Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/03/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1366 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 31.3.2025 tra
(cod. fisc. E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. , elettivamente domiciliati in Roma,
[...] CodiceFiscale_2 via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'avv. Giuseppe de Simone, che li rappresenta e difende per procura alle liti a margine dell'atto di cita- zione in appello;
-appellanti- e
(cod. fisc. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale, avv. , elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_2
Po n. 12, presso lo Studio Legale , rappresentata e difesa dagli avv. CP_3
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
Lettenmayer e Simona Daminelli per procura generale alle liti a rogito del notaio in Milano, , in data 9.4.2020 (rep. 32163; racc. Persona_1
14918), in atti;
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Parte_1 Controparte_4 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, accogliere il pro- posto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 2194/2020, pubblicata il 31.01.2020, emessa dal Tribunale di Roma, XVII
In via preliminare ed istruttoria: in considerazione della estrema complessità tecnica delle questioni oggetto di giudizio e del diritto di ciascun cittadino ad un giusto ed esaustivo processo ed a una giusta sentenza, disporre CTU contabile ed ordinare alla convenuta l'esibizione del piano di ammortamento aggiornato, contenente l'indicazione di tutti i pagamenti eseguiti dalla parte mutuataria e di quelli richiesti dalla Banca anche a titolo di mora, di spese ed accessori connessi al credito.
Nel merito: 1) accertare e dichiarare che il tasso del contratto controverso, come indicato dall'art. 644 c.p., risulta superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula e rideterminare il rapporto secondo giustizia;
2) ac- certare e dichiarare che il tasso effettivamente applicato dalla banca ha su- perato il tasso soglia per essere state le singole rate, già comprensive degli interessi corrispettivi, maggiorate ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi dell'effettività: “usura effettiva e a posteriori”) e rideterminare il rap- porto secondo giustizia;
3) accertare e dichiarare che il tasso di mora effet- tivo del contratto controverso risulta di per se superiore al tasso soglia vi- gente al momento della stipula e rideterminare il rapporto secondo giustizia;
4) accertare e dichiarare, in capo alla parte appellata, la violazione dei prin- cipi generali di trasparenza informativa, correttezza e buona fede contrat- tuali, nonché delle norme di cui agli artt. 117 e 125 bis TUB e, per gli effetti, rideterminare il rapporto con applicazione del tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, esclusa la debenza, a carico di parte mutuataria, di qualunque altra somma a titolo di tassi di interesse, commissioni ed altre spese;
In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scri- vente difensore antistatario”; per “Voglia l'Illustrissima Corte così giudicare: (..) Controparte_1
NEL MERITO:
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 2194/2020 pubblicata il 31/01/2020;
IN VIA ISTRUTTORIA:
2 - respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e onorari, di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.5.2016, e Parte_1 hanno convenuto in giudizio la in relazione al Controparte_4 Controparte_1 contratto di mutuo, per un importo pari ad € 165.267,00, a tasso variabile stipulato dai medesimi con tale Banca in data 19.2.2002. In particolare, gli attori ha dedotto che: (i) sarebbero stati pattuiti interessi a vario titolo che, sommati fra loro, porterebbero al superamento della soglia anti-usura; ii) le condizioni economiche applicate sono indeterminate in ragione della man- cata indicazione dell'I.S.C. nel contratto di mutuo.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.1.2016 si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha contestato la fondatezza Controparte_1 delle domande attoree e ha concluso per il loro rigetto.
