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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4912/2024 depositato il 28/11/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107709582000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107709582000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180033489379001 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044065406002 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033759365000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033759365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050761482000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001000708000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210063382053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220086103552001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2815/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 4912/2024 il sig. impugnava contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo la intimazione di pagamento n. 296 20249029455602/00 notificata in data 28.08.2024 per € 20.140,87.
Deduceva la mancata notifica delle cartelle in essa contenute prodromiche alla stessa.
In particolare, si duoleva delle seguenti cartelle:
29620160107709582000 non notificata di € 624,80;
29620180033489379001 notificata il 14/05/2018 di € 333,52; 29620180044065406002 notificata il 27/09/2018 di € 340,88; 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019 di € 2.428,36; 29620190050761482000 notificata il 14/10/2019 di € 313,86; 29620200001000708000 notificata il 24/02/2020 di € 321,28; 29620200092600751000 non notificata di € 13.933,99;
29620210063382053000 notificata il 17/11/2022 di € 1.000,43; 29620220086103552001 notificata il 25/11/2022 di € 841,75.
Nel merito va ricordato che “il termine prescrizionale quinquennale è esteso a tutte le pretese della P.A. ad eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stato accertato con provvedimento
Per quanto attiene alla cartella 379001 notificata il 14/05/2018 essa trovasi all'interno dell'intimazione di pagamento n. 2962022901962803/000 e oggetto di impugnazione dinanzi questa Corte.
Per quanto attiene alla cartella 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019365000 notificata il 03/05/2019 va detto che essa costituisce oggetto di ricorso definito con sentenza n. 421/2024 di questa Corte e di cui al R.G. 148/2023 con la quale è stata dichiarato l'annullamento della stessa.
Per quanto attiene alla cartella 053000 notificata il 17/11/2022 questa riguarda tasse automobilistiche 2015 avente come noto un termine di prescrizione triennale e dunque,a tutto voler concedere,la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta la legittimità della successiva notifica dell'intimazione di pagamento essendo già alla data della notifica della cartella maturati i termini prescrizionali e quindi non comportante la notifica dell'intimazione di pagamento alcuna interruzione attesa l'intervenuta prescrizione del credito erariale in data antecedente alla detta intimazione di pagamento;
ne consegue che il termine è ampiamente prescritto.
Per quanto attiene alla cartella 751000 questa non risulta notificata.
La mancata notifica della cartella ha visto dunque maturare la prescrizione anche per l'IVA e la relativa sanzione pecuniaria e gli interessi riguardanti all'anno di riferimento 2018.
La cartella 406002 seppur notificata il 17/09/2018 riguardante imposta di registro, tasse ed interessi afferenti all'anno di riferimento 2016 dall'intervenuta notifica come sopra detto alla data di intimazione di pagamento (28/08/2024) ha visto spirare il termine prescrizionale quinquennale come insegnato dal Diritto Vivente come più volte citato a Sezioni Unite.
Per quanto attiene alla cartella 053000 notificata il 17/11/2022, trattandosi di tasse automobilistiche per l'anno 2015 appare manifestamente spirato il termine triennale previsto in parte qua agitur.
Per quanto attiene alla cartella 552001 notificata il 25/11/2022 la stessa tratta di una imposta di registro sulla quale giova ricordare che le somme intimate risulterebbero dovute a seguito di avvisi di liquidazione nn. 551 del 2021 e 1947 del 2021.
Tale avviso di liquidazione non è mai pervenuto al ricorrente cosicchè viene meno l'elemento prodromico all'emissione della cartella qui contestata.
ER si è costituita in giudizio e ha avversato le pretese avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa era posta in decisione. Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, in via preliminare va scrutinata l'eccezione sollevata dal ricorrente che ha evidenziato il difetto di rappresentanza processuale e dunque lo jus postulandi in capo al difensore dell'Ente impositore sia in quanto la stessa è del tutto generica, sotto altro profilo non risulterebbe prodotta la procura in Nominativo_1Notar del 25/7/2024.
L'eccezione va respinta.
Invero, dalla memoria di costituzione dell'agenzia delle Entrate Riscossione si
Nominativo_2fa riferimento al procuratore speciale sig. .
Trattasi di atto notorio più volte stigmatizzato dalle parti ricorrenti, in altri, giudizi, con riferimento proprio alla locuzione richiamata dalla parte ricorrente, ossia responsabili atti introduttivi.
Se la si va a leggere, come più volte fatto, si ricava che il ON, come gli altri nominativi menzionati congiuntamente e disgiuntamente possono:
“Con riferimento esclusivo alle attività di competenza della Direzione Regionale di appartenenza, da esercitarsi, in ottemperanza del sistema normativo aziendale e su tutto il territorio nazionale, conferendo loro ogni potere e facoltà per il compimento, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, di tutti gli atti e le operazioni di seguito indicate: Firma - Firmare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che richieda l'apposizione della firma dell'Ente. Imposte, Tasse e Contributi - Rappresentare l'Ente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia tributaria. - Presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze di concordato o condono;
trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la definizione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti all'Ente, anche addivenendo a transazioni;
incassare rimborsi, compresi gli interessi, rilasciando quietanze;
compiere comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura fiscale e previdenziale facenti capo all'Ente. - Sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi. Rappresentanza e Procedure Giudiziali - Rappresentare l'Ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria in Italia o all'estero, compresa la
Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di
Stato, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con facoltà di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni stato e grado esercitando tutte le facoltà e i diritti e compiendo ogni atto, nessuno escluso, per la tutela degli interessi dell'Ente. -
Rappresentare e difendere l'Ente in giudizio - nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per il patrocinio dinanzi alle diverse Autorità Giudiziarie - davanti ai Giudici di Pace, ai Tribunali, alle Corti d'Appello e alle Commissioni
Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, comparendo ed agendo anche come parte quando ciò sia richiesto e consentito dalle norme vigenti, sottoscrivere ricorsi, controdeduzioni, note e memorie difensive e/o atti equivalenti, reclami, appelli e ogni altro mezzo di impugnazione ivi comprese le facoltà di farsi sostituire in udienza, transigere, conciliare, incassare, quietanzare in ordine alla pronuncia giudiziale, come ad esempio somme per spese di lite, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, eleggere domicilio, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, effettuare la dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art.222 c.p.c. - Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità
Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte
Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio. - Compiere tutti gli atti occorrenti per la conservazione, la tutela e l'acquisizione di diritti dell'Ente anche in ambito penale, ivi compreso il potere di proporre querela ogniqualvolta si ravvisino fattispecie di reato in cui l'Ente risulti essere persona offesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle previste e punite dai seguenti articoli del codice penale: artt. 388, 485, 486, 488,
489, 594, 595, 612, 614, 616, 617, 617 quater, 618, 621, 622, 635, 639, 640,640 ter e
646; promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni sede, stato e grado;
accettare, deferire, riferire e presentare giuramenti, anche decisori. - Promuovere ogni e qualsiasi azione esecutiva mobiliare e immobiliare ed intervenirvi, richiedere iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, di pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, rendere dichiarazioni in sede di interrogatorio formale nonché quale terzo pignorato e terzo sequestrato, direttamente o con delega a speciali mandatari, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati, autorizzando i pagamenti derivanti da sentenze o precetti con possibilità di opporsi agli stessi. - Rappresentare l'Ente nelle procedure concorsuali in genere, sottoscrivendo tutti gli atti necessari e conseguenti;
promuovere la dichiarazione di fallimento dei debitori dell'Ente, proporre istanze e impugnazioni e votare in dette procedure, compiendo insomma tutti gli atti, nessuno escluso, per la tutela degli interessi dell'Ente. - Rappresentare l'Ente nelle controversie aventi natura tributaria o doganale, impugnare ruoli ed atti di accertamento o riscossione o liquidazione di imposte tasse o accise, procedere alla definizione di provvedimenti sanzionatori di natura tributaria o amministrativa eventualmente comminate, oltre eventuali oneri accessori dovuti per legge attraverso il pagamento dei relativi importi. -
Rinunciare alla domanda e/o agli atti del giudizio, accettare l'altrui rinuncia agli atti e transigere qualsiasi giudizio o controversia, anche in sede sopranazionale, sia essa civile, amministrativa, penale, in materia di lavoro ed in ambito tributario”.
