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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/06/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460 / 2025, promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Laura Allasia e Matteo Gennai, come da procura generale ad lites del 11.12.2024 ed elettivamente domiciliato in Pt_1
Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi presso Civica Avvocatura;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappr . M giusta C.F._2 vamente domiciliati presso lo studio del suddetto legale in
Piazza Corvetto n. 3 int. 6; Pt_1
RESISTENTE OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies, commi 2 e 3, 615, comma 1, e/o 617 c.p.c., il proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato Parte_1 cutivo costituito dalla sentenza n. 440/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 14.02.2025 all'esito del procedimento ex art. 473-bis 12 c.p.c., R.G. n. 5603/2024, con il quale i sig.ri e intimavano CP_1 Pt_2 al Sindaco del Comune di nella su f i Governo Pt_1 responsabile della tenuta d anagrafici della popolazione residente, di adempiere alle prescrizioni contenute nella suddetta sentenza e, precisamente, di
“provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] nell'anagrafe CP_2 della popolazione residente e a stato di famiglia di CP_1 nato a [...] il [...] e residente a via
[...] Pt_1 ione del contratto di convivenza tra gli stessi stip della L. n. 76 del 2016”. Deduceva, al riguardo, la mancanza di provvisoria esecutività della sentenza n. 440/2025 in quanto consistente in un provvedimento di natura costitutiva ma non anche di condanna;
che infatti solamente questa ultima tipologia di sentenza possiede i requisiti per poter dispiegare esecutività immediata;
che la natura
1 costitutiva poteva desumersi anche da quanto affermato dal Tribunale di Genova nell'ordinanza cautelare ex art 700 c.p.c. depositata in data 23.04.2024, ove veniva riportato “Nel caso di specie non possono residuare dubbi in ordine alla natura evidentemente costitutiva della richiesta pronuncia del diritto dei ricorrenti”; che nella stessa sentenza n. 440/2025 veniva riportata non la locuzione “Condanna l'Ufficiale di Anagrafe ecc.” ma la locuzione “Ordina all'Ufficiale di Anagrafe”, ulteriore elemento da cui desumere la natura costitutiva del predetto provvedimento. Proseguiva affermando che all'obbligo imposto all'Ufficiale dell'anagrafe comunale non potevano applicarsi né l'art. 2931 c.c. né l'art. 612 c.p.c., in quanto obbligo di fare infungibile. Da ultimo, deduceva che in data 13.03.2025 veniva depositato atto di appello avverso la sentenza n. 440/2025 e che apparirebbe inopportuno procedere ad una trascrizione/iscrizione in presenza di una sentenza non definitiva;
che infatti l'iscrizione anagrafica era finalizzata all'ottenimento del permesso di soggiorno in capo alla SI.ra , conseguendone da ciò una tutela in via CP_2 anticipatoria di effetti che po erivare, poiché concernenti lo status della persona, solo da provvedimenti passati in giudicato. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare che i SIg.ri e non hanno diritto di procedere ad Controparte_1 CP_2 esecuzione forzata per i e otivo dichiarare nullo, annullato, privo di effetti ed efficacia e comunque infondato in fatto e in diritto il precetto da essi notificato al
in data 3.3.2025; Parte_1
'ipotesi in cui la sentenza del Tribunale di Genova n. 440/2025 sia ritenuta provvisoriamente esecutiva, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva di tale titolo in ragione della natura della stessa, costitutiva di stati ed effetti che possono derivare – poiché concernenti lo status della persona - solo da provvedimenti passati in giudicato;
- in ulteriore subordine, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza, quantomeno fino alla pronuncia della Corte d'appello di Genova sull'istanza di sospensiva colà formulata in uno con l'atto di appello;