Con sentenza n. 2194/2020 pubblicata il 31.1.2020 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così provveduto: “- rigetta la domanda pro- posta d Parte_1 Controparte_4
- condann in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Controparte_4 delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 per com- penso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e ac- cessori come per legge”.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto le censure riportate di Parte_3 Controparte_4 seguito (per come individuate da questo giudicante, in mancanza di una li- neare esposizione delle stesse) e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituta nel presente grado di giudizio la che ha con- Controparte_1 testato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con quello che può essere individuato come un primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che il criterio da utilizzare nella valutazione del superamento della soglia di usura sia quello della Banca d'Italia, e quindi laddove si afferma che, "quanto all'accertamento
3 dell'usurarietà, questo giudice intende uniformarsi alle Istruzioni della Banca d'italia pro tempore vigenti", sulla base dell'assunto che "nella rilevazione dell'usura vanno utilizzati dati omogenei e comparabili". In particolare, l'ap- pellante deduce come tale statuizione sia contraria a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo “ai fini del rispetto della soglia d'u- sura, ciò che rileva è il costo complessivo del credito, al netto di imposte e tasse (art. 1 L. 108/96 "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del cre- dito"), e non certo la semplice percentuale nominale del solo saggio di inte- resse (corrispettivo o moratorio)”.
Con quello che costituisce un secondo motivo di appello si censura, poi, la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che "le censure dell'attore si concentrano sulla ritenuta usurarietà del contratto basandosi esclusivamente sulla sommatoria di interessi moratori e commissione di estinzione antici- pata, così creando degli inesistenti tassi complessivi risultanti dal cumulo".
I due motivi sopra riportati, con cui si censura il rigetto della domanda volta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo in quanto con lo stesso sarebbe stato pattuito un T.A.E.G usurario, devono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento.
2.1. È vero che, come deduce parte appellante, la giurisprudenza di legitti- mità è costante nell'affermare che deve condividersi la concezione onnicom- prensiva del tasso di interesse. Ai fini della valutazione circa la natura usu- raria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato ogni costo sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, co. 4, c.p.
Né assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia, poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva (cfr. Cass. civ., Sez. II, ord. 24.10.2023, n. 29501; Cass. civ., SS.UU., 18.9.2020, n. 19597; Cass. civ., SS.UU., 20.6.2018, n. 16303).
Attenendosi al tenore testuale dell'art. 644 c.p., senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del T.A.E.G. e il costo del credito della
4 singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dalla disposizione normativa suddetta, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino col- legate alla concessione del credito (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.7.2023, n. 20247; Cass. civ., Sez. II, ord. 21.6.2023, n. 17839; Cass. civ., Sez. III, ord. 15.6.2023, n. 17187 e Cass. civ., Sez. III, ord. 17.5.2023, n. 13536 con riferimento al leasing finanziario;
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 1°.2.2022, n. 3025; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 26.11.2021, n. 37058; Cass. civ., Sez. I,
24.9.2018, 22458; Cass. civ., Sez. III, 6.3.2018, n. 5160; Cass. civ., Sez. I, 5.4.2017, n. 8806).
2.2. Ciò osservato, nel censurare la decisione di primo grado, parte appel- lante ribadisce quanto sostenuto nell'introdurre il giudizio di primo rado e afferma che “devono comprendersi tutti i tassi (corrispettivi, moratori)”.
Inoltre, e deducono che la rilevazione del Parte_1 Controparte_4 tasso soglia di usura effettuata, sentita la Banca d'Italia, con i decreti mini- steriali vada disattesa “qualora il Ministero, nel rilevare, sentita la Banca d'I- talia, il TAEGM, escluda o non ricomprenda, nell'atto in cui fotografa l'anda- mento dei tassi medi, alcune voci (gli interessi moratori piuttosto che le com- missioni), si è in presenza di un'attività amministrativa illegittima in quanto posta in essere in violazione del disposto dell'art. 2, co. 1, della Legge 108/1996”, insistendosi dunque sull'erroneità del criterio di rilevazione per non avere incluso, oltre alle commissioni (e si dirà di seguito quali), anche dei tassi moratori non autonomamente valutati, ma quale ulteriore voce di costo nella complessiva valutazione del tasso di usura.
Ancora, gli odierni appellanti sostengono che “la Suprema Corte, con la sen- tenza n. 17447/2019, ha fatto definitivamente chiarezza riguardo la c.d. SOMMATORIA dei tassi, affermando il principio per cui, in ipotesi di concreta applicazione degli interessi moratori, nel calcolo dell'usura occorre conside- rare anche la capitalizzazione degli interessi corrispettivi”.
Le deduzioni di parte appellante sopra riportate non possono essere condi- vise.
5 In tema di interessi convenzionali, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso, e come conseguenza dell'i- nadempimento), ma non consente di utilizzare il c.d. criterio della sommato- ria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, essendo i primi previsti per il caso di (e fino al) regolare adempimento del contratto e i se- condi per il caso di (e in conseguenza dell') inadempimento del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 18.09.2020, n. 19597 e, quindi, Cass. civ., Sez. I, ord.
5.5.2022, n. 14214).
2.3. Altra cosa è la questione del pagamento di interessi di mora sulle rate scadute, e quindi anche su una quota di interessi corrispettivi, quelli “inglo- bati” nella rata scaduta. Parte appellante deduce, infatti, che “il mutuatario, in detta ipotesi, è obbligato al pagamento degli interessi moratori non sol- tanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute. Questo è ciò che è accaduto nel caso di specie: le rate non corrisposte alle scadenze dagli appellanti sono state ad- debitate dalla banca attraverso il conteggio di interessi moratori sugli inte- ressi scaduti, cioè sulla rata già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi”.
Il contratti di mutuo per cui è causa è stato stipulato il 19.2.2002 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), e quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 9.2.2000, che all'art. 3 dispone: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con sca- denze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattual- mente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”.
Nel caso di specie, la suddetta possibilità è sancita espressamente proprio dall'art. 5 dei contratti per cui è causa, che prevede, al secondo capoverso:
“In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo – anche in caso di decadenza dal beneficio del termine
6 e di risoluzione del contratto – decorreranno di pieno diritto, a partire dal giorno di scadenza, interessi di mora in favore della banca nella misura del Tasso contrattuale vigente maggiorato dello 0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali in ragione dell'anno”. E, inoltre, viene pattuito che “Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Peraltro, anche la Suprema Corte si è espressa positivamente sull'applicabi- lità di una deroga al fenomeno dell'anatocismo per i mutui fondiari stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera del 9.2.2000, ri- Pt_4 tenendo che “Nel nuovo panorama normativo, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi” (così Cass. civ., Sez. I, 22.5.2014, n. 11400).
2.4. La censura in ordine all'usurarietà del tasso di interesse pattuito con il contratto di mutuo stipulato in data 19.2.2002, sollevata dall'odierno ap- pellante nell'introdurre il giudizio di primo grado, se non è esclusivamente fondata sul cumulo di interessi corrispettivi e interessi moratori, include al- lora nuovamente tale deduzione. In ragione di quanto si è ritenuto sopra, la sentenza di primo grado non merita censura con riguardo alla ritenuta erro- neità della stessa.
Inoltre, l'erroneità delle deduzioni sopra riportate di parte appellante rende irrilevante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., richiesto in primo grado e ribadito nel proporre l'appello in esame, del “piano di ammortamento ag- giornato”.
2.5. L'affermazione di parte appellante secondo cui “il tasso effettivo di mora, vale a dire il tasso di mora concretamente applicabile dalla Banca in forza della stessa previsione contrattuale (38,113%) è superiore alla soglia di usura vigente al momento della stipula”, si fonda su un criterio di calcolo del tasso di interesse di mora, utilizzato dal perito di parte originaria attrice, non condivisibile.
Nello svolgere il motivo di appello in esame, come già nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, infatti, e si sono basati Parte_1 Controparte_4 su un criterio di determinazione del tasso di interesse di mora che non può essere posto a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza o meno del superamento del tasso soglia di usura, vale a dire quello di
7 “T.E.MO.”, ovvero del “tasso effettivo di mora”, ottenuto sommando al tasso di interesse moratorio contrattualmente previsto le spese e gli oneri connessi al finanziamento e calcolato – come indicato dal perito di parte appellante nella perizia depositata – “ipotizzando che le rate del piano d'ammortamento fossero sempre pagate in ritardo di 29 giorni (...), producendo così in pratica un secondo interesse corrispettivo ultroneo che incide sui costi per il con- traente” (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giu- dizio).
Al riguardo, si deve osservare come la determinazione di un “Tasso Effettivo di Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'ina- dempimento del debitore. Proprio per tale ragione sono del tutto inconfe- renti con il caso all'esame di questo giudicante le sentenze citate da parte appellante e relative all'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle spese di assicurazione volte a garantire il rimborso totale o parziale del credito, che si riferiscono appunto all'inclusione di tale costo nel T.A.E.G.
Inoltre, la prospettazione di parte appellante, volta a sostenere la configura- bilità, seppure in linea puramente astratta, del T.E.MO. è fondata su una mera ipotesi formulata dal perito di parte, e segnatamente quella di un ritardo nel pagamento della prima rata di ammortamento di 29 giorni, e nel rapportare l'intera rata, così maturata, alla sola quota capitale della stessa. Tale opera- zione contabile è, tuttavia, priva di qualsivoglia fondamento logico prima che giuridico.
In primo luogo, la scelta della prima rata quale base per effettuare il calcolo
è del tutto strumentale laddove si consideri che, nel piano di ammortamento a rate costanti (qual è quello convenuto nel caso di specie con il mutuo sti- pulato in data 19.2.2002), in tale prima rata è massima la quota di interessi e minima quella capitale. Inoltre, è del tutto pretestuoso ipotizzare un ritardo
8 di 29 giorni quando tale circostanza non ha alcun riscontro nei fatti di causa (in altri termini, non è il ritardo in concreto maturato dagli odierni appellanti, e che ha comportato l'applicazione di interessi di mora). In ogni caso, l'erro- neità della tesi degli odierni appellanti emerge soprattutto laddove pretende di parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata, in ipotesi tardivamente pagata (come si è detto, dopo il ventinovesimo giorno), e non già al capitale residuo al momento del pagamento, con l'effetto di individuare, in tale modo, un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato. Infatti, tale metodologia risulta fuorviante atteso che il raffronto, eventualmente, non può che essere operato con il capitale residuo ancora non restituito, posto che è in relazione al capitale erogato che viene inizialmente pattuito il tasso di interesse corrispettivo, costituente il costo del mutuo, ed è in relazione a tale capitale, ridotto grazie al progres- sivo rimborso delle rate, che vanno conteggiati, alle scadenze pattuite gli importi pretesi a titolo di interessi.
Ai fini del calcolo del T.A.E.G., come disciplinato nella Direttiva n. 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del
28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito. In particolare, si è condivisibilmente ritenuto che “È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualiz- zati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fi- scali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la co- noscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidente- mente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assoluta- mente priva di attendibilità”: così Trib. Milano 11.1.2018, n. 220, in www.expartecreditoris.it, tra molte nello stesso senso].
9 2.6. Tutto quanto sopra opportunamente osservato, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda degli odierni appellanti volta a conseguire la dichia- razione di nullità del contratto di mutuo stipulato in data 19.2.2002 con la ritenendo, anche (se non esclusivamente), che “Nel caso di Controparte_1 specie e con riferimento alle censure di usurarietà del contratto, parte attrice ha svolto deduzioni confuse e contraddittorie, riportandosi alla perizia di parte che arriva a conclusioni non verificabili e, comunque, non conformi ai principi di diritto esposti e che questo giudice ritiene di condividere”.
In buona sostanza, il Tribunale di Roma ha ritenuto che e Parte_1 non abbiano assolto all'onere di allegazione gravante in capo Controparte_4 agli stessi, limitandosi a rinviare alla perizia di parte depositata. Diversa- mente, e come ha osservato la Suprema Corte, infatti, “il debitore (…) ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso morato- rio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale” (così Cass. civ., SS.UU., 19.9.2020, n. 19597).
Anche di recente la Suprema Corte ha statuito che nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in con- creto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.A.E.G. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferi- mento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11.10.2024, n. 26525).
