Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 7 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 16127/2024 RG TRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza, nell'udienza del 7 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al n. 16127/2025
TRA
nata a [...] il [...], residente ivi alla via Nino Bixio n. 24, C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Carducci 15, presso lo studio C.F._1 hirico e Alessandro Faggiano, che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente;
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
o nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Gloria Martignetti, CP_2 omiciliata in Caserta al Viale Lincoln n. 233;
Fatto e Diritto
Con l'atto di ricorso in atti la IG.ra esponeva: Parte_1
che aveva contratto matrimonio con il IG. in data 20.10.1975; Persona_1
che con sentenza n. 5888/01 del 23.3.2001/26.4.2001 il Tribunale di Napoli aveva pronunziato la separazione personale dei coniugi;
che con successiva sentenza n. 10322/2012 del 26.9.2012 il medesimo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo un assegno divorzile a carico del IG.
in suo favore pari a € 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT;
Persona_1
che il IG. veva contratto nuovo matrimonio con la IG.ra n data Persona_1 CP_2
22.12.2014; che il IG. era deceduto in Caserta in data 6.10.2021; Persona_1
che lo stesso era titolare di pensione INPS categoria VTT n° 001859603 dal 1.10.2007, dell'importo lordo mensile di € 2.840,04.
La ricorrente evidenziava che, al decesso del IG. l' aveva liquidato la pensione di Per_ CP_1
reversibilità solo in favore della IG.ra , per un importo di € 1.704,91, senza provvedere CP_2
alla liquidazione della quota spettante in suo favore per cui aveva inoltrato in data 25.10.2021 domanda telematica all' n° 2107906400317 per ottenere la quota di pensione di reversibilità di CP_1
propria spettanza, ma l' , con comunicazione di reiezione del 26.10.2021, richiedeva che la CP_1
determinazione della quota di reversibilità fosse quantificata mediante ricorso al Tribunale competente.
Deduceva, altresì: che l'età avanzata non le consentiva lo svolgimento di alcuna attività lavorativa, che era invalida civile titolare di pensione INVCIV n. 07646805 di € 374,85 mensili e non possedeva alcun altro reddito oltre al trattamento assistenziale;
che, ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge ed il coniuge superstite doveva essere tenuta in considerazione la misura dell'assegno divorzile determinato dal Tribunale di
Napoli in favore ricorrente con sentenza n. 10322/2012 di € 400,00; la durata del matrimonio con il defunto IG. di complessivi 37 anni (dal 1975 al 2012) e della durata del secondo Persona_1
matrimonio del IG. con la seconda moglie, IG.ra , durato 7 anni (dal Persona_1 CP_2
2014 al 2021); la eIGuità dei redditi psseduti;
l'età anagrafica avanzata che la rendeva non idonea a lavoro abche a causa della acclarata invalidità civile;
nonché dell'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa della IG.ra , dell'età di 57 anni. CP_2
Ciò premesso concludeva che il Tribunale volesse accertare il diritto “a percepire la quota a lei spettante della reversibilità della pensione VTT n° 001859603, dell'importo lordo mensile di €
2.840,04 di cui era titolare il suo coniuge divorziato SI. , da quantificarsi con le Persona_1
modalità e i criteri indicati in premessa, all'esito del detto accertamento”. 3
Si costituiva la IG.ra che rilevava come la pensione di reversibilità fosse stata bloccata CP_2
dal mese di novembre 2022 e posta “in cassa sede”. Esponeva, altresì. La convenuta rappresentava che il defunto IG. aveva iniziato una convivenza stabile con la stessa nell'anno 2000, in Per_
pendenza della causa di separazione con la prima moglie ed in concomitanza con la nascita del loro primogenito formalizzando la propria residenza il 05.01.2001. Non si opponeva Persona_2
al riconoscimento della quota della pensione di reversibilità in favore della IG.ra
[...]
, rimettendosi alla decisione del Tribunale circa la consistenza della quota, tenendo Parte_1
presente anche il periodo di convivenza.
Si costituiva altresì l' eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
evidenziando come la questione oggetto di causa fosse disciplinata dall'art. 9 L. 898/1970 che conferisce al Tribunale il potere-dovere di disciplinare il concorso tra coniuge ed ex coniuge del defunto. In via gradata, eccepiva l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione giudiziaria nei propri confronti, non potendo procedere ad alcuna attività prima della quantificazione del diritto ad opera dell'Autorità giudiziaria.
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura.
Preliminarmente, deve essere affermata la competenza del giudice del lavoro.
La controversia, infatti, attiene alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge e rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442
c.p.c., che attribuisce a tale autorità giudiziaria la cognizione delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Tale competenza sussiste anche quando, come nel caso di specie, si debba procedere alla determinazione delle quote spettanti al coniuge superstite e all'ex coniuge, trattandosi di una questione che, pur richiedendo l'applicazione di istituti propri del diritto di famiglia (in particolare l'art. 9 della L. 898/1970), ha come oggetto principale un trattamento previdenziale, la cui regolamentazione implica l'applicazione di norme che, seppure connesse al diritto di famiglia, hanno natura previdenziale.
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_1
Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Unite, 12 gennaio
1998, n. 159), in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L. 898/1970, non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite quale prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma rappresenta un autonomo diritto di natura previdenziale al trattamento di reversibilità. 4
Tale diritto, come chiarito dalla Suprema Corte, è limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite, ma sia quest'ultimo che il coniuge divorziato sono titolari di un proprio diritto autonomo e concorrente, in pari grado, qualificato come diritto ad una quota della pensione di reversibilità. Il coniuge superstite, pertanto, non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità che spetta al coniuge sopravvissuto.
Come corollario di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “essendo il coniuge divorziato titolare, al pari di quello superstite, di un proprio autonomo diritto di natura previdenziale, anche la controversia instaurata al limitato fine di ottenere l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale diritto deve svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore” (Cass. civ., 18 luglio 2005, n. 15111).
Ciò in quanto, pur se si controverte solo in ordine alla spettanza pro quota di un trattamento di reversibilità già riconosciuto e del quale non viene in discussione l'ammontare complessivo, la lite non può configurarsi esclusivamente come una questione tra ex coniuge e coniuge superstite. Non è infatti indifferente per l'ente erogatore l'accertamento della sussistenza dei presupposti di un diritto previdenziale azionabile nei suoi confronti e, quindi, dei presupposti perché esso assuma, nei confronti di un ulteriore soggetto, un'obbligazione previdenziale autonoma, ancorché nell'ambito di una erogazione già dovuta ma ad un unico soggetto. Tanto anche in considerazione del fatto che le vicende e caratteristiche soggettive dei diversi titolari di autonomi diritti previdenziali, sia pure riferiti ad un unico trattamento di reversibilità, potrebbero diversamente incidere sull'estinzione delle relative obbligazioni.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Risulta documentalmente provato che la IG.ra è stata coniugata con il IG. Parte_1
dal 20.10.1975 al 26.9.2012, data della sentenza di divorzio, e che con tale Persona_1
pronuncia le è stato riconosciuto un assegno divorzile di € 400,00 mensili, mai revocato. È altresì pacifico che il IG. ha contratto nuovo matrimonio con la IG.ra in data Persona_1 CP_2
22.12.2014 e che è deceduto in data 6.10.2021, essendo titolare di pensione INPS categoria VTT n°
001859603. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile” (Cass. civ. n. 8263/2020, in tal senso Cass. civ. ord.
n. 21997 del 5/8/24)). 5
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale” (Cass. civ. n. 5268/2020). Alla convivenza more uxorio deve riconoscersi “non una semplice valenza 'correttiva' dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale”. È necessario tuttavia tenere “distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso” (Cass. civ. n.
5268/2020).
Pertanto, ai fini della determinazione delle quote, occorre procedere ad una valutazione complessiva e ponderata di molteplici elementi fattuali, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo, quanto alla durata dei rapporti matrimoniali, elemento che riveste carattere principale ma non esclusivo nella ripartizione del trattamento di reversibilità, emerge che il primo matrimonio tra la IG.ra e il IG. si è protratto per 37 anni (dal 1975 al 2012), mentre Pt_1 Per_
il secondo matrimonio con la IG.ra ha avuto una durata di 7 anni (dal 2014 al 2021). CP_2
Tuttavia, come evidenziato dalla documentazione in atti, va considerata anche la stabile convivenza prematrimoniale tra il IG. e la IG.ra instauratasi nel 2000 e formalizzata con residenza Per_ CP_2
comune dal 5.1.2001, in coincidenza con la nascita del figlio primogenito. Tale periodo di convivenza, protrattosi per circa 14 anni prima del matrimonio, deve essere valorizzato quale elemento correttivo del criterio temporale, in quanto caratterizzato da stabilità ed effettività della comunione di vita, come comprovato dalla nascita del figlio e dalla condivisione della residenza.
Rilevanti sono altresì le condizioni personali ed economiche delle parti. La IG.ra , Pt_1
settantenne, è invalida civile e percepisce una pensione INVCIV di importo eIGuo (€ 374,85), che costituisce il suo unico reddito. L'età avanzata e le condizioni di salute la rendono inidonea allo svolgimento di attività lavorativa, circostanza che accentua la sua situazione di bisogno e la necessità di tutela solidaristica. La IG.ra invece, ha 57 anni ed è quindi ancora in età CP_2
lavorativa, sebbene non risultino agli atti elementi circa i suoi redditi attuali.
Va altresì considerato che la IG.ra era titolare di un assegno divorzile di € 400,00 Pt_1
mensili, importo che, pur non costituendo un limite legale alla quota di pensione attribuibile, rappresenta un indice della situazione di dipendenza economica dal de cuius. 6
La ponderazione complessiva degli elementi sopra esaminati conduce a una ripartizione che, pur tenendo conto della notevole durata del primo matrimonio quale criterio principale, deve essere temperata dalla valorizzazione di IGnificativi elementi correttivi.
In particolare, se da un lato la durata del primo matrimonio (37 anni) e le precarie condizioni economiche e di salute della IG.ra depongono per un'attribuzione di quota IGnificativa Pt_1
in suo favore, dall'altro lato non possono trascurarsi la lunga convivenza prematrimoniale della IG.ra (14 anni), la presenza di figli nati da tale unione e la giovane età della seconda moglie, CP_2
elementi che giustificano un riequilibrio della ripartizione in favore di quest'ultima.
Appare pertanto equo, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e in considerazione della finalità solidaristica dell'istituto, attribuire alla IG.ra una quota pari Pt_1
al 30% della pensione di reversibilità. Tale percentuale, infatti, considerando che la pensione di reversibilità ammonta a € 1.704,91 mensili, garantisce alla IG.ra un importo di circa € Pt_1
511,47 mensili, somma non dissimile e leggermente superiore all'assegno divorzile di € 400,00 che le era stato riconosciuto con la sentenza n. 10322/2012 del Tribunale di Napoli, tenuto conto anche della rivalutazione ISTAT maturata da tale data, espressamente prevista nel provvedimento, per cui il relativo importo è pari all'attualità ad €. 486.
L'importo così determinato assicura una sostanziale continuità del sostegno economico, preservando il valore reale dell'assegno originariamente stabilito.
La decrenza deve essere riconosciuta dal 1 novembre 2021 ovvero dal mese successivo alla morte dell'assicurato verificatasi il 6 ottobre 2021
Le spese di lite, considerata la natura della controversia e il comportamento processuale delle parti, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara il diritto di alla pensione di reversibilità sulla pensione già goduta Parte_1
dal IG. , categoria VTT n° 001859603 nella misura della quota del 30% con Persona_1
decorrenza dal 1 novembre 2021.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Napoli Il Giudice
7 gennaio 2025 Dott. Ciro Cardellicchio