TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/04/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1227/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARCELLO LUCA Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/5/2024 la “ ” ha Parte_2 proposto opposizione avverso il precetto notificatole relativo al presunto credito retributivo, vantato nei suoi confronti dalla lavoratrice , oggetto Controparte_1 della diffida accertativa posta a base dell'impugnato CodiceFiscale_1 precetto, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e inefficace l'atto di precetto notificato dalla sig.ra per inesistenza del titolo esecutivo e/o Controparte_1 omessa notifica del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro avente valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo del verbale di diffida accertativa n.KR00000/2023-009; accertare e disporre
l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, rigettare la richiesta di inquadramento nel livello D4”. Con memoria difensiva depositata in data 4/4/2025 si è costituita Controparte_1 in giudizio e ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art.479 c.p.c., seppur non richieda che il precetto venga necessariamente notificato unitamente al titolo esecutivo, impone che l'esecuzione forzata sia
1 preceduta dalla notificazione (personalmente alla parte) del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e dalla notificazione del precetto. Tanto premesso ed esaminando il primo motivo di ricorso sollevato dall'opponente
(in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione), dagli atti di causa non emerge prova alcuna della notificazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore precettato (cioè della “ ”), essendovi Parte_2 traccia soltanto della notificazione (vedi avviso di ricevimento in atti) della diffida accertativa n.DA-CZKR/2023/0009 in data 14/11/2023 (cioè allorquando la diffida in parola non era ancora dotata di esecutività, che ha acquistato ex art.12, co.3, d.lgs.124/2004 solo con il rigetto del ricorso amministrativo, intervenuto in data 30/1/2024-22/2/2024), notificazione tra l'altro non eseguita dal creditore precettante (cioè da ) ma dall'ITL di Catanzaro-Crotone, né Controparte_1 effettuata personalmente alla parte (giacché l'atto è stato materialmente consegnato a un soggetto qualificatosi come addetto alla casa, nonostante nell'avviso di ricevimento in atti il destinatario della notificazione fosse individuato in -trattasi del legale rappresentante della Persona_1 Parte_2
”- ).
[...]
Dall'omessa notifica del titolo esecutivo discende, come logico corollario, l'invalidità dell'impugnato precetto che deve, per l'effetto, essere dichiarato nullo.
Invero, come statuito da Cass., n.1096/2021, “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. La questione è evidentemente assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
Le spese di lite (anche della fase cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto impugnato nel presente giudizio.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite (anche della fase cautelare), liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 17/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1227/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SGRIZZI LUCIANO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. MARCELLO LUCA Controparte_1
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/5/2024 la “ ” ha Parte_2 proposto opposizione avverso il precetto notificatole relativo al presunto credito retributivo, vantato nei suoi confronti dalla lavoratrice , oggetto Controparte_1 della diffida accertativa posta a base dell'impugnato CodiceFiscale_1 precetto, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: accertare e dichiarare inammissibile, improcedibile e inefficace l'atto di precetto notificato dalla sig.ra per inesistenza del titolo esecutivo e/o Controparte_1 omessa notifica del provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro avente valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo del verbale di diffida accertativa n.KR00000/2023-009; accertare e disporre
l'intervenuta prescrizione del credito;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, rigettare la richiesta di inquadramento nel livello D4”. Con memoria difensiva depositata in data 4/4/2025 si è costituita Controparte_1 in giudizio e ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
L'art.479 c.p.c., seppur non richieda che il precetto venga necessariamente notificato unitamente al titolo esecutivo, impone che l'esecuzione forzata sia
1 preceduta dalla notificazione (personalmente alla parte) del titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale e dalla notificazione del precetto. Tanto premesso ed esaminando il primo motivo di ricorso sollevato dall'opponente
(in ordine al quale la controparte non ha preso alcuna posizione), dagli atti di causa non emerge prova alcuna della notificazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore precettato (cioè della “ ”), essendovi Parte_2 traccia soltanto della notificazione (vedi avviso di ricevimento in atti) della diffida accertativa n.DA-CZKR/2023/0009 in data 14/11/2023 (cioè allorquando la diffida in parola non era ancora dotata di esecutività, che ha acquistato ex art.12, co.3, d.lgs.124/2004 solo con il rigetto del ricorso amministrativo, intervenuto in data 30/1/2024-22/2/2024), notificazione tra l'altro non eseguita dal creditore precettante (cioè da ) ma dall'ITL di Catanzaro-Crotone, né Controparte_1 effettuata personalmente alla parte (giacché l'atto è stato materialmente consegnato a un soggetto qualificatosi come addetto alla casa, nonostante nell'avviso di ricevimento in atti il destinatario della notificazione fosse individuato in -trattasi del legale rappresentante della Persona_1 Parte_2
”- ).
[...]
Dall'omessa notifica del titolo esecutivo discende, come logico corollario, l'invalidità dell'impugnato precetto che deve, per l'effetto, essere dichiarato nullo.
Invero, come statuito da Cass., n.1096/2021, “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi”. La questione è evidentemente assorbente e preclude l'esame delle ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
Le spese di lite (anche della fase cautelare) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto impugnato nel presente giudizio.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite (anche della fase cautelare), liquidate in euro 3.000 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge.
Crotone, 17/04/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2