- in ogni caso, condannare I SIg.ri e al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese e compensi di lite”. Con provvedimento del 22.03.2025 il Tribunale rilevava l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva ritenendo che la competenza funzionale a provvedere su quest'ultima si radichi in capo al Giudice dell'appello civile, fissando altresì udienza al giorno 25.06.2025 concedendo termine per la costituzione di parte opposta sino a 10 giorni antecedenti l'udienza. Si costituivano entrambi i precettanti con memoria di costituzione del 12.06.2025 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, deducendo in primo luogo che in data 18.02.2025 veniva trasmessa alla Questura di a mezzo PEC, la Pt_1
Sentenza di accoglimento n. 440/2025 ai fini del rila Carta di soggiorno nei confronti della SI.ra , in qualità di familiare del SI. , ad CP_2 CP_1 integrazione della documentazione richiesta dal predetto ente, in quanto con comunicazione del 18.12.2024 veniva disposta la sospensione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, in ragione del fatto che la documentazione presentata difettava della trascrizione del patto di convivenza a cura dell'Anagrafe del Comune di che quest'ultimo rifiutava quanto ordinatogli dal Tribunale Pt_1
2 con la Sentenza n. 440/2025 non provvedendo alla trascrizione del patto di convivenza presso il Registro Anagrafico del Comune di Pt_1
Proseguiva affermando che con atto di appello del 13.0 avanzava Pt_1 istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenz 025; che in data 27.05.2025, veniva depositato, da parte della Corte di Appello di Genova, il decreto di rigetto n. cronol. 705/2025, con il quale il Collegio riteneva la sentenza impugnata avente natura di condanna e, come tale, esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Deduceva altresì che in data 29.05.2025, previa esibizione della Sentenza di accoglimento n. 440/2025 del Tribunale di Genova, nonché del Decreto di rigetto n. cronol. 705/2025, con il quale il Collegio riconosceva l'esecutorietà della pronuncia oggetto di gravame, nonché la carenza dei presupposti per disporne la sospensione, la Questura di provvedeva a rilasciare alla SI.ra , Pt_1 CP_2
Carta di soggiorno con validità sino alla data del 16.05.2029; che soltanto a seguito del suddetto provvedimento n. 705/2025, il si determinava a Parte_1 provvedere a eseguire le opportune trascrizio quanto ordinato con la Sentenza n. 440/2025. In base a tali circostanze, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione aderendo alle motivazioni contenute nel decreto di fissazione udienza del 22.03.2025; nel merito, deduceva che l'ordinanza cautelare richiamata da controparte veniva emessa per motivi procedurali e che in nessun caso l'obiter dictum in essa contenuta poteva acquisire efficacia dispositiva;
che palesemente la sentenza n. 440/2025 possedeva natura di sentenza di condanna. Per tali motivi, concludeva chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per i motivi dedotti nel corpo dell'atto; - Condannare il Ricorrente in opposizione al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
- IN SUBORDINE: - Rigettare il ricorso in opposizione presentato dal , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, in quanto infondato in fatto e in di e il Ricorrente in opposizione al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. All'udienza del 25.06.2025, in ragione dell'avvenuta trascrizione di quanto contenuto nella sentenza n. 440/2025, le parti chiedevano concordemente pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere e, al riguardo, il chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite mentre, Parte_1 invece, parte opposta chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base alla c.d. soccombenza virtuale. Esaurita la discussione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va osservato che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere il provveduto Parte_1 al comando contenuto nella sentenza n. 440/202 ribunale di Genova, rispetto alla quale è intervenuto il rigetto dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello essendo stata ritenuta la predetta sentenza di natura condannatoria e non meramente costitutiva.
3 Orbene, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Il giudice, quindi, pronuncia la cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso dovendosi provvedere, tuttavia, alla regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c. Intervenuta infatti la cessazione della materia del contendere, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese con condanna di controparte ex art. 91 c.p.c. – parte opposta – ovvero l'integrale compensazione delle stesse – parte opponente -. Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719)” e secondo il principio di causalità considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale (Cass. Civ. Ord. n. 1005/2020)”. Come già sopra osservato, nel presente giudizio di merito l'opposizione ha, quale oggetto, uno dei motivi di censura della sentenza proposti con la relativa impugnazione, ossia la natura costitutiva e non di condanna della sentenza n. 440/2025 da cui sarebbe discesa la mancanza di provvisoria esecutorietà così come statuito dall'art. 282 c.p.c. Al riguardo, primo luogo, va osservato che la decisione circa tale doglianza rientra nella competenza funzionale del giudice d'appello e, quindi, la presente opposizione si configura come inammissibile in ragione della duplicazione della richiesta di sospensione laddove lo scrutinio, concesso al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., risulta essere solamente residuale in presenza di una compentenza funzionale demandata ad altro specifico giudizio. L'art. 283 co. 1 c.p.c. costitutisce, infatti, esempio emblematico di competenza funzionale, demandando al giudice di secondo grado la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla sospensione o meno della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Ebbene, già in data 13.03.2025 il depositava atto di appello Parte_1
(doc. 5 ric.) in cui avanzata apposi iva deducendo, al riguardo (pag. 9 appello): “poiché la sentenza del Tribunale di Genova non è dotata di esecutività e pro- porrà opposizione al precetto;
in considerazione di tale iniziativa è tuttavia in-teresse del Pt_1 nel formulare appello avverso la pronuncia del Tribunale di Genova, proporre cautela nella presente sede istanza di sospen-siva della (non ritenuta) efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione
4 della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. per la denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenga provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado”. La palese e non consentita duplicazione, da parte dell'ordinamento, di un medesimo motivo che deve essere esclusivamente dedotto nella sua competente sede funzionale, ne comporta inevitabilmente la sua inammissibilità nella presente sede impedendo lo scrutinio dei motivi di merito, infatti non scrutinabili in via c.d. virtuale in ragione dell'inammissibilità c.d. virtuale dell'opposizione che, come tale, si pone su un piano di antecedenza logico – giuridico rispetto alle questioni di rito e di merito. Tuttavia, anche a voler analizzare la doglianza avanzata da parte del Parte_1
il Tribunale ritiene di non discostarsi da quanto statuito da
[...] di Genova circa la natura di condanna della sentenza n. 440/2025, anche considerando che la circostanza della mera differenza linguistica del verbo utilizzato dal Tribunale (ordina anziché condanna) al fine di giustificare la natura meramente costitutiva della sentenza in esame, per come dedotto da parte opponente, si appalesa del tutto infondata e disancorata da dati obiettivi e normativi persuasivi. In secondo luogo, avuto riguardo alle vicissitudini relative al procedimento di iscrizione ad alla correlazione dedotta dal Comune di circa il procedimento Pt_1 di rilascio del permesso di soggiorno, queste ultime a omunque incoferenti in quanto la sentenza n. 440/2025 recava un ordine specifico, quello di procedere all'iscrizione della sig.ra . nell'anagrafe della popolazione residente e al suo CP_2 inserimento nello stato di famiglia di nato a [...] il Controparte_1
08.07.1973 e residente a v one del contratto di Pt_1 convivenza tra gli stessi stip della L. n. 76 del 2016”. Tale comando veniva poi trasfuso nel precetto e il opponendosi a tale ultimo atto, si è limitato a Pt_1 dedurre con il proprio atto introduttivo la natura costitutiva e non di condanna della suddetta sentenza. Questa doglianza, come anche confermato dall'ordinanza della Corte di Appello di Genova, si appalesa radicalmente infondata e, come tale, ha costituito un ingiusto diniego nel procedere con l'iscrizione oggetto della suddetta sentenza. Quest'ultima conteneva – vale la pena ribadirlo - solamente il comando di cui sopra ed a quest'ultimo il doveva ottemperare, null'altro. Di alcun pregio, quindi, Pt_1 risulta essere la que rente il rilascio del permesso di soggiorno avendo tale giudizio un oggetto del tutto diverso, costituito da uno specifico ordine giudiziale non ottemperato. Tuttavia, lo spontaneo adempimento del prima dell'udienza di decisione Pt_1 ex art. 281 terdecies c.p.c. e la richiesta d ne della materia del contendere costituiscono senz'altro circostanze atte a giustificare una compensazione delle spese di lite al 50% per non aver appesantito la decisione del Tribunale e per aver mostrato collaborazione nel procedere comunque all'iscrizione richiesta da controparte. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'importanza dell'attività professionale prestata.
5 Lo scaglione di valore, tenendo conto del valore indeterminato della presente controversia, va individuato in quello c.d medio basso in ragione delle questioni di natura non economiche trattate ed afferenti una mera iscrizione e, quindi, “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00”. In ragione della semplicità delle questioni trattate, le voci di compenso di cui alla relativa tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 vengono decurtate del 50% e senza considerare la voce prevista per la fase istruttoria non essendosi essa svolta. Nonostante la diversità di soggetti fisici, parte opposta si configura come un'unica parte processuale, avendo dedotto agli atti il medesimo interesse processuale e posto in essere le mere difese. Per tale motivi, le spese di lite vanno liquidate una sola volta tramite i principi della c.d. solidarietà attiva: sia il sig. sia la sig.ra potranno CP_1 CP_2 richiedere al l'i liquidata a titol e di lite;
il Parte_1 ben potrà adempiere liquidando l'intero in favore di una sola Parte_1 randosi, in tale modo, della propria obbligazione;
la parte persona fisica che avrà eventualmente ricevuto l'intero dal potrà subire il Pt_1 diritto di regresso dell'altra parte, garantito nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella causa civile di I grado N.RG. 2460/2025 proposta dal contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere per le causali di cui in motivazione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di parte op ficano in euro 1.452,25 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.
Genova, 30.06.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2460 / 2025, promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Laura Allasia e Matteo Gennai, come da procura generale ad lites del 11.12.2024 ed elettivamente domiciliato in Pt_1
Via Garibaldi 9, Palazzo Tursi presso Civica Avvocatura;
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappr . M giusta C.F._2 vamente domiciliati presso lo studio del suddetto legale in
Piazza Corvetto n. 3 int. 6; Pt_1
RESISTENTE OPPOSTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 281 decies, commi 2 e 3, 615, comma 1, e/o 617 c.p.c., il proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato Parte_1 cutivo costituito dalla sentenza n. 440/2025 pronunciata dal Tribunale di Genova in data 14.02.2025 all'esito del procedimento ex art. 473-bis 12 c.p.c., R.G. n. 5603/2024, con il quale i sig.ri e intimavano CP_1 Pt_2 al Sindaco del Comune di nella su f i Governo Pt_1 responsabile della tenuta d anagrafici della popolazione residente, di adempiere alle prescrizioni contenute nella suddetta sentenza e, precisamente, di
“provvedere alla iscrizione di nata a [...] il [...] nell'anagrafe CP_2 della popolazione residente e a stato di famiglia di CP_1 nato a [...] il [...] e residente a via
[...] Pt_1 ione del contratto di convivenza tra gli stessi stip della L. n. 76 del 2016”. Deduceva, al riguardo, la mancanza di provvisoria esecutività della sentenza n. 440/2025 in quanto consistente in un provvedimento di natura costitutiva ma non anche di condanna;
che infatti solamente questa ultima tipologia di sentenza possiede i requisiti per poter dispiegare esecutività immediata;
che la natura
1 costitutiva poteva desumersi anche da quanto affermato dal Tribunale di Genova nell'ordinanza cautelare ex art 700 c.p.c. depositata in data 23.04.2024, ove veniva riportato “Nel caso di specie non possono residuare dubbi in ordine alla natura evidentemente costitutiva della richiesta pronuncia del diritto dei ricorrenti”; che nella stessa sentenza n. 440/2025 veniva riportata non la locuzione “Condanna l'Ufficiale di Anagrafe ecc.” ma la locuzione “Ordina all'Ufficiale di Anagrafe”, ulteriore elemento da cui desumere la natura costitutiva del predetto provvedimento. Proseguiva affermando che all'obbligo imposto all'Ufficiale dell'anagrafe comunale non potevano applicarsi né l'art. 2931 c.c. né l'art. 612 c.p.c., in quanto obbligo di fare infungibile. Da ultimo, deduceva che in data 13.03.2025 veniva depositato atto di appello avverso la sentenza n. 440/2025 e che apparirebbe inopportuno procedere ad una trascrizione/iscrizione in presenza di una sentenza non definitiva;
che infatti l'iscrizione anagrafica era finalizzata all'ottenimento del permesso di soggiorno in capo alla SI.ra , conseguendone da ciò una tutela in via CP_2 anticipatoria di effetti che po erivare, poiché concernenti lo status della persona, solo da provvedimenti passati in giudicato. Per tali motivi, concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
- dichiarare che i SIg.ri e non hanno diritto di procedere ad Controparte_1 CP_2 esecuzione forzata per i e otivo dichiarare nullo, annullato, privo di effetti ed efficacia e comunque infondato in fatto e in diritto il precetto da essi notificato al
in data 3.3.2025; Parte_1
'ipotesi in cui la sentenza del Tribunale di Genova n. 440/2025 sia ritenuta provvisoriamente esecutiva, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva di tale titolo in ragione della natura della stessa, costitutiva di stati ed effetti che possono derivare – poiché concernenti lo status della persona - solo da provvedimenti passati in giudicato;
- in ulteriore subordine, sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza, quantomeno fino alla pronuncia della Corte d'appello di Genova sull'istanza di sospensiva colà formulata in uno con l'atto di appello;
- in ogni caso, condannare I SIg.ri e al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese e compensi di lite”. Con provvedimento del 22.03.2025 il Tribunale rilevava l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva ritenendo che la competenza funzionale a provvedere su quest'ultima si radichi in capo al Giudice dell'appello civile, fissando altresì udienza al giorno 25.06.2025 concedendo termine per la costituzione di parte opposta sino a 10 giorni antecedenti l'udienza. Si costituivano entrambi i precettanti con memoria di costituzione del 12.06.2025 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, deducendo in primo luogo che in data 18.02.2025 veniva trasmessa alla Questura di a mezzo PEC, la Pt_1
Sentenza di accoglimento n. 440/2025 ai fini del rila Carta di soggiorno nei confronti della SI.ra , in qualità di familiare del SI. , ad CP_2 CP_1 integrazione della documentazione richiesta dal predetto ente, in quanto con comunicazione del 18.12.2024 veniva disposta la sospensione della procedura di rilascio del permesso di soggiorno, in ragione del fatto che la documentazione presentata difettava della trascrizione del patto di convivenza a cura dell'Anagrafe del Comune di che quest'ultimo rifiutava quanto ordinatogli dal Tribunale Pt_1
2 con la Sentenza n. 440/2025 non provvedendo alla trascrizione del patto di convivenza presso il Registro Anagrafico del Comune di Pt_1
Proseguiva affermando che con atto di appello del 13.0 avanzava Pt_1 istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenz 025; che in data 27.05.2025, veniva depositato, da parte della Corte di Appello di Genova, il decreto di rigetto n. cronol. 705/2025, con il quale il Collegio riteneva la sentenza impugnata avente natura di condanna e, come tale, esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Deduceva altresì che in data 29.05.2025, previa esibizione della Sentenza di accoglimento n. 440/2025 del Tribunale di Genova, nonché del Decreto di rigetto n. cronol. 705/2025, con il quale il Collegio riconosceva l'esecutorietà della pronuncia oggetto di gravame, nonché la carenza dei presupposti per disporne la sospensione, la Questura di provvedeva a rilasciare alla SI.ra , Pt_1 CP_2
Carta di soggiorno con validità sino alla data del 16.05.2029; che soltanto a seguito del suddetto provvedimento n. 705/2025, il si determinava a Parte_1 provvedere a eseguire le opportune trascrizio quanto ordinato con la Sentenza n. 440/2025. In base a tali circostanze, eccepiva in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione aderendo alle motivazioni contenute nel decreto di fissazione udienza del 22.03.2025; nel merito, deduceva che l'ordinanza cautelare richiamata da controparte veniva emessa per motivi procedurali e che in nessun caso l'obiter dictum in essa contenuta poteva acquisire efficacia dispositiva;
che palesemente la sentenza n. 440/2025 possedeva natura di sentenza di condanna. Per tali motivi, concludeva chiedendo “IN VIA PRINCIPALE: - Dichiarare l'inammissibilità del ricorso in opposizione per i motivi dedotti nel corpo dell'atto; - Condannare il Ricorrente in opposizione al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
- IN SUBORDINE: - Rigettare il ricorso in opposizione presentato dal , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, in quanto infondato in fatto e in di e il Ricorrente in opposizione al pagamento di competenze, spese ed onorari del presente giudizio. All'udienza del 25.06.2025, in ragione dell'avvenuta trascrizione di quanto contenuto nella sentenza n. 440/2025, le parti chiedevano concordemente pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere e, al riguardo, il chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite mentre, Parte_1 invece, parte opposta chiedeva la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite in base alla c.d. soccombenza virtuale. Esaurita la discussione, il Tribunale tratteneva la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va osservato che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per avere il provveduto Parte_1 al comando contenuto nella sentenza n. 440/202 ribunale di Genova, rispetto alla quale è intervenuto il rigetto dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello essendo stata ritenuta la predetta sentenza di natura condannatoria e non meramente costitutiva.
3 Orbene, la cessazione della materia del contendere è una causa di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale che viene pronunciata dal Giudice attraverso una sentenza dichiarativa con cui viene stabilito che non si può procedere nel giudizio ed alla definizione, perché è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Il giudice, quindi, pronuncia la cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso dovendosi provvedere, tuttavia, alla regolamentazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss c.p.c. Intervenuta infatti la cessazione della materia del contendere, la causa viene in decisione al solo fine di stabilire la imputazione delle spese del giudizio, avendo entrambe le parti chiesto la rifusione delle spese con condanna di controparte ex art. 91 c.p.c. – parte opposta – ovvero l'integrale compensazione delle stesse – parte opponente -. Come noto, al fine di statuire sulle dette spese questo giudice deve individuare quella che è la c.d. soccombenza virtuale. In giurisprudenza si rileva che “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso;
la composizione in tal modo della controversia giustifica… una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. Civ., sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., sez. VI, ord. 11.2.2015, n. 2719)” e secondo il principio di causalità considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale (Cass. Civ. Ord. n. 1005/2020)”. Come già sopra osservato, nel presente giudizio di merito l'opposizione ha, quale oggetto, uno dei motivi di censura della sentenza proposti con la relativa impugnazione, ossia la natura costitutiva e non di condanna della sentenza n. 440/2025 da cui sarebbe discesa la mancanza di provvisoria esecutorietà così come statuito dall'art. 282 c.p.c. Al riguardo, primo luogo, va osservato che la decisione circa tale doglianza rientra nella competenza funzionale del giudice d'appello e, quindi, la presente opposizione si configura come inammissibile in ragione della duplicazione della richiesta di sospensione laddove lo scrutinio, concesso al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., risulta essere solamente residuale in presenza di una compentenza funzionale demandata ad altro specifico giudizio. L'art. 283 co. 1 c.p.c. costitutisce, infatti, esempio emblematico di competenza funzionale, demandando al giudice di secondo grado la competenza esclusiva a pronunciarsi sulla sospensione o meno della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Ebbene, già in data 13.03.2025 il depositava atto di appello Parte_1
(doc. 5 ric.) in cui avanzata apposi iva deducendo, al riguardo (pag. 9 appello): “poiché la sentenza del Tribunale di Genova non è dotata di esecutività e pro- porrà opposizione al precetto;
in considerazione di tale iniziativa è tuttavia in-teresse del Pt_1 nel formulare appello avverso la pronuncia del Tribunale di Genova, proporre cautela nella presente sede istanza di sospen-siva della (non ritenuta) efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione
4 della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c. per la denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte ritenga provvisoriamente esecutiva la sentenza di primo grado”. La palese e non consentita duplicazione, da parte dell'ordinamento, di un medesimo motivo che deve essere esclusivamente dedotto nella sua competente sede funzionale, ne comporta inevitabilmente la sua inammissibilità nella presente sede impedendo lo scrutinio dei motivi di merito, infatti non scrutinabili in via c.d. virtuale in ragione dell'inammissibilità c.d. virtuale dell'opposizione che, come tale, si pone su un piano di antecedenza logico – giuridico rispetto alle questioni di rito e di merito. Tuttavia, anche a voler analizzare la doglianza avanzata da parte del Parte_1
il Tribunale ritiene di non discostarsi da quanto statuito da
[...] di Genova circa la natura di condanna della sentenza n. 440/2025, anche considerando che la circostanza della mera differenza linguistica del verbo utilizzato dal Tribunale (ordina anziché condanna) al fine di giustificare la natura meramente costitutiva della sentenza in esame, per come dedotto da parte opponente, si appalesa del tutto infondata e disancorata da dati obiettivi e normativi persuasivi. In secondo luogo, avuto riguardo alle vicissitudini relative al procedimento di iscrizione ad alla correlazione dedotta dal Comune di circa il procedimento Pt_1 di rilascio del permesso di soggiorno, queste ultime a omunque incoferenti in quanto la sentenza n. 440/2025 recava un ordine specifico, quello di procedere all'iscrizione della sig.ra . nell'anagrafe della popolazione residente e al suo CP_2 inserimento nello stato di famiglia di nato a [...] il Controparte_1
08.07.1973 e residente a v one del contratto di Pt_1 convivenza tra gli stessi stip della L. n. 76 del 2016”. Tale comando veniva poi trasfuso nel precetto e il opponendosi a tale ultimo atto, si è limitato a Pt_1 dedurre con il proprio atto introduttivo la natura costitutiva e non di condanna della suddetta sentenza. Questa doglianza, come anche confermato dall'ordinanza della Corte di Appello di Genova, si appalesa radicalmente infondata e, come tale, ha costituito un ingiusto diniego nel procedere con l'iscrizione oggetto della suddetta sentenza. Quest'ultima conteneva – vale la pena ribadirlo - solamente il comando di cui sopra ed a quest'ultimo il doveva ottemperare, null'altro. Di alcun pregio, quindi, Pt_1 risulta essere la que rente il rilascio del permesso di soggiorno avendo tale giudizio un oggetto del tutto diverso, costituito da uno specifico ordine giudiziale non ottemperato. Tuttavia, lo spontaneo adempimento del prima dell'udienza di decisione Pt_1 ex art. 281 terdecies c.p.c. e la richiesta d ne della materia del contendere costituiscono senz'altro circostanze atte a giustificare una compensazione delle spese di lite al 50% per non aver appesantito la decisione del Tribunale e per aver mostrato collaborazione nel procedere comunque all'iscrizione richiesta da controparte. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'importanza dell'attività professionale prestata.
5 Lo scaglione di valore, tenendo conto del valore indeterminato della presente controversia, va individuato in quello c.d medio basso in ragione delle questioni di natura non economiche trattate ed afferenti una mera iscrizione e, quindi, “da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00”. In ragione della semplicità delle questioni trattate, le voci di compenso di cui alla relativa tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022 vengono decurtate del 50% e senza considerare la voce prevista per la fase istruttoria non essendosi essa svolta. Nonostante la diversità di soggetti fisici, parte opposta si configura come un'unica parte processuale, avendo dedotto agli atti il medesimo interesse processuale e posto in essere le mere difese. Per tale motivi, le spese di lite vanno liquidate una sola volta tramite i principi della c.d. solidarietà attiva: sia il sig. sia la sig.ra potranno CP_1 CP_2 richiedere al l'i liquidata a titol e di lite;
il Parte_1 ben potrà adempiere liquidando l'intero in favore di una sola Parte_1 randosi, in tale modo, della propria obbligazione;
la parte persona fisica che avrà eventualmente ricevuto l'intero dal potrà subire il Pt_1 diritto di regresso dell'altra parte, garantito nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella causa civile di I grado N.RG. 2460/2025 proposta dal contro e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: CP_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere per le causali di cui in motivazione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di parte op ficano in euro 1.452,25 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.
Genova, 30.06.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
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