TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1900 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Castel San Giorgio n. 130a, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Santulli
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle C.F._2
Milizie n. 18, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi
(C.F. , in forza di procura generale alle liti per atto Notaio C.F._3 Per_1 in Fiumicino, in repertorio al n 37875/7313 del 22/03/2024 e con questi elett.te
[...] domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29 presso l'Ufficio legale Distrettuale dell'Istituto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.8.2024 la ricorrente ha adito l'intestato tribunale affinché fosse:
“accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a richiedere al fondo di garanzia, ex art. 2 legge
297/82, il pagamento del credito a titolo di Crediti di Lavoro ammesso nello stato passivo della procedura di Liquidazione Giudiziale C.I.L.M. CENTRO INGROSSO LINOLEUM E TRIBUNALE ORDINARIO DI CP_2
[...]
[...] [ nella misura di €. 2.248,61 o nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre
[...] interessi;
In ogni casocondannare l' al pagamento in favore della parte istante della somma ammessa a CP_1 titolo di crediti di lavoro nello stato passivo della procedura di Liquidazione Giudiciale C.I.L.M.
Centro Ingrosso Linoleum E MOQUETTE SRL di €. 2.248,61 o nella maggiore o minore somma di giustizia .Il tutto sempre con interessi come per legge.Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario tenuto conto di quanto disposto dal comma 1bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014 stante la presenza dei collegamenti ipertestuali.”
Il tribunale fissava la prima udienza di discussione al 25.09.2025, anche in considerazione dell'assenza del giudice titolare.
Si è costituito in data 12.9.2025 chiedendo la cessazione della materia del contendere, CP_1 deducendo di aver già accolto in autotutela la domanda della ricorrente e di aver liquidato la somma richiesta a titolo di crediti di lavoro (€ 2.248,61) come da comunicazione del 22.8.2025 (all. 1 alla memoria di costituzione). L'istituto ha, altresì, dedotto di aver corrisposto l'importo di € 1.810,85
(quale risultante all'esito delle ritenute di legge) con valuta 28.08.2025.
Con note di udienza del 1.9.2025 la ricorrente ha dedotto che con comunicazione del 22 agosto
2025, l' convenuto ha accolto integralmente la domanda azionata e ha, quindi, chiesto di CP_3 dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna di parte resistente al pagamento delle spese legali.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente. Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia “ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando,
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento (in data 28.08.2025) solo dopo CP_1
l'iscrizione al ruolo del ricorso (avvenuto il 30.8.2024) e financo dopo la notifica ricorso (in data
23.9.2024).
Il presente giudizio si sarebbe pertanto potuto evitare mediante un tempestivo adempimento da parte dell' e la ricorrente non ha avuto altro modo per ottenere il riconoscimento del diritto se CP_1 non il ricorso alle vie giudiziali, avendo tentato senza successo la richiesta tramite legale di fiducia in via extragiudiziale.
Le spese di lite devono pertanto essere poste a carico della parte resistente e devono essere liquidate in applicazione dei parametri minimi cui al DM 55/14 in € 886,00, con aumento del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit., oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA , da distrarre a favore dell'avv.to TERESA SANTULLI
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite liquidate in applicazione dei parametri di cui al CP_1
Dm 55/14 come modificato dal DM 147/2022 in € 886,00, con aumento del 5% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. cit., oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA da distrarre a favore dell'avv.to
TERESA SANTULLI, antistatario.
Civitavecchia, 25/09/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
3 di 3