CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 524/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072140330000 MODELLO UNICO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 914/2023 del Registro Generale, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620210072140330000, emessa da Agenzia delle Entrate–Riscossione per la Provincia di
Palermo, deducendone la nullità e l'illegittimità per i motivi esposti nel ricorso.
Successivamente, con atto depositato in data 18.9.25 la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992.
La parte resistente nulla ha opposto al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso proposta dalla parte ricorrente, ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, non sussistendo ragioni ostative alla sua declaratoria.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compnesa le spese
Palermo 29.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 914/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210072140330000 MODELLO UNICO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 914/2023 del Registro Generale, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29620210072140330000, emessa da Agenzia delle Entrate–Riscossione per la Provincia di
Palermo, deducendone la nullità e l'illegittimità per i motivi esposti nel ricorso.
Successivamente, con atto depositato in data 18.9.25 la ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 546/1992.
La parte resistente nulla ha opposto al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rinuncia al ricorso proposta dalla parte ricorrente, ritualmente depositata, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, non sussistendo ragioni ostative alla sua declaratoria.
Quanto alle spese le stesse possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia e alla natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo:
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso.
Compnesa le spese
Palermo 29.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE