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Sentenza 6 aprile 2024
Sentenza 6 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/04/2024, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2279/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – cessazione effetti civili posta in decisione il 26.3.2024 e promossa congiuntamente
D A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1
c.f. avv. GHERARDI GIULIANA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]Parte_2
(SP)
c.f. avv. GHERARDI GIULIANA C.F._2
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 21.12.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 20.2.2024:
“I sigg.ri e chiedono congiuntamente che Parte_2 Parte_1
venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni :
1. Per quanto riguarda il mantenimento di , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, il padre si impegna a versare sul conto corrente postale del figlio euro 550,00 mensili sino a quando
non raggiungerà l'autosufficienza economica. Per_1
2. Il Dott. pagherà il canone di locazione Parte_1 dell'appartamento ove il figlio soggiorna per motivi di studio sino al completamento degli studi universitari.
3. Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali eccezion fatta per le tasse universitarie che verranno sostenute per 2/3 dal padre e per il rimanente dalla madre.
4. Il versamento di euro 25 mensili sul conto corrente postale attualmente intestato a e verrà interrotto e la Parte_1 Parte_2
somma giacente sul conto corrente verrà trasferita sul conto corrente del figlio . Per_1
5. Per quanto riguarda l'abitazione coniugale sita in Lerici (La Spezia) in
Loc. Le Sare n. 20 -Foglio 21 – part. 66- sub 29- del Comune di Lerici di proprietà per ½ alla signora e per l'altra metà al Parte_2 fratello di lei, rimane assegnata alla moglie.” Persona_2
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche personalmente sottoscritto e depositato in data 15.12.2023, premettendo di aver contratto in data
28.6.1997 in Lerici (SP) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 32 parte II serie A anno 1997), di aver avuto un figlio ( , nato il [...], Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e convivente con la madre), di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale della Spezia del 21.9.2012 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni precisate come in epigrafe.
Il P.M. ha apposto il visto in data 21.12.2023.
All'udienza del 20.2.2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Rilevato che non sono state depositate agli atti di causa le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del né la dichiarazione dei redditi per il Pt_1
periodo di imposta 2022 della , è stato assegnato alle parti termine per Pt_2
il deposito di note scritte, contenenti la documentazione richiesta.
Nel termine assegnato è stata quindi depositata la documentazione integrativa, accompagnata da nota con la quale i coniugi confermato le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e ribadite in presenza in udienza.
3 In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge e rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara la cessazione del matrimonio concordatario tra Parte_1
e contratto il 28.6.1997 in Lerici (SP) (atto
[...] Parte_2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto
Comune al n. 32 parte II serie A anno 1997), omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
1. Per quanto riguarda il mantenimento di , maggiorenne ma Per_1
economicamente non autosufficiente, il padre si impegna a versare sul conto corrente postale del figlio euro 550,00 mensili sino a quando
non raggiungerà l'autosufficienza economica. Per_1
2. Il Dott. pagherà il canone di locazione Parte_1 dell'appartamento ove il figlio soggiorna per motivi di studio sino al completamento degli studi universitari.
4
3. Le spese straordinarie per il figlio verranno sostenute da entrambi i genitori in parti uguali eccezion fatta per le tasse universitarie che verranno sostenute per 2/3 dal padre e per il rimanente dalla madre.
4. Il versamento di euro 25 mensili sul conto corrente postale attualmente intestato a e verrà interrotto e la Parte_1 Parte_2
somma giacente sul conto corrente verrà trasferita sul conto corrente del figlio . Per_1
5. Per quanto riguarda l'abitazione coniugale sita in Lerici (La Spezia) in
Loc. Le Sare n. 20 -Foglio 21 – part. 66- sub 29- del Comune di Lerici di proprietà per ½ alla signora e per l'altra metà al Parte_2
fratello di lei, rimane assegnata alla moglie. Persona_2
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 28.3.2024
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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