TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 04/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Savona
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1558/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F./P.IVA ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to IVALDO FABRIZIO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FERRATI PAOLO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 399/2024 del Giudice di Pace di Savona - responsabilità ex art. 2049 c.c., risarcimento dei danni
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 2 aprile 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte appellante:
Pagina nr. 1 “Voglia il Giudice di Pace ill.mo, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, argomentazione, produzione e/o difesa, in riforma dell'appella sentenza 399/2024 del Giudice di Pace di Savona e previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte ritualmente e non ammesse del primo Giudice: accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il 29/12/2018 alle ore 18,00 circa in Savona, Via Nizza, nel quale è rimasta danneggiata la vettura FIAT500L targata EY751CT di proprietà della sig.ra è stato causato da Parte_1
un camion adibito al trasporto di merci verso il vicino supermercato , a causa di una CP_1 manovra di errata nell'atto di svoltare verso il piazzale del supermercato;
accertare e dichiarare che seppur ritualmente richiesta, non ha mai Controparte_1
comunicato alla sig.ra i dati del veicolo che ha cagionato il sinistro, con ciò Pt_1 impedendo all'odierna attrice di azionare le proprie legittime richieste risarcitorie;
conseguentemente accertare e dichiarare che la condotta di ha cagionato alla Controparte_1 sig.ra un danno ingiusto, quantificabile nell'importo risarcitorio che non ha potuto Pt_1
conseguire dal responsabile del sinistro e/o dalla sua assicurazione, pari a euro 3.950,00 ovvero alla diversa somma che emergesse in corso di giudizio;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
rifondere alla sig.ra il danno subito, pari a euro 3.950,00 ovvero alla diversa Parte_1
somma emergenda, oltre interessi sino al saldo e comunque entro l'adita competenza per valore;
Con vittoria di spese ed onorari, oneri di legge inclusi, anche in considerazione del diniego di adesione alla negoziazione assistita.”
Per parte appellata: piaccia al Tribunale Illustrissimo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, giudicare:
- in via preliminare, nel rito, ravvisata la manifesta infondatezza dell'impugnazione avversaria, fissare immediatamente e senz'altro l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 248 bis cod. proc. civile;
- nel merito, previa ogni opportuna declaratoria, respingere l'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 19 luglio
[...]
2024, confermando in toto l'impugnata sentenza;
- per l'effetto, respingere le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
con ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civile, depositato in cancelleria in data 16
[...]
marzo 2023 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima
Pagina nr. 2 comparizione, a mezzo di posta elettronica certificata, in data 26 aprile 2023 e reiterate con l'atto di appello;
- con la rifusione delle spese del giudizio.
Pagina nr. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 399/2024, con la quale il Giudice di Pace di Savona aveva respinto la domanda dalla medesima promossa nei confronti di al fine di sentir accertare CP_1
la responsabilità della convenuta ex art. 2049 c.c., e in subordine ex art. 2054 e 2043 c.c., con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l'appellante nel primo grado aveva dedotto a sostegno della domanda che:
• In data 29.12.2018, nella fascia oraria tra le 18.00 e le 18.45, l'autovettura di sua proprietà, modello FIAT 500L targata EY751CT, si trovava posteggiata in via Nizza a
Savona, all'altezza del civico 3, nei pressi della sua abitazione;
• In tali circostanze, veniva urtata da un camion adibito al trasporto merci che stava svoltando per immettersi nell'area parcheggio del supermercato , che si trovava CP_1 dall'altro lato della strada;
• Nell'effettuare la manovra, il mezzo urtava anche contro la struttura in muratura pertinente al civico 3;
• All'evento assistiva il sig. , residente nel medesimo fabbricato dell'attrice, il Tes_1 quale, resosi conto nei giorni seguenti che l'auto danneggiata era di proprietà della vicina di casa, la informava dell'accaduto. CP_
• La richiesta di risarcimento dei danni nei confronti di rimaneva priva di riscontro, in quanto la società riferiva dapprima che i mezzi che effettuavano trasporto merci per i suoi punti vendita non erano di sua proprietà, e successivamente rifiutava di consegnare all'attrice i registri di carico/scarico della giornata, sostenendo di non avere un obbligo giuridico in tal senso.
