'alloggio sia stato assegnato solo provvisoriamente alla sola in ragione dell'assenza del ricorrente, Parte_2
ma tenendo conto delle esigenze abitative di entrambi, come si evince sempre dalla motivazione del decreto, dove si fa espresso riferimento al “nucleo familiare dell'istante, composto da 2 componenti, compreso il richiedente” che è il ricorrente.
Deve esser rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della norma di riferimento del ricorso, considerato che il richiamo all'art. 447
c.p.c. piuttosto che al successivo art. 447 bis c.p.c., è evidentemente determinato da un mero errore materiale, irrilevante ai fini decisori. Nel merito, parte resistente afferma che il ricorrente non ha provato che i vizi lamentati fossero insorti dopo l'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, non poteva invocare gli art. 1575 e 1576 c.c. che prevedono gli obblighi di manutenzione gravanti sul locatore in corso di locazione, e non poteva pretendere l'adempimento di lavori di ripristino;
per parte resistente il ricorrente avrebbe, semmai, potuto invocare l'art. 1578 c.c. in forza del quale, in caso di vizi presenti al momento della consegna, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo ed eventuale risarcimento dei danni. L'assunto della difesa del resistente non è condivisibile in quanto, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce deve, invece, provare i fatti impeditivi modificativi ed estintivi. Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito prova del titolo sul quale si fonda il proprio diritto di occupazione dell'immobile e la presenza di vizi, documentati dalle foto prodotte e confermati dalla relazione dei Vigili del Fuoco allegata in atti, non contestati da parte resistente;
la consistenza dei vizi lamentati
è stata poi accertata con CTU. Il ricorrente ha, quindi, adempiuto l'onere probatorio sullo stesso gravante, mentre l' resistente avrebbe dovuto provare i fatti impeditivi del CP_2
diritto al ripristino, dallo stesso addotti e consistenti nella preesistenza dei vizi rispetto all'assegnazione dell'alloggio in questione;
la predetta prova non è stata fornita e, pertanto deve ritenersi fondato il richiamo di parte ricorrente agli obblighi di cui all'art 1575 e
1576 c.c, gravanti sul resistente, attesa la riconducibilità del rapporto nascente CP_1
dall'assegnazione di alloggio popolare al contratto di locazione;
tale inquadramento è confermato dall' orientamento consolidato della Giurisprudenza della Cassazione, che con sentenza a SS UU, n.16735/2003 ha così statuito: “Il rapporto derivante dall'assegnazione di un alloggio popolare è riconducibile ad un rapporto di locazione, ancorché assistito da normative pubblicistiche in ordine all'accesso, alla permanenza ed alla cessazione del diritto”; ne consegue che l'Ente pubblico, una volta assegnato l'alloggio, è soggetto alla normativa privatistica sul contratto di locazione ed è tenuto, pertanto ad adempiere agli obblighi sullo stesso gravanti, sanciti dagli artt. 1575 e 1576 c.c.; la mancata esecuzione dei suddetti obblighi, tra cui quelli di manutenzione straordinaria dell'immobile, implica l'applicazione dell'art. 1453 c.c. che in tema di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettiva, come il contratto di locazione, attribuisce alla parte adempiente il diritto di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Alla luce della normativa sopra richiamata deve ritenersi legittima la domanda di ripristino dell'immobile, formulata da parte ricorrente, seppure limitatamente ai lavori che competono al proprietario esclusivo dell'immobile; in particolare, rispetto a quanto accertato dal CTU, in relazione ai lavori esterni, devono ritenersi gravanti sull'Ente resistente, quale proprietario esclusivo dell'unità immobiliare occupata dal ricorrente, solo i lavori di ripristino indicati al punto 3 di pag 16, inerenti la soglia del balcone, e quelli di rifacimento del pavimento dello stesso balcone, indicati al punto 4, pag 17, in quanto gravanti sul proprietario esclusivo del singolo appartamento ( Cass. ordinanza n.
7042/2020); mentre i lavori di rifacimento dei parapetti dei balconi e della facciata, di cui ai punti 1 e 2 della CTU, gravano sul (Cass. civ. II sez. n. 21641/2017 ). CP_3
Gravano, invece, interamente sull'Ente resistente tutti i lavori indicati dal punto 5 al punto 10 della CTU ( pag. 18 e ss della CTU) in quanto inerenti manutenzione la straordinaria dell'immobile, al suo interno. La domanda attorea di condanna al ripristino deve, pertanto essere accolta nei termini suddetti. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il decreto n. 147/2022 e lo scaglione di riferimento ivi previsto, le spese di lite del giudizio si liquidano in € 2.695,00 , per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. , da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n
115 del 30.05.2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ricorrente, Parte_1
contro in persona del sindaco pro tempore, resistente, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' resistente all'esecuzione dei lavori indicati ai punti da 3 a 10 della consulenza CP_2
tecnica d'ufficio depositata in corso di giudizio;
3) condanna parte intimata alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi €
2.695,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%., da corrispondere allo
Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n.115/2002
Reggio Calabria, 04.06.2025
Il OT
Dott.ssa Francesca Versaci
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 3958/2022 RG, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Francesco Nucara
ricorrente
CONTRO
in persona del sindaco pro tempore, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci
resistente
PREMESSA
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 20.12.2022, il sig.
[...]
premetteva che in data 31.01.2019 gli era stato assegnato un alloggio Parte_1
di proprietà del giusto decreto di assegnazione n. 1, prot. del Controparte_1
31.01.2019; che tale alloggio si trova in condizioni di insalubrità al suo interno, per la presenza di infiltrazioni e muffe;
che, inoltre, i balconi sono a rischio crollo, tanto da aver reso necessario, in data 16.01.2020, l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali hanno provveduto a staccare le parti pericolanti;
premetteva ancora il ricorrente che il
[...]
era stato informato dello stato dell'immobile e con nota protocollo Controparte_1
del 20.2.2020 il Segretario Generale dello stesso Comune aveva invitato gli organi competenti ad effettuare i dovuti accertamenti sugli inconvenienti lamentati, ma a tale nota non aveva fatto seguito alcun intervento. Tanto premesso e svolte le argomentazioni di diritto, il ricorrente chiedeva che fosse accertato l'inadempimento degli obblighi di manutenzione a carico del e, per l'effetto, che lo stesso l'Ente Controparte_1
fosse condannato alla messa in opera degli interventi necessari di riparazione, per ripristinare le condizioni di salubrità ed abitabilità dell'appartamento di cui è causa, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi a favore dello Stato, sussistendo provvedimento di ammissione al patrocinio;
chiedeva, infine, l'ammissione di CTU, al fine di accertare le condizioni dell'appartamento di cui è causa ed individuare gli interventi necessari ad eliminare i difetti lamentati. Si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del sindaco pro tempore , chiedendo preliminarmente che Controparte_1
fosse accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente,
[...]
; sempre in via preliminare che il ricorso fosse dichiarato Parte_1
inammissibile per errata indicazione delle norme di legge;
nel merito, che le domande avversarie fossero rigettate, in quanto infondate in fatto e in diritto. Con ordinanza del
25.05.2024 veniva ammessa CTU per rispondere al seguente quesito “esaminati gli atti di causa e previo sopralluogo nell'immobile assegnato alla famiglia del ricorrente: a) descriva i luoghi e le condizioni manutentive;
b) rediga un analitico computo metrico degli eventuali interventi da effettuare, con quantificazione delle spese necessarie”; la CTU veniva depositata in data 27.10.2024; all'udienza del 27.11.2024 la causa veniva rinviata per la discussione e la decisione, con assegnazione di termini per il deposito di note conclusive;
con decreto del 04.12.2025 l'udienza di discussione del 28.05.2025 veniva sostituita dal deposito di note in trattazione scritta.
Il OT , lette le note in trattazione scritta e le note conclusive depositate dalle parti, ha emesso la presente sentenza.
***********
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte resistente, considerato che dal tenore letterale del decreto di assegnazione dell'alloggio in questione, si evince che la relativa istanza era stata inoltrata dal ricorrente, e che l'alloggio “rilevato che le condizioni esposte Parte_1
si presentano tali da ritenere che il sig. - unitamente alla Parte_1
convivente sig.ra - versa in situazioni di emergenza abitativa e, Parte_2 quindi, rientrante nella previsione di cui all'art. 31 della L.R. 25 novembre 1996, n.32” è stato formalmente assegnato, in via temporanea e provvisoria alla sola convivente del ricorrente all'atto dell'assegnazione persona sola “in quanto nei Parte_2
confronti del convivente l'Autorità Giudiziaria ha Parte_1
disposto la custodia cautelare” ; è, pertanto, evidente che l'alloggio sia stato assegnato solo provvisoriamente alla sola in ragione dell'assenza del ricorrente, Parte_2
ma tenendo conto delle esigenze abitative di entrambi, come si evince sempre dalla motivazione del decreto, dove si fa espresso riferimento al “nucleo familiare dell'istante, composto da 2 componenti, compreso il richiedente” che è il ricorrente.
Deve esser rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per erronea indicazione della norma di riferimento del ricorso, considerato che il richiamo all'art. 447
c.p.c. piuttosto che al successivo art. 447 bis c.p.c., è evidentemente determinato da un mero errore materiale, irrilevante ai fini decisori. Nel merito, parte resistente afferma che il ricorrente non ha provato che i vizi lamentati fossero insorti dopo l'assegnazione dell'alloggio e, pertanto, non poteva invocare gli art. 1575 e 1576 c.c. che prevedono gli obblighi di manutenzione gravanti sul locatore in corso di locazione, e non poteva pretendere l'adempimento di lavori di ripristino;
per parte resistente il ricorrente avrebbe, semmai, potuto invocare l'art. 1578 c.c. in forza del quale, in caso di vizi presenti al momento della consegna, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo ed eventuale risarcimento dei danni. L'assunto della difesa del resistente non è condivisibile in quanto, secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., chi vuol fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce deve, invece, provare i fatti impeditivi modificativi ed estintivi. Nel caso in esame, il ricorrente ha fornito prova del titolo sul quale si fonda il proprio diritto di occupazione dell'immobile e la presenza di vizi, documentati dalle foto prodotte e confermati dalla relazione dei Vigili del Fuoco allegata in atti, non contestati da parte resistente;
la consistenza dei vizi lamentati
è stata poi accertata con CTU. Il ricorrente ha, quindi, adempiuto l'onere probatorio sullo stesso gravante, mentre l' resistente avrebbe dovuto provare i fatti impeditivi del CP_2
diritto al ripristino, dallo stesso addotti e consistenti nella preesistenza dei vizi rispetto all'assegnazione dell'alloggio in questione;
la predetta prova non è stata fornita e, pertanto deve ritenersi fondato il richiamo di parte ricorrente agli obblighi di cui all'art 1575 e
1576 c.c, gravanti sul resistente, attesa la riconducibilità del rapporto nascente CP_1
dall'assegnazione di alloggio popolare al contratto di locazione;
tale inquadramento è confermato dall' orientamento consolidato della Giurisprudenza della Cassazione, che con sentenza a SS UU, n.16735/2003 ha così statuito: “Il rapporto derivante dall'assegnazione di un alloggio popolare è riconducibile ad un rapporto di locazione, ancorché assistito da normative pubblicistiche in ordine all'accesso, alla permanenza ed alla cessazione del diritto”; ne consegue che l'Ente pubblico, una volta assegnato l'alloggio, è soggetto alla normativa privatistica sul contratto di locazione ed è tenuto, pertanto ad adempiere agli obblighi sullo stesso gravanti, sanciti dagli artt. 1575 e 1576 c.c.; la mancata esecuzione dei suddetti obblighi, tra cui quelli di manutenzione straordinaria dell'immobile, implica l'applicazione dell'art. 1453 c.c. che in tema di inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettiva, come il contratto di locazione, attribuisce alla parte adempiente il diritto di chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Alla luce della normativa sopra richiamata deve ritenersi legittima la domanda di ripristino dell'immobile, formulata da parte ricorrente, seppure limitatamente ai lavori che competono al proprietario esclusivo dell'immobile; in particolare, rispetto a quanto accertato dal CTU, in relazione ai lavori esterni, devono ritenersi gravanti sull'Ente resistente, quale proprietario esclusivo dell'unità immobiliare occupata dal ricorrente, solo i lavori di ripristino indicati al punto 3 di pag 16, inerenti la soglia del balcone, e quelli di rifacimento del pavimento dello stesso balcone, indicati al punto 4, pag 17, in quanto gravanti sul proprietario esclusivo del singolo appartamento ( Cass. ordinanza n.
7042/2020); mentre i lavori di rifacimento dei parapetti dei balconi e della facciata, di cui ai punti 1 e 2 della CTU, gravano sul (Cass. civ. II sez. n. 21641/2017 ). CP_3
Gravano, invece, interamente sull'Ente resistente tutti i lavori indicati dal punto 5 al punto 10 della CTU ( pag. 18 e ss della CTU) in quanto inerenti manutenzione la straordinaria dell'immobile, al suo interno. La domanda attorea di condanna al ripristino deve, pertanto essere accolta nei termini suddetti. Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il decreto n. 147/2022 e lo scaglione di riferimento ivi previsto, le spese di lite del giudizio si liquidano in € 2.695,00 , per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, con I.V.A e C.P.A. , da corrispondere allo Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n
115 del 30.05.2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , ricorrente, Parte_1
contro in persona del sindaco pro tempore, resistente, così Controparte_1
provvede:
1) accoglie la domanda attorea nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna l' resistente all'esecuzione dei lavori indicati ai punti da 3 a 10 della consulenza CP_2
tecnica d'ufficio depositata in corso di giudizio;
3) condanna parte intimata alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi €
2.695,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%., da corrispondere allo
Stato, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n.115/2002
Reggio Calabria, 04.06.2025
Il OT
Dott.ssa Francesca Versaci