Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Sentenza breve 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 20/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00973/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art.60 cod. proc. ammin. sul ricorso numero di registro generale 814 del 2024 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Erika Della Pietà, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Via Tolmezzo n.2;
contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;
Prefettura di Milano in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
previa sospensiva, del provvedimento del 5/4/2022 mai notificato di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.656 del 2024 di accoglimento della domanda di sospensione ai fini del riesame;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 6/3/2025 in cui si riferisce dell’avvenuto rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Visto l’art. 35, comma 1, lett.c) cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito l’Avvocato dello Stato come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di essere cittadino peruviano che avanzava in data 25/6/2020 istanza di regolarizzazione per il tramite della sua datrice di lavoro sig.ra -OMISSIS-; non perveniva alcun riscontro, finchè non veniva a conoscenza dell’impugnato provvedimento – mai notificato - con cui l’istanza era stata rigettata per mancato riscontro a richiesta documentale che, in realtà, non era mai stata ricevuta. Si sono dedotti la violazione di legge, l’erronea motivazione, l’eccesso di potere ed il difetto di istruttoria.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso.
2. Con ordinanza del 26/6/2024, n.656 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione ai fini del riesame con la seguente motivazione:
“Ritenuto che, ad un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti in sede ricorsuale appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris tale da giustificare il riesame della posizione dell’istante, poiché il rigetto è stato motivato con esclusivo riguardo al mancato riscontro ad una richiesta documentale che parte ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto;
Ritenuto, pertanto,
- di onerare la parte ricorrente della trasmissione alla Prefettura di Milano, all’indirizzo PEC indicato in dispositivo, di tutta la documentazione necessaria al riesame, anche quella già depositata in giudizio;
- di disporre che la Prefettura di Milano provveda con la massima possibile sollecitudine al suddetto riesame, che in ogni caso dovrà essere espletato entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta documentazione;
- di stabilire che la parte più diligente dovrà versare in atti prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, c.p.a., precisando che la Prefettura di Milano è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- di fissare, per la prosecuzione della fase cautelare, la Camera di consiglio del 19 marzo 2025;
- di sospendere, nel contempo, l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che le spese della presente fase saranno liquidate con il provvedimento conclusivo della stessa,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza di riesame della domanda cautelare proposta incidentalmente da parte ricorrente e, per l'effetto,
a) sospende ai fini del riesame, come in motivazione, l’efficacia del provvedimento impugnato;
b) fissa per la definizione della fase cautelare, anche quanto alle spese, la Camera di consiglio del 19 marzo 2025.”
3. La Sezione, premesso che ritiene il ricorso manifestamente improcedibile con la conseguenza che esso può essere deciso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. ammin. con sentenza in forma semplificata sin dalla presente fase cautelare - essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria – ai fini della declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, prende atto del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato il 6/3/2025 di comunicazione in cui si riferisce dell’avvenuto rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
4. La pronuncia in rito giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la improcedibilità del ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO