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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/11/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De GE Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 860/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 31/07/2025 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
TO (AP) il 19/11/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Carnicelli del Foro di Ascoli , e , C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
TO (AP) il 04/02/1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Valeri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 11/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/06/2007 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
ON (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al
N. 5 parte II serie A;
- la residenza coniugale veniva fissata in NE alla via XXV Aprile n. 3, nella casa in comproprietà tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio: , nato a [...] Persona_1
del TO (AP) il 14/05/2008, minorenne;
- erano sorti contrasti fra i coniugi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e, pertanto, gli stessi decidevano di addivenire alla separazione personale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre presso la casa familiare.
2. Dare atto che il padre potrà vedere e tenere il figlio minore ogni qualvolta Per_1
lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e previo congruo preavviso alla madre. E comunque il padre potrà tenere con sé il figlio, un pomeriggio infrasettimanale e a week end alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nel corso delle festività natalizie il figlio potrà trascorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre in via esclusiva con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio in via esclusiva con l'altro genitore. Parimenti le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni dal sabato Santo al giorno di Pasqua in via esclusiva con un genitore, Lunedì dell'Angelo e martedì in via esclusiva con l'altro genitore. Nel corso delle vacanze estive il minore potrà trascorrere in via esclusiva con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre avrà anche lei diritto ad un periodo di quindici giorni in via esclusiva con il minore durante le vacanze estive. Nel corso delle festività il calendario di visite del padre stabilito per il periodo ordinario sarà da intendersi sospeso. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio minore a prescindere dal giorno di spettanza.
3. La casa familiare sita in NE alla Via Venticinque Aprile n. 3 e le relative pertinenze, costituite da garage, fondaco e posto auto verranno assegnate alla IG.ra che ci vivrà stabilmente insieme al figlio minore. La IG.ra si Parte_2 Pt_2
farà carico delle spese condominiali ordinarie di gestione, delle utenze comprensive di quelle della TV via cavo se esistenti e delle spese ordinarie di manutenzione dell'immobile. La spese condominiali straordinarie e quelle di manutenzione straordinaria dell'immobile seguiranno la proprietà. Il IG. si impegna a Per_1
liberare la casa familiare e le relative pertinenze dai propri effetti personali e a riconsegnare le chiavi alla IG.ra entro giorni 30 dalla pronuncia della sentenza Pt_2
di omologa.
4. Quanto ai beni mobili contenuti nella casa coniugale gli stessi rimarranno in uso alla
IG.ra Parte_2
5. Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto al Per_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili da versarsi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, a decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat - FOI, costo vita, (prima rivalutazione luglio 2026).
6. La IG.ra una volta ricevuta la suddetta somma provvederà ad effettuare una Pt_2
ricarica mensile di € 300,00 sul conto corrente intestato al minore;
Per_1
7.Le spese extra assegno relative al minore secondo la previsione contenuta nel
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto tra i Presidenti dei Tribunale del distretto di
NA e i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di NA, Ascoli
Piceno, Pesaro, Urbino, Fermo, Macerata in data 10.07.2024, saranno interamente sostenute dal IG. ; Parte_1
8. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. Per_1 Pt_2
la somma mensile di € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il 5 di ogni mese.
9. La rata mensile relativa al mutuo gravante sulla casa coniugale, giusta documentazione allegata, sarà interamente a carico del IG. . Parte_1
10. Il IG. provvederà altresì al pagamento del canone mensile di noleggio Per_1
dell'autovettura in uso alla IG.ra , marca Jaguar modello E - Type con contratto Pt_2
in scadenza al 30 giugno 2025. Alla scadenza del predetto contratto il IG. Per_1
provvederà a stipulare un nuovo contratto di noleggio per una nuova autovettura da fornire in uso alla IG.ra , accollandosi i relativi canoni mensili che dovranno Pt_2
essere indicativamente di pari importo del precedente noleggio, per la durata di ulteriori anni 3 e dunque sino al 30 giugno 2028. Successivamente a tale data la IG.ra Pt_2
dovrà provvedere con mezzi propri all'acquisto e/o al noleggio di una nuova autovettura.
11. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese veterinarie di natura Per_1
straordinaria del cane solo laddove le stessi siano eccedenti ad € 300,00;
12. I coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per , fino a quando costui sarà minorenne;
Per_1
13. I coniugi sin d'ora rinunciano alla produzione della documentazione ex art. 473 bis
12 c.p.c. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre presso la casa familiare.
2. Dare atto che il padre potrà vedere e tenere il figlio minore ogni qualvolta Per_1
lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e previo congruo preavviso. E comunque il padre potrà tenere con sé il figlio, un pomeriggio infrasettimanale e a week end alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola.
