Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-9-2024 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via di Porta Maggiore Parte_1 CodiceFiscale_1
n.9, presso lo studio dell'avv. Francesco Palermo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
, VIA F. STRADA 8 / VIA L. PASTOR 12 in Roma (c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore p.t., elett.te dom.to in Roma, piazza Giuseppe P.IVA_1
Mazzini n.27 presso lo studio dell' avv. Marco Giardetti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato e appellante incidentale e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te Controparte_2 P.IVA_2
dom.ta in Roma, viale Parioli n.87, presso lo studio dell'avv. Aldo Seminaroti che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.11270/2017 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato e appellante incidentale: come in atti
Conclusioni per l'appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2
, in persona dell'amministratore p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
[...]
Roma, - ex amministratore dello stabile -, per sentirlo condannare al Parte_1
pagamento della somma di €.313.213,21, ovvero in via subordinata di €.162.594,27, a titolo di risarcimento danni.
Deduceva che l'importo era così distinto: a) €.23.911,88 per somme non pagate all' Parte_3
oltre ad €.1.258,40 relative alle spese legali di cui all'atto di precetto b) €.1.626,77 quale ammanco di cassa emergente dalla gestione delle spese di riscaldamento relative al periodo
2010-2011 c) €.16.109,00 (€.7.109,00 + €.9.000,00) somme dovute alla ditta CA per lo spurgo delle reti fognarie oltre ad €.1.132,56 riferite alla parcella del professionista dell'ente e)
€.59.910,82 dovute alla 2 f) €.2.380,55 quale importo non corrisposto alla Pt_4 CP_3
ed alla Eurocomputer s.r.l. g) €.893,16 dovute alla società fornitrice di energia elettrica h)
[...]
€.28.591,82 per la manutenzione della centrale termica i) €.1.807,38 quale ammanco di cassa risultante dai versamenti dei condòmini j) €.153.861,70 per cartelle esattoriali al mese di febbraio 2013 relative ad omessi versamenti in favore dell' e dell' Inail m) €.22.161,17 quale 3
somme pagate dai condomini per debiti relativi a consumi idrici nei confronti della CP_5
e mai corrisposti alla società.
Deduceva che il convenuto, il quale aveva espletato il mandato di amministratore fino al 17-
1-2012, si era reso responsabile di una serie di inadempimenti consistenti nel mancato pagamento di debiti dell'ente di gestione nonostante fossero state regolarmente pagate dai condòmini le relative quote.
Si costituiva il quale spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il Parte_1
rimborso della somma di €.10.027,38 riferita ad anticipazioni di cassa effettuate durante il suo mandato e chiedeva il differimento della prima udienza ai fini della chiamata in causa della compagnia di assicurazioni società obbligata a manlevarlo da Controparte_2
responsabilità in relazione ai danni richiesti.
La società costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda Controparte_2
spiegata nei suoi confronti deducendo che l'ipotesi di responsabilità derivante dalla sottrazione di fondi di spettanza del condominio non era coperta dalla polizza assicurativa.
La causa, istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva definita con sentenza n. 11270/2017; il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attorea,
a) condannava al pagamento della somma di €.86.347,79, “oltre €.8.145,91 al Parte_1
netto di quanto richiesto a conguaglio ai condomini con il bilancio consuntivo 2011”, ed interessi legali dalla domanda b) rigettava la domanda spiegata nei confronti della compagnia di assicurazioni d) condannava il convenuto al pagamento delle spese Controparte_2
processuali nella misura di due terzi nei confronti di parte attrice con compensazione per la restante parte e) condannava il convenuto al pagamento delle spese processuali nei confronti della società di assicurazioni, terza chiamata in causa.
Osservava il Tribunale che
-sebbene in atti non fossero rinvenibili i documenti dai quali verificare le quote effettivamente pagate dai condomini, le corrispondenti date di incasso e le relative causali, il consulente tecnico d'ufficio - il cui incarico era quello di procedere alla ricostruzione dei rapporti dare- 4
avere tra le parti -, tenuto conto che sulle entrate non vi era alcuna contestazione, accertava la corrispondenza tra le stesse nelle diverse situazioni contabili e quelle indicate nelle ripartizioni;
-i documenti esaminati erano stati predisposti dall'ex amministratore ed utilizzati da parte attrice a sostegno della domanda;
-sulla base della relazione peritale emergeva che le somme dovute all'ente di gestione ammontavano complessivamente ad €.92.087,44 “oltre €.8.145,91 al netto di quanto richiesto a conguaglio ai condomini con il bilancio consuntivo 2011”, di cui a) €.14.449,92 quale residuo debito nei confronti dell'Eni b) €.689,00 a titolo di ammanco di cassa risultante dalla gestione riscaldamento novembre 2010 - aprile 2011 c) €.3.800,00 per debito nei confronti della ditta
CA d) €.14.015,26 quale importo riferito al debito nei confronti della ATO 2 e) €.593,40 Pt_4
per la debitoria nei confronti della e della Eurocomputer s.r.l. f) €.839,16 quale Controparte_3
importo dovuto alla società fornitrice di energia elettrica g) €.27.490,32 per spese relative ai lavori alla centrale termica h) €.29.756,38 quali somme dovute agli enti previdenziali e non pagate;
-in merito alla riconvenzionale spiegata dal convenuto emergeva un debito del Condominio nei confronti dell'ex amministratore di €.5.739,65, somma risultante dalla situazione contabile cristallizzata al momento dello scambio delle consegne;
-l'importo dovuto all'ente di gestione ammontava, dunque, ad €. 86.347,79 (€.92.087,44 -
€.5.739,65);
-la domanda di garanzia svolta nei confronti della compagnia di assicurazioni meritava il rigetto, atteso che il danno, in quanto non derivante da errori professionali, era insuscettibile di indennizzo.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il via F. Strada 8 / via L. Pastor 12 che spiegava appello Controparte_1
incidentale.
Si costituiva la compagnia di Controparte_6 5
La causa all'udienza del 12-9-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusionali, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con due motivi di gravame, suscettibili di esame congiunto, l'appellante principale lamenta una erronea valutazione dei documenti prodotti in giudizio e delle prove raccolte.
Deduce che in atti non si rinvenivano i rendiconti relativi al periodo 2005-2012 né gli estratti conto bancari e postali per cui non era possibile quantificare l'ammontare delle entrate condominiali.
Assume che in assenza della documentazione suindicata era impossibile determinare le somme effettivamente incassate dall'ente di gestione a titolo di oneri.
Contesta voce per voce gli importi riconosciuti dal Tribunale ed insiste per il riconoscimento della somma di €.4.287,13 relativa al pagamento effettuato con proprie risorse per l'utenza idrica.
Insiste per l'accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti della compagnia di assicurazioni rilevando che, a prescindere dalla risarcibilità del danno, doveva essere tenuto indenne, ai sensi dell'art. 1917 c.c., dal pagamento delle spese processuali.
Il , via F. Strada 8 / via Pastor 12 propone appello incidentale al fine Controparte_1
di ottenere il riconoscimento integrale degli importi indicati nell'atto introduttivo con specificazione, voce per voce, della asserita fondatezza della richiesta.
Contesta la pronuncia del Tribunale in relazione al riconoscimento in favore dell'ex amministratore della somma di €.5.739,55 a titolo di anticipazioni effettuate.
Le censure sollevate nell'appello principale appaiono prive di pregio al pari di quelle contenute nell'appello incidentale ad eccezione di quella relativa al preteso rimborso della anticipazione effettuata da riconosciuta dal Tribunale. Parte_1
Occorre preliminarmente osservare che ad avviso della Corte la metodologia utilizzata dall'ausiliario ai fini della ricostruzione dei rapporti dare-avere può ritenersi corretta e 6
l'elaborato peritale - che appare immune da vizi-logico formali -, si presta ad un positivo apprezzamento valutativo.
Pur in mancanza di documenti (bonifici, assegni, ricevute di pagamento) utili alla determinazione delle quote condominiali versate, delle date di incasso e delle relative causali il consulente tecnico d'ufficio, preso atto della indisponibilità di all' esibizione Parte_1
di ulteriore documentazione, basava l'accertamento sull'ammontare delle entrate condominiali risultante dai documenti contabili versati in atti, predisposti dall'ex amministratore nel corso della gestione, verificando la corrispondenza tra le entrate effettivamente contabilizzate e le somme indicate nei piani di ripartizione.
Ai fini dell'accertamento veniva utilizzata in particolare la situazione contabile globale al 21-
2-2012 (data del passaggio delle consegne) prodotta in atti dall'ex amministratore, documentazione composta da un rendiconto di cassa e dalla situazione patrimoniale;
da essa emergeva che nella voce “debiti verso terzi” non erano riportati tutti i debiti del condominio per cui doveva desumersi o che tali poste fossero state, in maniera fittizia, indicate come saldate - con la conseguenza che le relative uscite destinate ad altro -, oppure che la spesa non fosse stata inserita nei rendiconti e ripartita tra i condomini.
L'indagine dell'ausiliario, dunque, ha avuto come focus la verifica di tali circostanze.
Ciò premesso occorre riesaminare voce per voce le somme riconosciute dal giudice di primo grado in favore dell'ente di gestione, i cui importi venivano contestati da entrambe le parti.
In particolare:
a) €.14.499,92 - importo pagato dai condomini e non versato alla società Eni erogatrice del gas
(il debito trova fondamento nella sentenza del Tribunale di Roma n.12973/2011 e si riferisce a consumi relativi al periodo 2004-'06) -
Il consulente tecnico sulla base del rendiconto relativo alla “morosità Italgas” accertava che il debito non era indicato nella situazione contabile globale: la somma (spese per il consumo di gas) risultava ripartita tra i condomini ed incassata ma l'importo non era stato versato alla società. 7
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale non poteva ritenersi provato che i condomini avessero versato l'intera cifra di €.23.911,88 oggetto del decreto ingiuntivo e in ogni caso non provata appare l'eccezione sollevata dall'ex amministratore in ordine alla restituzione ai condomini dei conguagli, attesa anche la tardività della documentazione
(distinta uscite) depositata per la prima volta in sede di gravame.
Quanto alle spese legali, va condiviso il mancato riconoscimento in favore dell'ente di gestione della somma di €.1.258,40 pagata al professionista, non trovandosi in atti riscontro circa l'origine del debito, consacrato in un provvedimento giurisdizionale.
b) €.689,09 - Ammanco di cassa risultante dalla gestione riscaldamento novembre 2010 / aprile 2011 -.
Le contestazioni per ammanchi di cassa riguardano sia la spesa del “terzo responsabile” pari ad €.689,09 sia le rate di riscaldamento incassate e non contabilizzate pari ad €.937,00.
Dagli accertamenti eseguiti dall'ausiliario attraverso l'esame del rendiconto condominiale predisposto dall'ex amministratore emergeva che la spesa di €.689,09 veniva erroneamente ripartita tra i condomini ed incassata;
emergeva una contabilizzazione fittizia che dimostrava la distrazione dell'importo dai fondi condominiali mentre riguardo all' ulteriore somma di
€.937,00, relativa alle rate di riscaldamento, non poteva ritenersi provato l'effettivo incasso.
La documentazione indicata dall'appellante incidentale (doc.6 bis) non appare idonea a dimostrare la fondatezza dell'ulteriore pretesa creditoria ed i rilievi sostenuti dall'ex amministratore, concernenti lo storno della somma, non risultano suffragati da riscontri.
c) €.3.800,00 - Lavori alla rete fognaria – L'importo veniva riconosciuto al a fronte CP_1
della maggiore richiesta di €.17.241,56 oltre alle spese relative alla parcella del professionista da corrispondere a cura dell'ente di gestione.
L'ausiliario accertava che il totale delle somme riferite a “lavori fogne”, riconosciute da entrambi le parti, era pari ad €.20.100,00 (€.11.100,00 quali acconti pagati alla ditta CA ed
€.9.000,00 da saldare in seguito all'atto di transazione del 20-4-2012). 8
Dell'importo complessivo di €.17.241,56 richiesto dal (€.7.109,00 per CP_1
pagamento fatture alla ditta CA + €.9.000,00), analizzata la situazione contabile “gestione lavori fogne” e sulla base dei criteri adottati dal consulente doveva riconoscersi al CP_1
la somma di €.3.800,00 (a fronte della richiesta di €.7.109,00) mentre riguardo agli ulteriori
€.9.000,00 non emergeva in atti prova che tale somma fosse stata effettivamente pagata dai condomini.
