Art. 9.
Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.
Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato ad un operetore fornito di certificato limitato di radiotelefo nista.
Il certificato generale di radiotelefonista e' valido per il disimpegno del servizio radiotelefonico su navi dotate unicamente di impianti radiotelefonici, la cui onda portante in antenna abbia potenza compresa fra 50 e 100 watt.
Se la potenza degli impianti anzidetti e' inferiore a 50 watt, il servizio potra' essere affidato ad un operetore fornito di certificato limitato di radiotelefo nista.