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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2411/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037160947000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione,
Ricorrente_1 difeso dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 5.2.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi. L'ADER si è parimenti costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della intimazione richiamata in cartella, nonché di altri atti interruttivi antecedenti (intimazioni e fatture).
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Non merita perciò accoglimento l'eccezione di prescrizione, anche in ragione della operatività della sospensione COVID ex art. 68 D.L. 18/20, non risultando peraltro applicabile ai tributi locali l'art. 157 d.l.
34/20, (impropriamente richiamato dalla difesa del ricorrente, in uno alla giurisprudenza formatasi al riguardo), come espressamente previsto dal comma 7 bis di tale disposizione. Ad opposta conclusione deve addivenirsi in relazione alla decadenza, pure eccepita.
Infatti, non è stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Delle due l'una: o si assimila l'avviso di intimazione ad un avviso di accertamento, ed allora risulta violato il predetto comma 163 ed il termine triennale ivi contemplato (in ragione del tempo decorso tra la notifica delle intimazioni e la notifica della cartella) oppure si ritiene – in modo invero più persuasivo – che l'intimazione emessa da ATO non rappresenti un avviso di accertamento, ma un mero atto atipico di messa in mora ed allora deve concludersi che, nella specie, risulta violato anche il comma 161 del predetto art. 1 l. 296/06, che impone l'emissione dell'avviso di accertamento entro il termine quinquennale, decorrente dall'anno di inerenza del tributo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia
(v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024: “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Per tale ordine di ragioni, si impone l'accoglimento del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sollevate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
AN AG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PA ANDREA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2411/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037160947000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-IS e all'ATO Me 1 s.p.a. in liquidazione,
Ricorrente_1 difeso dagli avv. Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 5.2.25, relativa a ruoli per tassa smaltimento rifiuti anni 2008-2012. Ha eccepito, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei tributi
L'ATO ME 1 s.p.a. si è costituita, documentando l'avvenuta notifica dell'intimazione di pagamento richiamata in cartella e di precedenti atti interruttivi. L'ADER si è parimenti costituita, rivendicando la legittimità della procedura di riscossione ed assumendo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, riferibili all'ente impositore.
Il ricorrente ha specificato le proprie difese con successiva memoria illustrativa.
Alla udienza odierna, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'ATO ha invero prodotto documentazione inerente la notifica della intimazione richiamata in cartella, nonché di altri atti interruttivi antecedenti (intimazioni e fatture).
Va, peraltro, rilevato che, a fronte della produzione documentale dell'ufficio, riguardante l'attività notificatoria negata dalla parte privata, esso contribuente non ha sollevato contestazioni tramite motivi aggiunti, ex art. 24 D.lgs. 546/92, come sarebbe stato invece doveroso. Sul punto, la recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. 5, Ordinanza n. 16797 del 23/06/2025) ha rimarcato che “la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì, Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).”; sulla base di tali premesse, la S.C. ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla validità delle notifiche documentate dall'agente della riscossione, addotte dal contribuente soltanto con memorie illustrative e non con motivi aggiunti ex art. 24 co. II D.lgs. 546/92, atteso che “le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale.”.
Non merita perciò accoglimento l'eccezione di prescrizione, anche in ragione della operatività della sospensione COVID ex art. 68 D.L. 18/20, non risultando peraltro applicabile ai tributi locali l'art. 157 d.l.
34/20, (impropriamente richiamato dalla difesa del ricorrente, in uno alla giurisprudenza formatasi al riguardo), come espressamente previsto dal comma 7 bis di tale disposizione. Ad opposta conclusione deve addivenirsi in relazione alla decadenza, pure eccepita.
Infatti, non è stato rispettato l'art. 1 co. 163 l. 296/06, che impone di notificare il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo rispetto a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Delle due l'una: o si assimila l'avviso di intimazione ad un avviso di accertamento, ed allora risulta violato il predetto comma 163 ed il termine triennale ivi contemplato (in ragione del tempo decorso tra la notifica delle intimazioni e la notifica della cartella) oppure si ritiene – in modo invero più persuasivo – che l'intimazione emessa da ATO non rappresenti un avviso di accertamento, ma un mero atto atipico di messa in mora ed allora deve concludersi che, nella specie, risulta violato anche il comma 161 del predetto art. 1 l. 296/06, che impone l'emissione dell'avviso di accertamento entro il termine quinquennale, decorrente dall'anno di inerenza del tributo.
Né risulta rispettato il termine di cui all'art. 72 d.lgs. 507/93, che abilita gli enti locali a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto o, in caso di denuncia tardiva, entro l'anno successivo alla proposizione della denuncia
(v. Cass. Civ., Sez. 5, Ordinanza n. 17491 del 25/06/2024: “In tema di TARSU, il termine di decadenza annuale, di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, opera in via generale ove il Comune si avvalga del sistema di riscossione mediante ruolo, basandosi su una denuncia, sia pure tardiva, del contribuente, sicché l'importo deve essere iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo o, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, mentre in assenza di una denuncia o in presenza di una denuncia incompleta o infedele, trovano applicazione i commi 161 e 163 dell'art. 1 della l. n. 296 del 2006, sicché al contribuente va notificato il previo avviso di accertamento e il relativo titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”).
In ultima analisi, deve ritenersi che l'ATO non si sia né avvalsa della facoltà di diretta iscrizione a ruolo di cui al predetto art. 72 d.lgs. 507/93, né abbia inteso emettere degli avvisi di accertamento, prodromici ad una rituale iscrizione e tempestiva iscrizione a ruolo ex art. 1 co. 163 l. 296/06. D'altro canto, il testo dell'intimazione non richiama alcuno dei menzionati referenti normativi e neppure ne indica altri, sì che possa inquadrarsi tale atto in una cornice giuridica, di natura sostanziale o procedimentale, impositiva o riscossiva, ben definita. Trattasi, in buona sostanza, di un atto atipico, avente quale unico effetto giuridico la messa in mora del contribuente e l'interruzione del termine di prescrizione quinquennale del tributo.
Per tale ordine di ragioni, si impone l'accoglimento del ricorso.
Si giustifica la compensazione delle spese, a fronte delle incertezze interpretative tuttora caratterizzanti le questioni sollevate, affrontate da molteplici pronunciamenti delle Corti di merito di segno tutt'altro che univoco.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata.
Spese compensate.
Così deciso in Messina, il 29 gennaio 2026
Il giudice unico
AN AG