Avverso la suddetta statuizione del giudice di primo grado parte appellante non ha svolto alcuna censura. Ne consegue che il rigetto della domanda volta a conseguire la nullità del tasso di interesse (segnatamente, di quello di mora) pattuito dalle parti con il contratto i data 19.2.2002, statuito dal giu- dice di prime cure, non può trovare accoglimento, restando sorretto da una ratio dedicendi espressamente indicata nella motivazione del giudice di primo grado e non specificamente censurata dagli odienri appellanti.
3. Con quello che costituisce un terzo motivo di appello si censura la sen- tenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non debba essere
10 compreso tra i costi che concorrono a determinare il T.A.E.G. del rapporto per cui è causa anche la penale per estinzione anticipata, e quindi laddove afferma che “la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione di usurarietà del contratto posta la sua funzione e posto che Banca d'Italia, nelle sue istruzioni, non ha mai in- serito tale voce di costo”. Al riguardo, gli appellanti deducono, ancora una volta, che la Suprema Corte ha affermato il “il principio dell'onnicomprensi- vità ai fini usura di "tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito" che abbiano, cioè, un "collegamento alla operazione del credito", principio che verrebbe mortificato qualora venisse espunto dal TAEG il compenso pattuito per la mora, la risoluzione e/o la decadenza dai beneficio dei termine e/o l'estinzione anticipata”, richiamando giurisprudenza di merito in termini.
Il motivo non è fondato.
Come ha avuto modo di osservare di recente la Suprema Corte (proprio con riguardo alla computabilità di tale costo eventuale ai fini della verifica dell'usurarietà del T.A.E.G.), la penale di anticipata estinzione costituisce una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in con- tratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e per compensare, viceversa, il venire meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio.
Si tratta, dunque, del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni di rim- borso assunti (cfr. Cass. civ., Sez. III, 7.3.2022, n. 7352).
4. Con un quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che "l'ISC è una mera indicazione informativa la cui mancata o erronea indicazione non comporta una maggiore onerosità del finanziamento ma solo un'erronea rappresentazione del costo comples- sivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117 TUB ed infondatezza della relativa eccezione di nullità sollevata da parte attrice". Secondo parte appel- lante, anche precedentemente alla delibera C.I.C.R. 4.3.2003 “L'obbligo di indicazione del TAEG/ISC decorre dalla data di entrata in vigore della Legge 154/1992, allorché venne istituito per la prima volta, agli articoli 2 e 4, l'obbligo per le banche di indicare il tasso effettivo globale praticato”, o
11 comunque si deve evincere dagli artt. 8 e 9 della Delibera C.I.C.R. del 20.2.2000.
L'obbligatorietà dell'indicazione dell'I.S.C. è stata introdotta a decorrere dal 1°.10.2003, in seguito alla pubblicazione della delibera C.I.C.R.
4.3.2003 e alle successive istruzioni della Banca d'Italia, che hanno recepito tale deli- bera, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 137 della Gazzetta Ufficiale 19.8.2003, n. 191. È questa la ragione per cui l'indicazione dell'I.S.C. non è contenuta nel contratto di mutuo per cui è causa, stipulato il 19.2.2002.
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (I.S.C.), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 T.U.B. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dare luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. civ., Sez. I. ord. 14.2.2023, n. 4597).
Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità “in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordi- namento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali… gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Co- sto” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a deter- minare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finaliz- zata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pub- blicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB. D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata
12 o non corretta indicazione del è prevista esclusivamente per il caso Pt_5 del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi suc- cessivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che
“Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto pre- visto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che (…) l'unico rimedio di cui può avvalersi il mu- tuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale”.
5. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Controparte_4 avverso la sentenza n. 2194/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 31.1.2020 deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e avverso Parte_1 Controparte_4 la sentenza n. 2194/2020 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 31.1.2020;
13 condanna e in solido tra loro, a rim- Parte_1 Controparte_4 borsare alla le spese del presente grado di giudizio, che li- Controparte_1 quida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 31.3.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro DE Thellung de Courtelary
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