Art. 19.
Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:
1) indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):
Direttori di treni postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 138 Capiturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 126 Impiegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 121 Agenti in servizio di mess.re. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 119 Agenti in servizio di ambulante. . . . . . . . . . . . . . . . L. 116 ((2))
2) indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):
Direttori di treni postali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27 Capiturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24 Impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22 Agenti in servizio di mess.re . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 Agenti in servizio di ambulante . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19 ((2))
Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennita' di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;
3) indennita' oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17. ((2)) 4) indennita' di percorrenza di lire una per chilometro per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire una e cinquanta centesimi per servigi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso. ((2)) Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennita', di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 marzo 1965, n. 321 ha disposto (con l'art. 5) che "Le misure delle indennita' per i servizi viaggianti, previste dall' articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465 , per il personale ivi indicato, sono, modificate come segue:
1) indennita oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capituruno............. L. 188
Rimanente personale.............................. L. 169
2) indennita oraria di servizio:
Direttori treni postali.......................... L. 38
Capiturno........................................ L. 34
Impiegati........................................ L. 31
Agenti in servizio di messaggere................. L. 30
Agenti in servizio di ambulante.................. L. 27
3) indennita oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:
(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)
4) Indennita di percorrenza:
per i servizi sui treni diretti, direttissimi e
rapidi o su uffici natanti a lungo percorso,
per ogni chilometro............................ L. 1,35
per i servizi sui treni accellerati e omnibus o
su uffici natanti a breve percorso, per ogni
chilometro..................................... L. 2 -".
Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:
1) indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):
Direttori di treni postali . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 138 Capiturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 126 Impiegati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 121 Agenti in servizio di mess.re. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 119 Agenti in servizio di ambulante. . . . . . . . . . . . . . . . L. 116 ((2))
2) indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora della discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):
Direttori di treni postali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 27 Capiturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 24 Impiegati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 22 Agenti in servizio di mess.re . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20 Agenti in servizio di ambulante . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19 ((2))
Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennita' di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;
3) indennita' oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le tariffe risultanti dal precedente articolo 17. ((2)) 4) indennita' di percorrenza di lire una per chilometro per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire una e cinquanta centesimi per servigi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso. ((2)) Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennita', di cui ai numeri 1 e 2 sono maggiorate del cento per cento.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facolta' di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.
--------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 30 marzo 1965, n. 321 ha disposto (con l'art. 5) che "Le misure delle indennita' per i servizi viaggianti, previste dall' articolo 19 della legge 27 maggio 1961, numero 465 , per il personale ivi indicato, sono, modificate come segue:
1) indennita oraria di fuori residenza:
Direttori treni postali e capituruno............. L. 188
Rimanente personale.............................. L. 169
2) indennita oraria di servizio:
Direttori treni postali.......................... L. 38
Capiturno........................................ L. 34
Impiegati........................................ L. 31
Agenti in servizio di messaggere................. L. 30
Agenti in servizio di ambulante.................. L. 27
3) indennita oraria serale e notturna per il servizio in viaggio:
(secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 3)
4) Indennita di percorrenza:
per i servizi sui treni diretti, direttissimi e
rapidi o su uffici natanti a lungo percorso,
per ogni chilometro............................ L. 1,35
per i servizi sui treni accellerati e omnibus o
su uffici natanti a breve percorso, per ogni
chilometro..................................... L. 2 -".