Nel giudizio di primo grado, venivano escussi testimoni e parte attrice svolgeva istanza di ordine di esibizione al fine di ottenere la produzione in giudizio dei documenti relativi all'attività di consegna merci nella sede di Savona avvenuta il 29.12.2018. CP_1
Tuttavia, il giudice di pace respingeva l'istanza istruttoria e rigettava la domanda, ritenendo non provata la riconducibilità del fatto storico, ossia dell'urto subito al veicolo, alla sfera di responsabilità della parte resistente.
Avverso la sentenza, ha proposto appello contestando che: Parte_1
- il giudice di pace aveva deciso senza ammettere una istanza istruttoria potenzialmente determinante ai fini della decisione, omettendo peraltro di motivare il relativo rigetto. Dai documenti di trasporto di cui era stata richiesta l'esibizione, che la società aveva l'obbligo di
Pagina nr. 4 conservare per dieci anni, era possibile risalire alla data, alle generalità di cedente, cessionario, e all'incaricato al trasporto.
Andava al riguardo considerato che la parte non aveva altro modo per procurarsi la documentazione richiesta e che questa era indispensabile per conoscere i fatti di causa.
- la sentenza era erronea anche in quanto aveva ritenuto che l'evento non fosse riconducibile alla responsabilità della società resistente, fondando il proprio assunto su una fattispecie di responsabilità, ex art. 2054 c.c., non pertinente e neppure citata dalla parte attrice.
- infatti, il veicolo danneggiante non era un mezzo qualunque, ma addetto al trasporto merci, che si immetteva nel parcheggio del supermercato per apprestarsi alle operazioni di carico scarico.
- la mancata identificazione del mezzo non impediva la configurazione di una responsabilità in capo a in veste di preponente e committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c. CP_1
- inoltre, la causa non era stata istruita neppure in punto quantum.
Conclusivamente, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, ha insistito per l'ammissione delle prove non assunte in primo grado e ha chiesto accertare la responsabilità di per l'evento occorso in data 29.12.2018 e la condanna dell'appellata al risarcimento CP_1
dei danni subiti.
Si è costituita in appello , chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata e replicando alle avverse argomentazioni che:
- parte attrice non aveva provato né che il camion fosse di LIDL, né che fosse condotto da un dipendente o incaricato , né che fosse entrato nel parcheggio per effettuare attività di CP_1
carico – scarico.
- pertanto, non era emerso alcun elemento dal quale desumere che il mezzo danneggiante fosse riconducibile in qualsivoglia misura alla sfera dell'appellata;
- a fronte di tali omissioni, non era configurabile in capo a una responsabilità diretta, ai CP_1 sensi dell'art. 2054 c.c. (poiché non vi era prova che fosse proprietaria, usufruttuaria o CP_1
acquirente del mezzo), e neppure una responsabilità indiretta, ex art. 2049 c.c.;
- a quest'ultimo riguardo, in particolare, non era provato che fosse committente del CP_1
trasporto, poiché la società era mera acquirente delle merci che venivano scaricate nel supermercato, mentre il trasporto avveniva ad opera del venditore tramite vettori dal medesimo incaricati. Pertanto, il rapporto di preposizione si verificava semmai tra i trasportatori e i fornitori delle merci.
- anche la dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c. non era fondata. non aveva l'obbligo CP_1
di comunicare i dati dei mezzi alla signora e dalla condotta omissiva non discendeva Pt_1
Pagina nr. 5 di certo una colpa in senso giuridicamente rilevante, fondante una responsabilità nella causazione del sinistro. Peraltro, si trovava nell'impossibilità di conoscere e identificare CP_1
l'ipotetico camion danneggiante.
- pertanto, anche le istanze di ordine di esibizione formulate dall'appellante erano inammissibili ed esplorative.
- non vi era in ogni caso la rigorosa prova del danno subito in rapporto causale con l'evento di causa.
All'esito della prima udienza, è stato ammesso l'ordine di esibizione richiesto da parte appellante al fine di ottenere la produzione dei documenti di trasporto e il giornale magazzino riferiti agli scarichi delle merci avvenuti il giorno 29.12.2018, dalle ore 18.00 alle ore 18.45 presso la sede di via Nizza in Savona. Sull'ammissibilità di tale mezzo di prova, CP_1
contestata ancora da parte appellata in sede di precisazione delle conclusioni, si richiama integralmente l'ordinanza emessa in data 20.1.2025, confermata in questa sede.
Adempiuto tale ordine, alla successiva udienza il giudice ha formulato una proposta conciliativa, che ha trovato il favore dell'appellante, ma non dell'appellata, e la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 2 aprile 2025.
In tale sede, la causa è stata trattenuta in decisione.
***************************
L'appello è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Il giudice di pace ha fondato la propria decisione ritenendo non provata la responsabilità di ai sensi dell'art. 2054 c.c. CP_1
Tuttavia, si ritiene che, nel caso di specie, debba essere fatta applicazione dell'art. 2049 c.c., secondo cui “i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Si tratta, come noto, di una ipotesi di responsabilità oggettiva, che per essere configurata richiede quale presupposto un vincolo di cosiddetta “preposizione” tra il soggetto chiamato a rispondere e il soggetto materialmente danneggiante. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale rapporto non sussiste solo in presenza di un legame di subordinazione diretta tra il datore di lavoro e il dipendente, ma ogni volta in cui “per volontà di un soggetto
(committente) un altro (commesso) esplichi un'attività per suo conto”. (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 12283 del 15/06/2016, in cui è stato ritenuto responsabile ex art. 2049 c.c. un soggetto che per la consegna di merce presso un condominio si era avvalso di un'impresa di trasporti, il cui dipendente, conducente di un furgone, aveva determinato un danno ad un bene
Pagina nr. 6 condominiale durante la consegna della merce stessa;
cfr. anche in termini Cass. Sez. 2 -,
Ordinanza n. 28852 del 19/10/2021).
Muovendo da tali principi di carattere generale, in concreto si osserva che:
- dall'istruttoria orale svolta nel giudizio di primo grado e dalla documentazione in atti, risulta in primo luogo provata la verificazione del fatto storico.
- in primis, le fotografie prodotte dalla signora mostrano la sua autovettura Pt_1 parcheggiata lungo la via, all'altezza del civico 3 di via Nizza (in corrispondenza dell'accesso al parcheggio LIDL sull'altro lato), evidentemente danneggiata nella parte anteriore, e confermano altresì l'avvenuto contestuale danneggiamento al pilone di ingresso del
, in relazione al quale sono state chiamate ad intervenire in loco le forze Parte_2 dell'ordine (docc. 1, 2 e 5);
- la dinamica del sinistro è stata, poi, confermata dal testimone indicato dall'attrice,
[...]
, sull'attendibilità del quale non si ha alcun motivo di dubitare, considerato che è del Tes_2
tutto verosimile che egli, abitante nel Condominio, fosse affacciato al balcone e avesse così assistito direttamente all'evento;
- il testimone, in particolare, ha dichiarato che “è vero quanto capitolato, Preciso che la manovra effettuata dal veicolo era una retromarcia. Io ho assistito ai fatti dal poggiolo della mia abitazione, che si trova al quinto piano”. Pertanto, egli ha confermato che un mezzo adibito al trasporto merci, effettuando la manovra di entrata al parcheggio LIDL in retromarcia, urtava la macchina parcheggiata di proprietà oltre che la colonna di Pt_1 accesso all'edificio.
- Si ritiene, inoltre, che l'attrice abbia idoneamente dimostrato la riconducibilità causale dell'evento alla sfera di responsabilità di . Al riguardo, in aggiunta rispetto a quanto già CP_1 motivato, va considerato che il medesimo testimone , in un'epoca vicina al Tes_1
verificarsi del sinistro, aveva altresì dichiarato per iscritto che “successivamente notavo il camion che, giunto nel piazzale, iniziava le operazioni di scarico presso il suddetto supermercato” (doc. 3).
- Orbene, se è vero che al testimone, in corso di giudizio, è stato chiesto solo di confermare di aver visto un mezzo “adibito al trasporto merci” immettersi nell'area di parcheggio , CP_1
senza che fosse formulata una specifica domanda in relazione alla successiva attività di scarico dell'articolato, non può tuttavia trascurarsi che in risposta al capitolo 6, il sig.
confermava di aver informato nei giorni successivi la signora di quanto Tes_1 Pt_1
aveva visto. E tale informativa, che è stata quindi confermata, deve essere ricondotta alla dichiarazione scritta e prodotta in causa nell'ambito della quale il vicino di casa ha affermato
Pagina nr. 7 di aver visto il mezzo non solo entrare, ma anche procedere allo scarico merci presso il supermercato. Ed infatti, la medesima dichiarazione è stata posta a fondamento delle successive richieste risarcitorie formulate dall'appellante nei confronti della società;
- del resto, anche in via presuntiva, è del tutto verosimile che un mezzo “adibito al trasporto merci” si immetta nell'area di parcheggio di un supermercato, nella quale è costretto ad entrare in retromarcia effettuando plurime manovre, unicamente al fine di procedere alle attività di carico e scarico.
- a ciò si aggiunga che non ha contestato che, in quella data e in quell'orario, fossero CP_1
avvenute operazioni di scarico e carico presso la sede del supermercato di Savona, ma si è limitata ad affermare, da un lato, di non essere in grado di identificare il mezzo danneggiante,
d'altro lato, di non curare direttamente i trasporti, la cui organizzazione era rimessa ai soggetti venditori delle merci e non alla società acquirente;
- tuttavia, tale ricostruzione ha trovato precisa smentita alla luce della documentazione prodotta in adempimento all'ordine di esibizione.
- in particolare, dai documenti di trasporto, è emerso che in data 29.12.2018 sono avvenute diverse operazioni di scarico merci nella sede di Savona e che tutte sono state eseguite da mezzi di proprietà , posto che le bolle di consegna sono intestate alla stessa , in CP_1 CP_1
qualità di vettore. Nel giornale magazzino sono poi riportate tutte le forniture pervenute nella filiale quel determinato giorno.
A differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, la circostanza che nel documento sia riportato l'orario 00:00:00 non smentisce affatto che la tesi ricostruttiva attorea e, nello specifico, che il camion si trovava in loco tra le 18.00 e le 18.45.
- invero, nella scheda prodotta, la colonna nella quale è riportato il supposto orario è dedicata e richiede solamente l'apposizione della “Data consegna” mentre non richiede, invece,
l'indicazione dell'ora di arrivo. Con tutta evidenza, in mancanza dell'inserimento del dato orario, la schermata riporta il dato 00:00:00. E d'altra parte, è francamente inverosimile che tutte le consegne del giorno 29.12.2018 siano avvenute a mezzanotte in punto, sia tenuto conto della impossibile contestualità delle sostanziose attività di scarico, necessariamente diluite in un arco temporale maggiore, sia perché le consegne in orario strettamente notturno, non solo adibito al riposo dei residenti, ma anche prevedente il pagamento di un supplemento retributivo ai lavoratori, risultano essere notoriamente inusuali.
- le risultanze dell'esibizione documentale spiegano, peraltro, la reticenza di a CP_1
consegnare la documentazione richiesta anche anteriormente al giudizio da parte attrice, posto che è risultato che tutti i veicoli occupati nell'attività di carico/scarico eseguita quel giorno
Pagina nr. 8 erano di proprietà della stessa società. Sebbene tale condotta omissiva non costituisca autonoma fonte di responsabilità, posto che, come correttamente osservato, non era CP_1
tenuta giuridicamente ad una condotta collaborativa, tuttavia, il contegno assunto ben può essere valutato quale elemento indiziario utile a corroborare la tesi attorea, che poi ha in effetti trovato conferma nella istruttoria svolta e nella produzione documentale (essendo tutti i mezzi risultati di proprietà dell'appellata).
- alla luce delle ragioni esposte, si ritiene che l'appellante abbia dimostrato il rapporto di preposizione tra la società , proprietaria del mezzo, e l'autista materialmente CP_1 danneggiante, considerato che quest'ultimo è necessariamente dipendente o comunque incaricato dalla società stessa che si è occupata direttamente del trasporto e dello scarico della merce.
- L'appellante ha infine fornito idonea prova del danno subito. Infatti, non solo dalla testimonianza è stato confermato che il mezzo urtava l'autovettura parcheggiata, ma dalle fotografie in atti sono visibili danneggiamenti alla parte anteriore dell'auto, verificatisi in corrispondenza alla collocazione della colonna di ingresso dell'edificio retrostante, anch'esso urtato dal camion. Non sono invece provati danneggiamenti alla parte posteriore, essendo inverosimile che il camion abbia urtato l'auto in più e diversi punti.
- relativamente al quantum, ha prodotto una perizia di parte nella quale sono Parte_1 riportati i danni riscontrati sull'auto, nonché la fattura di riparazione di pochi giorni successiva, contenente la descrizione delle lavorazioni effettuate (docc. 4 e 6).
- sulla base di tali documenti, si ritiene raggiunta la prova del danno subito, che è possibile quantificare tenuto conto delle sole riparazioni svolte sulla parte anteriore dell'auto, con aggiunta di una quota proporzionale della manodopera, dei materiali di uso e dello smaltimento rifiuti (nella misura equitativa del 50%). Ne discende che il danno complessivo è pari all'importo di euro 1.562,30, oltre iva al 22% e dunque pari ad euro 1.906,00.
Conclusivamente, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accertata la responsabilità ex art. 2049 c.c. di nella causazione del danneggiamento occorso all'auto di proprietà di CP_1 in data 29.12.2018 e di conseguenza l'appellata deve essere condannata a Parte_1 pagare in favore dell'appellante la somma di euro 1.906,00.
Trattandosi di debito di valore, avente natura risarcitoria, sulla somma capitale devono essere computati la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dalla verificazione dell'evento al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte appellata, anche in ragione del fatto che la società non ha aderito alla
Pagina nr. 9 negoziazione assistita ed ha rifiutato le proposte conciliative formulate sia in primo grado (in termini del tutto favorevoli alla convenuta), sia in secondo grado di giudizio (sempre con esito complessivamente di favore per ). CP_1
Le spese sono liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 50% per entrambi i gradi.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza 399/2024 emessa dal Giudice di Pace di Savona in data 18.6.2024 e per l'effetto;
2) accerta che il danneggiamento occorso alla vettura di proprietà dell'appellante in data
29.12.2018 è ascrivibile alla responsabilità di;
Controparte_1
3) conseguentemente condanna a pagare in favore di Controparte_1 [...]
a somma di euro 1.906,00 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso Pt_1
legale dal 29.12.2018 al saldo;
4) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 98 per esborsi ed € 633,00 per compensi, e per il secondo grado in € 174,00 per esborsi ed €
1.278,00 per compensi, oltre (per entrambi i gradi) al 15% dei compensi per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 04/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Laura Serra
Pagina nr. 10