Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5253 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05253/2025REG.PROV.COLL.
N. 05251/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5251 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Mantella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le -OMISSIS-(Sezione Seconda) n. 00825/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’U.T.G. di Ancona ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, ex art. 103 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, presentata dal datore di lavoro (Sig. -OMISSIS-, odierno appellante), in favore del Sig. -OMISSIS-, (anch’egli appellante) ai fini dell’assunzione come collaboratore familiare.
1.1. Il provvedimento è stato assunto in quanto la documentazione presentata dal datore di lavoro, con particolare riferimento al requisito reddituale relativo al periodo 2019, non è risultata idonea a provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
2. Avverso tale determinazione l’interessato ha adito il Tar, che con la sentenza qui impugnata ha rigettato il ricorso, in quanto:
“… il Prefetto di Ancona ha motivato il diniego confutando l’assunto dell’interessato secondo cui egli sarebbe l’unico componente del nucleo familiare in quanto il fratello sig. -OMISSIS- si sarebbe trasferito in Francia.
Nello specifico, l’Ispettorato del Lavoro di Ancona ha confermato il proprio parere negativo in quanto dalle verifiche compiute attraverso la banca dati Inps è emerso che il fratello ha lavorato in Italia con una frequenza tale da escluderne la presenza nel territorio nazionale esclusivamente per periodi di vacanza. Considerata, pertanto, la mancanza di documentazione ufficiale in grado di attestare il trasferimento del fratello del datore di lavoro, il Prefetto ha ritenuto dirimente il certificato di stato di famiglia attestante la convivenza tra il sig. -OMISSIS- e il fratello sig. -OMISSIS-.
Di qui il rigetto per mancato raggiungimento del requisito reddituale previsto in caso di convivenza con uno o più familiari facenti parte del medesimo nucleo familiare.
Orbene, le suddette conclusioni cui è giunta l’Amministrazione non sono state contestate dall’odierno ricorrente, sicché il Collegio ritiene che il diniego in parola trovi legittimo fondamento nella preclusione derivante dal mancato raggiungimento della soglia reddituale richiesta.
2.3 A ben vedere, soltanto in sede di ricorso giurisdizionale, il ricorrente ha dedotto la circostanza per cui la capacità reddituale, in ipotesi carente, potrebbe essere dimostrata per mezzo del cumulo del proprio reddito con il reddito di altro parente entro il secondo grado del ricorrente, in specie un altro fratello, sig. -OMISSIS-.
Sul punto giova evidenziare che, benché la congruità della capacità economica del datore di lavoro, attraverso il cumulo dei redditi dei fratelli -OMISSIS-, come previsto espressamente dalla norma, potrebbe permettere di raggiungere complessivamente la soglia normativa richiesta, emerge con tutta evidenza la tardività delle allegazioni, non essendo la sede processuale il luogo deputato alla valutazione, in prima istanza, della documentazione non precedentemente sottoposta al vaglio dell’Amministrazione resistente (art. 31, comma 3 e art. 34, comma 1 lett. c) c.p.a.), titolare esclusiva del potere di valutazione degli interessi rilevanti nel caso di specie (art. 34, comma 2, c.p.a.).
Al riguardo occorre, tuttavia, sottolineare come il più recente orientamento del Consiglio di Stato, che consente di valorizzare la sussistenza di eventuali sopravvenienze favorevoli allo straniero in controversie attinenti a permessi ordinari di soggiorno (ex multis, da ultimo Cons. St., sez. III, 1° giugno 2022, n. 4467), non è applicabile in via analogica anche all’ipotesi di permessi connessi all’emersione di lavoro irregolare, quale quella di cui qui si discute.
Pertanto, nel caso di specie, sulla scorta di quanto documentato in sede procedimentale, rileva unicamente il reddito imponibile del datore di lavoro risultante dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e, per tali motivi, si ritiene che ragionevolmente l’Amministrazione abbia rigettato la domanda di emersione in parola, non essendo stata superata la preclusione legislativa del limite reddituale ”.
3. Con atto di appello e successiva memoria i ricorrenti evidenziano che l’istruttoria dell’Amministrazione si è basata solo sul reddito del ricorrente del datore di lavoro “ escludendo, di fatto ed erroneamente, che quello – pure allegato in atti - dei di lui fratelli residenti in Italia e di fatto quasi conviventi, potesse integrare e concorrere, unitamente a quello del ricorrente datore, al raggiungimento della soglia economica prevista, nel caso de quo, dall’art. 9 del D.M 30.05.2020.
In realtà, sulla base della documentazione reddituale e non, tutta pervenuta al SUI di Ancona, sebbene in parte solo dopo l’adozione del provvedimento già impugnato dinanzi al TAR Marche, nonché in ossequio alle precipue disposizioni dell’INPS – tra tutte la n. 2327 del 04.06.2020 – e, soprattutto, dell’orientamento sul punto offerto da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, doveva il TAR -OMISSIS-ritenere e riconoscere ai ricorrenti – ed in particolare al datore - la possibilità di avvalersi, ai fini della valutazione del reddito necessario e richiesto dalla normativa de qua per poter assumere il lavoratore, ed al fine di operare una più accurata e corretta valutazione dei requisiti di accoglibilità della domanda de qua, non solo dei suoi redditi da lavoro ma anche di quelli del di lui fratello -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (Algeria) il 20.10.1989 e residente in -OMISSIS-(AN) Via --OMISSIS-, di fatto prossimo e quasi convivente con i ricorrenti, residenti al vicino civico 17 della stessa Via -OMISSIS-(vedi certificazioni in atti e dimesse già al TAR Marche).
Tant’è che nella sentenza che si impugna il Tribunale dorico afferma a pagina 5 al punto 2.3 della sentenza – riconoscendone la congruità – che i redditi dei familiari cumulabili tra loro permetteva di raggiungere complessivamente la soglia normativa richiesta evidenziando nel contempo, ed è motivo di precipua censura, che detta circostanza fosse stata dedotta solo in sede giurisdizionale e non precedentemente posta al vaglio dell’Amministrazione resistente e perciò non valorizzabile né apprezzabile ai fini dell’accoglimento del ricorso.
Sul punto il Tribunale dorico richiamava l’orientamento di codesto Consiglio di stato laddove è sostenuto e ritenuto che la possibilità di valorizzare la sussistenza di eventuali sopravvenienze favorevoli allo straniero sarebbe applicabile solo alla ipotesi del rinnovo del permesso di soggiorno e non, invece, nel caso de quo.
In punto di fatto dai redditi prodotti e denunciati sia dal ricorrente datore che dal di lui fratello -OMISSIS-, risulta che per il 2019 potessero vantare – entrambi e congiuntamente - un reddito complessivo di oltre euro 57.000,00 mentre, per il 2020, di euro 48.915,00.
Dimostrato così, già in fase istruttoria, il superamento della soglia minima reddituale prevista dalla normativa de qua, quanto al rapporto di parentela entro il secondo grado dei due soggetti, quale condizione prevista dall’art. 9 del d.m. 30.05.2020 ai fini della cumulabilità e integrabilità dei distinti redditi, si forniva prova tramite gli estratti per riassunto di nascita rilasciati agli stessi dall’Ufficiale di stato civile del Comune di Jesi (AN) ed allegati ”.
4. L’Amministrazione dell’Interno si è costituita con formula di mero stile, senza depositare memoria o controdedurre.
5. All’udienza pubblica del 22 maggio la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Dall’esame degli atti di causa emerge la congruità economica del datore di lavoro, acquisita mediante il cumulo dei redditi dei fratelli -OMISSIS-, ritenuta dal Giudice di prime cure allegazione documentale tardiva e comunque da sottoporre al vaglio dell’amministrazione e non del giudice amministrativo.
2.1. A parere del Collegio, invece, si tratta di una sopravvenienza rilevante ai fini del decidere, considerato, alla luce della giurisprudenza della Sezione, che la funzione assegnata al Giudice amministrativo, nelle ipotesi in cui oggetto del giudizio sono i diritti fondamentali della persona umana che possono trovare tutela nel quadro di un idoneo bilanciamento con i valori essenziali della sicurezza e della sostenibilità dei flussi migratori, non può limitarsi ad una valutazione di tipo statico ancorata al provvedimento impugnato, ma deve operare una valutazione di tipo dinamico - fermi restando il potere discrezionale dell'Amministrazione competente e il divieto assoluto di sindacato esteso al merito - al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale (vds., nel senso,. Cons. Stato, Sez. III, n. 4722/2023).
2.2. È proprio nei casi in cui il bene della vita da tutelare ha natura personale che oggetto della valutazione giudiziale non può essere solo il provvedimento in sé, dovendo essa necessariamente avvolgere la situazione giuridica soggettiva che fa da sfondo alla vicenda procedimentale, al fine di evitare il concretizzarsi di un pregiudizio per la situazione giuridica sostanziale.
2.3. In merito, è di assoluto rilievo la sentenza n. 5498/2023 di questa Sezione, laddove afferma che “ nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana…l’amministrazione, nell’esercizio del suo potere, è obbligata a tenere in debito conto le circostanze sopravvenute che, anche se non conosciute al momento dell’atto – che quindi deve ritenersi legittimo - comunque hanno modificato la situazione giuridica dell’appellante e potrebbero, nel rispetto della normativa vigente e in concorrenza degli ulteriori indefettibili presupposti, condurre ad una nuova valutazione ed un differente esito procedimentale ”.
3. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado, ai fini dell’annullamento del rigetto impugnato e del riesame dell’istanza presentata dall’appellante.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado nei limiti e con le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità degli appellanti e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO