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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1344/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Roma n. Parte_1 C.F._1
54 presso lo studio dell'Avv. Elena LABONIA che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Controparte_1 C.F._2
Via dei Lauri n. 1 presso lo studio dell'Avv. Attilio Francesco FERRI che la rappresenta e difende giusta procura speciale posta su foglio separato in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte: come da verbale di udienza del 17.4.2025
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. a decorrere dal 5 maggio 2025, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...] la somma di € 1.300,00 (milletrecento) a titolo di mantenimento della stessa CP_1 Controparte_1 oltre rivalutazione ISTAT come per legge, versando la relativa somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
3) Il sig. a decorrere dal 5 maggio 2025, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...] la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento della figlia oltre CP_1 Persona_1 rivalutazione ISTAT come per legge, versando la somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
pagina 1 di 5 Per_
4) I coniugi provvederanno ognuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia spese individuate secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
Per_
5) Il sig. si onera del pagamento di tutte le spese universitarie della figlia comprese quelle di Parte_1 un'eventuale sistemazione della stessa nella sede universitaria scelta;
Per_
6) La sig.ra e la figlia entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, quindi entro il CP_1
17/10/2025, rilasceranno la casa sita in Rieti, via Sandro Pertini n. 381 di proprietà esclusiva del marito ed andranno ad abitare nell'immobile sito in via Salaria Centro n. 91 di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
a tale proposito il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia a qualsivoglia CP_1 Parte_1 pretesa, richiesta e/o rivendicazione in merito alla proprietà dell'immobile sito in Rieti Via Salaria Centro 91; la
Sig.ra si impegna ad effettuare le volture delle utenze intestate al Sig. e relative CP_1 Parte_1 all'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro 91, entro il 15/05/2025;
7) Il sig. continuerà a pagare il 50% delle rate del mutuo ipotecario presso BNL relativo all'immobile Parte_1 di Via Salaria Centro 91e del finanziamento dell'autovettura Nissan KE intestata alla moglie e per l'effetto continuerà a versare sul c/c n. 14600000000002142 presso BNL la somma pari al 50% della rata del mutuo ipotecario nonché quella relativa al 50% del finanziamento dell'auto sino alla completa estinzione degli stessi;
8) Le parti si impegnano ad intestare il c/c n. 14600000000002142 presso BNLalla sola sig.ra
[...]
CP_1
9) Compensate tra le parti le spese di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dalla moglie, con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario a Poggio Bustone (RI) il giorno 21/07/1996, trascritto agli atti civili dell'Ufficio Anagrafe del detto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1996).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il 17/06/2001, e Per_2
Per_ Per_
il 27/10/2006; è maggiorenne ed economicamente indipendente, è Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico;
la famiglia è vissuta a Rieti, in Via Sandro Pertini n. 381 nell'appartamento di proprietà esclusiva del acquistato prima del matrimonio;
nell'anno 2015 i coniugi hanno acquistato, con i risparmi Pt_1 del e attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario, un immobile sito in Rieti, Via Parte_1
Salaria Centro n. 91; tale immobile è di fatto in comproprietà di entrambi i coniugi ed è stato intestato alla moglie di comune accordo, perché il marito era già intestatario dell'abitazione coniugale in Rieti, Via Sandro Pertini n. 381 e dell'immobile ereditario sito in Rieti, Via Solidati
Tiburzi n. 21; il mutuo per l'acquisto dell'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro n. 91, era stato acceso il 20/08/2015 presso la Cassa di Risparmio di Rieti e trasferito in data 20/08/2020 presso la pagina 2 di 5 con rate mensili di € 912,08 per una durata di 15 anni e tale rata è sempre stata pagata CP_2 da entrambi i coniugi mediante addebito su un conto ad essi cointestato;
il è un Dirigente Pt_1 dell'Aeronautica Militare Italiana posto in stato di quiescenza da Giugno 2024 e percepisce attualmente una pensione mensile di circa € 4.200,00; il ricorrente dal 15/05/2023, con il consenso della moglie, si era trasferito a Milano per esigenze di lavoro, ove vive ancora oggi con il figlio in un appartamento condotto in locazione a Sesto Calende (MI) mentre la moglie Per_2
Per_ attualmente vive insieme alla figlia nell'abitazione di proprietà del in Rieti, Via Parte_1
Sandro Pertini n. 381; ella svolge l'attività di insegnante presso le Scuole medie superiori e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.900,00; inoltre è di fatto comproprietaria dell'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro n. 91; la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile a causa della diversità caratteriale dei coniugi che con il trascorrere del tempo ha fatto venir meno l'affectio coniugalis; tanto è ciò vero che costoro sono separati di fatto già dal mese di
Marzo 2024.
Tutto ciò premesso, e richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, il ricorrente ha chiesto la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente contestando puntualmente la rappresentazione dei fatti del ricorrente, deducendo che: il rapporto tra i coniugi dura ininterrottamente da aprile 1985, con un fidanzamento di 11 anni;
la moglie ha seguito il marito in tutti i suoi trasferimenti sul territorio italiano, anche dopo la nascita dei figli, di cui si è occupata in modo esclusivo, talvolta con il supporto di qualche baby sitter, che però non era sufficiente, considerato che entrambi i figli hanno avuto fin dalla nascita importanti problemi di salute;
a ha sacrificato la sua carriera e la sua crescita personale, rincuorata dal fatto che il CP_1 le prospettava progetti per il futuro, ripetendo che mai si sarebbe dovuta preoccupare delle Pt_1 questioni economiche;
il ha sempre controllato e gestito ogni aspetto della vita privata e Pt_1 professionale della che si è sempre fidata di lui con amore sincero e disinteressato;
la CP_1 stessa missione in Uzbekistan doveva segnare la fine della carriera del e l'inizio della Pt_1 agognata serenità dopo tanti sacrifici e tanti viaggi;
in maniera inaspettata, a marzo 2024 perveniva alla la lettera che comunicava l'intenzione del di avviare la separazione legale;
CP_1 Pt_1 le modalità poco rispettose della coniuge con le quali è stato attuato, hanno provocato nella uno stato massimo di frustrazione e di umiliazione pervaso da pensieri intrusivi di CP_1 inadeguatezza e paura per il futuro che l'hanno indotta a bassa autostima e sentimenti di autosvalutazione, non ultime le difficoltà economiche nelle quali versa che l'hanno indotta a dover chiedere prestiti alla sorella ed addirittura al figlio . Per_3 Per_2
pagina 3 di 5 Ciò premesso, e richiamando per i dettagli il contenuto della comparsa di risposta, adducendo una sperequazione economica tra i coniugi, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento per sé e Per_ per la figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente di euro 2200, di cui €
1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 700,00 per la figlia, oltre l'80% delle spese straordinarie per quest'ultima.
Alla prima udienza del 6 marzo 2025 il giudice delegato ha sentito le parti tentando la conciliazione e i difensori hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
Alla successiva udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concedere i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi i difensori delle parti espressamente rinunciato.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo n 1344/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto a Poggio Bustone (RI) il giorno 21/07/1996, trascritto agli Atti Civili dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Poggio Bustone (Atto n. 12, parte II, serie A, anno 1996);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comune di Poggio Bustone ove l'atto risulta trascritto;
- pone a carico di a decorrere dal 5 maggio 2025, l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 1.300,00 (milletrecento) a titolo di Controparte_1 mantenimento della stessa oltre rivalutazione ISTAT come per legge, Controparte_1 versando la relativa somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
- pone a carico di a decorrere dal 5 maggio 2025, l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di Controparte_1
pagina 4 di 5 mantenimento della figlia oltre rivalutazione ISTAT come per legge, versando la Persona_1 somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
- dispone che i coniugi provvederanno ognuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie della Per_ figlia spese individuate secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
Per_
- pone a carico di l'obbligo di pagare tutte le spese universitarie della figlia Parte_1 comprese quelle di un'eventuale sistemazione della stessa nella sede universitaria scelta;
Per_
- dà atto che la e la figlia entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 quindi entro il 17/10/2025, rilasceranno la casa sita in Rieti, via Sandro Pertini n. 381 di proprietà esclusiva del marito ed andranno ad abitare nell'immobile sito in via Salaria Centro n. 91 di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1
- dà atto che il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia a qualsivoglia Parte_1 pretesa, richiesta e/o rivendicazione in merito alla proprietà dell'immobile sito in Rieti Via Salaria
Centro 91; la Sig.ra si impegna ad effettuare le volture delle utenze intestate al Sig. CP_1
e relative all'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro 91, entro il 15/05/2025; Parte_1
- dà atto che continuerà a pagare il 50% delle rate del mutuo ipotecario presso BNL Parte_1 relativo all'immobile di Via Salaria Centro 91e del finanziamento dell'autovettura Nissan KE intestata alla moglie e per l'effetto continuerà a versare sul c/c n. 14600000000002142 presso BNL la somma pari al 50% della rata del mutuo ipotecario nonché quella relativa al 50% del finanziamento dell'auto sino alla completa estinzione degli stessi;
- dà atto che le parti si impegnano ad intestare il c/c n. 14600000000002142 presso BNL alla sola sig.ra Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1344/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Via Roma n. Parte_1 C.F._1
54 presso lo studio dell'Avv. Elena LABONIA che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Rieti, Controparte_1 C.F._2
Via dei Lauri n. 1 presso lo studio dell'Avv. Attilio Francesco FERRI che la rappresenta e difende giusta procura speciale posta su foglio separato in atti resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte: come da verbale di udienza del 17.4.2025
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il sig. a decorrere dal 5 maggio 2025, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...] la somma di € 1.300,00 (milletrecento) a titolo di mantenimento della stessa CP_1 Controparte_1 oltre rivalutazione ISTAT come per legge, versando la relativa somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
3) Il sig. a decorrere dal 5 maggio 2025, corrisponderà mensilmente alla sig.ra Parte_1 [...] la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di mantenimento della figlia oltre CP_1 Persona_1 rivalutazione ISTAT come per legge, versando la somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
pagina 1 di 5 Per_
4) I coniugi provvederanno ognuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie della figlia spese individuate secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
Per_
5) Il sig. si onera del pagamento di tutte le spese universitarie della figlia comprese quelle di Parte_1 un'eventuale sistemazione della stessa nella sede universitaria scelta;
Per_
6) La sig.ra e la figlia entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, quindi entro il CP_1
17/10/2025, rilasceranno la casa sita in Rieti, via Sandro Pertini n. 381 di proprietà esclusiva del marito ed andranno ad abitare nell'immobile sito in via Salaria Centro n. 91 di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
a tale proposito il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia a qualsivoglia CP_1 Parte_1 pretesa, richiesta e/o rivendicazione in merito alla proprietà dell'immobile sito in Rieti Via Salaria Centro 91; la
Sig.ra si impegna ad effettuare le volture delle utenze intestate al Sig. e relative CP_1 Parte_1 all'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro 91, entro il 15/05/2025;
7) Il sig. continuerà a pagare il 50% delle rate del mutuo ipotecario presso BNL relativo all'immobile Parte_1 di Via Salaria Centro 91e del finanziamento dell'autovettura Nissan KE intestata alla moglie e per l'effetto continuerà a versare sul c/c n. 14600000000002142 presso BNL la somma pari al 50% della rata del mutuo ipotecario nonché quella relativa al 50% del finanziamento dell'auto sino alla completa estinzione degli stessi;
8) Le parti si impegnano ad intestare il c/c n. 14600000000002142 presso BNLalla sola sig.ra
[...]
CP_1
9) Compensate tra le parti le spese di causa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.11.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la separazione personale dalla moglie, con la quale ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario a Poggio Bustone (RI) il giorno 21/07/1996, trascritto agli atti civili dell'Ufficio Anagrafe del detto Comune (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1996).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati , il 17/06/2001, e Per_2
Per_ Per_
il 27/10/2006; è maggiorenne ed economicamente indipendente, è Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente e frequenta l'ultimo anno del Liceo Classico;
la famiglia è vissuta a Rieti, in Via Sandro Pertini n. 381 nell'appartamento di proprietà esclusiva del acquistato prima del matrimonio;
nell'anno 2015 i coniugi hanno acquistato, con i risparmi Pt_1 del e attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario, un immobile sito in Rieti, Via Parte_1
Salaria Centro n. 91; tale immobile è di fatto in comproprietà di entrambi i coniugi ed è stato intestato alla moglie di comune accordo, perché il marito era già intestatario dell'abitazione coniugale in Rieti, Via Sandro Pertini n. 381 e dell'immobile ereditario sito in Rieti, Via Solidati
Tiburzi n. 21; il mutuo per l'acquisto dell'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro n. 91, era stato acceso il 20/08/2015 presso la Cassa di Risparmio di Rieti e trasferito in data 20/08/2020 presso la pagina 2 di 5 con rate mensili di € 912,08 per una durata di 15 anni e tale rata è sempre stata pagata CP_2 da entrambi i coniugi mediante addebito su un conto ad essi cointestato;
il è un Dirigente Pt_1 dell'Aeronautica Militare Italiana posto in stato di quiescenza da Giugno 2024 e percepisce attualmente una pensione mensile di circa € 4.200,00; il ricorrente dal 15/05/2023, con il consenso della moglie, si era trasferito a Milano per esigenze di lavoro, ove vive ancora oggi con il figlio in un appartamento condotto in locazione a Sesto Calende (MI) mentre la moglie Per_2
Per_ attualmente vive insieme alla figlia nell'abitazione di proprietà del in Rieti, Via Parte_1
Sandro Pertini n. 381; ella svolge l'attività di insegnante presso le Scuole medie superiori e percepisce una retribuzione mensile di circa € 1.900,00; inoltre è di fatto comproprietaria dell'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro n. 91; la prosecuzione della convivenza è divenuta impossibile a causa della diversità caratteriale dei coniugi che con il trascorrere del tempo ha fatto venir meno l'affectio coniugalis; tanto è ciò vero che costoro sono separati di fatto già dal mese di
Marzo 2024.
Tutto ciò premesso, e richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, il ricorrente ha chiesto la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente contestando puntualmente la rappresentazione dei fatti del ricorrente, deducendo che: il rapporto tra i coniugi dura ininterrottamente da aprile 1985, con un fidanzamento di 11 anni;
la moglie ha seguito il marito in tutti i suoi trasferimenti sul territorio italiano, anche dopo la nascita dei figli, di cui si è occupata in modo esclusivo, talvolta con il supporto di qualche baby sitter, che però non era sufficiente, considerato che entrambi i figli hanno avuto fin dalla nascita importanti problemi di salute;
a ha sacrificato la sua carriera e la sua crescita personale, rincuorata dal fatto che il CP_1 le prospettava progetti per il futuro, ripetendo che mai si sarebbe dovuta preoccupare delle Pt_1 questioni economiche;
il ha sempre controllato e gestito ogni aspetto della vita privata e Pt_1 professionale della che si è sempre fidata di lui con amore sincero e disinteressato;
la CP_1 stessa missione in Uzbekistan doveva segnare la fine della carriera del e l'inizio della Pt_1 agognata serenità dopo tanti sacrifici e tanti viaggi;
in maniera inaspettata, a marzo 2024 perveniva alla la lettera che comunicava l'intenzione del di avviare la separazione legale;
CP_1 Pt_1 le modalità poco rispettose della coniuge con le quali è stato attuato, hanno provocato nella uno stato massimo di frustrazione e di umiliazione pervaso da pensieri intrusivi di CP_1 inadeguatezza e paura per il futuro che l'hanno indotta a bassa autostima e sentimenti di autosvalutazione, non ultime le difficoltà economiche nelle quali versa che l'hanno indotta a dover chiedere prestiti alla sorella ed addirittura al figlio . Per_3 Per_2
pagina 3 di 5 Ciò premesso, e richiamando per i dettagli il contenuto della comparsa di risposta, adducendo una sperequazione economica tra i coniugi, la resistente ha chiesto un assegno di mantenimento per sé e Per_ per la figlia maggiorenne ma non ancora autonoma economicamente di euro 2200, di cui €
1.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed € 700,00 per la figlia, oltre l'80% delle spese straordinarie per quest'ultima.
