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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/04/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata In persona del G.O.P dott.ssa Cristina Gallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2390/2021 RG, avente ad oggetto regolamento confini ex art 950 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Catello Miranda presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliata in Lettere, Via N. Depugliano n. 14 , in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto di citazione, attore
E
, nato il [...], a [...] e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Vitale presso i quali sono digitalmente
[...]
domiciliati, alla casella P.E.C in virtù di mandato rilasciato in calce alla Email_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuti
NONCHE'
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iorio CP_1
presso il quale è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa), Via G. Vitiello, n.49, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa ex art 105 c.p.c., interventore.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10 marzo 2025, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere proprietaria di un Parte_1
fondo agricolo di are 7,85 sito in Pimonte, Via Fontana e riportato in catasto al folio 5, p.lla 1569 ex p.lla 1474 in forza di atto di divisione - compravendite e donazioni del 21/09/2005.
Deduceva che dalla planimetria illustrativa allegata al titolo, lungo il confine tra la sua proprietà ed a confine con la particella 502 in proprietà convenuta, doveva realizzarsi un viale di accesso, poi realizzato, lungo tutto il confine catastale tra la p.lla 1474, di proprietà dell'attrice, e quello della p.lla
502, in proprietà di parte convenuta. Allegando perizia tecnica del OM e riportandosi Pt_2
integralmente ad essa, deduceva, inoltre, l'esistenza di un confine delimitato mediante l'apposizione di rudimentali pali di castagno e rete metallica, morfologicamente individuabile da un dislivello tra la particella in sua proprietà, posta a livello superiore rispetto alla p.lla 502 di proprietà convenuta,
rilevando altresì, l'apposizione di alcuni termini lapidei sul confine cosi delineato.
Lamentava che erano insorte tra le parti controversie in ordine all'esecuzione di una serie di attività
volte alla alterazione dei luoghi e allo spostamento del confine, avendo parte convenuta, dapprima rimosso la palificazione in legno di castagno e la rete metallica preesistente, sostituendoli con dei pali di castagno e rete verde nella particella di proprietà dell'attrice, per poi procedere ad una escavazione del terreno con riduzione del dislivello, che avrebbe provocato un accorpamento di parte del fondo attoreo a vantaggio del fondo convenuto.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'esatto confine tra il proprio terreno e quello dei convenuti,
condannando questi ultimi al ripristino dello status quo ante ed al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepivano che la linea di confine individuata dall'attrice nei propri scritti difensivi e nella relazione tecnica di parte redatta dal Geom. , fosse priva di valore, non essendovi Persona_1
termini lapidei tra i fondi, affermando altresì di non aver in alcun modo alterato lo stato dei luoghi.
Con comparsa ex art 105 del 16.05.23 interveniva il Sig. (30.10.1970) il quale, CP_1
deducendo di essere proprietario del fondo di cui al Foglio 5 particelle n.1565 e n.1566 confinanti
2 con i fondi dedotti in causa, chiedeva di accertarsi l'esatto confine tra il terreno di sua proprietà e quello dei convenuti.
Il giudizio ha ad oggetto actio finium regundorum.
L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà.
Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica.
Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché
il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura. Tuttavia,
se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini (Cass 3996/24).
Nella specie, va osservato come l'istante abbia dato prova sia della propria legittimazione attiva dimostrando documentalmente di essere proprietario del fondo di cui alla p.lla 1569 ex p.lla 1474
giusta atto rogato per Notar rep. 4. 101433 racc. 24351, registrato in data 11.07.2005, Persona_2
che della legittimazione passiva del convenuto, dal medesimo non contestata.
Il CTU con criteri pienamente condivisibili ai quali può farsi integrale riferimento, ha accertato che con atto del notaio del 21.06.2005, repertorio n° 101433 raccolta 24351, Persona_2 [...]
