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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/07/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 103/2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 103/2025 R.G, proposta da: (C.F.: , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Via , rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Pinzauti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Viale Montegrappa 278/E a Prato, come da procura speciale ad litem stesa in calce ed allegata al ricorso introduttivo;
Fax: 0574/511371 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 allo, V ppresentato e difeso dall'avv. Grisela MESI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, al Viale D. Bolognesi n. 19, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax . 0543.558584 Pec: Email_2
Resistente Avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“ CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa familiare in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla madre che vi vivrà con la minore. Il padre dovrà trasferirsi in altra abitazione entro e non oltre il 15.10.2025 ed, entro lo stesso termine, dovrà asportare tutti i beni personali avendo cura di svolgere le operazioni quando la figlia è a scuola;
1 3) verrà affidata nelle forme dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, mantenendo residenza e collocamento prevalente con la madre;
4) Il padre potrà stare con la bambina tutti i sabati dalle 12 alle 16 quando la porterà a catechismo, pranzerà con la stessa in pizzeria i giorni in cui farà l'orario corto (attualmente il lunedì e venerdì ma il prossimo anno potrebbero essere giorni diversi) e starà con il lunedì e mercoledì (o comunque nei Per_1 giorni in cui la bambina non avr pegni) in pizzeria dalle 16 alle 18. In ogni caso le parti potranno stabilire anche altri giorni di visita. Fino a che il padre non avrà ripreso la patente e comunque non oltre la fine delle scuole elementari, la madre si rende disponibile a facilitare le visite. L'estensione del tempo di permanenza di con il padre e quindi anche il pernotto Per_1 dovranno essere subordinati alla dimostrazione, mediante idonea certificazione medica comprensiva di analisi tossicologiche, che il padre non faccia più uso di sostanze stupefacenti e/o di alcol;
5) A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il Sig. fino a che CP_2 abiterà la casa familiare, continuerà a sostenere il costo d e bollette nonché delle spese alimentari e di tutto ciò che serve per la casa. La madre continuerà a sostenere il costo dell'abbigliamento, del corredo scolastico di inizio anno e della danza della bambina in via esclusiva. Dal momento in cui si trasferirà in altra abitazione, il Sig. verserà entro il giorno 5 di ogni CP_2 mese sul conto intestato alla Sig.ra (IBAN: CP_1
[...]) la somma di €700,00 alutazione Istat annuale, il cui primo aggiornamento decorrerà dal 1/6/2026 e così per tutti gli anni a seguire. Le spese straordinarie saranno sostenute dalla madre ad eccezione di quanto appresso. Saranno sostenute al 50% dai genitori tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN per tali comprendendosi esplicitamente quelle per oculista, dentista, dermatologo e ortopedico nonché tutte le spese per l'acquisto dei medicinali prescritti per la figlia dal pediatra o specialista. Ai fini del rimborso, che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del relativo certificativo, le prescrizioni riporteranno il codice fiscale della bambina. Del pari al 50% saranno le spese per l'eventuale centro estivo che la bambina dovesse frequentare. In considerazione delle attitudini che verranno mostrate da
, i genitori valuteranno una diversa ripartizione delle spese per viaggi- Per_1 vvero per l'acquisto del materiale di inizio anno. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.6) Spese del giudizio compensate.”
Per il P.M. Visto in data 31.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ha Controparte_1 proposto domanda di separazione del matrimonio contratto con rito civile in data 11 luglio 2015 con , nato a [...] il [...], nei Controparte_2 registri di stato civile del Comune di Cantagallo al N. 3 P.II, serie C, anno 2015 e trascritto in data 21.10.2015, nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 404 P.II, serie C, anno 2015 ; A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
2 - che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni e la convivenza era iniziata nella casa poi diventata casa familiare, sita in Cantagallo, via della Buca, 11, dove originariamente risiedeva anche la madre del CP_2
- che la coppia nell'ottobre 2015 si era determinata a prendere in locazione un appartamento e, dopo il decesso della madre del aveva deciso di CP_2 riscattare le quote di proprietà dell'immobile pervenute in successione ai fratelli del marito, acquistando nel gennaio 2021 la quota dei 9/18 dell'immobile, diveniva comune con il marito;
- che nelle more, in data 31 agosto 2017, dall'unione coniugale era nata in [...] la figlia;
Per_1
- che dopo la nascita della figlia, in accordo con il marito, aveva interrotto l'attività lavorativa per occuparsi della minore in via prevalente;
- che nella primavera del 2019 aveva ripreso a lavorare , con orari e giorni ridotti rispetto al periodo antecedente alla maternità e la bambina, nei periodi in cui la madre era al lavoro, era accudita dai nonni materni;
- che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'uso da parte del marito di sostanze stupefacenti e, in particolare, cocaina, di cui aveva iniziato a sospettare sino a quando si era verificato un grave episodio nel dicembre 2021, che aveva costretto ad intervenire per trasportarlo al P.S.;
- che il intorno al 2024 aveva ricominciato anche ad abusare di CP_2 alcool , costringendo la famiglia a subire sbalzi di umore e nell'agosto 2024, infine, aveva ammesso anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, sì da determinare la ricorrente a porre fine alla relazione. Sulla base di tali allegazioni chiedeva la separazione giudiziale, con addebito al marito, e con affidamento condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare, prevedendo la regolamentazione delle visite con il padre ed assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo di € 800,00, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, si costituiva . il quale aderiva Controparte_2 alla domanda di separazione, chiedendone la conversione in consensuale, manifestando la disponibilità a corrispondere assegno di € 700,00, oltre alla quota delle spese straordinarie, ad effettuare analisi tossicologiche, nulla opponendo all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, all'affidamento condiviso della figlia, collocandola presso la madre. All'udienza di prima comparizione le parti chiedevano un breve differimento per pervenire a conclusioni congiunte che, in data 20 maggio 2025, erano depositate e confermate all'udienza successiva. Attese le dichiarazioni delle parti e la rinunzia ai termini di cui all'art 189 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La separazione e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana e sussiste la competenza di questo Tribunale, trattandosi di cittadini italiani, tenuto conto anche che la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trova nell'ambito del circondario di questo Tribunale. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente, costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile, con sostanziale conversione della separazione in consensuale. Infine, le spese del procedimento possono essere compensate in ragione dell'adesione da parte del resistente alla domanda introdotta dalla ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Controparte_1
nato a Pra in [...] contratto Controparte_2 con rito civile in data 11 luglio 2015 , di cui ai registri di stato civile del Comune di Cantagallo al N. 3 P.II, serie C, anno 2015, trascritto in data 21.10.2015, nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 404 P.II, serie C, anno 2015 , autorizzandoli a vivere separati;
Omologa le condizioni di separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra dettagliatamente riportate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Ordina
l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 9 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
4
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Giulia SIMONI Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 103/2025 R.G, proposta da: (C.F.: , nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Via , rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Pinzauti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Viale Montegrappa 278/E a Prato, come da procura speciale ad litem stesa in calce ed allegata al ricorso introduttivo;
Fax: 0574/511371 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Ricorrente nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2 allo, V ppresentato e difeso dall'avv. Grisela MESI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, al Viale D. Bolognesi n. 19, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax . 0543.558584 Pec: Email_2
Resistente Avente per oggetto: ricorso per separazione giudiziale a scioglimento della riserva in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONCLUSIONI DELLE PARTI la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte:
“ CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa familiare in comproprietà tra i coniugi verrà assegnata alla madre che vi vivrà con la minore. Il padre dovrà trasferirsi in altra abitazione entro e non oltre il 15.10.2025 ed, entro lo stesso termine, dovrà asportare tutti i beni personali avendo cura di svolgere le operazioni quando la figlia è a scuola;
1 3) verrà affidata nelle forme dell'affidamento condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, mantenendo residenza e collocamento prevalente con la madre;
4) Il padre potrà stare con la bambina tutti i sabati dalle 12 alle 16 quando la porterà a catechismo, pranzerà con la stessa in pizzeria i giorni in cui farà l'orario corto (attualmente il lunedì e venerdì ma il prossimo anno potrebbero essere giorni diversi) e starà con il lunedì e mercoledì (o comunque nei Per_1 giorni in cui la bambina non avr pegni) in pizzeria dalle 16 alle 18. In ogni caso le parti potranno stabilire anche altri giorni di visita. Fino a che il padre non avrà ripreso la patente e comunque non oltre la fine delle scuole elementari, la madre si rende disponibile a facilitare le visite. L'estensione del tempo di permanenza di con il padre e quindi anche il pernotto Per_1 dovranno essere subordinati alla dimostrazione, mediante idonea certificazione medica comprensiva di analisi tossicologiche, che il padre non faccia più uso di sostanze stupefacenti e/o di alcol;
5) A titolo di concorso al mantenimento della figlia, il Sig. fino a che CP_2 abiterà la casa familiare, continuerà a sostenere il costo d e bollette nonché delle spese alimentari e di tutto ciò che serve per la casa. La madre continuerà a sostenere il costo dell'abbigliamento, del corredo scolastico di inizio anno e della danza della bambina in via esclusiva. Dal momento in cui si trasferirà in altra abitazione, il Sig. verserà entro il giorno 5 di ogni CP_2 mese sul conto intestato alla Sig.ra (IBAN: CP_1
[...]) la somma di €700,00 alutazione Istat annuale, il cui primo aggiornamento decorrerà dal 1/6/2026 e così per tutti gli anni a seguire. Le spese straordinarie saranno sostenute dalla madre ad eccezione di quanto appresso. Saranno sostenute al 50% dai genitori tutte le spese sanitarie non coperte dal SSN per tali comprendendosi esplicitamente quelle per oculista, dentista, dermatologo e ortopedico nonché tutte le spese per l'acquisto dei medicinali prescritti per la figlia dal pediatra o specialista. Ai fini del rimborso, che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'esibizione del relativo certificativo, le prescrizioni riporteranno il codice fiscale della bambina. Del pari al 50% saranno le spese per l'eventuale centro estivo che la bambina dovesse frequentare. In considerazione delle attitudini che verranno mostrate da
, i genitori valuteranno una diversa ripartizione delle spese per viaggi- Per_1 vvero per l'acquisto del materiale di inizio anno. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre.6) Spese del giudizio compensate.”
Per il P.M. Visto in data 31.1.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 ha Controparte_1 proposto domanda di separazione del matrimonio contratto con rito civile in data 11 luglio 2015 con , nato a [...] il [...], nei Controparte_2 registri di stato civile del Comune di Cantagallo al N. 3 P.II, serie C, anno 2015 e trascritto in data 21.10.2015, nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 404 P.II, serie C, anno 2015 ; A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
2 - che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale di separazione dei beni e la convivenza era iniziata nella casa poi diventata casa familiare, sita in Cantagallo, via della Buca, 11, dove originariamente risiedeva anche la madre del CP_2
- che la coppia nell'ottobre 2015 si era determinata a prendere in locazione un appartamento e, dopo il decesso della madre del aveva deciso di CP_2 riscattare le quote di proprietà dell'immobile pervenute in successione ai fratelli del marito, acquistando nel gennaio 2021 la quota dei 9/18 dell'immobile, diveniva comune con il marito;
- che nelle more, in data 31 agosto 2017, dall'unione coniugale era nata in [...] la figlia;
Per_1
- che dopo la nascita della figlia, in accordo con il marito, aveva interrotto l'attività lavorativa per occuparsi della minore in via prevalente;
- che nella primavera del 2019 aveva ripreso a lavorare , con orari e giorni ridotti rispetto al periodo antecedente alla maternità e la bambina, nei periodi in cui la madre era al lavoro, era accudita dai nonni materni;
- che l'unione coniugale era entrata in crisi a causa dell'uso da parte del marito di sostanze stupefacenti e, in particolare, cocaina, di cui aveva iniziato a sospettare sino a quando si era verificato un grave episodio nel dicembre 2021, che aveva costretto ad intervenire per trasportarlo al P.S.;
- che il intorno al 2024 aveva ricominciato anche ad abusare di CP_2 alcool , costringendo la famiglia a subire sbalzi di umore e nell'agosto 2024, infine, aveva ammesso anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, sì da determinare la ricorrente a porre fine alla relazione. Sulla base di tali allegazioni chiedeva la separazione giudiziale, con addebito al marito, e con affidamento condiviso della minore, collocata presso la madre nella casa familiare, prevedendo la regolamentazione delle visite con il padre ed assegno di mantenimento a carico di quest'ultimo di € 800,00, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, vinte le spese. Instaurato il contraddittorio, si costituiva . il quale aderiva Controparte_2 alla domanda di separazione, chiedendone la conversione in consensuale, manifestando la disponibilità a corrispondere assegno di € 700,00, oltre alla quota delle spese straordinarie, ad effettuare analisi tossicologiche, nulla opponendo all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, all'affidamento condiviso della figlia, collocandola presso la madre. All'udienza di prima comparizione le parti chiedevano un breve differimento per pervenire a conclusioni congiunte che, in data 20 maggio 2025, erano depositate e confermate all'udienza successiva. Attese le dichiarazioni delle parti e la rinunzia ai termini di cui all'art 189 cpc la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE La separazione e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana e sussiste la competenza di questo Tribunale, trattandosi di cittadini italiani, tenuto conto anche che la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trova nell'ambito del circondario di questo Tribunale. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso ed alla narrazione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo, dai quali emerge l'assunto che i coniugi vivono completamente separati e che non intendono riconciliarsi. D'altra parte, parte resistente, costituendosi in giudizio nulla ha obiettato alla richiesta di separazione introdotta dal ricorrente;
ciò ad ulteriore dimostrazione che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta oggettivamente intollerabile, con sostanziale conversione della separazione in consensuale. Infine, le spese del procedimento possono essere compensate in ragione dell'adesione da parte del resistente alla domanda introdotta dalla ricorrente .
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] l'[...], e Controparte_1
nato a Pra in [...] contratto Controparte_2 con rito civile in data 11 luglio 2015 , di cui ai registri di stato civile del Comune di Cantagallo al N. 3 P.II, serie C, anno 2015, trascritto in data 21.10.2015, nei registri di stato civile del Comune di Prato al N. 404 P.II, serie C, anno 2015 , autorizzandoli a vivere separati;
Omologa le condizioni di separazione di cui alle conclusioni congiunte sopra dettagliatamente riportate e dichiara integralmente compensate le spese del procedimento;
Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Ordina
l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in data 9 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente rel ed est. Dott. Michele Sirgiovanni
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