Va da sé che la parte ricorrente non nutre dubbi sulla esistenza della procura, ma (solo) della possibilità giuridica di rappresentare, non sapendo quali poteri conferiti.
Se fosse stata messa in dubbio la esistenza della procura, infatti questo giudice avrebbe dovuto assegnare ad ER un termine per regolarizzare la rappresentanza ex art. 182, comma 2.
Si aggiunga, e conclusivamente, che le Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 22338 del 7 novembre 2017 sono intervenute in materia di validità della procura alle liti, stabilendo il principio per cui la procura è valida anche se non è materialmente allegata all'atto difensivo cui si riferisce.
In tal ipotesi si parla di mero errore materiale, che non inficia la validità del conferimento dell'incarico e, dunque, della rappresentanza in giudizio del procuratore.
Nel qual caso, però, contrariamente a quanto adombrato, la procura risulta ritualmente prodotta in data 3 novembre 2025.
Passando ai profili del merito si osserva che con la intimazione di pagamento impugnata ER ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese alla intimazione impugnata n. 296 20249029455602/00.
In particolare, si osserva che la cartella n. 29620160107709582000 risulta notificata in data 13 gennaio 2017, alle ore 13:52 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620180033489379001 è stata notificata il 14/05/2018, alle ore 17:11 nella casella di destinazione. La cartella di pagamento n. 29620180044065406002 è stata notificata il 27/09/2018 alle ore 15:36 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620190050761482000 è stata notificata il 14/10/2019 alle ore 10:26 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620200001000708000 è stata notificata il 24/02/2020 alle ore 14:32 nella casella di destinazione
Le stesse risultano dunque notificate correttamente.
Ad esse, in seguito, sono seguiti gli avvisi di intimazione n. 29620229019622803000 notificata il 12/12/2022 alle ore 10:48 nella casella di destinazione e poi quello che oggi ne occupa.
La cartella di pagamento n. 29620190033759365000 è stata notificata il 03/05/2019 alle 14:33 nella casella di destinazione;
Ad essa seguivano gli avvisi di intimazione n. 29620229014718968000, notificato il 14/10/2022 alle ore 7:15 nella casella di destinazione.
E poi l'avviso oggi impugnato.
La cartella di pagamento n. 29620200092600751000 risulta il 7/11/2022 alle ore 17:05 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620210063382053000 risulta notificata il 17/11/2022 alle ore 15:08 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620220086103552001 risulta notificata il 25/11/2022 alle ore 13:05 nella casella di destinazione.
A queste ultime tre cartelle seguiva l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Peraltro, in considerazione della notifica sopra indicata e della sospensione e proroga dei termini in conseguenza del Covid, non si è verificata alcuna prescrizione dei tributi contestati. A tal riguardo vanno poi ricordate le misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica Covid 19 e, in particolare, dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto cura Italia) e modifiche successive.
È stata prevista, infatti, la sospensione dei termini di pagamento e, parallelamente, dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il successivo comma 4 bis ha poi previsto la proroga di 24 mesi con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021.
Sicché nessuna prescrizione può predicarsi.
Sotto altro profilo resta da esaminare la doglianza coltivata dal ricorrente circa la cartella 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019.
Ad avviso del ricorrente essa ha costituito oggetto di ricorso definito con sentenza n. 421/2024 di questa Corte con la quale è stata dichiarato l'annullamento della stessa.
A ben vedere la stessa non è stata annullata.
Il dispositivo della sentenza evocata e prodotta dal ricorrente così concludeva:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al codice della strada;
2. Dichiara legittima l'intimazione di pagamento per la parte che non è stata impugnata, ossia per quella parte riguardante le cartelle ivi indicate sub
2-15-18-22;
3. Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento emessa sulla base delle altre cartelle di pagamento la cui notifica non è stata provata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
4. Rigetta l'istanza di compensazione;
5. Compensa le spese.
In nessun caso di parla di annullamento della cartella.
La lettura della sentenza non consente (né la parte ha fornito utili elementi) di capire se e per quali cartelle la intimazione di pagamento n. 296202290147896000 sia stata dichiarata illegittima.
In quel caso dalla epigrafe di quella sentenza si evince che l'avviso di intimazione impugnata aveva ad oggetto IVA ed altro.
Ne consegue, a tutto voler concedere, che tra la notifica della cartella in esame e l'atto oggi impugnato non può essere predicata alcuna prescrizione.
Alla stregua delle suindicate motivazioni, coerentemente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 500,00, oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 500,00, oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI GUIDO, Presidente e Relatore CAPONETTO SALVATORE, Giudice PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4912/2024 depositato il 28/11/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Ag. entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TARI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249029456202000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107709582000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160107709582000 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180033489379001 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180044065406002 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033759365000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190033759365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190050761482000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200001000708000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200092600751000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210063382053000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220086103552001 REGISTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2815/2025 depositato il 18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 4912/2024 il sig. impugnava contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo la intimazione di pagamento n. 296 20249029455602/00 notificata in data 28.08.2024 per € 20.140,87.
Deduceva la mancata notifica delle cartelle in essa contenute prodromiche alla stessa.
In particolare, si duoleva delle seguenti cartelle:
29620160107709582000 non notificata di € 624,80;
29620180033489379001 notificata il 14/05/2018 di € 333,52; 29620180044065406002 notificata il 27/09/2018 di € 340,88; 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019 di € 2.428,36; 29620190050761482000 notificata il 14/10/2019 di € 313,86; 29620200001000708000 notificata il 24/02/2020 di € 321,28; 29620200092600751000 non notificata di € 13.933,99;
29620210063382053000 notificata il 17/11/2022 di € 1.000,43; 29620220086103552001 notificata il 25/11/2022 di € 841,75.
Nel merito va ricordato che “il termine prescrizionale quinquennale è esteso a tutte le pretese della P.A. ad eccezione dei casi in cui la sussistenza del credito non sia stato accertato con provvedimento
Per quanto attiene alla cartella 379001 notificata il 14/05/2018 essa trovasi all'interno dell'intimazione di pagamento n. 2962022901962803/000 e oggetto di impugnazione dinanzi questa Corte.
Per quanto attiene alla cartella 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019365000 notificata il 03/05/2019 va detto che essa costituisce oggetto di ricorso definito con sentenza n. 421/2024 di questa Corte e di cui al R.G. 148/2023 con la quale è stata dichiarato l'annullamento della stessa.
Per quanto attiene alla cartella 053000 notificata il 17/11/2022 questa riguarda tasse automobilistiche 2015 avente come noto un termine di prescrizione triennale e dunque,a tutto voler concedere,la mancata impugnazione della cartella nei termini non comporta la legittimità della successiva notifica dell'intimazione di pagamento essendo già alla data della notifica della cartella maturati i termini prescrizionali e quindi non comportante la notifica dell'intimazione di pagamento alcuna interruzione attesa l'intervenuta prescrizione del credito erariale in data antecedente alla detta intimazione di pagamento;
ne consegue che il termine è ampiamente prescritto.
Per quanto attiene alla cartella 751000 questa non risulta notificata.
La mancata notifica della cartella ha visto dunque maturare la prescrizione anche per l'IVA e la relativa sanzione pecuniaria e gli interessi riguardanti all'anno di riferimento 2018.
