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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 16/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 114/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(AP), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Clementi
Alfredino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, via IV Novembre n. 144, rappresentato e difeso, giusta procura generale CP_1
alle liti a rogito del notaio di Ancona del 27.11.2018, rep. n. 1503 e racc. n. 1863, Persona_1 dall'avv. Roberta Bruni ed elettivamente domiciliato presso la sede di Fermo
RESISTENTE avente ad oggetto Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 febbraio 2024 , titolare di posizione assicurativa presso Parte_1
l' esponeva che il giorno 13 agosto 2021, nell'atto di tagliare un ramo di un ulivo con la CP_1
motosega, aveva patito un infortunio sul lavoro consistito in svettamento apicale con perdita di sostanza del polpastrello I dito mano sinistra con trauma da motosega.
Lamentava che l' a seguito di denuncia d'infortunio, aveva riconosciuto postumi CP_1
invalidanti nella misura del 9%, entità da lui ritenuta inadeguata in rapporto a dismorfismo accentuato del pollice con sub-anchilosi interfalangea, marcati disturbi della sensibilità cutanea, rilevante deficit della m/f, esiti disfunzionali a carico del III dito della mano sinistra con formazione del pugno incompleta ed ipostenia antalgica.
Lamentando l'insoddisfacente valutazione del gradiente, nel richiamarsi ai referti ed alle consulenze in atti, chiedeva l'accertamento di un danno biologico pari al 14%.
Con memoria difensiva depositata il 3 aprile 2024 si costituiva l' chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso alla luce della correttezza della valutazione operata in relazione a pregiudizi dell'integrità psicofisica di turbe algo-disfunzionali del I dito mano sinistra, in destrimane, in esito a trauma da taglio, con valutazione pari al 5%; turbe algo-disfunzionali del III dito mano sinistra, in destrimane, in esiti di prelievo cutaneo per innesto al I dito per il 2%; esiti cicatriziali al 3%.
La causa, istruita con le allegazioni e produzioni delle parti, previa ammissione di c.t.u. medico-legale all'odierna udienza del 16 gennaio 2025 viene discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Risulta dalle produzioni di parte che a seguito di denuncia d'infortunio del 13 agosto 2021, allorquando il veva patito un infortunio mentre stava tagliando una pianta con la motosega, Pt_1
l' aveva accertato una menomazione permanente all'integrità psicofisica pari al 9% da turbe CP_1
algo-disfunzionali al I dito della mano sinistra in destrimane in esiti di trauma da taglio, turbe algo- disfunzionali al III dito della mano sinistra in destrimane in esiti di prelievo cutaneo per innesto al I dito ed esiti cicatriziali, mantenendo ferma tale valutazione anche a definizione del giudizio di opposizione introdotto dall'infortunato.
Nel caso la questione verte unicamente sulla quantificazione della menomazione permanente all'integrità psicofisica patita dal ricorrente a seguito dell'infortunio in itinere occorso nell'agosto del
2021, risultando ultronea l'indagine sul nesso di causalità tra le patologie ed evento sinistro, da ritenersi accertata in virtù della pregressa determinazione compiuta dall'istituto assicuratore.
Sotto il profilo delle menomazioni il nominato c.t.u. dott. ha diagnosticato nel Persona_2
in correlazione con l'infortunio de quo, dismorfismo del primo dito con riduzione del Pt_1
trofismo muscolare e con ampia cicatrice sul lato volare e mediale con effetto retraente anche per accorciamento della falange ed alterazione dell'unghia, cicatrice piana e biancastra, atteggiamento della IFP in anchilosi per circa 30°, diminuzione della sensibilità, non raggiungente l'eminenza ipotenar in flessione, deficit di pinza con il V dito;
ampia cicatrice a livello della zona metacarpale palmare estesa dal terzo raggio fino al polpastrello del terzo dito, a forma serpiginosa, piana, biancastra, retraente con dismorfismo della falange distale a livello laterale per perdita di sostanza, deficit di sensibilità estesa anche a livello del secondo dito, subanchilosi della IFP a 30°, deficit di pinza;
chiusura a pugno difficoltosa ed incompleta con evidente deficit di forza paragonato con la mano controlaterale;
riduzione del trofismo tenar ed ipotenar rispetto alla mano controlaterale;
atteggiamento complessivamente di deformazione della mano rispetto alla controlaterale.
Ad avviso del dott. rano stimabili in rapporto alla perdita della falange ungueale del pollice Per_2
un danno biologico dell'8%, in relazione alla perdita della falange ungueale del medio una menomazione del 2%, quanto all'anchilosi dell'articolazione interfalangea del pollice un danno biologico del 4%, in merito all'anchilosi rettilinea del medio un danno biologico del 4% e quanto alle cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche un danno fino al 5%.
Complessivamente la menomazione permanente dell'integrità psicofisica, secondo il c.t.u., era pari, considerata l'incidenza sulla funzionalità della mano non dominante, al 12%.
Le conclusioni analitiche, basate su un adeguato esame del quadro anamnestico e clinico, appaiono condivisibili e recepibili.
Andrà conseguentemente accertato, sul un danno biologico del 12% in correlazione Pt_1 all'infortunio del 13 agosto 2021 e condannato l' al versamento dell'indennizzo in capitale, CP_1
oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. ed agli interessi legali nel limite del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994 dalla denuncia d'infortunio al saldo, dedotto quanto già versato.
Tenuto conto del limitato scostamento tra valutazione accertata dall' e quanto CP_1
accertato nel presente giudizio, si reputa equo compensare per un terzo le spese e porre la restante parte, liquidata come da dispositivo in base a natura e valore della controversia, a carico dell' operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., all'avv. A. Clementi CP_1
dichiaratosi antistatario.
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed all'utilità dell'accertamento le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, accertato, in capo a un danno biologico del 12% derivante dall'infortunio sul lavoro denunciato il Parte_1
13 agosto 2021, per l'effetto condanna l' ad erogare l'indennizzo in capitale, dedotto quanto CP_1
già versato, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi legali nel limite del divieto di cumulo di cui all'art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994 dalla denuncia d'infortunio al saldo.
Viso l'art. 92 c.p.c. compensa per un terzo le spese e condanna l' alla rifusione al ricorrente CP_1
della restante parte delle spese di lite, liquidata già ridotta in complessivi € 2.110,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi al difensore antistatario avv.to A. Clementi.
Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, a carico dell' CP_1 Fermo, 16/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan