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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/02/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 18848/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18848/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floriana Filocamo e Domenico Capasso, Parte_1
presso il cui studio sito in Afragola, via Imbriani 3, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE in appello contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Michieletto, presso il cui studio sito in Nichelino, Piazza di Vittorio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione a verbale di accertamento C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
11.02.2025:
Per parte appellante:
“Si insiste pertanto nella riforma parziale dell'impugnata sentenza n.69/24 – n. cron 816/2024 del
25.03.2024 - nella parte in cui compensa le spese di lite, meglio indicata nell'atto introduttivo dell'appello, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, fase di opposizione al verbale di accertamento e contestazione n. 615/2023/Z pr.
4067/2023/v del 27.04.2023, per altro correttamente annullato dalla stessa sentenza, oltre oneri ed accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, anche quale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3, in favore dell'istante, nonché alle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione.”
Parte appellata:
“Per le ragioni sopra esposte si chiede la reiezione dell'appello del sig. .” Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n.69/2024 del Giudice di Pace di Pinerolo emessa nel giudizio RG n. 1482/2023 nella parte in cui, pur accogliendo la sua opposizione avverso il verbale n. 615/2023/Z del 27.04.2023, compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, aveva contestato avanti al Giudice di Pace la nullità del verbale n. Pt_1
615/2023/Z del 27.04.2023, elevato per violazione dell'art. 126 bis c. 2 CdS (omessa comunicazione dei dati del conducente trasgressore ai fini della decurtazione dei punti in riferimento a precedente verbale n. 2912/2022/S), allegando: 1) la genericità del verbale che non individuava con precisione né l'azione né l'ente accertatore della violazione sanzionata nel primo verbale n. 2912/2022/S a cui rinviava;
2) la mancata notifica del verbale presupposto;
3) l'errore commesso dal nell'identificare il proprietario dell'auto, obbligato in solido per la CP_1
violazione accertata dal primo verbale n. 2912/2022/S; 4) la propria carenza di legittimazione passiva poiché al momento dell'infrazione, cioè in data 23.11.2022, non era ancora proprietario del veicolo Porsche MA Tg FV464JK. Tale automobile, infatti, veniva acquistata dal Pt_1
solo in data 12.01.2023 come attestato dal PRA;
5) l'assenza dell'obbligo in capo al di Pt_1
comunicare i dati del conducente non essendo, all'epoca dei fatti, proprietario dell'auto/obbligato in solido;
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità Controparte_1
del provvedimento impugnato allegando: 1) la regolarità della notifica del primo verbale
2912/2022/S eseguita da una società incaricata dal 2) che l'asserita carenza di CP_1
legittimazione passiva doveva essere eccepita dal entro il termine, previsto dalla legge, Pt_1
di 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale originario, in modo da consentire all'organo accertatore di archiviare in autotutela il verbale nei suoi confronti e di procedere alla rinotifica all'effettivo proprietario;
3) che, in mancanza di opposizione, il verbale n. 2912/2022/S era divenuto definitivo nei confronti del . L'Amministrazione convenuta chiedeva pertanto il Pt_1
rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza accoglieva l'opposizione ritenendo che al momento della violazione stradale, accertata dal verbale n. 2912/2022/S del 23.11.2022,
non fosse ancora il proprietario del veicolo, avendolo acquistato solo in data 12.01.2023, Pt_1
e che pertanto la suddetta violazione non fosse a lui riferibile neppure come obbligato in solido.
La sentenza però, rilevando che la mancata opposizione al primo verbale da parte di Pt_1
3 aveva contribuito a ingenerare l'erronea emissione del verbale n. 615/2023/Z, compensava integralmente le spese di lite.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è illogica e viola gli art. 91 e 92 c.p.c. in quanto è contraria al principio di soccombenza;
2) la motivazione confonde l'obbligo dell'Amministrazione di controllare la proprietà dei veicoli, per l'identificazione del responsabile in solido dell'infrazione, con la possibilità dell'automobilista innocente di impugnare l'atto illegittimo;
3) la motivazione è contradditoria perché da un lato annulla il verbale, riconoscendo l'errore compiuto dalla pubblica amministrazione, dall'altro compensa le spese di lite ed omette di pronunciarsi sulla domanda ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva infine in giudizio il , il quale chiedeva la reiezione del Controparte_1
ricorso per infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
Rilevata poi dal Giudice la necessità di mutamento del rito da ordinario a quello lavoristico in quanto applicabile alle opposizioni in materia di C.d.S., ed effettuato lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa a decisione.
2) Ciò posto, occorre innanzi tutto disporre il mutamento del rito da quello ordinario a quello lavoristico.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285), infatti, sono regolate dal rito del lavoro, come rilevato anche nel decreto del o4.11.2024: il mutamento del rito, peraltro, non incide sulla tempestività dell'appello atteso che il ricorso è stato depositato in Cancelleria nell'ultimo giorno utile.
Nel merito occorre premettere che la pronuncia di primo grado ha correttamente annullato il verbale opposto n. 615/2023/Z riconoscendo l'estraneità di alla violazione contestata, Pt_1
cioè la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento dell'infrazione ex art. 126 bis c. 2 CdS.
La violazione sanzionata, infatti, risale al 23.11.2022 e in tale data non era proprietario Pt_1
del veicolo, come emerge dalla visura PRA e pertanto non può essere considerato obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS.
4 La stessa amministrazione convenuta, del resto, in data 23.09.2024 ha provveduto ad archiviare in autotutela nel 2024, ai sensi dell'art. 386 CdS, il precedente verbale n. 2912/2022/S del
23.11.2022, per quanto mai opposto dall'odierno appellante.
Fatte queste premesse, in merito alla fondatezza dell'appello il Tribunale ritiene che l'errore in cui il sia incorso nell'identificare il proprietario del veicolo/ obbligato in solido non sia in CP_1
alcun modo imputabile a . Pt_1
Dal certificato del PRA, infatti, emerge chiaramente che ha acquistato il veicolo Pt_1
solamente in data 12.01.2023, ovvero diversi mesi dopo l'infrazione originaria elevata, ragion per cui non può ritenersi che la mancata opposizione al primo verbale da parte del abbia Pt_1
contribuito a ingenerare l'equivoco sulla legittimazione passiva o l'erronea emissione del verbale
615/2023/Z, posto che l'errore è completamente imputabile al al momento CP_1
dell'individuazione del soggetto proprietario del veicolo, essendo sul punto invece neutra la condotta dell'appellante, in quanto totalmente omissiva.
Quanto, quindi, alla contestazione in punto regolamento delle spese di lite in primo grado, il
Tribunale rileva che nel processo civile vige la regola della soccombenza in base alla quale le spese di lite sono a carico della parte che, all'esito finale del giudizio, risulta appunto “soccombente”.
Tale regola può subire delle eccezioni quando vi è soccombenza reciproca delle parti, o la questione trattata è assolutamente nuova oppure vi è mutamento di giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, come statuito dall'art. 92 c.p.c., che limita fortemente il potere del giudice di ricorrere alla compensazione, potendosi esprimere nelle sole e tassative ipotesi previste dalla legge.
Va al riguardo aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha ampliato le possibilità per il giudice di compensare le spese di lite, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle appena menzionate disciplinate dalla suddetta norma.
In tutti questi casi il giudice può, con provvedimento motivato, disapplicare la rigida applicazione del principio di soccombenza e compensare le spese di lite.
5 La scelta tra l'applicazione della regola generale della soccombenza e la regola eccezionale della compensazione è dunque rimessa alla discrezionalità del giudice che nelle ipotesi individuate dalla legge (e dalla Corte Costituzionale), valutando l'esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'eventuale opportunità di optare per una compensazione totale o parziale.
In altre parole, il giudice è sostanzialmente tenuto ad applicare sempre la regola della soccombenza, a meno che non si tratti di un caso eccezionale, riconducibile ad una delle ipotesi previste dalla legge, e che il provvedimento sia comunque motivato.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, pur avendo decretato la vittoria sul piano sostanziale dell'attore, ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Data la totale estraneità di alla sanzione contestata e il totale accoglimento del suo Pt_1
ricorso in opposizione, non può ravvisarsi una delle ipotesi previste da tale norma, in particolare, la reciproca soccombenza.
Tale ipotesi infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si verifica quando la sentenza accoglie solo alcuni capi dell'unica domanda proposta mentre nel caso in esame il Giudice di primo grado ha integralmente accolto la domanda sostanziale di annullamento del verbale opposto: “La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., deve ravvisarsi sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, se articolata in più capi con accoglimento di uno o alcuni e rigetto degli altri, sia se la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo» (Cass. ord., 2.9.2020 n. 18237; Cass., 19.10.2016 n. 21069; Cass., 23.9.2013 n. 21684).
Nel caso di specie sembrerebbe che il Giudice di Pace abbia ritenuto la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla soccombenza integrale, in adesione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (l'insussistenza dei motivi espressamente indicati nell'art 92 c.p.c., infatti, è palese).
Ma, come già anticipato, non può legittimamente ritenersi che abbia concorso Pt_1
nell'errore del non facendo opposizione al precedente verbale irrogativo della prima CP_1
sanzione.
6 L'errore, infatti, è riconducibile solamente al che non ha adeguatamente verificato le CP_1
risultanze anagrafiche in punto proprietà del veicolo, non avvedendosi che non era Pt_1
proprietario del mezzo al momento dell'infrazione: di quest'errore l'odierno appellante non può essere ritenuto in alcun modo complice, come invece avrebbe potuto ipotizzarsi nel caso in cui avesse trascritto con ritardo il proprio acquisto. Pt_1
Ma in questo caso è divenuto proprietario della vettura solamente dopo la commissione Pt_1
dell'illecito, sicché è evidente che l'errore nell'attribuzione a lui dell'illecito è tutto del CP_1
senza che la sua inerzia (che peraltro l'appellante ha giustificato con la mancata conoscenza della notifica del primo verbale) possa aver influito sull'accertamento del invero di assai CP_1
semplice esecuzione.
Mancando, dunque, una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., il Tribunale ritiene che debba essere applicato l'art. 91 c.p.c. che prevede che le spese del giudizio
(in entrambi i gradi) vengano rifuse da parte del soggetto totalmente soccombente a favore dell'altro.
3) Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. (primo e terzo comma) pure sollevata da nei confronti dell'amministrazione Pt_1
convenuta (questione non esaminata dal Giudice di Pace, che sul punto non ha adottato alcuna pronuncia, salvo ritenere un implicito rigetto per le medesime ragioni che già portarono alla compensazione delle spese di lite), ritiene il Tribunale che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”, mentre per l'ipotesi di cui al primo comma deve essere dimostrata dal richiedente la mala fede o la colpa grave nella difesa processuale assunta.
7 Nel caso in esame non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente non Pt_1
avendo dimostrato né la malafede o la colpa grave dell'amministrazione (primo comma dell'art 96
c.p.c.), ma neppure l'abuso del processo (terzo comma dell'art. 96 c.p.c.).
Infatti, come evidenziato dalla Cassazione, la lite può considerarsi temeraria solo quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta (ipotesi non sussistente nel caso di specie) o il grado di imprudenza, imperizia o negligenza sia elevato: “Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. ord.,
30.10.2018 n. 27646).
L'errore commesso dal nell'individuare il soggetto obbligato in solido dell'infrazione, per CP_1
quanto palese, non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione del fatto che detto errore è stato sostanzialmente riconosciuto nel corso del giudizio di primo grado (ove infatti il ha CP_1
chiesto la compensazione delle spese di lite), non rilevando in effetti la negligenza antecedente all'instaurazione del processo, ma solamente quella serbata nel processo, posto che la norma sanzione l'abuso del processo, e non la condotta precedente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, deve pertanto essere rigettata.
4) Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza del resistente Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio venendo liquidate per entrambi i gradi con applicazione
[...]
dei parametri medi per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella decisoria (liquidata in base ai valori minimi stante la modesta attività ivi svolta in entrambi i gradi), con applicazione dello scaglione sino ad € 1.100,00, nulla venendo peraltro liquidato per la fase istruttoria (in quanto non espletata venendo integralmente assorbita da quella decisoria) per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con un compenso di € 207,00 (oltre esposti) per il giudizio di primo grado e di € 362,00 per il giudizio di appello (oltre esposti):
P. Q. M.
Il Tribunale di Torino in grado di appello, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
8 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c. in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Condanna il a rimborsare le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio a favore di , spese che si liquidano in € 207,00 a titolo di compenso ed in Parte_1
€ 7o,00 a titolo di esposti per il giudizio di primo grado ed in € 362,00 a titolo di compenso ed in €
91,50 a titolo di esposti per il giudizio di appello, ed in entrambi i gradi di giudizio oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore degli avv.ti Floriana Filocamo e Domenico Capasso che si sono dichiarati antistatari.
Rigetta la domanda di volta alla condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., Parte_1
primo e terzo comma.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Torino, il 17.02.2025
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 18848/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floriana Filocamo e Domenico Capasso, Parte_1
presso il cui studio sito in Afragola, via Imbriani 3, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE in appello contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Michieletto, presso il cui studio sito in Nichelino, Piazza di Vittorio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione a verbale di accertamento C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
11.02.2025:
Per parte appellante:
“Si insiste pertanto nella riforma parziale dell'impugnata sentenza n.69/24 – n. cron 816/2024 del
25.03.2024 - nella parte in cui compensa le spese di lite, meglio indicata nell'atto introduttivo dell'appello, e per l'effetto condannare il resistente al pagamento delle spese legali del giudizio di primo grado, fase di opposizione al verbale di accertamento e contestazione n. 615/2023/Z pr.
4067/2023/v del 27.04.2023, per altro correttamente annullato dalla stessa sentenza, oltre oneri ed accessori, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario, anche quale responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3, in favore dell'istante, nonché alle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione.”
Parte appellata:
“Per le ragioni sopra esposte si chiede la reiezione dell'appello del sig. .” Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n.69/2024 del Giudice di Pace di Pinerolo emessa nel giudizio RG n. 1482/2023 nella parte in cui, pur accogliendo la sua opposizione avverso il verbale n. 615/2023/Z del 27.04.2023, compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, aveva contestato avanti al Giudice di Pace la nullità del verbale n. Pt_1
615/2023/Z del 27.04.2023, elevato per violazione dell'art. 126 bis c. 2 CdS (omessa comunicazione dei dati del conducente trasgressore ai fini della decurtazione dei punti in riferimento a precedente verbale n. 2912/2022/S), allegando: 1) la genericità del verbale che non individuava con precisione né l'azione né l'ente accertatore della violazione sanzionata nel primo verbale n. 2912/2022/S a cui rinviava;
2) la mancata notifica del verbale presupposto;
3) l'errore commesso dal nell'identificare il proprietario dell'auto, obbligato in solido per la CP_1
violazione accertata dal primo verbale n. 2912/2022/S; 4) la propria carenza di legittimazione passiva poiché al momento dell'infrazione, cioè in data 23.11.2022, non era ancora proprietario del veicolo Porsche MA Tg FV464JK. Tale automobile, infatti, veniva acquistata dal Pt_1
solo in data 12.01.2023 come attestato dal PRA;
5) l'assenza dell'obbligo in capo al di Pt_1
comunicare i dati del conducente non essendo, all'epoca dei fatti, proprietario dell'auto/obbligato in solido;
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità Controparte_1
del provvedimento impugnato allegando: 1) la regolarità della notifica del primo verbale
2912/2022/S eseguita da una società incaricata dal 2) che l'asserita carenza di CP_1
legittimazione passiva doveva essere eccepita dal entro il termine, previsto dalla legge, Pt_1
di 60 giorni dal ricevimento della notifica del verbale originario, in modo da consentire all'organo accertatore di archiviare in autotutela il verbale nei suoi confronti e di procedere alla rinotifica all'effettivo proprietario;
3) che, in mancanza di opposizione, il verbale n. 2912/2022/S era divenuto definitivo nei confronti del . L'Amministrazione convenuta chiedeva pertanto il Pt_1
rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza accoglieva l'opposizione ritenendo che al momento della violazione stradale, accertata dal verbale n. 2912/2022/S del 23.11.2022,
non fosse ancora il proprietario del veicolo, avendolo acquistato solo in data 12.01.2023, Pt_1
e che pertanto la suddetta violazione non fosse a lui riferibile neppure come obbligato in solido.
La sentenza però, rilevando che la mancata opposizione al primo verbale da parte di Pt_1
3 aveva contribuito a ingenerare l'erronea emissione del verbale n. 615/2023/Z, compensava integralmente le spese di lite.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è illogica e viola gli art. 91 e 92 c.p.c. in quanto è contraria al principio di soccombenza;
2) la motivazione confonde l'obbligo dell'Amministrazione di controllare la proprietà dei veicoli, per l'identificazione del responsabile in solido dell'infrazione, con la possibilità dell'automobilista innocente di impugnare l'atto illegittimo;
3) la motivazione è contradditoria perché da un lato annulla il verbale, riconoscendo l'errore compiuto dalla pubblica amministrazione, dall'altro compensa le spese di lite ed omette di pronunciarsi sulla domanda ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva infine in giudizio il , il quale chiedeva la reiezione del Controparte_1
ricorso per infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
Rilevata poi dal Giudice la necessità di mutamento del rito da ordinario a quello lavoristico in quanto applicabile alle opposizioni in materia di C.d.S., ed effettuato lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa a decisione.
2) Ciò posto, occorre innanzi tutto disporre il mutamento del rito da quello ordinario a quello lavoristico.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285), infatti, sono regolate dal rito del lavoro, come rilevato anche nel decreto del o4.11.2024: il mutamento del rito, peraltro, non incide sulla tempestività dell'appello atteso che il ricorso è stato depositato in Cancelleria nell'ultimo giorno utile.
Nel merito occorre premettere che la pronuncia di primo grado ha correttamente annullato il verbale opposto n. 615/2023/Z riconoscendo l'estraneità di alla violazione contestata, Pt_1
cioè la mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento dell'infrazione ex art. 126 bis c. 2 CdS.
La violazione sanzionata, infatti, risale al 23.11.2022 e in tale data non era proprietario Pt_1
del veicolo, come emerge dalla visura PRA e pertanto non può essere considerato obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS.
4 La stessa amministrazione convenuta, del resto, in data 23.09.2024 ha provveduto ad archiviare in autotutela nel 2024, ai sensi dell'art. 386 CdS, il precedente verbale n. 2912/2022/S del
23.11.2022, per quanto mai opposto dall'odierno appellante.
Fatte queste premesse, in merito alla fondatezza dell'appello il Tribunale ritiene che l'errore in cui il sia incorso nell'identificare il proprietario del veicolo/ obbligato in solido non sia in CP_1
alcun modo imputabile a . Pt_1
Dal certificato del PRA, infatti, emerge chiaramente che ha acquistato il veicolo Pt_1
solamente in data 12.01.2023, ovvero diversi mesi dopo l'infrazione originaria elevata, ragion per cui non può ritenersi che la mancata opposizione al primo verbale da parte del abbia Pt_1
contribuito a ingenerare l'equivoco sulla legittimazione passiva o l'erronea emissione del verbale
615/2023/Z, posto che l'errore è completamente imputabile al al momento CP_1
dell'individuazione del soggetto proprietario del veicolo, essendo sul punto invece neutra la condotta dell'appellante, in quanto totalmente omissiva.
Quanto, quindi, alla contestazione in punto regolamento delle spese di lite in primo grado, il
Tribunale rileva che nel processo civile vige la regola della soccombenza in base alla quale le spese di lite sono a carico della parte che, all'esito finale del giudizio, risulta appunto “soccombente”.
Tale regola può subire delle eccezioni quando vi è soccombenza reciproca delle parti, o la questione trattata è assolutamente nuova oppure vi è mutamento di giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti, come statuito dall'art. 92 c.p.c., che limita fortemente il potere del giudice di ricorrere alla compensazione, potendosi esprimere nelle sole e tassative ipotesi previste dalla legge.
Va al riguardo aggiunto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha ampliato le possibilità per il giudice di compensare le spese di lite, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” rispetto a quelle appena menzionate disciplinate dalla suddetta norma.
In tutti questi casi il giudice può, con provvedimento motivato, disapplicare la rigida applicazione del principio di soccombenza e compensare le spese di lite.
5 La scelta tra l'applicazione della regola generale della soccombenza e la regola eccezionale della compensazione è dunque rimessa alla discrezionalità del giudice che nelle ipotesi individuate dalla legge (e dalla Corte Costituzionale), valutando l'esito finale del giudizio, la condotta delle parti e le questioni trattate, verifica l'eventuale opportunità di optare per una compensazione totale o parziale.
In altre parole, il giudice è sostanzialmente tenuto ad applicare sempre la regola della soccombenza, a meno che non si tratti di un caso eccezionale, riconducibile ad una delle ipotesi previste dalla legge, e che il provvedimento sia comunque motivato.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado, pur avendo decretato la vittoria sul piano sostanziale dell'attore, ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Data la totale estraneità di alla sanzione contestata e il totale accoglimento del suo Pt_1
ricorso in opposizione, non può ravvisarsi una delle ipotesi previste da tale norma, in particolare, la reciproca soccombenza.
Tale ipotesi infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si verifica quando la sentenza accoglie solo alcuni capi dell'unica domanda proposta mentre nel caso in esame il Giudice di primo grado ha integralmente accolto la domanda sostanziale di annullamento del verbale opposto: “La reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., deve ravvisarsi sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, se articolata in più capi con accoglimento di uno o alcuni e rigetto degli altri, sia se la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo» (Cass. ord., 2.9.2020 n. 18237; Cass., 19.10.2016 n. 21069; Cass., 23.9.2013 n. 21684).
Nel caso di specie sembrerebbe che il Giudice di Pace abbia ritenuto la sussistenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla soccombenza integrale, in adesione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (l'insussistenza dei motivi espressamente indicati nell'art 92 c.p.c., infatti, è palese).
Ma, come già anticipato, non può legittimamente ritenersi che abbia concorso Pt_1
nell'errore del non facendo opposizione al precedente verbale irrogativo della prima CP_1
sanzione.
6 L'errore, infatti, è riconducibile solamente al che non ha adeguatamente verificato le CP_1
risultanze anagrafiche in punto proprietà del veicolo, non avvedendosi che non era Pt_1
proprietario del mezzo al momento dell'infrazione: di quest'errore l'odierno appellante non può essere ritenuto in alcun modo complice, come invece avrebbe potuto ipotizzarsi nel caso in cui avesse trascritto con ritardo il proprio acquisto. Pt_1
Ma in questo caso è divenuto proprietario della vettura solamente dopo la commissione Pt_1
dell'illecito, sicché è evidente che l'errore nell'attribuzione a lui dell'illecito è tutto del CP_1
senza che la sua inerzia (che peraltro l'appellante ha giustificato con la mancata conoscenza della notifica del primo verbale) possa aver influito sull'accertamento del invero di assai CP_1
semplice esecuzione.
Mancando, dunque, una grave ed eccezionale ragione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., il Tribunale ritiene che debba essere applicato l'art. 91 c.p.c. che prevede che le spese del giudizio
(in entrambi i gradi) vengano rifuse da parte del soggetto totalmente soccombente a favore dell'altro.
3) Per quanto riguarda la domanda volta al risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. (primo e terzo comma) pure sollevata da nei confronti dell'amministrazione Pt_1
convenuta (questione non esaminata dal Giudice di Pace, che sul punto non ha adottato alcuna pronuncia, salvo ritenere un implicito rigetto per le medesime ragioni che già portarono alla compensazione delle spese di lite), ritiene il Tribunale che essa non possa essere accolta.
Al riguardo va detto che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”, mentre per l'ipotesi di cui al primo comma deve essere dimostrata dal richiedente la mala fede o la colpa grave nella difesa processuale assunta.
7 Nel caso in esame non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente non Pt_1
avendo dimostrato né la malafede o la colpa grave dell'amministrazione (primo comma dell'art 96
c.p.c.), ma neppure l'abuso del processo (terzo comma dell'art. 96 c.p.c.).
Infatti, come evidenziato dalla Cassazione, la lite può considerarsi temeraria solo quando la parte sia consapevole della non spettanza della prestazione richiesta (ipotesi non sussistente nel caso di specie) o il grado di imprudenza, imperizia o negligenza sia elevato: “Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il ricorso per cassazione può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali” (Cass. ord.,
30.10.2018 n. 27646).
L'errore commesso dal nell'individuare il soggetto obbligato in solido dell'infrazione, per CP_1
quanto palese, non evidenzia un grado di imprudenza, imperizia o negligenza tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c., anche in considerazione del fatto che detto errore è stato sostanzialmente riconosciuto nel corso del giudizio di primo grado (ove infatti il ha CP_1
chiesto la compensazione delle spese di lite), non rilevando in effetti la negligenza antecedente all'instaurazione del processo, ma solamente quella serbata nel processo, posto che la norma sanzione l'abuso del processo, e non la condotta precedente.
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, deve pertanto essere rigettata.
4) Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza del resistente Controparte_1
per entrambi i gradi di giudizio venendo liquidate per entrambi i gradi con applicazione
[...]
dei parametri medi per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella decisoria (liquidata in base ai valori minimi stante la modesta attività ivi svolta in entrambi i gradi), con applicazione dello scaglione sino ad € 1.100,00, nulla venendo peraltro liquidato per la fase istruttoria (in quanto non espletata venendo integralmente assorbita da quella decisoria) per entrambi i gradi di giudizio, e quindi con un compenso di € 207,00 (oltre esposti) per il giudizio di primo grado e di € 362,00 per il giudizio di appello (oltre esposti):
P. Q. M.
Il Tribunale di Torino in grado di appello, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
8 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, visti gli artt. 437 e 127 ter c.p.c. in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
Condanna il a rimborsare le spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio a favore di , spese che si liquidano in € 207,00 a titolo di compenso ed in Parte_1
€ 7o,00 a titolo di esposti per il giudizio di primo grado ed in € 362,00 a titolo di compenso ed in €
91,50 a titolo di esposti per il giudizio di appello, ed in entrambi i gradi di giudizio oltre contributo forfetario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore degli avv.ti Floriana Filocamo e Domenico Capasso che si sono dichiarati antistatari.
Rigetta la domanda di volta alla condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., Parte_1
primo e terzo comma.
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Torino, il 17.02.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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