La cartella 406002 seppur notificata il 17/09/2018 riguardante imposta di registro, tasse ed interessi afferenti all'anno di riferimento 2016 dall'intervenuta notifica come sopra detto alla data di intimazione di pagamento (28/08/2024) ha visto spirare il termine prescrizionale quinquennale come insegnato dal Diritto Vivente come più volte citato a Sezioni Unite.
Per quanto attiene alla cartella 053000 notificata il 17/11/2022, trattandosi di tasse automobilistiche per l'anno 2015 appare manifestamente spirato il termine triennale previsto in parte qua agitur.
Per quanto attiene alla cartella 552001 notificata il 25/11/2022 la stessa tratta di una imposta di registro sulla quale giova ricordare che le somme intimate risulterebbero dovute a seguito di avvisi di liquidazione nn. 551 del 2021 e 1947 del 2021.
Tale avviso di liquidazione non è mai pervenuto al ricorrente cosicchè viene meno l'elemento prodromico all'emissione della cartella qui contestata.
ER si è costituita in giudizio e ha avversato le pretese avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 novembre 2025 la causa era posta in decisione. Motivi della decisione
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di un atto precedente, che non sono stati eccepiti nel momento in cui era stata regolarmente notificata la prodromica cartella di pagamento.
Invero, la Suprema Corte ha affermato che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” (Cfr. Ord. Cass., Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024).
Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez.
5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte
n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, in via preliminare va scrutinata l'eccezione sollevata dal ricorrente che ha evidenziato il difetto di rappresentanza processuale e dunque lo jus postulandi in capo al difensore dell'Ente impositore sia in quanto la stessa è del tutto generica, sotto altro profilo non risulterebbe prodotta la procura in Nominativo_1Notar del 25/7/2024.
L'eccezione va respinta.
Invero, dalla memoria di costituzione dell'agenzia delle Entrate Riscossione si
Nominativo_2fa riferimento al procuratore speciale sig. .
Trattasi di atto notorio più volte stigmatizzato dalle parti ricorrenti, in altri, giudizi, con riferimento proprio alla locuzione richiamata dalla parte ricorrente, ossia responsabili atti introduttivi.
Se la si va a leggere, come più volte fatto, si ricava che il ON, come gli altri nominativi menzionati congiuntamente e disgiuntamente possono:
“Con riferimento esclusivo alle attività di competenza della Direzione Regionale di appartenenza, da esercitarsi, in ottemperanza del sistema normativo aziendale e su tutto il territorio nazionale, conferendo loro ogni potere e facoltà per il compimento, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, di tutti gli atti e le operazioni di seguito indicate: Firma - Firmare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, la corrispondenza ed ogni altro documento ed atto che richieda l'apposizione della firma dell'Ente. Imposte, Tasse e Contributi - Rappresentare l'Ente nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate e con qualsiasi altro ufficio fiscale e di polizia tributaria. - Presentare domande, reclami, memorie e documenti o istanze di concordato o condono;
trattare con gli uffici fiscali e previdenziali la definizione delle imposte, tasse, accise e contributi afferenti all'Ente, anche addivenendo a transazioni;
incassare rimborsi, compresi gli interessi, rilasciando quietanze;
compiere comunque ogni atto inerente al regolamento e gestione dei rapporti di natura fiscale e previdenziale facenti capo all'Ente. - Sottoscrivere dichiarazioni, moduli e questionari relativi ad imposte dirette od indirette, tasse, accise e contributi. Rappresentanza e Procedure Giudiziali - Rappresentare l'Ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria in Italia o all'estero, compresa la
Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di
Stato, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con facoltà di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni stato e grado esercitando tutte le facoltà e i diritti e compiendo ogni atto, nessuno escluso, per la tutela degli interessi dell'Ente. -
Rappresentare e difendere l'Ente in giudizio - nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per il patrocinio dinanzi alle diverse Autorità Giudiziarie - davanti ai Giudici di Pace, ai Tribunali, alle Corti d'Appello e alle Commissioni
Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio, comparendo ed agendo anche come parte quando ciò sia richiesto e consentito dalle norme vigenti, sottoscrivere ricorsi, controdeduzioni, note e memorie difensive e/o atti equivalenti, reclami, appelli e ogni altro mezzo di impugnazione ivi comprese le facoltà di farsi sostituire in udienza, transigere, conciliare, incassare, quietanzare in ordine alla pronuncia giudiziale, come ad esempio somme per spese di lite, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, eleggere domicilio, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, effettuare la dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art.222 c.p.c. - Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici, eleggendo se del caso domicilio presso di essi, attribuendo loro tutti i necessari poteri per l'espletamento di singole azioni e procedure, ivi compresa l'effettuazione della dichiarazione a seguito dell'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., presso qualsiasi Autorità
Giudiziaria in Italia e all'Estero, compresa la Suprema Corte di Cassazione, la Corte
Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato e le Commissioni Tributarie, in ogni sede, stato e grado del giudizio. - Compiere tutti gli atti occorrenti per la conservazione, la tutela e l'acquisizione di diritti dell'Ente anche in ambito penale, ivi compreso il potere di proporre querela ogniqualvolta si ravvisino fattispecie di reato in cui l'Ente risulti essere persona offesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle previste e punite dai seguenti articoli del codice penale: artt. 388, 485, 486, 488,
489, 594, 595, 612, 614, 616, 617, 617 quater, 618, 621, 622, 635, 639, 640,640 ter e
646; promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni sede, stato e grado;
accettare, deferire, riferire e presentare giuramenti, anche decisori. - Promuovere ogni e qualsiasi azione esecutiva mobiliare e immobiliare ed intervenirvi, richiedere iscrizioni, surroghe, riduzioni, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, di pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, fare e cancellare trascrizioni ed annotazioni di qualsiasi specie, rendere dichiarazioni in sede di interrogatorio formale nonché quale terzo pignorato e terzo sequestrato, direttamente o con delega a speciali mandatari, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati, autorizzando i pagamenti derivanti da sentenze o precetti con possibilità di opporsi agli stessi. - Rappresentare l'Ente nelle procedure concorsuali in genere, sottoscrivendo tutti gli atti necessari e conseguenti;
promuovere la dichiarazione di fallimento dei debitori dell'Ente, proporre istanze e impugnazioni e votare in dette procedure, compiendo insomma tutti gli atti, nessuno escluso, per la tutela degli interessi dell'Ente. - Rappresentare l'Ente nelle controversie aventi natura tributaria o doganale, impugnare ruoli ed atti di accertamento o riscossione o liquidazione di imposte tasse o accise, procedere alla definizione di provvedimenti sanzionatori di natura tributaria o amministrativa eventualmente comminate, oltre eventuali oneri accessori dovuti per legge attraverso il pagamento dei relativi importi. -
Rinunciare alla domanda e/o agli atti del giudizio, accettare l'altrui rinuncia agli atti e transigere qualsiasi giudizio o controversia, anche in sede sopranazionale, sia essa civile, amministrativa, penale, in materia di lavoro ed in ambito tributario”.
Va da sé che la parte ricorrente non nutre dubbi sulla esistenza della procura, ma (solo) della possibilità giuridica di rappresentare, non sapendo quali poteri conferiti.
Se fosse stata messa in dubbio la esistenza della procura, infatti questo giudice avrebbe dovuto assegnare ad ER un termine per regolarizzare la rappresentanza ex art. 182, comma 2.
Si aggiunga, e conclusivamente, che le Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 22338 del 7 novembre 2017 sono intervenute in materia di validità della procura alle liti, stabilendo il principio per cui la procura è valida anche se non è materialmente allegata all'atto difensivo cui si riferisce.
In tal ipotesi si parla di mero errore materiale, che non inficia la validità del conferimento dell'incarico e, dunque, della rappresentanza in giudizio del procuratore.
Nel qual caso, però, contrariamente a quanto adombrato, la procura risulta ritualmente prodotta in data 3 novembre 2025.
Passando ai profili del merito si osserva che con la intimazione di pagamento impugnata ER ha dimostrato la regolare notifica di tutte le cartelle sottese alla intimazione impugnata n. 296 20249029455602/00.
In particolare, si osserva che la cartella n. 29620160107709582000 risulta notificata in data 13 gennaio 2017, alle ore 13:52 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620180033489379001 è stata notificata il 14/05/2018, alle ore 17:11 nella casella di destinazione. La cartella di pagamento n. 29620180044065406002 è stata notificata il 27/09/2018 alle ore 15:36 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620190050761482000 è stata notificata il 14/10/2019 alle ore 10:26 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620200001000708000 è stata notificata il 24/02/2020 alle ore 14:32 nella casella di destinazione
Le stesse risultano dunque notificate correttamente.
Ad esse, in seguito, sono seguiti gli avvisi di intimazione n. 29620229019622803000 notificata il 12/12/2022 alle ore 10:48 nella casella di destinazione e poi quello che oggi ne occupa.
La cartella di pagamento n. 29620190033759365000 è stata notificata il 03/05/2019 alle 14:33 nella casella di destinazione;
Ad essa seguivano gli avvisi di intimazione n. 29620229014718968000, notificato il 14/10/2022 alle ore 7:15 nella casella di destinazione.
E poi l'avviso oggi impugnato.
La cartella di pagamento n. 29620200092600751000 risulta il 7/11/2022 alle ore 17:05 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620210063382053000 risulta notificata il 17/11/2022 alle ore 15:08 nella casella di destinazione.
La cartella di pagamento n. 29620220086103552001 risulta notificata il 25/11/2022 alle ore 13:05 nella casella di destinazione.
A queste ultime tre cartelle seguiva l'avviso di intimazione oggi impugnato.
Peraltro, in considerazione della notifica sopra indicata e della sospensione e proroga dei termini in conseguenza del Covid, non si è verificata alcuna prescrizione dei tributi contestati. A tal riguardo vanno poi ricordate le misure in campo fiscale connesse all'emergenza epidemiologica Covid 19 e, in particolare, dell'art. 68, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. decreto cura Italia) e modifiche successive.
È stata prevista, infatti, la sospensione dei termini di pagamento e, parallelamente, dell'attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Il successivo comma 4 bis ha poi previsto la proroga di 24 mesi con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021.
Sicché nessuna prescrizione può predicarsi.
Sotto altro profilo resta da esaminare la doglianza coltivata dal ricorrente circa la cartella 29620190033759365000 notificata il 03/05/2019.
Ad avviso del ricorrente essa ha costituito oggetto di ricorso definito con sentenza n. 421/2024 di questa Corte con la quale è stata dichiarato l'annullamento della stessa.
A ben vedere la stessa non è stata annullata.
Il dispositivo della sentenza evocata e prodotta dal ricorrente così concludeva:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al codice della strada;
2. Dichiara legittima l'intimazione di pagamento per la parte che non è stata impugnata, ossia per quella parte riguardante le cartelle ivi indicate sub
2-15-18-22;
3. Dichiara illegittima l'intimazione di pagamento emessa sulla base delle altre cartelle di pagamento la cui notifica non è stata provata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
4. Rigetta l'istanza di compensazione;
5. Compensa le spese.
In nessun caso di parla di annullamento della cartella.
La lettura della sentenza non consente (né la parte ha fornito utili elementi) di capire se e per quali cartelle la intimazione di pagamento n. 296202290147896000 sia stata dichiarata illegittima.
In quel caso dalla epigrafe di quella sentenza si evince che l'avviso di intimazione impugnata aveva ad oggetto IVA ed altro.
Ne consegue, a tutto voler concedere, che tra la notifica della cartella in esame e l'atto oggi impugnato non può essere predicata alcuna prescrizione.
Alla stregua delle suindicate motivazioni, coerentemente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 500,00, oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 500,00, oltre spese generali ed oneri accessori previsti per legge.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il Presidente- est.