[...] (nata in [...] il [...]) ha ricevuto in donazione da il CP_3 CP_4
terreno sito in Pimonte alla località Fontana, della superficie di are 07 e centiare 85 (785 mq), censito nel N.C.T. del Comune di Pimonte al Fg. 5 Particella 1474.
In particolare, ha rilevato che la planimetria illustrativa (allegato b) sottoscritta dalle parti contraenti dell'atto di divisione- compravendita del 21.06.2005, il quale è titolo d'acquisto del bene attoreo, può
vincolare solo i sottoscrittori e non anche parte convenuta che ha acquistato il bene di cui alla p.lla
502 da i quali hanno Parte_3 Controparte_5 CP_6
dichiarato di aver usucapito il cespite da quest'ultimo, come precisato all'art 3 del rogito.
Difatti è orientamento consolidato di questo Tribunale che le piante planimetriche, avendo una prevalenza prevalentemente fiscale, non possono fare piena prova della configurazione degli immobili oggetto di compravendita, allorchè gli stessi contrenti non si siano ad esse riferiti per descrivere il bene. (T.A. 2572/19).
Pertanto, non vi è alcun dante causa comune e il confine delineato in planimetria non può che vincolare i soli sottoscrittori.
Il consulente h accertato che la larghezza del viale tra l'angolo del fabbricato alla p.lla 991 e lo spigolo
Sud- Ovest del fondo alla 502 (proprietà dei convenuti) nella scala grafica del disegno eseguito dal consulente è di circa 1.20 mt, considerato che sul grafico la parte terminale di detto viale riporta la misura di mt. 5.00 (nel caso l'unica misura segnata).
Al contrario, nel grafico allegato al tipo di frazionamento n° 447062 del 12.11.2004 richiamato dall'atto e allegato alla relazione tecnica del OM , lo stesso confine intercetta Per_2 Pt_2
il fabbricato alla particella 991 (ex mappale 145/c), ad attestazione dell'assenza di uniformità e di certezza circa l'effettivo andamento grafico del confine di cui trattasi, tra i due riferimenti citati traslato di circa 2.00 mt.
Dai riscontri effettuati sui luoghi e dall'analisi dei documenti allegati alle produzioni di causa, il consulente ha rilevato che non esistono termini atti a determinare in maniera univoca la posizione di
4 detto confine, pertanto, egli ha eseguito una determinazione geometrica, spiegata a pag. 6
dell'elaborato peritale.
Da un'attenta analisi della zona oggetto di indagine, il CTU ha individuato alcuni punti di appoggio che sono presenti sia nella mappa d'impianto che sulla mappa di revisione, che a tutt'oggi sono individuabili sul territorio.
L'ausiliario, a mezzo di strumentazione GPS, ha individuato alcuni punti sulla mappa catastale d'impianto e raffrontandola con quella di revisione, ha eseguito la georeferenziazione sulle mappe,
individuando elementi certi (quali spigoli di fabbricati e termini territoriali), tracciando il confine tra i fondi delle parti processuali in forza dei punti d'appoggio P1, P2, P3 i quali, all'esito dell'operazione di georeferenziazione, collimano con la mappa d'impianto. (V. elaborati grafici a pag 22 e 23 della c.t.u).
La posizione del confine di cui è causa, in base della metodologia esposta e agli scarti espressi dai calcoli, rientra nelle tolleranze ammissibili per il tipo di attività.
Difatti, spiega il consulente, che gli scostamenti tra il confine riportato in mappa e quello misurato compresi tra + o - 50 cm rientrano nella tolleranza ammessa e, pertanto, risultano ininfluenti.
Nel caso di rilievi su mappe d'impianto, quale il caso in specie, la corrispondenza - ovvero l'assenza di sconfinamento - è “tollerata” fino a 90 cm.
Il procedimento di “georeferenziazione” utilizzato dal consulente è stato finalizzato a mitigare, e pressoché annullare, gli errori legati alle variabili indicate nell'elaborato peritale. Pertanto,
nell'esaminare i risultati ottenuti si considererà una tolleranza massima finale di 50 cm, entro cui il confine rilevato si assumerà corrispondente a quello riportato in mappa.
Il consulente, infine, non ha rilevato alcuno sconfinamento in forza del confine cosi delineato.
Con riferimento ai rilevi mossi alla consulenza dalle parti convenute, va rilevato che, come peraltro previsto espressamente dall'ultimo comma dell'art. 950 cc, in mancanza di altri elementi, il giudice si deve attenere al confine delineato dalle mappe catastali.
5 Sul punto, la Suprema Corte con la decisione. 92\41 ha precisato che, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni di confine da questi rilevabili, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) o in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, quali fonte probatoria di carattere sussidiario.
Nel caso che ci occupa, in assenza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, per le motivazioni suesposte e confermate dall'ausiliario, questi ha correttamente adottato lo strumento sussidiario delle mappe catastali (Sentenza n. 390/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n.
601566/2008 Repert. n. 421/2015 del 02/02/2015).
Egli ha, altresì, chiarito che non ha tenuto conto della “putrella in ferro” apposta nell'ambito del frazionamento dell'originaria particella 143 per la determinazione del confine in contestazione, atteso che la sua apposizione non poteva coinvolgere l'acquirente (il convenuto) della part.lla 502 e che,
pertanto, detto termine non può che riguardare le pattuizioni intercorse tra le sole parti suddividenti.
Allo stesso modo, ha ritenuto non funzionali i pali in legno di castagno per la tracciabilità del confine tra i fondi di causa, in quanto inidonei a ritenersi termini lapidei su cui tracciare il confine.
Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda di regolamento dei confini formulata dagli istanti, tuttavia individuando il confine come indicato nella descrizione tecnica e grafica del
C.T.U.
Con riferimento all'atto d'intervento volontario ex art 105 c.p.c di (nato il CP_1
30/10/1970) la domanda autonoma di regolamento del confine tra i fondi convenuti ed i beni in sua proprietà è inammissibile.
Difatti, benchè l'art. 268, 1° comma, c.p.c., dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento
in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisone”, il 2° comma del citato articolo precisa che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti
ad alcuna altra parte, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del
contraddittorio”.
6 Solanto l'intervento “adesivo” deve ritenersi ammissibile anche oltre il termine ex art. 166 c.p.c.,
poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167, pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio:
istruttorie) verificatesi nel frattempo;
Sul punto, si osserva che l'interventore si è costituito in data 16.05.2023, ben oltre la prima udienza e la concessione di termini ci cui all'art. 183 c.p.c. VI co., formulando domanda autonoma, pertanto
è incorso nelle preclusioni processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta la n. 2390/21 RG, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara che i confini tra i terreni di e di Parte_1
e , sono quelli descritti nella relazione peritale ed in essa indicati CP_1 Controparte_2
nei grafici a pag 27 e 28;
2) Ordina alle parti di apporre i termini a delimitazione dei fondi descritti in motivazione,
secondo il confine come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna;
3) Rigetta la domanda formulata da (1970), per le causali di cui in motivazione;
CP_1
4) Liquida le spese di giudizio in complessivi € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, che pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e con attribuzione agli avv.ti Catello Miranda ed
Alberto Vitale, dichiaratisi antistatari;
5) Pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali, le spese della compiuta
CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata 07 aprile 2025.
Il G.O.P.
7 dott.ssa Cristina Gallo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata In persona del G.O.P dott.ssa Cristina Gallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2390/2021 RG, avente ad oggetto regolamento confini ex art 950 c.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Catello Miranda presso il quale è Parte_1
elettivamente domiciliata in Lettere, Via N. Depugliano n. 14 , in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto di citazione, attore
E
, nato il [...], a [...] e CP_1 CP_2 rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Vitale presso i quali sono digitalmente
[...]
domiciliati, alla casella P.E.C in virtù di mandato rilasciato in calce alla Email_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, convenuti
NONCHE'
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Iorio CP_1
presso il quale è elettivamente domiciliato in Scafati (Sa), Via G. Vitiello, n.49, in virtù di mandato rilasciato in calce alla comparsa ex art 105 c.p.c., interventore.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10 marzo 2025, cui per brevità si rinvia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere proprietaria di un Parte_1
fondo agricolo di are 7,85 sito in Pimonte, Via Fontana e riportato in catasto al folio 5, p.lla 1569 ex p.lla 1474 in forza di atto di divisione - compravendite e donazioni del 21/09/2005.
Deduceva che dalla planimetria illustrativa allegata al titolo, lungo il confine tra la sua proprietà ed a confine con la particella 502 in proprietà convenuta, doveva realizzarsi un viale di accesso, poi realizzato, lungo tutto il confine catastale tra la p.lla 1474, di proprietà dell'attrice, e quello della p.lla
502, in proprietà di parte convenuta. Allegando perizia tecnica del OM e riportandosi Pt_2
integralmente ad essa, deduceva, inoltre, l'esistenza di un confine delimitato mediante l'apposizione di rudimentali pali di castagno e rete metallica, morfologicamente individuabile da un dislivello tra la particella in sua proprietà, posta a livello superiore rispetto alla p.lla 502 di proprietà convenuta,
rilevando altresì, l'apposizione di alcuni termini lapidei sul confine cosi delineato.
Lamentava che erano insorte tra le parti controversie in ordine all'esecuzione di una serie di attività
volte alla alterazione dei luoghi e allo spostamento del confine, avendo parte convenuta, dapprima rimosso la palificazione in legno di castagno e la rete metallica preesistente, sostituendoli con dei pali di castagno e rete verde nella particella di proprietà dell'attrice, per poi procedere ad una escavazione del terreno con riduzione del dislivello, che avrebbe provocato un accorpamento di parte del fondo attoreo a vantaggio del fondo convenuto.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare l'esatto confine tra il proprio terreno e quello dei convenuti,
condannando questi ultimi al ripristino dello status quo ante ed al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata.
Si costituivano i convenuti i quali contestavano la domanda attorea chiedendone il rigetto.
In particolare, eccepivano che la linea di confine individuata dall'attrice nei propri scritti difensivi e nella relazione tecnica di parte redatta dal Geom. , fosse priva di valore, non essendovi Persona_1
termini lapidei tra i fondi, affermando altresì di non aver in alcun modo alterato lo stato dei luoghi.
Con comparsa ex art 105 del 16.05.23 interveniva il Sig. (30.10.1970) il quale, CP_1
deducendo di essere proprietario del fondo di cui al Foglio 5 particelle n.1565 e n.1566 confinanti
2 con i fondi dedotti in causa, chiedeva di accertarsi l'esatto confine tra il terreno di sua proprietà e quello dei convenuti.
Il giudizio ha ad oggetto actio finium regundorum.
L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà.
Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica.
Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrare in controversia sul diritto di proprietà. Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché
il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura. Tuttavia,
se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini (Cass 3996/24).
Nella specie, va osservato come l'istante abbia dato prova sia della propria legittimazione attiva dimostrando documentalmente di essere proprietario del fondo di cui alla p.lla 1569 ex p.lla 1474
giusta atto rogato per Notar rep. 4. 101433 racc. 24351, registrato in data 11.07.2005, Persona_2
che della legittimazione passiva del convenuto, dal medesimo non contestata.
Il CTU con criteri pienamente condivisibili ai quali può farsi integrale riferimento, ha accertato che con atto del notaio del 21.06.2005, repertorio n° 101433 raccolta 24351, Persona_2 [...]
[...] (nata in [...] il [...]) ha ricevuto in donazione da il CP_3 CP_4
terreno sito in Pimonte alla località Fontana, della superficie di are 07 e centiare 85 (785 mq), censito nel N.C.T. del Comune di Pimonte al Fg. 5 Particella 1474.
In particolare, ha rilevato che la planimetria illustrativa (allegato b) sottoscritta dalle parti contraenti dell'atto di divisione- compravendita del 21.06.2005, il quale è titolo d'acquisto del bene attoreo, può
vincolare solo i sottoscrittori e non anche parte convenuta che ha acquistato il bene di cui alla p.lla
502 da i quali hanno Parte_3 Controparte_5 CP_6
dichiarato di aver usucapito il cespite da quest'ultimo, come precisato all'art 3 del rogito.
Difatti è orientamento consolidato di questo Tribunale che le piante planimetriche, avendo una prevalenza prevalentemente fiscale, non possono fare piena prova della configurazione degli immobili oggetto di compravendita, allorchè gli stessi contrenti non si siano ad esse riferiti per descrivere il bene. (T.A. 2572/19).
Pertanto, non vi è alcun dante causa comune e il confine delineato in planimetria non può che vincolare i soli sottoscrittori.
Il consulente h accertato che la larghezza del viale tra l'angolo del fabbricato alla p.lla 991 e lo spigolo
Sud- Ovest del fondo alla 502 (proprietà dei convenuti) nella scala grafica del disegno eseguito dal consulente è di circa 1.20 mt, considerato che sul grafico la parte terminale di detto viale riporta la misura di mt. 5.00 (nel caso l'unica misura segnata).
Al contrario, nel grafico allegato al tipo di frazionamento n° 447062 del 12.11.2004 richiamato dall'atto e allegato alla relazione tecnica del OM , lo stesso confine intercetta Per_2 Pt_2
il fabbricato alla particella 991 (ex mappale 145/c), ad attestazione dell'assenza di uniformità e di certezza circa l'effettivo andamento grafico del confine di cui trattasi, tra i due riferimenti citati traslato di circa 2.00 mt.
Dai riscontri effettuati sui luoghi e dall'analisi dei documenti allegati alle produzioni di causa, il consulente ha rilevato che non esistono termini atti a determinare in maniera univoca la posizione di
4 detto confine, pertanto, egli ha eseguito una determinazione geometrica, spiegata a pag. 6
dell'elaborato peritale.
Da un'attenta analisi della zona oggetto di indagine, il CTU ha individuato alcuni punti di appoggio che sono presenti sia nella mappa d'impianto che sulla mappa di revisione, che a tutt'oggi sono individuabili sul territorio.
L'ausiliario, a mezzo di strumentazione GPS, ha individuato alcuni punti sulla mappa catastale d'impianto e raffrontandola con quella di revisione, ha eseguito la georeferenziazione sulle mappe,
individuando elementi certi (quali spigoli di fabbricati e termini territoriali), tracciando il confine tra i fondi delle parti processuali in forza dei punti d'appoggio P1, P2, P3 i quali, all'esito dell'operazione di georeferenziazione, collimano con la mappa d'impianto. (V. elaborati grafici a pag 22 e 23 della c.t.u).
La posizione del confine di cui è causa, in base della metodologia esposta e agli scarti espressi dai calcoli, rientra nelle tolleranze ammissibili per il tipo di attività.
Difatti, spiega il consulente, che gli scostamenti tra il confine riportato in mappa e quello misurato compresi tra + o - 50 cm rientrano nella tolleranza ammessa e, pertanto, risultano ininfluenti.
Nel caso di rilievi su mappe d'impianto, quale il caso in specie, la corrispondenza - ovvero l'assenza di sconfinamento - è “tollerata” fino a 90 cm.
Il procedimento di “georeferenziazione” utilizzato dal consulente è stato finalizzato a mitigare, e pressoché annullare, gli errori legati alle variabili indicate nell'elaborato peritale. Pertanto,
nell'esaminare i risultati ottenuti si considererà una tolleranza massima finale di 50 cm, entro cui il confine rilevato si assumerà corrispondente a quello riportato in mappa.
Il consulente, infine, non ha rilevato alcuno sconfinamento in forza del confine cosi delineato.
Con riferimento ai rilevi mossi alla consulenza dalle parti convenute, va rilevato che, come peraltro previsto espressamente dall'ultimo comma dell'art. 950 cc, in mancanza di altri elementi, il giudice si deve attenere al confine delineato dalle mappe catastali.
5 Sul punto, la Suprema Corte con la decisione. 92\41 ha precisato che, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi, la base primaria dell'indagine è costituita dall'esame dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni di confine da questi rilevabili, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) o in ultima analisi, ai dati forniti dalle mappe catastali, quali fonte probatoria di carattere sussidiario.
Nel caso che ci occupa, in assenza di ulteriori elementi ricavabili dai titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, per le motivazioni suesposte e confermate dall'ausiliario, questi ha correttamente adottato lo strumento sussidiario delle mappe catastali (Sentenza n. 390/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n.
601566/2008 Repert. n. 421/2015 del 02/02/2015).
Egli ha, altresì, chiarito che non ha tenuto conto della “putrella in ferro” apposta nell'ambito del frazionamento dell'originaria particella 143 per la determinazione del confine in contestazione, atteso che la sua apposizione non poteva coinvolgere l'acquirente (il convenuto) della part.lla 502 e che,
pertanto, detto termine non può che riguardare le pattuizioni intercorse tra le sole parti suddividenti.
Allo stesso modo, ha ritenuto non funzionali i pali in legno di castagno per la tracciabilità del confine tra i fondi di causa, in quanto inidonei a ritenersi termini lapidei su cui tracciare il confine.
Deve, pertanto, concludersi per l'accoglimento della domanda di regolamento dei confini formulata dagli istanti, tuttavia individuando il confine come indicato nella descrizione tecnica e grafica del
C.T.U.
Con riferimento all'atto d'intervento volontario ex art 105 c.p.c di (nato il CP_1
30/10/1970) la domanda autonoma di regolamento del confine tra i fondi convenuti ed i beni in sua proprietà è inammissibile.
Difatti, benchè l'art. 268, 1° comma, c.p.c., dispone che “l'intervento può aver luogo sino al momento
in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisone”, il 2° comma del citato articolo precisa che “il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti
ad alcuna altra parte, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del
contraddittorio”.
6 Solanto l'intervento “adesivo” deve ritenersi ammissibile anche oltre il termine ex art. 166 c.p.c.,
poiché in questo caso il terzo, non proponendo una domanda autonoma e limitandosi a chiedere l'accoglimento di quella della parte adiuvata, non è soggetto al regime di preclusioni delineato dagli artt. 166 e 167, pur dovendo sottostare alle limitazioni derivanti da altre preclusioni (ad esempio:
istruttorie) verificatesi nel frattempo;
Sul punto, si osserva che l'interventore si è costituito in data 16.05.2023, ben oltre la prima udienza e la concessione di termini ci cui all'art. 183 c.p.c. VI co., formulando domanda autonoma, pertanto
è incorso nelle preclusioni processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta la n. 2390/21 RG, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e dichiara che i confini tra i terreni di e di Parte_1
e , sono quelli descritti nella relazione peritale ed in essa indicati CP_1 Controparte_2
nei grafici a pag 27 e 28;
2) Ordina alle parti di apporre i termini a delimitazione dei fondi descritti in motivazione,
secondo il confine come sopra accertato, con spese da porsi al 50% a carico di ciascuna;
3) Rigetta la domanda formulata da (1970), per le causali di cui in motivazione;
CP_1
4) Liquida le spese di giudizio in complessivi € 2.700,00 di cui € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, che pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna e con attribuzione agli avv.ti Catello Miranda ed
Alberto Vitale, dichiaratisi antistatari;
5) Pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti processuali, le spese della compiuta
CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Torre Annunziata 07 aprile 2025.
Il G.O.P.
7 dott.ssa Cristina Gallo
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