3. Nel corso delle festività natalizie il figlio potrà trascorrere ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre in via esclusiva con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio in via esclusiva con l'altro genitore. Parimenti le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni dal sabato Santo al giorno di Pasqua in via esclusiva con un genitore,
Lunedì dell'Angelo e martedì in via esclusiva con l'altro genitore. Nel corso delle vacanze estive il minore potrà trascorrere in via esclusiva con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre avrà anche lei diritto ad un periodo di quindici giorni in via esclusiva con il minore durante le vacanze estive. Nel corso delle festività il calendario di visite del padre stabilito per il periodo ordinario sarà da intendersi sospeso. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio minore a prescindere dal giorno di spettanza.
4. Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto al Per_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili da versarsi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, a decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat -FOI, costo vita, (prima rivalutazione luglio 2026).
5. La IG.ra una volta ricevuta la suddetta somma provvederà ad effettuare una Pt_2
ricarica mensile di € 300,00 sul conto corrente intestato al minore;
Per_1
6. Le spese extra assegno relative al minore secondo la previsione contenuta nel
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto tra i Presidenti dei Tribunale del distretto di
NA e i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di NA, Ascoli
Piceno, Pesaro, Urbino, Fermo, Macerata in data 10.07.2024, saranno interamente sostenute dal IG. ; Parte_1
7. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese veterinarie di natura Per_1
straordinaria del cane solo laddove le stessi siano eccedenti ad € 300,00;
8. Il sig. entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli Per_1
effetti civili del matrimonio provvederà ad estinguere il mutuo fondiario gravante sui seguenti beni: a) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Interno
2, Piano T identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al foglio 26, particella 1663 sub. 3 categoria A/2 classe 4, consistenza 5,0 vani, Rendita Catastale €
374,43; b) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Piano S1, identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al foglio 26, particella 1663 sub. 18, categoria C/6 classe 4, consistenza 27 mq, Rendita Catastale € 41,83; c) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Piano S1, identificato al Catasto dei Fabbricati al foglio 26, particella 1663 sub. 29, Categoria C/2, Classe 4, consistenza 8 mq, Rendita Catastale € 12,39; d) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, piano T, identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al foglio 26, particella 1663, sub 35, categoria C/6, classe 1m, consistenza 13 mq;
Successivamente all'estinzione del mutuo il IG. provvederà a trasferire Per_1
alla IG.ra la propria quota di proprietà (pari ad 1/2 dell'intera proprietà) sugli Pt_2
immobili individuati alle succitate lettere a) e b), nonché l'intera proprietà degli immobili individuati alle lettere c) e d). Il trasferimento delle quote di proprietà su detti immobili avverrà mediante separato atto notarile le cui spese saranno a carico della
IG.ra che, per tale motivo individuerà il Notaio rogante, comunicandolo al IG. Pt_2
unitamente alla data del rogito che, in ogni caso, non potrà essere superiore Per_1
a giorni 30 dalla data di estinzione del mutuo. La parti sin d'ora precisano che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9. Sino al mese di giugno 2027 il IG. provvederà a versare alla IG.ra Per_1 Pt_2
la somma mensile di € 1.500,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato.
10. Le parti sin d'ora concordano che il trasferimento della quota di proprietà del IG. della casa familiare, nonché il versamento della somma anzidetta saranno da Per_1
imputarsi a titolo di assegno divorzile una tantum. Pertanto all'esatto e puntuale adempimento della succitate obbligazioni le parti avranno transattivamente definito tutti i rapporti economici e tutte le pretese creditorie e/o risarcitorie dedotte e deducibili in ragione del loro matrimonio, pertanto le stesse non avranno mai più alcunché a pretendere l'una dall'altra;
11. I coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per , fino a quando costui sarà minorenne. Per_1
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De GE e fissava per il giorno 16/10/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio ormai maggiorenne pur se non ancora economicamente indipendente. Il figlio aveva già raggiunto la maggiore età già all'epoca del deposito del ricorso (31/7/2025), essendo nato il [...]; tuttavia, per motivi di economia processuale, ritiene il Collegio di procedere all'omologa relativamente alle clausole diverse dall'affidamento, collocazione prevalente e diritto di visita da parte del padre.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte relativamente alle clausole diverse dall'affidamento, collocazione prevalente del figlio e diritto di visita da parte del padre;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ON (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 5 parte II Serie A;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 18/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De GE Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De GE Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 860/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 31/07/2025 da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
TO (AP) il 19/11/1975 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Carnicelli del Foro di Ascoli , e , C.F. nata a [...] Parte_2 C.F._2
TO (AP) il 04/02/1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Cristina Valeri del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 11/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/07/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/06/2007 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
ON (TE), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al
N. 5 parte II serie A;
- la residenza coniugale veniva fissata in NE alla via XXV Aprile n. 3, nella casa in comproprietà tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno;
- dall'unione coniugale nasceva un figlio: , nato a [...] Persona_1
del TO (AP) il 14/05/2008, minorenne;
- erano sorti contrasti fra i coniugi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e, pertanto, gli stessi decidevano di addivenire alla separazione personale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre presso la casa familiare.
2. Dare atto che il padre potrà vedere e tenere il figlio minore ogni qualvolta Per_1
lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e previo congruo preavviso alla madre. E comunque il padre potrà tenere con sé il figlio, un pomeriggio infrasettimanale e a week end alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola. Nel corso delle festività natalizie il figlio potrà trascorrere, ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre in via esclusiva con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio in via esclusiva con l'altro genitore. Parimenti le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni dal sabato Santo al giorno di Pasqua in via esclusiva con un genitore, Lunedì dell'Angelo e martedì in via esclusiva con l'altro genitore. Nel corso delle vacanze estive il minore potrà trascorrere in via esclusiva con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre avrà anche lei diritto ad un periodo di quindici giorni in via esclusiva con il minore durante le vacanze estive. Nel corso delle festività il calendario di visite del padre stabilito per il periodo ordinario sarà da intendersi sospeso. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio minore a prescindere dal giorno di spettanza.
3. La casa familiare sita in NE alla Via Venticinque Aprile n. 3 e le relative pertinenze, costituite da garage, fondaco e posto auto verranno assegnate alla IG.ra che ci vivrà stabilmente insieme al figlio minore. La IG.ra si Parte_2 Pt_2
farà carico delle spese condominiali ordinarie di gestione, delle utenze comprensive di quelle della TV via cavo se esistenti e delle spese ordinarie di manutenzione dell'immobile. La spese condominiali straordinarie e quelle di manutenzione straordinaria dell'immobile seguiranno la proprietà. Il IG. si impegna a Per_1
liberare la casa familiare e le relative pertinenze dai propri effetti personali e a riconsegnare le chiavi alla IG.ra entro giorni 30 dalla pronuncia della sentenza Pt_2
di omologa.
4. Quanto ai beni mobili contenuti nella casa coniugale gli stessi rimarranno in uso alla
IG.ra Parte_2
5. Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto al Per_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili da versarsi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, a decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat - FOI, costo vita, (prima rivalutazione luglio 2026).
6. La IG.ra una volta ricevuta la suddetta somma provvederà ad effettuare una Pt_2
ricarica mensile di € 300,00 sul conto corrente intestato al minore;
Per_1
7.Le spese extra assegno relative al minore secondo la previsione contenuta nel
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto tra i Presidenti dei Tribunale del distretto di
NA e i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di NA, Ascoli
Piceno, Pesaro, Urbino, Fermo, Macerata in data 10.07.2024, saranno interamente sostenute dal IG. ; Parte_1
8. Il IG. verserà alla IG.ra a titolo di mantenimento ex art. 156 c.c. Per_1 Pt_2
la somma mensile di € 1.500,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima entro il 5 di ogni mese.
9. La rata mensile relativa al mutuo gravante sulla casa coniugale, giusta documentazione allegata, sarà interamente a carico del IG. . Parte_1
10. Il IG. provvederà altresì al pagamento del canone mensile di noleggio Per_1
dell'autovettura in uso alla IG.ra , marca Jaguar modello E - Type con contratto Pt_2
in scadenza al 30 giugno 2025. Alla scadenza del predetto contratto il IG. Per_1
provvederà a stipulare un nuovo contratto di noleggio per una nuova autovettura da fornire in uso alla IG.ra , accollandosi i relativi canoni mensili che dovranno Pt_2
essere indicativamente di pari importo del precedente noleggio, per la durata di ulteriori anni 3 e dunque sino al 30 giugno 2028. Successivamente a tale data la IG.ra Pt_2
dovrà provvedere con mezzi propri all'acquisto e/o al noleggio di una nuova autovettura.
11. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese veterinarie di natura Per_1
straordinaria del cane solo laddove le stessi siano eccedenti ad € 300,00;
12. I coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per , fino a quando costui sarà minorenne;
Per_1
13. I coniugi sin d'ora rinunciano alla produzione della documentazione ex art. 473 bis
12 c.p.c. I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. Affido condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente Persona_1
presso la madre presso la casa familiare.
2. Dare atto che il padre potrà vedere e tenere il figlio minore ogni qualvolta Per_1
lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio e previo congruo preavviso. E comunque il padre potrà tenere con sé il figlio, un pomeriggio infrasettimanale e a week end alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando il padre lo riaccompagnerà direttamente a scuola.
3. Nel corso delle festività natalizie il figlio potrà trascorrere ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre in via esclusiva con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio in via esclusiva con l'altro genitore. Parimenti le festività pasquali verranno trascorse ad anni alterni dal sabato Santo al giorno di Pasqua in via esclusiva con un genitore,
Lunedì dell'Angelo e martedì in via esclusiva con l'altro genitore. Nel corso delle vacanze estive il minore potrà trascorrere in via esclusiva con il padre quindici giorni anche non consecutivi da concordare con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. La madre avrà anche lei diritto ad un periodo di quindici giorni in via esclusiva con il minore durante le vacanze estive. Nel corso delle festività il calendario di visite del padre stabilito per il periodo ordinario sarà da intendersi sospeso. Ciascun genitore potrà trascorrere il proprio compleanno con il figlio minore a prescindere dal giorno di spettanza.
4. Il sig. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto al Per_1 Pt_2
mantenimento del figlio minore , la somma di € 500,00 mensili da versarsi Per_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, a decorrere dal mese di Luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat -FOI, costo vita, (prima rivalutazione luglio 2026).
5. La IG.ra una volta ricevuta la suddetta somma provvederà ad effettuare una Pt_2
ricarica mensile di € 300,00 sul conto corrente intestato al minore;
Per_1
6. Le spese extra assegno relative al minore secondo la previsione contenuta nel
Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia sottoscritto tra i Presidenti dei Tribunale del distretto di
NA e i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di NA, Ascoli
Piceno, Pesaro, Urbino, Fermo, Macerata in data 10.07.2024, saranno interamente sostenute dal IG. ; Parte_1
7. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese veterinarie di natura Per_1
straordinaria del cane solo laddove le stessi siano eccedenti ad € 300,00;
8. Il sig. entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza di cessazione degli Per_1
effetti civili del matrimonio provvederà ad estinguere il mutuo fondiario gravante sui seguenti beni: a) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Interno
2, Piano T identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al foglio 26, particella 1663 sub. 3 categoria A/2 classe 4, consistenza 5,0 vani, Rendita Catastale €
374,43; b) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Piano S1, identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto Comune, al foglio 26, particella 1663 sub. 18, categoria C/6 classe 4, consistenza 27 mq, Rendita Catastale € 41,83; c) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, Piano S1, identificato al Catasto dei Fabbricati al foglio 26, particella 1663 sub. 29, Categoria C/2, Classe 4, consistenza 8 mq, Rendita Catastale € 12,39; d) immobile sito in NE (AP) alla Via XXV Aprile 3, piano T, identificato al Catasto dei Fabbricati del predetto
Comune al foglio 26, particella 1663, sub 35, categoria C/6, classe 1m, consistenza 13 mq;
Successivamente all'estinzione del mutuo il IG. provvederà a trasferire Per_1
alla IG.ra la propria quota di proprietà (pari ad 1/2 dell'intera proprietà) sugli Pt_2
immobili individuati alle succitate lettere a) e b), nonché l'intera proprietà degli immobili individuati alle lettere c) e d). Il trasferimento delle quote di proprietà su detti immobili avverrà mediante separato atto notarile le cui spese saranno a carico della
IG.ra che, per tale motivo individuerà il Notaio rogante, comunicandolo al IG. Pt_2
unitamente alla data del rogito che, in ogni caso, non potrà essere superiore Per_1
a giorni 30 dalla data di estinzione del mutuo. La parti sin d'ora precisano che detto trasferimento immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
9. Sino al mese di giugno 2027 il IG. provvederà a versare alla IG.ra Per_1 Pt_2
la somma mensile di € 1.500,00 entro il 5 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato.
10. Le parti sin d'ora concordano che il trasferimento della quota di proprietà del IG. della casa familiare, nonché il versamento della somma anzidetta saranno da Per_1
imputarsi a titolo di assegno divorzile una tantum. Pertanto all'esatto e puntuale adempimento della succitate obbligazioni le parti avranno transattivamente definito tutti i rapporti economici e tutte le pretese creditorie e/o risarcitorie dedotte e deducibili in ragione del loro matrimonio, pertanto le stesse non avranno mai più alcunché a pretendere l'una dall'altra;
11. I coniugi sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per , fino a quando costui sarà minorenne. Per_1
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De GE e fissava per il giorno 16/10/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi ad essa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio ormai maggiorenne pur se non ancora economicamente indipendente. Il figlio aveva già raggiunto la maggiore età già all'epoca del deposito del ricorso (31/7/2025), essendo nato il [...]; tuttavia, per motivi di economia processuale, ritiene il Collegio di procedere all'omologa relativamente alle clausole diverse dall'affidamento, collocazione prevalente e diritto di visita da parte del padre.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte relativamente alle clausole diverse dall'affidamento, collocazione prevalente del figlio e diritto di visita da parte del padre;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di ON (TE) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007 al n. 5 parte II Serie A;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 18/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De GE Dott.ssa Alessandra Panichi