Alla prima udienza del 6 marzo 2025 il giudice delegato ha sentito le parti tentando la conciliazione e i difensori hanno chiesto un rinvio per valutare una soluzione conciliativa.
Alla successiva udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza concedere i termini ex art. 473bis.28 c.p.c. avendovi i difensori delle parti espressamente rinunciato.
Data comunicazione al PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo n 1344/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e uniti in matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario contratto a Poggio Bustone (RI) il giorno 21/07/1996, trascritto agli Atti Civili dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Poggio Bustone (Atto n. 12, parte II, serie A, anno 1996);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Comune di Poggio Bustone ove l'atto risulta trascritto;
- pone a carico di a decorrere dal 5 maggio 2025, l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 1.300,00 (milletrecento) a titolo di Controparte_1 mantenimento della stessa oltre rivalutazione ISTAT come per legge, Controparte_1 versando la relativa somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
- pone a carico di a decorrere dal 5 maggio 2025, l'obbligo di corrispondere Parte_1 mensilmente alla sig.ra la somma di € 400,00 (quattrocento) a titolo di Controparte_1
pagina 4 di 5 mantenimento della figlia oltre rivalutazione ISTAT come per legge, versando la Persona_1 somma sul c/c 14600000000002142 presso BNL;
- dispone che i coniugi provvederanno ognuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie della Per_ figlia spese individuate secondo il protocollo del Tribunale di Rieti;
Per_
- pone a carico di l'obbligo di pagare tutte le spese universitarie della figlia Parte_1 comprese quelle di un'eventuale sistemazione della stessa nella sede universitaria scelta;
Per_
- dà atto che la e la figlia entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1 quindi entro il 17/10/2025, rilasceranno la casa sita in Rieti, via Sandro Pertini n. 381 di proprietà esclusiva del marito ed andranno ad abitare nell'immobile sito in via Salaria Centro n. 91 di proprietà esclusiva della sig.ra Controparte_1
- dà atto che il sig. dichiara di rinunciare come in effetti rinuncia a qualsivoglia Parte_1 pretesa, richiesta e/o rivendicazione in merito alla proprietà dell'immobile sito in Rieti Via Salaria
Centro 91; la Sig.ra si impegna ad effettuare le volture delle utenze intestate al Sig. CP_1
e relative all'immobile sito in Rieti, Via Salaria Centro 91, entro il 15/05/2025; Parte_1
- dà atto che continuerà a pagare il 50% delle rate del mutuo ipotecario presso BNL Parte_1 relativo all'immobile di Via Salaria Centro 91e del finanziamento dell'autovettura Nissan KE intestata alla moglie e per l'effetto continuerà a versare sul c/c n. 14600000000002142 presso BNL la somma pari al 50% della rata del mutuo ipotecario nonché quella relativa al 50% del finanziamento dell'auto sino alla completa estinzione degli stessi;
- dà atto che le parti si impegnano ad intestare il c/c n. 14600000000002142 presso BNL alla sola sig.ra Controparte_1
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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