A giudizio della Corte le censure sollevate dalle parti non convincono;
il percorso motivazionale esplicitato dall'ausiliario nell'elaborato peritale, al quale espressamente ci si riporta, risulta lineare e condivisibile.
Riguardo alle spese per l'assistenza legale valgono i rilievi esplicitati al capo a).
d) €.14.015,26 - Fatture 2 (Consumi idrici - fatture 2008 per €.3.641,11 e fatture 2009 Pt_4
per €.10.374,15) - a fronte della maggiore richiesta del condominio pari ad €.22.161,17 comprensiva delle fatture 2011.
L'importo è riferito al pagamento di fatture per utenza idrica emesse nelle annualità suindicate e l'indagine del consulente è stata rivolta ad accertare da una parte l'esistenza del debito, dall'altra che i relativi oneri fossero stati effettivamente versati dai condomini.
Il c.t.u. verificava l'esistenza di due raccomandate 2 datate 30-4-2013 in cui veniva Pt_4
sollecitato il pagamento di €.11.998,25 relativo al periodo 2008-2009, fatture certamente non pagate negli esercizi di competenza ma ripartite tra i condomini.
Il era titolare di tre utenze 2 e la dichiarazione dell'ex amministratore CP_1 Pt_4
con la quale attestava che non sussistevano debiti nei confronti di terzi, era smentita dai solleciti di pagamento ricevuti dall'ente; la circostanza dedotta dall'appellante principale secondo cui le fatture non sarebbero mai pervenute al condominio appare del tutto inverosimile.
Riguardo all'annualità 2011 (€.8.145,91) doveva ritenersi - rileva il consulente - che tutte le fatture fossero state inserite come spesa e ripartite tra i condomini ma non pagate, atteso che il relativo debito non risultava in bilancio;
per quanto riguarda i conguagli non erano stati 9
incassati dall'amministratore - il quale si era dimesso nel mese di gennaio 2012 – e, dunque, era da ritenere che le somme fossero rimaste nella disponibilità del condominio.
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante incidentale non si ravvisano contraddittorietà nel percorso logico e motivazionale seguito dall'ausiliario: per il totale riconoscimento delle somme invocate dal condomino manca la certezza che - dovute a conguaglio per l'anno 2011 - fossero state incassate entro il mese di gennaio 2012, data di cessazione dell'incarico dell'ex amministratore;
e) In riferimento alla richiesta del Condominio di €.59.910,82, relativi a somme dovute all' , il giudice di primo grado nulla riconosceva a tale titolo in quanto l'importo, alla luce della situazione contabile globale, doveva ritenersi essere stato diversamente utilizzato.
I rilievi sollevati dall'appellante incidentale devono ritenersi privi di fondamento;
le evidenze cui giungeva il consulente tecnico d'ufficio derivavano dall'esame della situazione contabile predisposta dall'ex amministratore e letta nel più ampio sistema della situazione contabile globale.
f) €.593,40 relativi a pagamenti dovuti alla ed alla Eurocomputex s.r.l. per fatture Controparte_3
riguardanti gli anni 2010-'11 effettuati dal nuovo amministratore a fronte di solleciti ricevuti dai fornitori (a fronte della maggior somma richiesta dal condominio di €.2.380,55).
L'ausiliario accertava che l'importo di €.1.787,15 non era stato inserito nel rendiconto condominiale, atteso che le fatture erano state emesse nel 2012 allorquando Parte_1
non ricopriva più l'incarico di amministratore, mentre la residua somma di €.593,40 risultava fatturata già nel 2011 e, dunque, la debitoria era conosciuta dall'amministratore al momento della predisposizione del bilancio condominiale e dei relativi riparti.
La tesi sollevata dall'appellante incidentale in relazione al fatto che comunque di tratterebbe di operazioni riferibili al 2011 è priva di fondamento, atteso che i documenti contabili erano stati emessi dai fornitori in data successiva alla cessazione dell'incarico.
g) €.893,16 per debito nei confronti del fornitore di energia elettrica. 10
Rilevava il c.t.u. che la somma era riferita a fatture Ato 2008-'09, non si trattava di Pt_4
conguagli e dalla situazione contabile non risultava la debitoria;
doveva ritenersi che le fatture, certamente ricevute, fossero state inserite nelle spese annuali e ripartite tra i condomini ma non pagate alla società fornitrice.
Nessuna specifica censura veniva sollevata dalle parti.
h) €.27.890,32 importo riconosciuto dal Tribunale a fronte di una richiesta del di CP_1
€.28.519,85 - Somme relative alle spese per gli interventi di riqualificazione della centrale termica condominiale.
L'importo complessivo si compone di €.27.490,32 per un finanziamento richiesto dall'ex amministratore all'insaputa dei condomini, di €.400,00 a titolo di penale ed €.629,20, quale somma da pagare al professionista incaricato.
Risultava dal rendiconto condominiale che le spese per la centrale termica, ammontanti complessivamente ad €.88.000,45, erano state contabilizzate e ripartite tra i condomini;
l'amministratore aveva, per conto del condominio e in assenza di specifico mandato stipulato un contratto di finanziamento per €.34.475,00 oltre Iva, il cui piano di restituzione prevedeva la corresponsione di sette rate da €.4.925,00 ciascuna.
L'ex amministratore provvedeva al pagamento delle sole prime due rate, tant'è che in atti si rinveniva un decreto ingiuntivo per l'importo di €.27.742,43 oltre Iva promosso ad istanza della società CP_7
La registrazione contabile del saldo - conclude l'ausiliario - era da ritenersi fittizia e la somma di cui al titolo monitorio distratta dai fondi condominiali.
I rilievi formulati dall'appellante principale risultano privi di fondamento atteso che nella situazione contabile non vi è traccia dell'esistenza di debiti nei confronti della soc. CP_7
Per quanto riguarda le spese legali sostenute dal condominio valgono i rilievi già evidenziati al capo a). 11
i) €.29.756,38 somma riconosciuta al per cartelle esattoriali iscritte a ruolo da CP_1
Equitalia fino al mese di febbraio 2012 comprensive di interessi e penali, a fronte di una richiesta di €.153.861,70.
In relazione a tale partita di debito il consulente accertava che
-l'amministratore predisponeva n.4 gestioni straordinarie facenti parte della situazione contabile globale, relative alle morosità allo scopo di pagare la debitoria dovuta per CP_4
omissioni compiute dal precedente amministratore;
-le somme rendicontate ammontano complessivamente ad €.106.925,77, cifra coincidente con quella indicata dal convenuto nella memoria ex art. 183 c.p.c.;
-risultava accertato che ai condomini fossero state richieste le relative quote di spettanza ai fini del pagamento del saldo;
-dalle cartelle esattoriali in atti risulta che al 21-3-2013 il totale richiesto da Equitalia per contributi non versati ammontava ad €.95.682,00; CP_8
-dal 2005 al 2011 era stata pagata esclusivamente la somma di €.11.243,77 (€.106.925,77-
€.11.243,77 = €.95.682,00) e non €.41.000,15 come affermato dall'amministratore;
-doveva dedursi che la registrazione contabile di €.29.756,38 (€.41.000,15 - €.11.243,77 =
29.756,38) era fittizia.
Il percorso metodologico e motivazionale seguito dal c.t.u. per la quantificazione della somma appare condivisibile ed i rilievi sollevati dalle parti non convincono.
I debiti verso l'Erario e verso l'Inail contenuti nelle cartelle esattoriali non risultano né rendicontati né ripartiti tra i condomini e non v'è riscontro alla “duplicazione dell'esame delle situazioni contabili” rilievo quest'ultimo eccepito dall'appellante principale.
Destituita infine di fondamento è la censura sollevata dall'appellante incidentale in relazione al mancato riconoscimento della somma di €.1.807,38 a titolo di rate versate dai condomini e non contabilizzate, non risultando dagli atti che i pagamenti effettuati dai condomini siano stati 12
eseguiti in data precedente al passaggio delle consegne da parte dell'ex amministratore (21-2-
2012).
Occorre, ancora, esaminare la statuizione del Tribunale relativa al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall' ex amministratore di condanna del al pagamento della somma complessiva di €.10.027,28 derivante da CP_1
anticipazioni effettuate da , di cui €.5.739,65 emergenti dalla situazione Parte_1
contabile globale ed €.4.287,73 per consumi idrici non ripartite tra i condomini ma pagate dall'ex amministratore.
Il Tribunale riconosceva all'appellante principale esclusivamente l'importo di €.5.739,65 ed entrambe le parti si dolevano della statuizione.
A giudizio della Corte l'appello incidentale del appellato risulta fondato e merita CP_1
accoglimento.
Deve infatti rilevarsi che
-l'eventuale credito dell'amministratore, originato dal recupero delle somme anticipate nell'interesse del condominio, si fonda sul contratto tipico di amministrazione che intercorre con i condomini;
-l'amministratore, ai sensi dell'art.1720 c.c., deve offrire la prova degli esborsi effettuati ed il condominio è tenuto, quale mandante, a rimborsargli le anticipazioni;
-la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo che evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, non consente di ritenere dimostrato che la differenza sia stata versata dall'amministratore con denaro proprio in quanto la ricognizione di debito postula un atto di volizione da parte dell'organo collegiale in relazione a poste passive specificamente indicate (Cass. Sez. II, 09/05/2011, n. 10153);
-l'assemblea ha il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, ma solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo delle varie 13
poste contabili può costituire idonea prova del debito del condominio nei confronti del precedente amministratore, ipotesi che non ricorre nel caso in esame;
-neppure la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, integra una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. ord. 21 novembre 2022, n. 34242);
-alcuna prova veniva fornita in ordine alla sussistenza del credito vantato dall'ex amministratore e pertanto la decurtazione di €.5.739,65 dall'importo di €.92.087,44 riconosciuto a seguito degli accertamenti peritali appare ingiustificata.
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante principale contesta la decisione del giudice di primo grado in riferimento alla spiegata domanda di manleva nei confronti di compagnia che garantiva in caso di accertata Controparte_2 Parte_1
responsabilità dell'ex amministrazione.
La Corte reputa pienamente condivisibile la posizione assunta dal Tribunale in ordine alla inoperabilità della garanzia anche in riferimento all'obbligo di tenere indenne il soggetto assicurato dagli oneri relativi alle spese processuali: va infatti osservato che la responsabilità dell'ex amministratore non attiene ad errori di natura professionale ma è riconducibile ad indebite trattenute di somme regolarmente versate dai condomini, ad ammanchi di cassa, a crediti insoluti vantati dai fornitori.
Tali peculiari ipotesi non sono ricomprese nelle condizioni di polizza di cui agli artt.3 e 16 del contratto di assicurazione.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello principale ed il parziale accoglimento di quello incidentale.
In ragione dell'esito del giudizio caratterizzato da una sostanziale reciproca soccombenza se si eccettua l'aspetto marginale riguardante la somma riconosciuta in primo grado per anticipazioni, le spese processuali del presente grado tra ed il Parte_1 CP_1 14
appellato possono essere integralmente compensate;
quelle nei confronti della soc. CP_2
vanno invece poste a carico dell'appellante principale e liquidate, come da dispositivo
[...]
sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti del , in persona Controparte_9
dell'amministratore p.t. nonché di , in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., avverso la sentenza n.11270/2017, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta l'appello principale;
b) accoglie parzialmente l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento in favore dell'ente di gestione dell'ulteriore importo di Parte_1
€.5.739,65 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
c) dichiara la compensazione delle spese processuali del presente grado tra l'appellante principale e l'ente di gestione;
d) condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della soc. che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.6.000,00 Controparte_2
per compensi professionali oltre accessori di legge;
e) conferma nel resto la sentenza impugnata. 15
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano